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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 403/2023 R.G.
Avente ad OGGETTO: responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c.
Promossa da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Marliani
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Bianchi e Alberto Raffo
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) dichiarare la società civilmente responsabile dei fatti descritti in atti e Controparte_2
conseguentemente;
2) condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
al risarcimento ed al pagamento in favore della SI.ra di tutti i danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali da lei subiti a seguito dei fatti descritti in atti, nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro a quello di effettivo pagamento.
3) in via istruttoria: per scrupolo difensivo e per l'ipotesi di gravame si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova orale ( non ammessi ) ritualmente richiesti dall'attrice nella memoria istruttoria depositata in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre al rimborso delle spese di
C.T.U. anticipate dall'attrice come da ricevuta fiscale n. 108 del 02/07/2024 del C.T.U. Dott.
[...] depositata in atti”. Per_1
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
- respingere perché infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate le domande tutte proposte dall'attrice contro la convenuta Parte_1 Controparte_1
- con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti della società chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a causa della caduta di un ombrellone, che l'aveva colpita alla spalla sinistra, mentre si trovava seduta ad uno dei tavoli all'aperto del “Bar 5 Sensi”, gestito dalla Società convenuta.
In particolare, l'attrice deduceva quanto segue:
-in data 18/4/2020 alle ore 14.40, circa l'attrice si trovava in compagnia di un'amica ed era seduta ad uno dei tavoli posti all'esterno del Bar “5 Sensi”, sito in Vernazza, in Via Roma, 71; -in tali circostanze di tempo e di luogo un ombrellone, che si trovava nelle immediate vicinanze del tavolo occupato dell'attrice, si staccava ed andava a colpire la spalla sinistra ed il rachide cervicale della giovane, provocandole lesioni personali, a seguito delle quali - dopo avere informato il personale dell'esercizio commerciale - si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, ove i sanitari accertavano una “contusione claveare sinistra con risentimento muscolare” con una prognosi iniziale di gg 5 ( doc. 1 ). L'attrice - in data 21.08.20 - si recava al PS dell'Ospedale “S. Martino” di
Genova, ove la diagnosi era integrata come segue: “Contusione spalla sinistra (regione claveare).
Cervicalgia muscolo tensiva post traumatica” ( doc. 3 ), con prognosi di gg 10;
-a seguito di tali avvenimenti l'attrice sporgeva altresì denuncia/querela presso la Procura della
Repubblica della Spezia, in esito alla quale dava atto essere in corso processo penale in fase dibattimentale, di cui tuttavia non si conosce l'esito;
-si costituiva la convenuta contestando “la materialità storica” dell'evento, così come affermato da parte attrice, in quanto affermava di avere potuto unicamente accertare che “il 18 aprile 2020 nel primo pomeriggio una cliente, che si era seduta ai tavolini all'esterno per una consumazione,
l'odierna attrice , giunta alla cassa del locale per pagare la consumazione Parte_1 riferiva all'addetto che oltre un'ora prima, mentre lei era seduta ad uno dei tavoli esterni, a causa di una folata di vento veniva urtata da un ombrellone aperto posto vicino al suo tavolo che le cadeva addosso”;
-la difesa della parte convenuta affermava che l'attrice in quell'occasione non aveva lamentato alcun danno e che - a seguito della richiesta da parte dell'addetto al bar - rispondeva di non aver bisogno di cure e di avere provveduto direttamente a rimettere al suo posto l'ombrellone;
-in ogni caso parte convenuta osservava come gli ombrelloni posti nel dehors del Bar in questione fossero di piccole dimensioni e molto leggeri e che fosse onere della parte attrice dimostrare il nesso di causa tra l'evento dedotto ed i danni lamentati, di cui contestava l'entità e la richiesta quantificazione;
-nel corso della fase istruttoria erano assunte le testimonianze dell'amica della SI.ra Pt_1
nonché del personale in servizio presso il bar e disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre preliminarmente osservare che - nel caso in esame - per accertare l'asserita responsabilità dell'odierna convenuta ex art. 2051 c.c., è necessario ricostruire la dinamica dei fatti oggetto della presente vertenza, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio.
