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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00735/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00281 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00735/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da AL
Carrubba, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Vazzano e Maurizio Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di MA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e
Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e N. 00735/2025 REG.RIC.
domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Immordino, in Palermo, viale Libertà
n. 171;
per l'annullamento
degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, co. 1, della legge n. 240/2010 (Concorso 9 – Priorità I, S.C. 07/B1, S.S.D. AGR/02 -
Agronomia e coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli studi di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LU MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l'annullamento dei seguenti atti/provvedimenti:
a) il verbale del 4.12.2024 e provvedimenti in esso contenuti con i quali la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, co. 1, della legge n. 240/2010 (Concorso 9 – Priorità I, S.C. 07/B1,
S.S.D. AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli studi di Palermo, nominata con
D.R. n. 9409 del 23.9.2024, ha definito i criteri di valutazione dei candidati; N. 00735/2025 REG.RIC.
b) il verbale del 17.2.2025 e provvedimenti nello stesso contenuti con i quali la
Commissione giudicatrice, aggiornata con D.R. n. 852 del 29.1.2025: a) ha proceduto
(dalle ore 16.00 alle ore 19.00) “alla valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali dei candidati; b) ha redatto, dalle ore 19.10 alle ore 19.30, la relazione finale “individuando a maggioranza, con il voto contrario del prof. LU Gristina, in MA LI il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare AGR/02- Agronomia e coltivazioni erbacee”;
c) il decreto rettoriale del 19.2.2025 n. 1760/2025, prot. 28026 del 19.2.2025, con il quale, a seguito della procedura valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice: a) all'art. 1 “Sono (stati) approvati gli atti relativi alla procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
Concorso 9 – Priorità I , S.C. 07/B1, S.S.D. AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, corrispondente, ai sensi del D.M. n. 639/2024, al G.S.D. 07/AGRI-02, S.S.D.
AGRI-02/A - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)”; b) all'art. 2 “A seguito della procedura valutativa di cui all'art. 1 il professor MA LI è (stato) dichiarato maggiormente qualificato a ricoprire il posto”.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Illegittimità, per violazione di legge, del verbale del 4.12.2024 e del provvedimento in esso contenuto con il quale la commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia presso l'Università degli studi di Palermo, nominata con D.R. n. 9409 del
23.9.2024 (di seguito indicata come commissione giudicatrice), ha predeterminato
i criteri di valutazione dei candidati omettendo la predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum di ciascuno degli stessi - Violazione dell'art. 18, co. 1, N. 00735/2025 REG.RIC.
lett. d), della l. 2010, n. 240 e dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato adottato dall'Università degli studi di Palermo ai sensi dell'art. 18, co. 1, l. 2010, n. 240 ed approvato con D.R.
n. 1239/2024 del 19.2.2024, prot. n. 25742/20/02/2024 - Violazione della lex specialis costituita dal bando di concorso, emesso con decreto rettoriale n.
6024/2024, segnatamente dell'art. 8 dello stesso;
b) Illegittimità, per violazione di legge, del verbale, intitolato “Relazione finale”, del
17.2.2025 e dei provvedimenti nello stesso contenuti con i quali la commissione giudicatrice (nominata con D.R. n. 9409 del 23.9.2024 e aggiornata con D.R. n.
852 del 29.1.2025), nel valutare i titoli dei candidati, ha omesso ogni esame e valutazione del curriculum - Violazione dell'art. 18, co. 1, lett. d), della l. 2010, n.
240 e dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato adottato dall'Università ai sensi dell'art. 18, co. 1, l. 2010, n. 240 ed approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.24, prot. n. 25742/20/02/2024 - violazione dell'art. 8 del bando di concorso (D.R. n. 6024/2024), costituente lex specialis della procedura;
c) Illegittimità, per eccesso di potere, per contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza e illogicità manifesta, del verbale del 17.2.2025, intitolato
“Relazione finale” e dei provvedimenti nello stesso contenuti con i quali la commissione giudicatrice ha prima individuato i titoli da valutare comprendendo fra gli stessi anche il curriculum e poi ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati omettendo ogni valutazione del curriculum;
d) Illegittimità del verbale del 17.2.2025, intitolato “Relazione finale” e del giudizio comparativo nello stesso contenuto per eccesso di potere per contrasto con N. 00735/2025 REG.RIC.
