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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1619/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
10088 Volpiano (TO), CF , elettivamente domiciliata in Torino, via C.F._1
Tenivelli n. 11, presso lo studio dell'Avv. Laura P. Cavallo che la rappresenta e difende per procura in atti e
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), residente Parte_2 C.F._2
in Volpiano (TO), alla Via Trento n. 93, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese
(TO), alla Via Italia n. 64 presso lo studio dell'Avv. Noemi Roccasalva che lo rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. I figli sono maggiorenni e autosufficienti;
il figlio è padre di due figli: Per_1 Per_2
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Per_3
2. La casa coniugale è assegnata in uso al signor fintanto che le parti non avranno Parte_2
formalizzato tutto quanto pattuito alle condizioni che seguono.
3. La proprietà del piano secondo e terzo della casa coniugale sita in Volpiano (TO) alla via Trento
n. 93 è in capo al 50% al signor e al 50% alla signora (F.40 N.235 SUB Parte_2 Parte_1
6 R.C. Euro 406,71), così come risultano comproprietari al 50% del garage adiacente al fabbricato di abitazione (F. 40 N. 7074 R.C. euro 116,20). I piani terreno e primo costituiti da alloggio e garage sono di proprietà del signor (F. 40 N. 235 SUB 5 R.C. euro 688,18 e F. 40 Parte_2
N.235 SUB 4 R.C. euro 139,44). Altresì lo stesso risulta proprietario del terreno con piantumazione di ulivi sito in Apice (Benevento), contrada San Donato. L'immobile sito in Apice
(Benevento), Contrada San Donato s.n.c. (F. 21 N. 1221 R.C. euro 506,13) risulta invece intestato alla signora e al signor ed è attualmente concesso in Parte_1 Parte_2
locazione.
4. Quanto all'immobile coniugale sito in Volpiano (TO) alla via Trento 93, la signora Parte_1
si impegna a cedere a titolo gratuito la proprietà di 1/2 del diritto di usufrutto al signor
[...]
e la quota di ½ del diritto di nuda proprietà al figlio sull'alloggio al Parte_2 CP_1
piano secondo e terzo (F. 40 N. 235 SUB 6 R.C. euro 406,71) e la quota di ¼ del diritto di usufrutto al signor e la quota di ¼ del diritto di nuda proprietà al figlio Parte_2 CP_1
sul garage adiacente al fabbricato di abitazione (F. 40 N. 707 R.C. euro 116,20).
[...]
5. Il signor si impegna a cedere a titolo gratuito in Volpiano (TO) alla via Trento Parte_2
n. 93 la proprietà di ½ del diritto di nuda proprietà al figlio sull'alloggio al piano CP_1
secondo e terzo (F.40 N.235 SUB 6 R.C. euro 406,71) e la quota di ¾ del diritto di nuda proprietà al figlio sul garage adiacente al fabbricato di abitazione (F. 40 N. 707 R.C. euro CP_1
116,20);
si impegna a cedere, inoltre, a titolo gratuito in Volpiano, alla Via Trento n. 93, l'intera proprietà
al figlio dell'alloggio al piano terra e primo che già attualmente occupa quale Parte_3
comodatario unitamente alla moglie e alla prole minore (F40N. 235 SUB 5 R.C. euro 688,18) e sul garage al piano terra (F. 40 N. 235 SUB 4 R.C. euro 139,44).
6. L'orto/giardino circostante l'immobile di Volpiano di proprietà esclusiva del signor è Pt_2
stato frazionato, per cui le parti concordano che sulla parte di orto adiacente al box al piano terreno il signor diviene usufruttuario ed il figlio nudo proprietario, mentre l'altra Pt_2 CP_1
parte di orto verrà ceduta a titolo gratuito dal signor al figlio Pt_2 Per_1
7. La signora cede a titolo gratuito in Apice (BN) alla Contrada San Donato Parte_1
s.n.c. la quota di ½ del diritto di proprietà al signor (F. 21 n. 1221 R.C. euro Parte_2
506,13).
8. Quanto al terreno con piantumazione di ulivi sito in Apice (Benevento), Contrada San
Donato, la proprietà resta in capo al signor Pt_2
9. Quanto alle detrazioni fiscali di cui godono le parti in funzione dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile abitato attualmente dal figlio individuato pertanto come F.40 Per_1
N. 235 SUB 5 R.C. euro 688,18 e sul garage F. 40 N. 235 SUB 4 R.C. euro 139,44, le parti intendono mantenere l'accordo sui rimborsi effettuati dall'Agenzia delle Entrate così come hanno fatto fino ad oggi. Il signor e la signora si impegnano a versare ciascuno, ogni Pt_2 Parte_1
anno, la quota di euro 625,00 per 6 anni in favore della signora (moglie del Persona_4
figlio , a titolo di detrazione per il contributo versato per i lavori di Parte_3
ristrutturazione dell'immobile al piano terreno e primo.
10. Si dà atto che non sono previste dazioni di denaro per i trasferimenti della titolarità dei diritti sopra elencati.
11. Le parti si impegnano a sottoscrivere i relativi atti notarili entro sei mesi dalla data di omologa del presente ricorso, salvo proroga convenuta tra le parti. Le spese notarili e relative tasse, nonché tutte quelle accessorie alla compravendita saranno rispettiva-mente a carico di: quanto al trasferimento dell'intera quota proprietaria del signor in favore del figlio signor Parte_2
le spese sono a carico della signora così come quelle per la Parte_3 Parte_1
costituzione dell'usufrutto in favore del signor (con conseguente attribuzione di Parte_2
nuda proprietà al signor e tutte quelle relative alla destinazione degli CP_1
orti/giardino dell'immobile di Volpiano. In riferimento, invece, al trasferimento del 50% della proprietà dell'immobile sito in Apice (BN) di cui al punto 5, le spese notarili ed accessorie alla compravendita sono a carico del signor Parte_2
12. Dal mese successivo al trasferimento della sua quota proprietaria dell'immobile di Apice in favore del signor la IG.ra rinuncia ad incassare il 50% del canone per la Pt_2 Parte_1
locazione di detto immobile.
13. Le parti danno atto di avere già provveduto alla separazione dei conti correnti e che procederanno alla concordata separazione dei beni mobili, degli arredi, delle stovi-glie e degli elettrodomestici della casa coniugale entro la metà del mese di luglio 2024.
14. Le parti dichiarano di non avere alcuna reciproca pretesa di natura contributiva ed economica,
avendo adeguati redditi propri.
15. Tutte le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo, anche in favore dei figli e sono elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione Parte_3 CP_1
della crisi coniugale.
16. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale di cui alla Legge professionale forense.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM AB IO esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 11.07.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro, premettendo che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario a AZ ON (TO) il
22.12.1991, atto iscritto presso l'Ufficio di Stato di Civile del Comune di AZ
ON (TO), al N. 8 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di ZA ON
(TO);
- dall'unione dei coniugi sono nati i figli a Torino il 28.03.1993, ed a Per_1 CP_1
Torino il 22.08.1995, oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 14 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a AZ ON (TO) il 22.12.1991 (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune - Atto N. 8 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di AZ
ON (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e così come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
a AZ ON (TO) il 22.12.1991 (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile - Atto
N. 8 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di AZ ON (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)