E' risultata pacifica, documentata ( scontrino del bar agli atti ) e confermata dalla prova per testi, la presenza di e della sua amica in data 18/4/2020 presso il dehors del Parte_1 Testimone_1
Bar “5 Sensi” posto in Vernazza, all'ora indicata.
Le testimonianze assunte nel corso del giudizio sono risultate univoche avuto riguardo alla dinamica del sinistro, provocato dal distacco di un ombrellone parasole, probabilmente a causa del vento, che andava a colpire l'attrice all'altezza della spalla sinistra e del collo.
La teste ha altresì confermato che detto ombrellone è stato risistemato dal personale addetto al Tes_1
bar, avvisato dalla SI.ra che aveva anche informato che si sarebbe recata al Pronto Pt_1
Soccorso per effettuare accertamenti ( si veda teste ). Tes_1
Tali circostanze sono state confermate dal teste indotto da parte convenuta SI. Testimone_2 all'epoca dei fatti socio della e presente il giorno del sinistro, il quale ha dichiarato Controparte_1
che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, quest'ultima era entrata nel locale e gli aveva riferito che un ombrellone si era staccato dalla sua sede e l'aveva colpita. Il teste riferiva altresì di essere uscito dall'interno del locale e di avere provveduto a chiudere l'ombrellone, riferiva inoltre che quest'ultimo non si era staccato dalla base, ma “dalla metà in su” e di essersi offerto di chiamare lui stesso l'ambulanza, invitando comunque le ragazze a farlo, ma queste ultime si erano allontanate autonomamente.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere pienamente dimostrato il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, in quanto è stato accertato che l'ombrellone si sia staccato dalla sua sede ed abbia colpito l'attrice all'altezza della spalla sinistra.
Pertanto la dovrà essere condannata ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti da in conseguenza di tale evento. Parte_1
Sul quantum
In ordine al quantum del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, si deve segnalare che la CTU espletata nel presente giudizio -il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e devono intendersi qui integralmente trascritte- ha accertato che “La riferita dinamica del sinistro appare compatibile con traumatismo di tipo contusivo distorsivo interessante la regione claveare sinistra ed il rachide cervicale, conseguente alla caduta dell'ombrellone; è pertanto ammissibile la sussistenza di un efficiente nesso causale con l'evento “de quo”. Ed ha raggiunto le seguenti conclusioni: “A seguito dell'evento lesivo del 18.08.2020 la SI.ra
, di anni 25 al momento del sinistro, ha riportato trauma contusivo distorsivo Parte_1
del rachide cervicale e contusivo in regione claveare sinistra.
Riterrei equo fissare in giorni 50 (cinquanta), da considerarsi a parziale, di cui giorni 10 (dieci) al
75%, giorni 20 (venti) al 50% e giorni 20 (venti) al 25% la durata dell'inabilità temporanea derivata da tali lesioni.
Al momento attuale, causalmente correlabili alle lesioni residuano postumi da considerarsi ormai stabilizzati e consistenti essenzialmente in:
*quadro algico disfunzionale a carico del rachide cervicale.
Ritengo che tali postumi determinino una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico), percentualmente stimabile al 1,5% (uno e mezzo percento) dei valori totali.
Tali postumi non incidono sulla capacità di lavoro della lesa”.
