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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 102/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. CALIENNO BENIAMINO, presso il cui studio, con sede in Vasto
(CH), alla Via Antonio Bosco n. 8, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. BEVILACQUA ALESSIO, presso il cui studio, con sede in Vasto, alla Via Bachelet n. 2, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE'
1 Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 13/02/2024, ha Parte_1
citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1
chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione
[...]
personale con addebito a carico della resistente, a motivo dell'asserita violazione, da parte della donna, del dovere coniugale di fedeltà previsto dall'art. 143, secondo comma, c.c.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
17/09/2024, si è costituita in giudizio , la Controparte_1
quale, pur non opponendosi all'accoglimento della domanda di separazione, ha contestato le circostanze allegate da controparte a fondamento della richiesta di addebito, concludendo per il rigetto della relativa domanda e per l'accoglimento delle richieste relative alle altre condizioni di separazione.
3. All'udienza del 18/09/2024, le parti, personalmente presenti, hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza, chiedendo la concessione di un congruo rinvio per la definizione concordata delle condizioni della separazione.
4. Nelle more del giudizio, con istanza depositata il 12/11/2024, le parti hanno concordemente rappresentato di essere addivenute ad una soluzione concordata della controversia, consacrata nella scrittura privata del 10/11/2024, depositata telematicamente in data
12/11/2024, la quale prevede l'assegnazione della casa coniugale al
2 ricorrente e la rinuncia reciproca alla corresponsione dell'assegno a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti, il tutto con compensazione integrale delle spese di lite.
5. Il giudice relatore, preso atto della volontà delle parti e ritenuto non necessario chiedere ulteriori chiarimenti, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
6. In data 18/11/2024, il P.M. ha espresso il proprio parere in senso favorevole all'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
DIRITTO
1. La domanda di separazione personale è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue concordi sin dall'inizio sulla domanda di separazione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto,
dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
3 va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
- .
[...] Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, esaminate le indicazioni concernenti le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti e le condizioni inerenti ai rapporti economici, ritiene il Collegio di poter omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
3. Quanto al regime delle spese processuali, considerati gli esiti decisori della causa e in conformità a quanto concordemente stabilito dalle parti,
esse vanno integralmente compensate.
4. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH), per le incombenze di cui al
D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa
[...]
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
OMOLOGA gli accordi delle parti in ordine alla separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il Controparte_1
07/09/1991, contenuti nell'atto depositato il 12/11/2024 e che qui si intendono espressamente richiamati e trascritti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
4 in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vasto (CH)
per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000
n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 14,
parte I, serie -, anno 2023), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 02/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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