Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn° 3315 e 4650 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertenti tra
, in persona dell'Assessore Parte_1
pro tempore (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo);
OPPONENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore (avv. Giorgio Li Vigni);
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.ti Marco Zummo e CP_2
Viviana Canzonieri);
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 512/2021 in data 01/02/2021, questo Tribunale ha ingiunto all' e all' , il pagamento della somma di Parte_1 CP_3
€ 2.489.538,00, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di differenze tra le tariffe CP_2
stabilite con D.A. n. 1449/14 per le prestazioni terapeutico-riabilitative nella CTA e le maggiori tariffe stabilite con D.A. 18/05/2015, relativamente agli anni 2016-2020.
Con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 3315/2021 R.G. l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento, eccependo: 1) il
[...]
difetto di giurisdizione del G.O.; 2) il difetto di legittimazione passiva dell' ; 3) Parte_1
l'infondatezza della pretesa azionata.
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ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo: 1) il difetto
[...]
di giurisdizione del G.O.; 2) il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato; 3) l'infondatezza della pretesa azionata.
costituitasi in entrambi i giudizi, ha contestato le avverse eccezioni e ha dedotto la CP_2
nullità del D.A. 1449/2014, per assoluta carenza di attribuzioni e violazione dei principi di cui agli artt. 97 e 41 Costituzione. Pertanto, ha chiesto, previa disapplicazione del D.A., la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22/06/2021 i giudizi sono stati riuniti.
Con sentenza non definitiva n.2271/2023 il Tribunale ha dichiarato la propria giurisdizione a conoscere della domanda di pagamento proposta dalla e ha sospeso il giudizio ritenendo CP_2
pregiudiziale l'impugnazione dinanzi al . CP_4
Con ordinanza n. 2932/2024, la Suprema Corte, adita con regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio.
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L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Emerge dalla documentazione in atti che con Decreto n. 1826/2016 in data 29/09/2016
l' ha volturato in favore della l'accreditamento istituzionale della Parte_1 CP_2
Comunità Terapeutica Assistita (CTA) per n. 40 posti letto, originariamente gestita dalla Casa
e che quest'ultima, con atto notarile in data 31 maggio 2018 (rep. n. 9744, racc. Controparte_5
7472), ha ceduto alla il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di CTA psichiatrica (v. CP_2 doc. 1 e 2 procedimento monitorio).
Per le prestazioni terapeutico-riabilitative nella CTA, accreditata con il SSN, viene corrisposta dall' di Palermo una tariffa giornaliera di € 156,00, come stabilita dall'Assessorato regionale con
D.A. n. 1449/2014 (v. doc. 3 procedimento monitorio).
La assume la nullità del citato D.A. n. 1449/2014 in quanto asseritamente adottato CP_2
in assoluta carenza di attribuzioni e violazione dei principi di cui agli artt. 97 e 41 Costituzione.
Pertanto, ne chiede la disapplicazione, con conseguente applicazione delle tariffe giornaliere stabilite dal D.A. del 18 maggio 2015 (€ 202/00 per l'intensiva e in € 192/00 per l'estensiva).
Le doglianze della parte opposta non sono fondate.
E' principio pacifico in giurisprudenza che “la nullità del provvedimento di cui all'art. 21-septies, legge n. 241 del 1990 ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l'Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le
2 attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi "di scuola" in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza. Si ha, invece, incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia. In definitiva, non sussiste nullità alcuna quando l'atto, adottato da ente diverso da quello competente, sia stato adottato nell'esercizio di un'attività riferita a un settore amministrativo omogeneo, in seno al quale i due organi svolgono compiti ripartiti secondo il sistema proprio della divisione delle competenze. In caso di incompetenza relativa, il provvedimento è annullabile ex art. 21-octies primo comma legge
241/1990, ed è per conseguenza suscettibile di convalida, ai sensi dell'art. 21-nonies comma 2 legge
241/1990 (Cons. Stato, sez. II, 14/01/2022, n. 272).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d'ufficio dal giudice, ricorre soltanto se l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo emittente appartiene (Cass. 28108/2018; Cass. 12555/2012), ossia se il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all'ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione cui l'organo stesso appartiene.
In conclusione, affinché possa ravvisarsi il difetto assoluto di attribuzione è necessario che l'Amministrazione abbia esercitato un potere attinente a materie del tutto estranee al novero degli interessi pubblici la cui cura le viene attribuita dal legislatore.