Quanto alle spese mediche:
“In atti sono presenti: ric. 8443 del 28.08.20, Osp. S. di E.30,66 per ticket su Controparte_3
visita ortopedica;
scontrini per acquisto di farmaci per complessivi E.32,50; ticket del 07.09.20
[...]
di E.22,00 per visita fisiatrica;
fatt. V4-3667 del 14.09.20, GVM Montecatini Terme Parte_2
Imago, di E. 147,00 per RM rachide cervicale;
ric.302 del 11.09.20, Dott. di Persona_2 Per_3
per visita ortopedica;
ric.267 del 25.09.20, Dott. di per visita ortopedica;
Persona_2 Per_3
fatt.1119 del 12.10.20, Dott.ssa di per certificato medico per Persona_4 CP_4
assicurazione; fatt.1439 del 09.12.20, Dott.ssa di E.50,00 per certificato medico Persona_4
per assicurazione;
ticket del 18.09.20 Terapix di Montecatini di E.38,00; ticket del 19.10.20 Centro
Romano Fisioterapia di E. 36,15; ticket del 28.11.20 per visita fisiatrica ASL Roma 1 per E.20,66; fatt. 243 del 04.12.20 Dott. Fisioterapista di E.167,00 per 11 sed. di Persona_5
fisioterapia, da ritenersi necessarie, pertinenti e congrue.
Fatt. del 17.12.20 Phisioest srls di Montecatini Terme di E.302 per n.6 sedute di massoterapia;
fatt. del 24.12.20 Phisioest srls di Montecatini Terme di E.302 per n.6 sedute di massoterapia;
ric.07 del
08.01.21, Dott. di E.82,00 per visita ortopedica;
fatt.41 del 31.05.21 Dott. Persona_2 Per_6
per trattamenti di fisiochinesi terapia di E.402,00, a mio avviso non rimborsabili tenuto conto
[...]
del notevole tempo intercorso dal termine del periodo di temporanea inabilità indicato nella risposta ai quesiti.
Non sono prevedibili spese future”. Tanto premesso, in virtù delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale patito dalla SI.ra può essere così quantificato: Parte_1
Età della danneggiata: 25 anni
Invalidità permanente 1,5% = € 2133,00 per danno biologico, con un incremento per sofferenza soggettiva, ritenuto congruo nella misura del 10% ( € 213, 3 ) vista la tipologia di lesione subita ed in considerazione della durata dell'invalidità temporanea, peraltro solo parziale, così per complessivi
€ 2346,3.
Invalidità temporanea parziale al 75% 10 gg = € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% 20 gg = € 1150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 20 = € 575,00
Totale danno biologico temporaneo =€ 2587,50
Per un totale generale di € 4.933,8 corrispondente all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto a . Parte_1
Non può viceversa essere riconosciuta alcuna personalizzazione che non sia duplicato del già riconosciuto incremento per sofferenza soggettiva, in quanto non dimostrato ( in quanto a ciò non idonee le richieste prove per testi ), che la danneggiata abbia subito un danno diverso ed ulteriore rispetto a qualunque altro soggetto di pari età, in presenza della medesima lesione alla propria integrità fisica.
Riguardo al danno patrimoniale, parte attrice ha altresì documentato di aver sostenuto spese da ritenersi congrue per l'importo complessivo di € 733,97, dovendosi concordare con la valutazione di incongruità espressa dal CTU, in relazione alle altre spese richieste e per i motivi dallo stesso indicati.
Non può viceversa essere riconosciuta alcuna altra “voce” di danno a carico della convenuta ed in particolare, avuto riguardo al richiesto riconoscimento di un danno patrimoniale, in quanto l'attrice per 5 mesi “ha interrotto i propri studi ed anche in seguito ha ridotto l'orario di studio di circa due ore giornaliere. Ciò ha determinato un significativo ritardo nell'ingresso della giovane nel mondo del lavoro e, in particolare, nell'inizio della programmata collaborazione retribuita con l'Università
La Sapienza di Roma ed un dimezzamento dell'orario di lavoro”.
Le prove richieste sul punto sono risultate del tutto generiche ed irrilevanti, dovendosi altresì considerare la minima portata lesiva dell'evento, che non ha determinato invalidità temporanea assoluta ed in ragione della complessiva durata dell'invalidità temporanea, con il riconoscimento di soli gg. 10 di temporanea parziale al 75%, da cui certamente non possono farsi derivare le conseguenze affermate da parte attrice.
