CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2023, n. 46850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46850 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ET LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza dei 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato LICHINCHI ANDREA, del foro di TORINO, in difesa di ET LO, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 4 Num. 46850 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio di rinvio caratterizzato da rinnovazione dell'istruzione mediante l'escussione del correo AS vittorio, ammesso allo speciale programma di protezione per i c.d. «collaboratori di giustizia», ha confermato la condanna di EL RO per i reati di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo 1, e di importazione in concorso di 443,30 kg di hashish di cui all'art. 73 del citato decreto (capo 6). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su nove motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si seducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto assolutamente necessaria la rinnovazione dell'istruzione, mediante l'escussione del «collaboratore di giustizia», senza assolvere a specifico obbligo motivazionale. 2.2. Con gli ulteriori motivi di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'accerti3ta responsabilità dell'imputato per le fattispecie ascrittagli. La conferma della condanna si sarebbe fondata su dichiarazioni di correo, quelle di IT AS, senza una idonea valutazione della sua attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti, con conseguente reiterazione degli errori già stigmatizzati dalla Suprema Corte in sede rescindente, proprio perché non ovviati della rinnovata istruzione, circa la condotta partecipativa al sodalizio dell'imputato e la sua individuazione, da parte della Polizia giudiziaria, con riferimento all'importazione di cui al capo 6. In merito, la Corte territoriale, contraddittoriamente e illogicamente, avrebbe ritenuto credibile il dichiarante in ragione dell'assenza di vantaggi che avrebbero potuto spingerlo a rendere dichiarazioni, derivanti, invece, a dire del ricorrente, dai benefici premiali che l'ordinamento giuridico connette alla collaborazione, oltre che in considerazione della spontanea decisione di collaborare, invece dovuta anche all'intervento del suo difensore, e senza considerare l'esistenza di un debito nei suoi confronti dell'imputato (e del correo Rizza) derivante dalla perdita di un carico di stupefacente. A quanto innanzi si aggiungerebbe l'assenza di riscontri estrinseci e individualizzanti circa la posizione di RO, tanto in merito alla di lui condotta partecipativa quanto circa il concorso nell'importazione. Essi sarebbero stati difatti solo evocati dalla Corte territoriale, mediante un generico riferimento all'intero compendio probatorio, ma non concretamente valutati né esplicitati. Dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata emergerebbe altresì l'assenza di considerazione di talune incongruenze nel dichiarato, anche circa i periodi di detenzione di RO in comune con quelli di AS, in merito alle modalità di procacciamento dei clienti pugliesi, in generale e, in particolare, in ordine alla concreta condotta partecipativa al sodalizio e all'importazione dalla Spagna, tanto in merito alla presenza dell'imputato in territorio spagnolo quanto in ordine alla disponibilità di telefono cellulare. La Corte territoriale, in sostanza, avrebbe solo apoditticamente affermato l'intrinseca attendibilità del dichiarante che, per il ricorrente, sarebbe esclusa dalla stessa disamina del dichiarato e dalla genesi delle dichiarazioni, finendo peraltro con il reiterare gli stessi errori caratterizzanti l'annullata sentenza d'appello e nuovamente sindacati con il ricorso per cassazione. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, le cui censure sono suscettibili di trattazione congiunta, complessivamente considerato è infondato. Esso evidenzia altresì il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che, quindi, sostanzialmente non sindaca) laddove in essa si evidenziano le ragioni della rinnovazione dell'istruttoria mediante escussione di IT AS (quale c.d. «collaboratore di giustizia»), argomentate in termini di decisività della prova sopravvenuta in quanto assolutamente necessaria in ragione proprio dei vizi riscontrati dalla Suprema Corte e fondanti l'annullamento della prima sentenza d'appello (per l'inammissibilità in ragione del mancato confronto con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, ex plurimis, limitando i riferimenti a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2. Gli altri profili di censura sono infondati, al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito e della sostanziale mancata considerazione della portata degli elementi emersi dalla rinnovazione dell'istruzione in relazione proprio ai motivi di cui alla sentenza rescindente. 