precedente determinazione della stessa commissione riportata nel verbale del
4.12.2024;
e) Illegittimità del verbale del 17.2.2025, intitolato “Relazione finale” e del giudizio nello stesso contenuto per violazione di legge ex art. 3 l.1990, n. 241 e per eccesso di potere per difetto di motivazione;
f) Illegittimità del verbale del 17.2.2025, intitolato “Relazione finale” e dei giudizi nello stesso contenuti per violazione di legge, per l'omessa valutazione diretta da parte della commissione di “originalità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione” presentata dai candidati – Violazione dell'art. 6, co. 5, lett. a) del regolamento approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024 –
Violazione dell'art. 8, comma 4, lettera a), del bando di concorso, costituente lex specialis della procedura;
g) Illegittimità del verbale del 17.2.2025 intitolato “Relazione finale” e dei giudizi nello stesso contenuti per eccesso di potere per difetto di istruttoria;
h) Illegittimità per violazione di legge: art. 18, comma 1, lettera d) della L. n.
240/2010 e allegato del bando di concorso (lex specialis della procedura), nella parte riguardante il concorso 9 (settore scientifico disciplinare AGR/02 –
Agronomia e Coltivazioni Erbacee) laddove fissa in 18 il numero massimo di pubblicazioni. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per travisamento dei fatti;
i) Illegittimità derivata del decreto rettoriale del 19.2.2025 n. 1760/2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, sulla base del giudizio della commissione esaminatrice, il professor MA LI è stato dichiarato maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso.
2.- Si costituivano l'Ateneo resistente ed il controinteressato, con memoria di stile.
L'Università degli Studi di Palermo depositava documenti. N. 00735/2025 REG.RIC.
3.- Con memoria del 18.12.2025, l'Ateneo concludeva per l'inammissibilità dei primi otto motivi di ricorso e, comunque, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
4.- Con memoria del 24.12.2025, il controinteressato concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
5.- Con memoria di replica del 3.1.2026, parte ricorrente insisteva nelle proprie difese, prendendo posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
6.- All'udienza pubblica del 27.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è fondato.
7.1- Il Collegio ritiene tranciante, per la definizione della controversia, quanto emerge dai verbali del 4.12.2024 e del 17.12.2024, redatti dalla Commissione esaminatrice.
7.1.1- Con il primo, la commissione ha effettuato la definizione dei criteri di valutazione dei candidati, predeterminazione prevista sia dall'art. 18, co. 1, lett. d), della l. 2010, n. 240, sia dall'art. 6, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.R.
n. 1239/2024 del 19.2.2024, prot. n. 25742/20/02/2024.
L'art. 18, co 1, lett. d), della richiamata l. 2010, n. 240 al riguardo così dispone: “1. Le università, con proprio regolamento … disciplinano … la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori … e specificamente dei seguenti criteri: …. d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica.”.
Da tale disposizione risulta in maniera chiara ed inequivoca che oggetto di valutazione debbono essere, inderogabilmente, non solo le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica, ma anche il curriculum.
L'UNIPA ha provveduto ad adottare, inoltre, in applicazione di specifica previsione della norma primaria sopra riportata, la disciplina di dettaglio delle procedure concorsuali con regolamento approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024.
L'art. 6, commi 2 e 3, di tale regolamento stabilisce: “2. La commissione predetermina
i criteri per la valutazione dei candidati … 3. la commissione, dopo avere definito N. 00735/2025 REG.RIC.
criteri di valutazione … procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum …”.
Tali previsioni sono ribadite espressamente nell'art. 8 del bando di concorso della procedura contestata.
Se la norma impone, infatti, la predeterminazione dei criteri per “la valutazione” (art. 6, co. 2), precisando, poi, che “la valutazione” deve riguardare anche il curriculum
(art. 6, co. 3), è evidente che è normativamente imposta anche la predeterminazione di specifici criteri di valutazione dei curricula dei candidati.
Ciò non è avvenuto.
Dalla lettura del verbale del 4.12.2024 risulta, infatti, che la commissione si è limitata a predeterminare i criteri di valutazione delle sole pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, omettendo, in aperta violazione della norma regolamentare, la predeterminazione di un qualsiasi criterio di valutazione del curriculum.
