Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6123/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 6123/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Salerno, alla via Benven studio dell'avv. Elisa Di Peso dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliato in Napoli, al c.so V. Emanue degli avv.ti Maria Giuseppina Chef e Paola Volpe Prignano dalle quali e rappresentato e difeso in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2005 nel Comune di Ravello (SA) e che dall' u era nata una figlia,
(14.10.2008), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. Persona_1
e, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare con la pronuncia di addebito nei confronti del marito, deducendo che lo stesso aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, e con la previsione dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con residenza prevalente presso di se e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche con l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare una somma per il proprio mantenimento e per quello della figlia, oltre al100% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che CP_1 aderiva alla richiesta di separazione ma contestava q dalla ricorrente in merito alle cause della crisi coniugale, ascrivendone la responsabilita ai comportamenti della moglie;
chiedeva, pertanto, la pronuncia di addebito nei suoi confronti, la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse della figlia minore alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione, opponendosi alla richiesta di mantenimento per se avanzata dalla ricorrente, e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorsi i termini di legge. In data 17 dicembre 2024, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione in considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti. 2. La domanda e fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
- le parti rinunciano alle rispettive domande di addebito;
- la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento per se Parte_1 medesima onomicamente autosufficiente;
- l'affidamento condiviso della figlia minore, (14.10.2008), ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la m - i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- gli incontri liberi tra il padre e la figlia minore nel senso che saranno dagli stessi di volta in volta concordati quanto a tempi e modalità;
- l'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Sant'Elia snc, a Parte_1
per ivi convivere con la figlia;
[...] Per_1
o a carico di ispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno 1 di ogni mese 600,00, oltre rival gli indici ISTAT, per il mantenimento della figlia , con decorrenza dal 1° dicembre Per_1
2024, oltre il pagamento della rata pari 5,00 mensili per il noleggio di una minicar in uso a;
Per_1
- alla cessazio contratto di locazione della minicar, la misura del mantenimento per la figlia sarà pari a € 985,00 mensili, oltre rivalutazione Per_1 secondo gli indici ISTAT;
- qualora lo ritenga opportuno, la sig. accantonerà una parte della somma Parte_1 ricevuta per il mantenimento sul cont e intestato a;
Per_1
- l'obbligo del sig. di contribuire nella mis l 70% alle spese CP_1 straordinarie per l e, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti) e che dovranno essere documentate secondo quanto indicato nel protocollo del CNF;
- la somma di € 5.300,00 accantonata sul conto corrente intestato a presso Per_1
Intesa Sanpaolo – agenzia di Baronissi – non sarà utilizzata fino al r imento della maggiore età e sarà destinata al prosieguo degli studi e della formazione di;
Per_1 mbi i genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per;
Per_1
- il sig. si impegna entro 60 fare il passaggio di proprietà intestandosi CP_1
l'auto Volkswagen tg. FL714MV. Deve inoltre rilevarsi che, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., il resistente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi -trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione personale dei coniugi per la separazione - provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare gli accordi raggiunti. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Salerno il 18.12.1975, C.F.: , nato CodiceFiscale_1 CP_1
a Napoli il 20.12.1972, C.F , ratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario i nel Comune di Ravello (SA); b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravello (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2005, Atto n. 79, Parte II, Serie A); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 13 gennaio 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi