TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 281
TAR
Sentenza 29 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum

    La commissione ha definito i criteri per le pubblicazioni scientifiche, l'attività didattica e le attività scientifiche, istituzionali e organizzative, ma ha omesso di predeterminare criteri per la valutazione del curriculum, contrariamente a quanto previsto dalla legge e dal regolamento universitario.

  • Accolto
    Violazione di legge per omessa valutazione del curriculum

    Nonostante l'affermazione nel verbale di aver valutato il curriculum, l'esame degli allegati non ha evidenziato alcuna valutazione effettiva del curriculum dei candidati, rendendo la valutazione complessiva incompleta.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza e illogicità manifesta

    La contraddizione tra l'inclusione del curriculum tra i titoli da valutare e la sua successiva omessa valutazione genera irragionevolezza e illogicità manifesta.

  • Accolto
    Eccesso di potere per contrasto con precedente determinazione della commissione

    La mancata valutazione del curriculum nel verbale finale contraddice la sua inclusione tra i criteri di valutazione stabiliti nel verbale precedente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione

    La mancanza di una motivazione chiara e completa riguardo alla valutazione dei titoli, specialmente per quanto concerne il curriculum, configura un difetto di istruttoria e di motivazione.

  • Accolto
    Violazione di legge per omessa valutazione diretta dell'originalità, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni

    La normativa e il bando di concorso richiedono una valutazione diretta di specifici aspetti delle pubblicazioni scientifiche, che non risulta essere stata effettuata.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La carenza nell'acquisizione e valutazione di elementi essenziali, come il curriculum e gli specifici requisiti delle pubblicazioni, dimostra un difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione di legge per fissazione del numero massimo di pubblicazioni e eccesso di potere per illogicità manifesta

    La determinazione del numero massimo di pubblicazioni appare illogica e potenzialmente in contrasto con la normativa che richiede la valutazione della produzione scientifica nel suo complesso.

  • Accolto
    Illegittimità derivata degli atti approvati

    Poiché gli atti della commissione giudicatrice sono stati ritenuti illegittimi, anche il decreto rettoriale che li ha approvati è conseguentemente annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 281
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 281
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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