Tale aspetto risulta indispensabile per l'individuazione di quei titoli curriculari suscettibili di valutazione, per coerenza e pertinenza con il posto messo a concorso, diversi dall'attività didattica, dalle pubblicazioni e dalle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, come, in via esemplificativa, gli anni di servizio, il percorso professionale, le esperienze extrauniversitarie in ambiti di specifico interesse per l'attività di ricerca ed insegnamento nel settore di riferimento.
Da ciò l'illegittimità del provvedimento di predeterminazione dei criteri e del verbale del 4.12.2024, per contrasto con: l'art. 18, co. 1, lett. d), della l. 2010, n. 240; l'art. 6, commi 2 e 3 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024; l'art. 8 del bando di concorso. N. 00735/2025 REG.RIC.
7.1.2- Con il secondo verbale, la commissione asserisce di aver “proceduto alla valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali dei candidati, formulando un giudizio analitico per ciascuno
… (all. E)”, circostanza non corrispondente al vero, in ragione del fatto che dalla lettura del richiamato all. E (nonchè dell'all. F) non risulta alcuna valutazione dei curricula.
7.2- Da quanto sopra, emerge una valutazione incompleta dei candidati, in spregio delle regole di auto-vincolo che l'amministrazione si era posta con la lex specialis di gara e della normativa primaria e regolamentare di riferimento.
7.3- Per tali (trancianti) ragioni, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e con salvezza delle successive determinazioni che l'amministrazione vorrà adottare, avuto riguardo al segmento di valutazione omesso.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate tra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Università degli Studi di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge; spese compensate tra le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00735/2025 REG.RIC.
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU MO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MO SA AN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/01/2026
N. 00281 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00735/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da AL
Carrubba, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Vazzano e Maurizio Faraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di MA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino e
Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e N. 00735/2025 REG.RIC.
domicilio fisico eletto presso lo studio Giovanni Immordino, in Palermo, viale Libertà
n. 171;
per l'annullamento
degli atti della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, co. 1, della legge n. 240/2010 (Concorso 9 – Priorità I, S.C. 07/B1, S.S.D. AGR/02 -
Agronomia e coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli studi di Palermo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LU MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l'annullamento dei seguenti atti/provvedimenti:
a) il verbale del 4.12.2024 e provvedimenti in esso contenuti con i quali la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, co. 1, della legge n. 240/2010 (Concorso 9 – Priorità I, S.C. 07/B1,
S.S.D. AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee) presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali dell'Università degli studi di Palermo, nominata con
D.R. n. 9409 del 23.9.2024, ha definito i criteri di valutazione dei candidati; N. 00735/2025 REG.RIC.
b) il verbale del 17.2.2025 e provvedimenti nello stesso contenuti con i quali la
Commissione giudicatrice, aggiornata con D.R. n. 852 del 29.1.2025: a) ha proceduto
(dalle ore 16.00 alle ore 19.00) “alla valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali dei candidati; b) ha redatto, dalle ore 19.10 alle ore 19.30, la relazione finale “individuando a maggioranza, con il voto contrario del prof. LU Gristina, in MA LI il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare AGR/02- Agronomia e coltivazioni erbacee”;
c) il decreto rettoriale del 19.2.2025 n. 1760/2025, prot. 28026 del 19.2.2025, con il quale, a seguito della procedura valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice: a) all'art. 1 “Sono (stati) approvati gli atti relativi alla procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
Concorso 9 – Priorità I , S.C. 07/B1, S.S.D. AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, corrispondente, ai sensi del D.M. n. 639/2024, al G.S.D. 07/AGRI-02, S.S.D.
AGRI-02/A - Agronomia e coltivazioni erbacee, presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)”; b) all'art. 2 “A seguito della procedura valutativa di cui all'art. 1 il professor MA LI è (stato) dichiarato maggiormente qualificato a ricoprire il posto”.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Illegittimità, per violazione di legge, del verbale del 4.12.2024 e del provvedimento in esso contenuto con il quale la commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia presso l'Università degli studi di Palermo, nominata con D.R. n. 9409 del
23.9.2024 (di seguito indicata come commissione giudicatrice), ha predeterminato
i criteri di valutazione dei candidati omettendo la predeterminazione dei criteri di valutazione del curriculum di ciascuno degli stessi - Violazione dell'art. 18, co. 1, N. 00735/2025 REG.RIC.
lett. d), della l. 2010, n. 240 e dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato adottato dall'Università degli studi di Palermo ai sensi dell'art. 18, co. 1, l. 2010, n. 240 ed approvato con D.R.
n. 1239/2024 del 19.2.2024, prot. n. 25742/20/02/2024 - Violazione della lex specialis costituita dal bando di concorso, emesso con decreto rettoriale n.
6024/2024, segnatamente dell'art. 8 dello stesso;
b) Illegittimità, per violazione di legge, del verbale, intitolato “Relazione finale”, del
17.2.2025 e dei provvedimenti nello stesso contenuti con i quali la commissione giudicatrice (nominata con D.R. n. 9409 del 23.9.2024 e aggiornata con D.R. n.
852 del 29.1.2025), nel valutare i titoli dei candidati, ha omesso ogni esame e valutazione del curriculum - Violazione dell'art. 18, co. 1, lett. d), della l. 2010, n.
240 e dell'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato adottato dall'Università ai sensi dell'art. 18, co. 1, l. 2010, n. 240 ed approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.24, prot. n. 25742/20/02/2024 - violazione dell'art. 8 del bando di concorso (D.R. n. 6024/2024), costituente lex specialis della procedura;
c) Illegittimità, per eccesso di potere, per contraddittorietà intrinseca, irragionevolezza e illogicità manifesta, del verbale del 17.2.2025, intitolato
“Relazione finale” e dei provvedimenti nello stesso contenuti con i quali la commissione giudicatrice ha prima individuato i titoli da valutare comprendendo fra gli stessi anche il curriculum e poi ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati omettendo ogni valutazione del curriculum;
d) Illegittimità del verbale del 17.2.2025, intitolato “Relazione finale” e del giudizio comparativo nello stesso contenuto per eccesso di potere per contrasto con N. 00735/2025 REG.RIC.
precedente determinazione della stessa commissione riportata nel verbale del
4.12.2024;
e) Illegittimità del verbale del 17.2.2025, intitolato “Relazione finale” e del giudizio nello stesso contenuto per violazione di legge ex art. 3 l.1990, n. 241 e per eccesso di potere per difetto di motivazione;
f) Illegittimità del verbale del 17.2.2025, intitolato “Relazione finale” e dei giudizi nello stesso contenuti per violazione di legge, per l'omessa valutazione diretta da parte della commissione di “originalità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione” presentata dai candidati – Violazione dell'art. 6, co. 5, lett. a) del regolamento approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024 –
Violazione dell'art. 8, comma 4, lettera a), del bando di concorso, costituente lex specialis della procedura;
g) Illegittimità del verbale del 17.2.2025 intitolato “Relazione finale” e dei giudizi nello stesso contenuti per eccesso di potere per difetto di istruttoria;
h) Illegittimità per violazione di legge: art. 18, comma 1, lettera d) della L. n.
240/2010 e allegato del bando di concorso (lex specialis della procedura), nella parte riguardante il concorso 9 (settore scientifico disciplinare AGR/02 –
Agronomia e Coltivazioni Erbacee) laddove fissa in 18 il numero massimo di pubblicazioni. Eccesso di potere per illogicità manifesta e per travisamento dei fatti;
i) Illegittimità derivata del decreto rettoriale del 19.2.2025 n. 1760/2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, sulla base del giudizio della commissione esaminatrice, il professor MA LI è stato dichiarato maggiormente qualificato a ricoprire il posto messo a concorso.
2.- Si costituivano l'Ateneo resistente ed il controinteressato, con memoria di stile.
L'Università degli Studi di Palermo depositava documenti. N. 00735/2025 REG.RIC.
3.- Con memoria del 18.12.2025, l'Ateneo concludeva per l'inammissibilità dei primi otto motivi di ricorso e, comunque, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
4.- Con memoria del 24.12.2025, il controinteressato concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
5.- Con memoria di replica del 3.1.2026, parte ricorrente insisteva nelle proprie difese, prendendo posizione sulle eccezioni formulate ex adverso.