Orbene, il D.A. n. 1449/2014, con il quale l'Assessorato regionale della saluta ha stabilito i programmi terapeutico-riabilitativi della CTA Villa Stagno di Palermo, determinando in € 156,00 la retta giornaliera a carico dell' , è stato emanato in una materia nella quale CP_1
l'Assessorato della Salute è tutt'altro che privo di competenze.
L'Assessorato della è, infatti, l'organo amministrativo competente in materia di Pt_1
determinazione delle rette.
Deve, poi, escludersi che il decreto assessoriale abbia natura normativa, trattandosi, piuttosto, di un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, emanato nell'esercizio di potestà amministrativa, atteso che agli assessori non è attribuita alcuna funzione normativa: ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della i regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate Parte_1
dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale, ai sensi dell'art. 9 gli assessori sono preposti ai singoli rami d'Amministrazione e ai sensi degli artt. 20 e 17, l'assessore svolge funzioni esecutive ed amministrative in materia, tra le altre, di igiene e sanità pubblica.
3 Non è condivisibile l'assunto di parte opposta, secondo cui l'Assessorato avrebbe esercitato un potere negoziale, con ciò sostituendosi all' in quanto dalla documentazione in atti non emerge affatto che l'Assessorato abbia negoziato l'importo della retta con la Villa Stagno. Né può sostenersi che con il D.A. n. 1449/2014 l' abbia violato i principi di imparzialità e della Parte_1
libertà di impresa e di concorrenza.
Infatti, dal decreto assessoriale n. 1449/2014, ma anche dalla nota del 01/03/2019 (v. doc. 54 procedimento monitorio), si evince che a tale determinazione l'Assessorato è pervenuto per far fronte all'esigenza, manifestata dall' con relazione del 25/06/2014, di utilizzare interamente i 40 posti letto della CTA unicamente per le prestazioni di natura terapeutico-riabilitative (e non anche socio- riabilitative), con la conseguente necessità di determinare una tariffa ad hoc, che tenesse conto sia dell'esigenza assistenziale rappresentata dalla struttura pubblica, sia dello standard organizzativo individuato con il D.A. 13/10/1997, previsto per tali tipologie di strutture con una dotazione di 40 posti letto, standard confermato e richiamato dallo stesso D.A. n. 1449/2014 (e non superato dai successivi decreti che si riferiscono solo a strutture con una dotazione di 20 posti letto).
Con il D.A. n. 1449/2014 l'Assessorato non ha, dunque, realizzato alcuna disparità di trattamento intollerabile e nessuna violazione del principio uguaglianza, ma ha previsto, in armonia con i suddetti principi, un trattamento diverso per situazioni diverse: la l'unica struttura CP_6
con 40 posti letto destinati alle prestazioni di natura terapeutico-riabilitative, mentre le altre strutture hanno una dotazione di 20 posti letto per le stesse prestazioni, sicché lo standard organizzativo della prima non può che essere diverso e giustificare la previsione di una tariffa differente.
Giova ricordare che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile soltanto in caso di assoluta, dimostrata identità di situazioni di fatto e, di conseguenza, assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse (Cons. Stato, Sez. IV, 25/07/2023, n.
7281; Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017, n. 4824).
Ne consegue che il D.A. n. 1449/2014, in quanto legittimo, non può essere disapplicato.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di deve essere rigettata. CP_2
Resta assorbita ogni altra questione, la cui trattazione deve ritenersi superflua.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014, applicando parametri prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore della controversia.
Ugualmente le spese del regolamento di competenza devono essere poste a carico della parte opposta, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche
4 grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (Cass. n. 9785/2022).
Al riguardo appare opportuno precisare che, mentre il valore della causa di merito deve essere determinato avuto riguardo al petitum (da € 2.000.001 a 4.000.000), per il regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, ex art. 5, comma 5, del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal comma 1 del medesimo art. 5, poiché il processo verte su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza (Cass. n. 29298/2024).
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 512/2021 in data 01/02/2021; rigetta la domanda di CP_2
condanna al pagamento in favore dell' e CP_2 Controparte_7
dell'Azienza di Palermo delle spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in Controparte_1
€ 14.000,00 per compensi ed € 870,00, per spese, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e per il regolamento di competenza, in € 2.800,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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