Nessuna somma può inoltre essere liquidata in via presuntiva ed equitativa per non meglio precisati viaggi e trasferte per sottoporsi a terapie e cure, senza ulteriore specificazione ed indicazione della effettiva necessità.
Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società CP_1
, titolare del “Bar 5 Sensi”, in ordine al pregiudizio subito da in conseguenza
[...] Parte_1 dell'evento dannoso avvenuto 18.04.2020, la convenuta dovrà essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra determinato.
Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di giugno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito
(c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale sono dovuti gli interessi nella misura legale dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Parte attrice ha inoltre documentato di avere sostenuto per la CTU la spesa di euro 732,00, da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in relazione alle somme effettivamente riconosciute e nei valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia, nonché del valore di poco superiore al minimo degli importi effettivamente liquidati.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. della per i danni patiti da Controparte_1
in conseguenza del sinistro occorso a quest'ultima in data 18.04.2020 presso Parte_1 il “Bar 5 Sensi” ;
-accerta e dichiara che il danno non patrimoniale ammonta ad € 4.933,8 e il danno patrimoniale ad €
733,97;
per l'effetto
-condanna la società al pagamento, a favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.933,8 per danno non patrimoniale ed € 733,97 per danno patrimoniale, oltre accessori come indicati in parte motiva;
-condanna al pagamento, a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 2540,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ed al rimborso delle spese di CTU pari ad € 732,00.
La Spezia, 27/5/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 403/2023 R.G.
Avente ad OGGETTO: responsabilità ex artt.2049-2051-2052 c.c.
Promossa da
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gerardo Marliani
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Bianchi e Alberto Raffo
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di La Spezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) dichiarare la società civilmente responsabile dei fatti descritti in atti e Controparte_2
conseguentemente;
2) condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
al risarcimento ed al pagamento in favore della SI.ra di tutti i danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali da lei subiti a seguito dei fatti descritti in atti, nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt.
1226 e 2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro a quello di effettivo pagamento.
3) in via istruttoria: per scrupolo difensivo e per l'ipotesi di gravame si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova orale ( non ammessi ) ritualmente richiesti dall'attrice nella memoria istruttoria depositata in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre al rimborso delle spese di
C.T.U. anticipate dall'attrice come da ricevuta fiscale n. 108 del 02/07/2024 del C.T.U. Dott.
[...] depositata in atti”. Per_1
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza e/o deduzione disattesa e/o reietta,
- respingere perché infondate sia in fatto che in diritto e/o non provate le domande tutte proposte dall'attrice contro la convenuta Parte_1 Controparte_1
- con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione nei confronti della società chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a causa della caduta di un ombrellone, che l'aveva colpita alla spalla sinistra, mentre si trovava seduta ad uno dei tavoli all'aperto del “Bar 5 Sensi”, gestito dalla Società convenuta.
In particolare, l'attrice deduceva quanto segue:
-in data 18/4/2020 alle ore 14.40, circa l'attrice si trovava in compagnia di un'amica ed era seduta ad uno dei tavoli posti all'esterno del Bar “5 Sensi”, sito in Vernazza, in Via Roma, 71; -in tali circostanze di tempo e di luogo un ombrellone, che si trovava nelle immediate vicinanze del tavolo occupato dell'attrice, si staccava ed andava a colpire la spalla sinistra ed il rachide cervicale della giovane, provocandole lesioni personali, a seguito delle quali - dopo avere informato il personale dell'esercizio commerciale - si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale della Spezia, ove i sanitari accertavano una “contusione claveare sinistra con risentimento muscolare” con una prognosi iniziale di gg 5 ( doc. 1 ). L'attrice - in data 21.08.20 - si recava al PS dell'Ospedale “S. Martino” di
Genova, ove la diagnosi era integrata come segue: “Contusione spalla sinistra (regione claveare).