2.1. La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, evidenzia difatti la genesi delle propalazioni di IT AS, rese anche all'esito dell'incoraggiamento del proprio difensore, con riferimento a fatti, tra i 3 quali quelli di cui ai capi 1 e 6 di rubrica, per i quali lo stesso è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Le dette dichiarazioni auto ed etero- accusatorie sono state valutate perché riscontrate dal compendio probatorio in atti, dettagliatamente specificato dal giudice di merito (in particolare pag. 25 e ss.), con riferimento al nucleo fondamentare dei fatti storici da provare, in termini oggettivi e individualizzanti circa la specifica posizione (anche) di RO, quanto a condotta di partecipazione, in stretto rapporto con l'organizzatore AS (conosciuto in carcere) e mediante l'utilizzo di utenze non rintracciabili (c.d. «citofoni»), al sodalizio di cui al capo 1, la cui esistenza non è controversa, e circa il suo diretto coinvolgimento in plurime fattispecie in materia di stupefacenti e, in particolare, nell'importazione dalla Spagna di 443,30 kg di hashish (di cui al capo 6). 2.2. La detta importazione, peraltro accertatt\c- - direttamente organizzata da AS con RO, è stata ricostruita come commessa mediante il sistema della «staffetta» eseguita con vettura a bordo della quale vi era lo stesso RO, individuato da diversi appartenenti alla Polizia giudiziaria grazie a un servizio di polizia giudiziaria che, in quanto dinamico, come chiarito dal giudice del rescissorio con motivazione non sindacabile in questa sede ,n quantoll coerente e non manifestamente illogica, ha reso possibile il riconoscimento dello stesso nonostante la presenza di vetri posteriori oscurati. 2.3. A quanto innanzi si aggiunge l'illogicità dell'assunto difensivo, posto a fondamento della prospettata inattendibilità del dichiarante, per cui la Corte territoriale non avrebbe considerato l'esistenza, per come dichiarato dallo stesso collaboratore, di un debito nei suoi confronti dell'imputato (e del correo Rizza) derivante dalla perdita di un carico di stupefacente. L'errore è insito nell'inversione logica per cui la stessa difesa finisce per ritenere provato l'elemento di cui innanzi (il debito) come emergente dalla stessa attività illecita dei correi in materia di stupefacenti, oggetto delle stesse dichiarazioni di aso che si vorrebbero tacciare di falsità. 3. In conclusione, rigettato il ricorso, il ric:orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 ottobre 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato LICHINCHI ANDREA, del foro di TORINO, in difesa di ET LO, che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; Penale Sent. Sez. 4 Num. 46850 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio di rinvio caratterizzato da rinnovazione dell'istruzione mediante l'escussione del correo AS vittorio, ammesso allo speciale programma di protezione per i c.d. «collaboratori di giustizia», ha confermato la condanna di EL RO per i reati di partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capo 1, e di importazione in concorso di 443,30 kg di hashish di cui all'art. 73 del citato decreto (capo 6). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su nove motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si seducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto assolutamente necessaria la rinnovazione dell'istruzione, mediante l'escussione del «collaboratore di giustizia», senza assolvere a specifico obbligo motivazionale. 2.2. Con gli ulteriori motivi di ricorso si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito all'accerti3ta responsabilità dell'imputato per le fattispecie ascrittagli. La conferma della condanna si sarebbe fondata su dichiarazioni di correo, quelle di IT AS, senza una idonea valutazione della sua attendibilità e comunque non riscontrate da elementi estrinseci, oggettivi e individualizzanti, con conseguente reiterazione degli errori già stigmatizzati dalla Suprema Corte in sede rescindente, proprio perché non ovviati della rinnovata istruzione, circa la condotta partecipativa al sodalizio dell'imputato e la sua individuazione, da parte della Polizia giudiziaria, con riferimento all'importazione di cui al capo 6. In merito, la Corte territoriale, contraddittoriamente e illogicamente, avrebbe ritenuto credibile il dichiarante in ragione dell'assenza di vantaggi che avrebbero potuto spingerlo a rendere dichiarazioni, derivanti, invece, a dire del ricorrente, dai benefici premiali che l'ordinamento giuridico connette alla collaborazione, oltre che in considerazione della spontanea decisione di collaborare, invece dovuta anche all'intervento del suo difensore, e senza considerare l'esistenza di un debito nei suoi confronti dell'imputato (e del correo Rizza) derivante dalla perdita di un carico di stupefacente. A quanto innanzi si aggiungerebbe l'assenza di riscontri estrinseci e individualizzanti circa la posizione di RO, tanto in merito alla di lui condotta