6.- All'udienza pubblica del 27.01.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è fondato.
7.1- Il Collegio ritiene tranciante, per la definizione della controversia, quanto emerge dai verbali del 4.12.2024 e del 17.12.2024, redatti dalla Commissione esaminatrice.
7.1.1- Con il primo, la commissione ha effettuato la definizione dei criteri di valutazione dei candidati, predeterminazione prevista sia dall'art. 18, co. 1, lett. d), della l. 2010, n. 240, sia dall'art. 6, commi 2 e 3, del regolamento approvato con D.R.
n. 1239/2024 del 19.2.2024, prot. n. 25742/20/02/2024.
L'art. 18, co 1, lett. d), della richiamata l. 2010, n. 240 al riguardo così dispone: “1. Le università, con proprio regolamento … disciplinano … la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori … e specificamente dei seguenti criteri: …. d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica.”.
Da tale disposizione risulta in maniera chiara ed inequivoca che oggetto di valutazione debbono essere, inderogabilmente, non solo le pubblicazioni scientifiche e l'attività didattica, ma anche il curriculum.
L'UNIPA ha provveduto ad adottare, inoltre, in applicazione di specifica previsione della norma primaria sopra riportata, la disciplina di dettaglio delle procedure concorsuali con regolamento approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024.
L'art. 6, commi 2 e 3, di tale regolamento stabilisce: “2. La commissione predetermina
i criteri per la valutazione dei candidati … 3. la commissione, dopo avere definito N. 00735/2025 REG.RIC.
criteri di valutazione … procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum …”.
Tali previsioni sono ribadite espressamente nell'art. 8 del bando di concorso della procedura contestata.
Se la norma impone, infatti, la predeterminazione dei criteri per “la valutazione” (art. 6, co. 2), precisando, poi, che “la valutazione” deve riguardare anche il curriculum
(art. 6, co. 3), è evidente che è normativamente imposta anche la predeterminazione di specifici criteri di valutazione dei curricula dei candidati.
Ciò non è avvenuto.
Dalla lettura del verbale del 4.12.2024 risulta, infatti, che la commissione si è limitata a predeterminare i criteri di valutazione delle sole pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, omettendo, in aperta violazione della norma regolamentare, la predeterminazione di un qualsiasi criterio di valutazione del curriculum.
Tale aspetto risulta indispensabile per l'individuazione di quei titoli curriculari suscettibili di valutazione, per coerenza e pertinenza con il posto messo a concorso, diversi dall'attività didattica, dalle pubblicazioni e dalle attività scientifiche, istituzionali ed organizzative, come, in via esemplificativa, gli anni di servizio, il percorso professionale, le esperienze extrauniversitarie in ambiti di specifico interesse per l'attività di ricerca ed insegnamento nel settore di riferimento.
Da ciò l'illegittimità del provvedimento di predeterminazione dei criteri e del verbale del 4.12.2024, per contrasto con: l'art. 18, co. 1, lett. d), della l. 2010, n. 240; l'art. 6, commi 2 e 3 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato approvato con D.R. n. 1239/2024 del 19.2.2024; l'art. 8 del bando di concorso. N. 00735/2025 REG.RIC.
7.1.2- Con il secondo verbale, la commissione asserisce di aver “proceduto alla valutazione dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali dei candidati, formulando un giudizio analitico per ciascuno
… (all. E)”, circostanza non corrispondente al vero, in ragione del fatto che dalla lettura del richiamato all. E (nonchè dell'all. F) non risulta alcuna valutazione dei curricula.
7.2- Da quanto sopra, emerge una valutazione incompleta dei candidati, in spregio delle regole di auto-vincolo che l'amministrazione si era posta con la lex specialis di gara e della normativa primaria e regolamentare di riferimento.
7.3- Per tali (trancianti) ragioni, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e con salvezza delle successive determinazioni che l'amministrazione vorrà adottare, avuto riguardo al segmento di valutazione omesso.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Spese compensate tra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Università degli Studi di Palermo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge; spese compensate tra le parti private.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00735/2025 REG.RIC.
SA AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU MO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MO SA AN
IL SEGRETARIO