Cervicalgia muscolo tensiva post traumatica” ( doc. 3 ), con prognosi di gg 10;
-a seguito di tali avvenimenti l'attrice sporgeva altresì denuncia/querela presso la Procura della
Repubblica della Spezia, in esito alla quale dava atto essere in corso processo penale in fase dibattimentale, di cui tuttavia non si conosce l'esito;
-si costituiva la convenuta contestando “la materialità storica” dell'evento, così come affermato da parte attrice, in quanto affermava di avere potuto unicamente accertare che “il 18 aprile 2020 nel primo pomeriggio una cliente, che si era seduta ai tavolini all'esterno per una consumazione,
l'odierna attrice , giunta alla cassa del locale per pagare la consumazione Parte_1 riferiva all'addetto che oltre un'ora prima, mentre lei era seduta ad uno dei tavoli esterni, a causa di una folata di vento veniva urtata da un ombrellone aperto posto vicino al suo tavolo che le cadeva addosso”;
-la difesa della parte convenuta affermava che l'attrice in quell'occasione non aveva lamentato alcun danno e che - a seguito della richiesta da parte dell'addetto al bar - rispondeva di non aver bisogno di cure e di avere provveduto direttamente a rimettere al suo posto l'ombrellone;
-in ogni caso parte convenuta osservava come gli ombrelloni posti nel dehors del Bar in questione fossero di piccole dimensioni e molto leggeri e che fosse onere della parte attrice dimostrare il nesso di causa tra l'evento dedotto ed i danni lamentati, di cui contestava l'entità e la richiesta quantificazione;
-nel corso della fase istruttoria erano assunte le testimonianze dell'amica della SI.ra Pt_1
nonché del personale in servizio presso il bar e disposta CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre preliminarmente osservare che - nel caso in esame - per accertare l'asserita responsabilità dell'odierna convenuta ex art. 2051 c.c., è necessario ricostruire la dinamica dei fatti oggetto della presente vertenza, alla luce del quadro probatorio emerso nel presente giudizio.
E' risultata pacifica, documentata ( scontrino del bar agli atti ) e confermata dalla prova per testi, la presenza di e della sua amica in data 18/4/2020 presso il dehors del Parte_1 Testimone_1
Bar “5 Sensi” posto in Vernazza, all'ora indicata.
Le testimonianze assunte nel corso del giudizio sono risultate univoche avuto riguardo alla dinamica del sinistro, provocato dal distacco di un ombrellone parasole, probabilmente a causa del vento, che andava a colpire l'attrice all'altezza della spalla sinistra e del collo.
La teste ha altresì confermato che detto ombrellone è stato risistemato dal personale addetto al Tes_1
bar, avvisato dalla SI.ra che aveva anche informato che si sarebbe recata al Pronto Pt_1
Soccorso per effettuare accertamenti ( si veda teste ). Tes_1
Tali circostanze sono state confermate dal teste indotto da parte convenuta SI. Testimone_2 all'epoca dei fatti socio della e presente il giorno del sinistro, il quale ha dichiarato Controparte_1
che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attrice, quest'ultima era entrata nel locale e gli aveva riferito che un ombrellone si era staccato dalla sua sede e l'aveva colpita. Il teste riferiva altresì di essere uscito dall'interno del locale e di avere provveduto a chiudere l'ombrellone, riferiva inoltre che quest'ultimo non si era staccato dalla base, ma “dalla metà in su” e di essersi offerto di chiamare lui stesso l'ambulanza, invitando comunque le ragazze a farlo, ma queste ultime si erano allontanate autonomamente.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere pienamente dimostrato il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, in quanto è stato accertato che l'ombrellone si sia staccato dalla sua sede ed abbia colpito l'attrice all'altezza della spalla sinistra.