partecipativa quanto circa il concorso nell'importazione. Essi sarebbero stati difatti solo evocati dalla Corte territoriale, mediante un generico riferimento all'intero compendio probatorio, ma non concretamente valutati né esplicitati. Dall'apparato motivazionale della sentenza impugnata emergerebbe altresì l'assenza di considerazione di talune incongruenze nel dichiarato, anche circa i periodi di detenzione di RO in comune con quelli di AS, in merito alle modalità di procacciamento dei clienti pugliesi, in generale e, in particolare, in ordine alla concreta condotta partecipativa al sodalizio e all'importazione dalla Spagna, tanto in merito alla presenza dell'imputato in territorio spagnolo quanto in ordine alla disponibilità di telefono cellulare. La Corte territoriale, in sostanza, avrebbe solo apoditticamente affermato l'intrinseca attendibilità del dichiarante che, per il ricorrente, sarebbe esclusa dalla stessa disamina del dichiarato e dalla genesi delle dichiarazioni, finendo peraltro con il reiterare gli stessi errori caratterizzanti l'annullata sentenza d'appello e nuovamente sindacati con il ricorso per cassazione. 3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, le cui censure sono suscettibili di trattazione congiunta, complessivamente considerato è infondato. Esso evidenzia altresì il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (che, quindi, sostanzialmente non sindaca) laddove in essa si evidenziano le ragioni della rinnovazione dell'istruttoria mediante escussione di IT AS (quale c.d. «collaboratore di giustizia»), argomentate in termini di decisività della prova sopravvenuta in quanto assolutamente necessaria in ragione proprio dei vizi riscontrati dalla Suprema Corte e fondanti l'annullamento della prima sentenza d'appello (per l'inammissibilità in ragione del mancato confronto con le ragioni sottese al provvedimento impugnato, ex plurimis, limitando i riferimenti a talune delle più recenti: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione;
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 2. Gli altri profili di censura sono infondati, al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni, anche di natura probatoria, a quelle del giudice di merito e della sostanziale mancata considerazione della portata degli elementi emersi dalla rinnovazione dell'istruzione in relazione proprio ai motivi di cui alla sentenza rescindente. 2.1. La Corte territoriale, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, evidenzia difatti la genesi delle propalazioni di IT AS, rese anche all'esito dell'incoraggiamento del proprio difensore, con riferimento a fatti, tra i 3 quali quelli di cui ai capi 1 e 6 di rubrica, per i quali lo stesso è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Le dette dichiarazioni auto ed etero- accusatorie sono state valutate perché riscontrate dal compendio probatorio in atti, dettagliatamente specificato dal giudice di merito (in particolare pag. 25 e ss.), con riferimento al nucleo fondamentare dei fatti storici da provare, in termini oggettivi e individualizzanti circa la specifica posizione (anche) di RO, quanto a condotta di partecipazione, in stretto rapporto con l'organizzatore AS (conosciuto in carcere) e mediante l'utilizzo di utenze non rintracciabili (c.d. «citofoni»), al sodalizio di cui al capo 1, la cui esistenza non è controversa, e circa il suo diretto coinvolgimento in plurime fattispecie in materia di stupefacenti e, in particolare, nell'importazione dalla Spagna di 443,30 kg di hashish (di cui al capo 6). 2.2. La detta importazione, peraltro accertatt\c- - direttamente organizzata da AS con RO, è stata ricostruita come commessa mediante il sistema della «staffetta» eseguita con vettura a bordo della quale vi era lo stesso RO, individuato da diversi appartenenti alla Polizia giudiziaria grazie a un servizio di polizia giudiziaria che, in quanto dinamico, come chiarito dal giudice del rescissorio con motivazione non sindacabile in questa sede ,n quantoll coerente e non manifestamente illogica, ha reso possibile il riconoscimento dello stesso nonostante la presenza di vetri posteriori oscurati. 2.3. A quanto innanzi si aggiunge l'illogicità dell'assunto difensivo, posto a fondamento della prospettata inattendibilità del dichiarante, per cui la Corte territoriale non avrebbe considerato l'esistenza, per come dichiarato dallo stesso collaboratore, di un debito nei suoi confronti dell'imputato (e del correo Rizza) derivante dalla perdita di un carico di stupefacente. L'errore è insito nell'inversione logica per cui la stessa difesa finisce per ritenere provato l'elemento di cui innanzi (il debito) come emergente dalla stessa attività illecita dei correi in materia di stupefacenti, oggetto delle stesse dichiarazioni di aso che si vorrebbero tacciare di falsità. 3. In conclusione, rigettato il ricorso, il ric:orrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 1'11 ottobre 2023 Il Presidente