Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
In tema di limiti di utilizzazione di intercettazioni telefoniche in altri procedimenti, qualora le registrazioni non rappresentino una conversazione su circostanze relative al fatto reato per cui sono state disposte ma una comunicazione che integra essa stessa condotta criminosa, la loro acquisizione al processo va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato giacché tali registrazioni sono da considerare cose sulle quali il reato è stato commesso.Ne consegue che non si applicano le limitazioni stabilite dall'art.270 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa al delitto di rivelazione di segreto di ufficio avvenuta nel corso di una telefonata intercettata nell'ambito di un diverso procedimento).
Commentari • 3
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La conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa e, in quanto tale, è utilizzabile nel processo penale. 1. Un conclamato contrasto in ordine alla possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello d'origine anche quando non «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» (art. 270 comma 1 c.p.p.) - in difetto, quindi, delle condizioni ex lege - sul presupposto che trovi applicazione la disciplina regolante l'uso processuale del corpo di reato (art. 431 comma 1 lett. h c.p.p.), fornisce alla Suprema corte l'abbrivio per affrontare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/03/2001, n. 14345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14345 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 27/03/2001
1. Dott. STEFANO MONACI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 478
3. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 43219/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
AT NE contro la sentenza 3 luglio 2000 della Corte d'Appello di Catanzaro. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
Udito per il ricorrente l'avvocato Salvatore Gigliotti. Ritenuto in fatto
1. AT NE, ritenuto responsabile di rivelazione di segreti di ufficio, ricorre contro la sentenza in epigrafe.
2. Si duole in primo luogo del fatto che la sua responsabilità sia stata affermata in base ad intercettazioni telefoniche, ritenute utilizzabili nonostante fossero state captate in un procedimento diverso da quello in cui furono assunte e non ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 270 comma 1 c.p.p.. Inoltre non si sarebbe provveduto agli adempimenti di cui al comma 2 della disposizione citata, con illegittimità conseguente dell'assunzione della prova testimoniale in merito al contenuto delle intercettazioni stesse.
3. Con un secondo motivo censura di illogicità la motivazione della sentenza che lo ha ritenuto autore delle telefonate intercettate, in base a considerazioni del tutto inconferenti.
4. In ogni caso si sarebbe omesso di motivare sul presupposto del reato ascrittogli, punto oggetto di specifico motivo d'appello. Presupposto inesistente in quanto al momento della divulgazione del segreto egli non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
5. Lamenta infine l'illegittimità della pena accessoria inflittagli. Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Muovendo dal primo motivo, il ricorrente non considera corretta l'argomentazione della Corte d'Appello di ritenere utilizzabili le conversazioni intercettate, quale notizia di illecito penale valida per l'inizio di un diverso procedimento. Ed in effetti una simile spiegazione, in tanto potrebbe ritenersi appagante, in quanto davvero delle intercettazioni ci si fosse avvalsi a questo circoscritto fine. Tanto tuttavia si deve negare poiché le conversazioni intercettate non hanno costituito il punto di avvio di ulteriori ed autonome indagini, ma sono state esse stesse la prova impiegata nel dibattimento, sia pure anche attraverso l'uso di altri mezzi probatori (testimonianze), diretti però proprio a riferire del colloquio captato (cfr. sez.6^ 21.6.96, p.m. in proc. Sindoni).
2. Senonché, se errata è la motivazione, esatto è nella specie il decisum.
Nel nostro caso infatti non ci si trova dinanzi ad un dialogo evocativo o rappresentativo di fatti-reato autonomamente esistenti, ma di fronte ad una comunicazione che costituisce essa stessa il reato di avvalersi di notizie segrete, addebitato al ricorrente. In tal modo l'acquisizione delle relative registrazioni al processo va inquadrata nelle norme che regolano l'uso processuale del corpo di reato, essendo tali registrazioni cose (anche) sulle quali il reato è stato commesso (così come già ritenuto da sez. 2^ 7.5.93 Olivieri). Con la conseguenza che non vigono le limitazioni probatorie invocate dal NE.
3. Manifestamente infondata è la censura di difetto di motivazione relativa all'accertamento della responsabilità. Nella sentenza di primo grado, cui la pronunzia impugnata rinvia, può leggersi che il parlante si è presentato come NE, che come tale è stato riconosciuto dal suo interlocutore, che ha riferito di avvenimenti che il NE poteva conoscere.
4. Ancora manifestamente infondata, in punto di diritto, è poi la ritenuta rilevanza della sospensione dal servizio (considerazione, questa, che supera il rilievo formale dell'omessa motivazione al riguardo).
L'art. 326 comma terzo del codice penale reprime il comportamento del pubblico ufficiale che sfrutti notizie coperte dal segreto e la qualità di pubblico ufficiale non si perde con la sospensione dal servizio, mentre questo provvedimento non impedisce che ci si avvalga di notizie d'ufficio che debbono rimanere segrete.
5. Priva di contenuto comprensibile è infine la doglianza sulla pena accessoria, che comunque potrà essere fatta valere in sede esecutiva, se con essa si vuol sostenere che vi è stata una duplicazione nella sanzione inflitta.
6. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001