Pertanto la dovrà essere condannata ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti da in conseguenza di tale evento. Parte_1
Sul quantum
In ordine al quantum del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, si deve segnalare che la CTU espletata nel presente giudizio -il cui metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante e devono intendersi qui integralmente trascritte- ha accertato che “La riferita dinamica del sinistro appare compatibile con traumatismo di tipo contusivo distorsivo interessante la regione claveare sinistra ed il rachide cervicale, conseguente alla caduta dell'ombrellone; è pertanto ammissibile la sussistenza di un efficiente nesso causale con l'evento “de quo”. Ed ha raggiunto le seguenti conclusioni: “A seguito dell'evento lesivo del 18.08.2020 la SI.ra
, di anni 25 al momento del sinistro, ha riportato trauma contusivo distorsivo Parte_1
del rachide cervicale e contusivo in regione claveare sinistra.
Riterrei equo fissare in giorni 50 (cinquanta), da considerarsi a parziale, di cui giorni 10 (dieci) al
75%, giorni 20 (venti) al 50% e giorni 20 (venti) al 25% la durata dell'inabilità temporanea derivata da tali lesioni.
Al momento attuale, causalmente correlabili alle lesioni residuano postumi da considerarsi ormai stabilizzati e consistenti essenzialmente in:
*quadro algico disfunzionale a carico del rachide cervicale.
Ritengo che tali postumi determinino una menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico), percentualmente stimabile al 1,5% (uno e mezzo percento) dei valori totali.
Tali postumi non incidono sulla capacità di lavoro della lesa”.
Quanto alle spese mediche:
“In atti sono presenti: ric. 8443 del 28.08.20, Osp. S. di E.30,66 per ticket su Controparte_3
visita ortopedica;
scontrini per acquisto di farmaci per complessivi E.32,50; ticket del 07.09.20
[...]
di E.22,00 per visita fisiatrica;
fatt. V4-3667 del 14.09.20, GVM Montecatini Terme Parte_2
Imago, di E. 147,00 per RM rachide cervicale;
ric.302 del 11.09.20, Dott. di Persona_2 Per_3
per visita ortopedica;
ric.267 del 25.09.20, Dott. di per visita ortopedica;
Persona_2 Per_3
fatt.1119 del 12.10.20, Dott.ssa di per certificato medico per Persona_4 CP_4
assicurazione; fatt.1439 del 09.12.20, Dott.ssa di E.50,00 per certificato medico Persona_4
per assicurazione;
ticket del 18.09.20 Terapix di Montecatini di E.38,00; ticket del 19.10.20 Centro
Romano Fisioterapia di E. 36,15; ticket del 28.11.20 per visita fisiatrica ASL Roma 1 per E.20,66; fatt. 243 del 04.12.20 Dott. Fisioterapista di E.167,00 per 11 sed. di Persona_5
fisioterapia, da ritenersi necessarie, pertinenti e congrue.
Fatt. del 17.12.20 Phisioest srls di Montecatini Terme di E.302 per n.6 sedute di massoterapia;
fatt. del 24.12.20 Phisioest srls di Montecatini Terme di E.302 per n.6 sedute di massoterapia;
ric.07 del
08.01.21, Dott. di E.82,00 per visita ortopedica;
fatt.41 del 31.05.21 Dott. Persona_2 Per_6
per trattamenti di fisiochinesi terapia di E.402,00, a mio avviso non rimborsabili tenuto conto
[...]
del notevole tempo intercorso dal termine del periodo di temporanea inabilità indicato nella risposta ai quesiti.
Non sono prevedibili spese future”. Tanto premesso, in virtù delle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, il danno non patrimoniale patito dalla SI.ra può essere così quantificato: Parte_1
Età della danneggiata: 25 anni
Invalidità permanente 1,5% = € 2133,00 per danno biologico, con un incremento per sofferenza soggettiva, ritenuto congruo nella misura del 10% ( € 213, 3 ) vista la tipologia di lesione subita ed in considerazione della durata dell'invalidità temporanea, peraltro solo parziale, così per complessivi
€ 2346,3.
