Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini opera anche nel procedimento di sorveglianza, non solo in relazione ai termini previsti per la comparizione, ma anche quelli previsti per la decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e di contestuale rigetto dell'istanza del condannato di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2015, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
$ 3 2 6 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Presidente SENTENZA - N. 3304/2013 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA N. 9830/2015 Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT VI N. IL 16/03/1939 avverso l'ordinanza n. 1886/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA, del 07/08/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. llaris finally, it SILVIO BONITO;
quale he decento l'e n llament dell quale вылилича лиiverferquate Udit i difensor Avv.; m 氧 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 7 agosto 2014, revocava in danno di TI AV, con effetto ex tunc, l'affidamento in prova al servizio sociale disposto in suo favore con provvedimento del 9 aprile 2014 e rigettava, nel contempo, la sua istanza di differimento della esecuzione della pena per motivi di salute, quanto alla revoca, per aver tenuto, l'interessato, comportamenti sintomatici di una mancanza di volontà a perseguire il percorso rieducativo indicatogli e, quanto al diniego, perché non ricorrenti le condizioni richieste dalla legge.
2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il TI, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone la nullità ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.. Lamentava in particolare la difesa ricorrente: la violazione della disciplina in materia dei termini feriali, l'assenza dell'interessato all'udienza tenuta per la decisione ricorsa, la illogicità della motivazione impugnata ed, infine, la illegittimità del diniego dell'invocato differimento della pena per motivi di salute, tenuto contro, altresì, della età del TI, nato nel 1939. 3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata dappoichè fondato il primo motivo di impugnazione ed assorbiti quelli rimanenti.
4. La Corte condivide le conclusioni del P.G. appena riportate. La costante lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità è nel senso che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disciplinata in via generale dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742, opera anche nel procedimento di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 23/09/2010,n. 36228) e non soltanto in relazione ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti per la decisione (Cass., Sez. I, 17/02/2010, n.8846,e da ultimo: Sez. 1, Sentenza n. 26696 del 23/05/2013, Rv. 256049). Tale principio è stato inoltre applicato in numerose ipotesi specifiche, quali il reclamo avverso i provvedimenti adottati dal В 1 magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata in relazione al termine previsto dall'art. 69 bis, comma terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Cass., Sez. I, 15/05/2008, n. 21904) ovvero in ipotesi di istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione, con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa della misura da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza (art. 51 dell'Ordinamento Penitenziario) (Cass., Sez. 1, 23/09/2010, n. 36228) e deve pertanto ritenersi operativo anche con riguardo al termine per il reclamo avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 1 L. 26 novembre 1999, che, al comma 5, richiama esplicitamente la disciplina del reclamo di cui all'art. 69-bis O.P.. Quella qui applicata è infatti disciplina generale che può essere derogata esclusivamente in ipotesi di espressa previsione contraria (Cass., Sez. 1,25/3/98, n. 1777, Ronci;
Cass., Sez. 1, 15/05/2008, n. 21904). L'accoglimento della censura procedimentale assorbe ogni altro rilievo.
4. L'ordinanza in esame va pertanto cassata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice territoriale per l'ulteriore corso. P. T. M. la Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, addì 1° dicembre 2015 Il Presidente Il cons. est. Bouil DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 2