Invalidità temporanea parziale al 75% 10 gg = € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 50% 20 gg = € 1150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 20 = € 575,00
Totale danno biologico temporaneo =€ 2587,50
Per un totale generale di € 4.933,8 corrispondente all'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale dovuto a . Parte_1
Non può viceversa essere riconosciuta alcuna personalizzazione che non sia duplicato del già riconosciuto incremento per sofferenza soggettiva, in quanto non dimostrato ( in quanto a ciò non idonee le richieste prove per testi ), che la danneggiata abbia subito un danno diverso ed ulteriore rispetto a qualunque altro soggetto di pari età, in presenza della medesima lesione alla propria integrità fisica.
Riguardo al danno patrimoniale, parte attrice ha altresì documentato di aver sostenuto spese da ritenersi congrue per l'importo complessivo di € 733,97, dovendosi concordare con la valutazione di incongruità espressa dal CTU, in relazione alle altre spese richieste e per i motivi dallo stesso indicati.
Non può viceversa essere riconosciuta alcuna altra “voce” di danno a carico della convenuta ed in particolare, avuto riguardo al richiesto riconoscimento di un danno patrimoniale, in quanto l'attrice per 5 mesi “ha interrotto i propri studi ed anche in seguito ha ridotto l'orario di studio di circa due ore giornaliere. Ciò ha determinato un significativo ritardo nell'ingresso della giovane nel mondo del lavoro e, in particolare, nell'inizio della programmata collaborazione retribuita con l'Università
La Sapienza di Roma ed un dimezzamento dell'orario di lavoro”.
Le prove richieste sul punto sono risultate del tutto generiche ed irrilevanti, dovendosi altresì considerare la minima portata lesiva dell'evento, che non ha determinato invalidità temporanea assoluta ed in ragione della complessiva durata dell'invalidità temporanea, con il riconoscimento di soli gg. 10 di temporanea parziale al 75%, da cui certamente non possono farsi derivare le conseguenze affermate da parte attrice.
Nessuna somma può inoltre essere liquidata in via presuntiva ed equitativa per non meglio precisati viaggi e trasferte per sottoporsi a terapie e cure, senza ulteriore specificazione ed indicazione della effettiva necessità.
Alla luce di quanto sin qui esposto, attesa la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società CP_1
, titolare del “Bar 5 Sensi”, in ordine al pregiudizio subito da in conseguenza
[...] Parte_1 dell'evento dannoso avvenuto 18.04.2020, la convenuta dovrà essere condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come sopra determinato.
Quanto agli accessori: sul danno non patrimoniale, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da
Cassazione Civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della pronuncia della sentenza - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale - calcolata al mese di giugno 2024 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito
(c.d. aestimatio).
Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Istat devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.
Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale sono dovuti gli interessi nella misura legale dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Parte attrice ha inoltre documentato di avere sostenuto per la CTU la spesa di euro 732,00, da porsi definitivamente a carico di parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo in relazione alle somme effettivamente riconosciute e nei valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità in fatto e in diritto della presente controversia, nonché del valore di poco superiore al minimo degli importi effettivamente liquidati.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. della per i danni patiti da Controparte_1
in conseguenza del sinistro occorso a quest'ultima in data 18.04.2020 presso Parte_1 il “Bar 5 Sensi” ;
-accerta e dichiara che il danno non patrimoniale ammonta ad € 4.933,8 e il danno patrimoniale ad €
733,97;
per l'effetto
-condanna la società al pagamento, a favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.933,8 per danno non patrimoniale ed € 733,97 per danno patrimoniale, oltre accessori come indicati in parte motiva;
-condanna al pagamento, a favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che liquida in complessivi € 2540,00 per compenso professionale, € 264,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ed al rimborso delle spese di CTU pari ad € 732,00.
La Spezia, 27/5/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi