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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 1783/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1783/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Paola LANZARA (C.F. ), unitamente alla quale elettivamente C.F._2
domicilia in Salerno, alla Via Angrisani n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Lucio Paolillo attrice-opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Maria Teresa SAPORITO (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore in Salerno al Corso Garibaldi 148 convenuto-opposto OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato in data 28.02.2022, inteponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto notificatole il 18.02.2022 dall'ex coniuge, , CP_1
onde ottenere il rilascio dell'immobile sito in Salerno alla Via Velia n. 15, piano 5, int. 10.
L'intimazione in parola traeva scaturigine dall'ordinanza resa nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti del matrimonio, rubricato al n. 1406/2021 R.G., che aveva disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla odierna opponente. Deduceva la istante, a sostegno delle proprie domande, che il provvedimento azionato non potesse ritenersi definitivo, atteso che, non solo era stato gravato da reclamo, ma pendeva tra le parti procedimento civile volto all'accertamento della esclusiva proprietà della abitazione adibita a casa coniugale in capo alla controparte. Soggiungeva che il provvedimento di rilascio, peraltro, recasse “con sé un grave difetto di individuazione dell'esatta consistenza immobiliare da rilasciarsi, tale da determinarne la nullità e/o comunque la inefficacia”, non essendo individuato catastalmente il bene neppure nell'atto di precetto notificato. Per tutte queste ragioni, la opponente instava per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e per la declaratoria di insussistenza del diritto di controparte a procedere esecutivamente, in ragione della pendenza dei su riferiti giudizi e della nullità/inefficacia del titolo e del precetto.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ciò con memoria del
18.05.2022, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della richiesta di sospensione
“dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto”, non essendo il precetto dotato di efficacia esecutiva;
peraltro, laddove interpretata correttamente la richiesta dell'opponente, come volta alla sospensione della efficacia esecutiva del titolo posto a base della minacciata esecuzione, l'istanza era di ritenersi egualmente inammissibile, avendo controparte consumato interamente il proprio potere processuale in ordine al provvedimento cautelare inibitorio del comma 1 dell'art. 615, avendovi già instato– infruttuosamente - prima innanzi alla Corte di Appello di Salerno e poi presso il giudice dell'esecuzione. Evidenziava il convenuto, in ordine alla carenza di definitività del titolo sotteso al precetto opposto, che la apposizione della formula esecutiva all'ordinanza de qua ne confermava l'idoneità a fondare l'esecuzione forzata minacciata con il precetto di rilascio opposto;
inoltre, rappresentava che la Corte di Appello di Salerno aveva rigettato il reclamo proposto, confermando la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Soggiungeva che, non solo il titolo esecutivo esattamente individuava quella che era la casa coniugale a rilasciarsi, ma che tanto avveniva a chiare lettere anche nello stesso atto di precetto. Pertanto, l'opposto concludeva: “subordinatamente alla sua declaratoria di inammissibilità, rigettare l'istanza di sospensione per mancanza del fumus boni iuris dei motivi fatti valere dall'opponente, nonché del periculum in mora neanche dedotto dallo stesso, e , in via gradata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta, nonché rigettarla nel merito per l'infondatezza e quindi l'inaccoglibilità dei motivi di opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione , e con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, attesa la palese pretestuosità dell'azione de qua”.
Il giudizio proseguiva con istruzione documentale e perveniva all'udienza del 12.02.2025, celebrata ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva assegnato a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, dei quali le parti profittavano.
***
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale osserva quanto appresso.
Giova, in via preliminare, rilevare che parte attrice ha dichiarato (sia con memoria depositata in data 11.04.2023 che con note di udienza del 16.01.2024 e 16.01.2025, nonché ribadito negli scritti ex art. 190 c.p.c.) che, «a fronte dell'intervenuto rilascio dell'immobile […], non ha più alcun interesse a coltivare la presente opposizione e chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese di lite.
Giova precisare come la Suprema Corte, pronunciandosi in un caso analogo a quello di specie, ha stabilito che, “in tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12911 del 24/07/2012).
Cionondimeno, parte opponente ha instato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, domanda alla quale risulta aver aderito anche la parte opposta alla luce del tenore delle depositate memorie conclusionali.
In ragione delle posizioni processuali assunte dalle parti e sussistendo accordo in ordine alla cessazione della materia del contendere il Tribunale deve decidere conformemente.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone
l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
08/07/2010 in un giudizio di opposizione alla esecuzione;
si vedano anche Sez. 2,
Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 che richiede conclusioni congiunte, ammettendo che residui un contrasto solo sulle spese di lite da dirimere con la valutazione della soccombenza virtuale;
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Tuttavia l'opposizione deve essere valutata nel merito, ai fini della decisione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. A tal fine – secondo i principi generali – bisogna porre riferimento al criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non sussistano le condizioni per addivenire, in concreto, alla compensazione delle spese medesime. Il
Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., 3 sez., 271/06).
Mette conto rilevare, a tal fine, che i motivi offerti in opposizione sarebbero stati esaminati congiuntamente in ragione dell'intima connessione che li caratterizza, afferendo essi principalmente al titolo per cui è stata minacciata (e di poi conclusa) l'esecuzione.
Sul punto, si rileva come l'attrice abbia lamentato sia la non definitività del titolo azionato
(in ragione della pendenza di reclamo e di procedimento volto ad accertare la proprietà dell'immobile da rilasciare), sia la nullità/inefficacia mancando dei riferimenti catastali in ordine al bene oggetto della istanza di rilascio.
In punto di idoneità del titolo in parola a sorreggere la minacciata esecuzione, si evidenzia che le deduzioni di parte non colgono nel segno, non essendovi pronuncia idonea a deprivare di esecutività il medesimo, a ciò non bastando la mera proposizione di reclamo o l'introduzione di giudizio inteso ad ottenere l'accertamento della titolarità dell'immobile da rilasciarsi. L'odierna opponente non eccepisce circostanze sopravvenute alla emissione del titolo, ma censura proprio esso nella sua formulazione letterale, deducendo vizi non scrutinabili nell'odierna sede. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato
o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass.
26089/05; Cass. 10504/04).
Peraltro, si osserva che, il provvedimento emesso dal giudice delegato dal Presidente del
Tribunale nel procedimento divorzile, disponendo la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della attrice, è titolo esecutivo per agire forzatamente nei confronti del primo coniuge assegnatario, al fine della liberazione dell'immobile, pur in assenza di un esplicito ordine di rilascio. Invero, la condanna al rilascio deve ritenersi implicita nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare (Cass. Civ. n. 1367/2012). Quest'ultimo aspetto è molto importante, in quanto la revoca giudiziale dell'originaria assegnazione della casa coniugale presuppone che il diritto esclusivo di abitazione della medesima passi a favore dell'altro coniuge. Questo effetto comporta, per il nuovo assegnatario, la possibilità di agire, anche forzatamente, per ottenere il rilascio dell'immobile. In pratica, il provvedimento di revoca viene considerato come un vero e proprio titolo esecutivo per agire nei confronti della moglie che non ha liberato, spontaneamente, la casa coniugale.
Si tratta di una conclusione che trova conforto e giustificazione nella nota decisione della
Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata. Secondo la Suprema Corte, il provvedimento con il quale il giudice, tramite ordinanza o sentenza, revoca l'originaria assegnazione della casa coniugale è titolo esecutivo per agire forzatamente nei confronti del primo coniuge assegnatario. Esso è, quindi, utilizzabile per ottenere di fatto la liberazione dell'immobile, anche se nel provvedimento del giudice non dovesse essere specificato esplicitamente il descritto ordine di rilascio.
Tale efficacia deriva dalla caratteristica essenziale del diritto di godimento dell'abitazione coniugale senza l'altro coniuge e, pertanto, costituisce un limite rispetto ad un diritto dominicale di altri (altro coniuge od un terzo) sullo stesso bene, tanto è che è presupposto per la successione ex lege nel contratto di locazione e vale anche per altri contratti sostitutivi di diritto personale sullo stesso bene, quali il comodato.
Sul piano della esecuzione, il provvedimento con cui il diritto viene attribuito, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge, essendo il rilascio, non consequenziale all'attribuzione, ma coessenziale per il diritto stesso.
In altri termini, la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, quando smette di esistere con la revoca di esso, consente al provvedimento di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicito, trattandosi di condanna implicita, connaturale al diritto, sia in caso di attribuzione che di revoca. Rispetto al momento dell'attribuzione, il diritto non può venire ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dalla casa familiare dell'altro coniuge. Se non c'è
l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro coniuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto (in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegnazione.
La attribuzione ed il rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all'attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Conseguente è l'irrilevanza dell'esistenza o meno dell'espresso ordine di rilascio nel provvedimento/sentenza attributivi del diritto e l'idoneità del titolo, contenente anche solo l'espressa attribuzione del diritto, all'esecuzione (Cassazione, sez.
III - 31/01/2012, n. 1367).
Anche detto motivo di doglianza non avrebbe pertanto trovato accoglimento.
Con riguardo, di poi, alla contestazione inerente alla indeterminatezza della condanna al rilascio, si rileva che nella ordinanza in questione è, invero, chiaramente indicato il bene oggetto della condanna al rilascio;
per cui, a nulla rileva la mancanza dei riferimenti catastali, in quanto è chiaro dalla motivazione e dal dispositivo che si tratti “della casa coniugale” (cfr. dispositivo ordinanza) “in Salerno alla via Velia 15, di proprietà esclusiva del ricorrente” (cfr. pag. 1 ordinanza de qua): il bene risulta chiaramente indicato nel titolo esecutivo, tanto da non ingenera alcuna incertezza in ordine alla sua identificazione e ubicazione.
A ciò si aggiunga che il bene è descritto anche nell'atto di precetto, quindi nel pieno rispetto dell'art. 605 cpc che richiede la rappresentazione sommaria dei beni e la loro ubicazione, con la conseguenza chela ingiunzione, nella sua parte descrittiva, non ponga alcun dubbio o incertezza in ordine al bene oggetto della procedura esecutiva ed alla sua ubicazione. Ed infatti, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità “Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5782 del 3 novembre
1982), tuttavia, “ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2579 del 26 aprile 1982). Ai fini della descrizione del bene il precetto per consegna e il titolo esecutivo sono reciprocamente fungibili, con la conseguenza che qualora nel precetto siano indicati l'ubicazione e la descrizione catastale del bene oggetto della procedura di rilascio, l'onere della corretta identificazione risulta assolto sebbene nel titolo si faccia espresso riferimento alla indicazione dei dati catastali.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione sarebbe stata globalmente rigettata.
Va, tuttavia, rigettata la domanda della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tanto per difetto sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) che dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Quanto a quest'ultimo profilo, non risultano dagli atti elementi utili a identificare l'esistenza di un pregiudizio eziologicamente riconducibile alla proposta azione giurisdizionale (Cass., n. 21393/2005 e successiva conforme Sez. 1,
Sentenza n. 4843 del 01/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). Tra l'altro, non può, certo, ravvisarsi malafede o colpa grave nella mera circostanza di aver fatto valere o eccepito in giudizio una pretesa rivelatasi poi infondata, condotta di per sé non rimproverabile.
Non resta che regolare le spese di causa, per quanto sopra affermato in forza della soccombenza virtuale di parte opponente. Le stesse seguono sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dal valore della causa (€. 7.769,10) e con applicazione dei valori minimi previsti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per i procedimenti rientranti nello scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in considerazione dell'attività professionale effettivamente svolta, nonché della assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna parte opponente, , alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore della parte opposta, , che quantifica in euro 1.700,00 per CP_1
onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al difensore per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Salerno, il 25.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1783/2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Paola LANZARA (C.F. ), unitamente alla quale elettivamente C.F._2
domicilia in Salerno, alla Via Angrisani n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Lucio Paolillo attrice-opponente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Maria Teresa SAPORITO (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._4
presso lo studio del difensore in Salerno al Corso Garibaldi 148 convenuto-opposto OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato in data 28.02.2022, inteponeva Parte_1
opposizione all'atto di precetto notificatole il 18.02.2022 dall'ex coniuge, , CP_1
onde ottenere il rilascio dell'immobile sito in Salerno alla Via Velia n. 15, piano 5, int. 10.
L'intimazione in parola traeva scaturigine dall'ordinanza resa nell'ambito del procedimento di cessazione degli effetti del matrimonio, rubricato al n. 1406/2021 R.G., che aveva disposto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla odierna opponente. Deduceva la istante, a sostegno delle proprie domande, che il provvedimento azionato non potesse ritenersi definitivo, atteso che, non solo era stato gravato da reclamo, ma pendeva tra le parti procedimento civile volto all'accertamento della esclusiva proprietà della abitazione adibita a casa coniugale in capo alla controparte. Soggiungeva che il provvedimento di rilascio, peraltro, recasse “con sé un grave difetto di individuazione dell'esatta consistenza immobiliare da rilasciarsi, tale da determinarne la nullità e/o comunque la inefficacia”, non essendo individuato catastalmente il bene neppure nell'atto di precetto notificato. Per tutte queste ragioni, la opponente instava per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e per la declaratoria di insussistenza del diritto di controparte a procedere esecutivamente, in ragione della pendenza dei su riferiti giudizi e della nullità/inefficacia del titolo e del precetto.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto, ciò con memoria del
18.05.2022, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della richiesta di sospensione
“dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto”, non essendo il precetto dotato di efficacia esecutiva;
peraltro, laddove interpretata correttamente la richiesta dell'opponente, come volta alla sospensione della efficacia esecutiva del titolo posto a base della minacciata esecuzione, l'istanza era di ritenersi egualmente inammissibile, avendo controparte consumato interamente il proprio potere processuale in ordine al provvedimento cautelare inibitorio del comma 1 dell'art. 615, avendovi già instato– infruttuosamente - prima innanzi alla Corte di Appello di Salerno e poi presso il giudice dell'esecuzione. Evidenziava il convenuto, in ordine alla carenza di definitività del titolo sotteso al precetto opposto, che la apposizione della formula esecutiva all'ordinanza de qua ne confermava l'idoneità a fondare l'esecuzione forzata minacciata con il precetto di rilascio opposto;
inoltre, rappresentava che la Corte di Appello di Salerno aveva rigettato il reclamo proposto, confermando la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Soggiungeva che, non solo il titolo esecutivo esattamente individuava quella che era la casa coniugale a rilasciarsi, ma che tanto avveniva a chiare lettere anche nello stesso atto di precetto. Pertanto, l'opposto concludeva: “subordinatamente alla sua declaratoria di inammissibilità, rigettare l'istanza di sospensione per mancanza del fumus boni iuris dei motivi fatti valere dall'opponente, nonché del periculum in mora neanche dedotto dallo stesso, e , in via gradata, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione proposta, nonché rigettarla nel merito per l'infondatezza e quindi l'inaccoglibilità dei motivi di opposizione, con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione , e con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, attesa la palese pretestuosità dell'azione de qua”.
Il giudizio proseguiva con istruzione documentale e perveniva all'udienza del 12.02.2025, celebrata ex art. 127 ter cpc, all'esito della quale veniva assegnato a sentenza, con concessione di termini alle parti per il deposito e lo scambio di memorie conclusionali, dei quali le parti profittavano.
***
Così sinteticamente esposti sia i fatti che hanno portato all'introduzione del presente giudizio e sia le rispettive domande e difese di parte, nonché delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale osserva quanto appresso.
Giova, in via preliminare, rilevare che parte attrice ha dichiarato (sia con memoria depositata in data 11.04.2023 che con note di udienza del 16.01.2024 e 16.01.2025, nonché ribadito negli scritti ex art. 190 c.p.c.) che, «a fronte dell'intervenuto rilascio dell'immobile […], non ha più alcun interesse a coltivare la presente opposizione e chiede pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere», con compensazione delle spese di lite.
Giova precisare come la Suprema Corte, pronunciandosi in un caso analogo a quello di specie, ha stabilito che, “in tema di esecuzione forzata per rilascio, la conclusione della procedura mediante il rilascio dell'immobile da parte dell'esecutato, anche se avvenuto spontaneamente, ma non in base ad un accordo tra le parti, bensì al solo scopo di evitare l'esecuzione coattiva, non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, il cui accoglimento, al contrario, comporta la caducazione degli atti esecutivi e fa sorgere il diritto dell'esecutato a rientrare nella disponibilità del bene del quale sia stato illegittimamente spossessato” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12911 del 24/07/2012).
Cionondimeno, parte opponente ha instato per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, domanda alla quale risulta aver aderito anche la parte opposta alla luce del tenore delle depositate memorie conclusionali.
In ragione delle posizioni processuali assunte dalle parti e sussistendo accordo in ordine alla cessazione della materia del contendere il Tribunale deve decidere conformemente.
Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone
l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
08/07/2010 in un giudizio di opposizione alla esecuzione;
si vedano anche Sez. 2,
Sentenza n. 21757 del 29/07/2021 che richiede conclusioni congiunte, ammettendo che residui un contrasto solo sulle spese di lite da dirimere con la valutazione della soccombenza virtuale;
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
Tuttavia l'opposizione deve essere valutata nel merito, ai fini della decisione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. A tal fine – secondo i principi generali – bisogna porre riferimento al criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non sussistano le condizioni per addivenire, in concreto, alla compensazione delle spese medesime. Il
Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti,
a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., 3 sez., 271/06).
Mette conto rilevare, a tal fine, che i motivi offerti in opposizione sarebbero stati esaminati congiuntamente in ragione dell'intima connessione che li caratterizza, afferendo essi principalmente al titolo per cui è stata minacciata (e di poi conclusa) l'esecuzione.
Sul punto, si rileva come l'attrice abbia lamentato sia la non definitività del titolo azionato
(in ragione della pendenza di reclamo e di procedimento volto ad accertare la proprietà dell'immobile da rilasciare), sia la nullità/inefficacia mancando dei riferimenti catastali in ordine al bene oggetto della istanza di rilascio.
In punto di idoneità del titolo in parola a sorreggere la minacciata esecuzione, si evidenzia che le deduzioni di parte non colgono nel segno, non essendovi pronuncia idonea a deprivare di esecutività il medesimo, a ciò non bastando la mera proposizione di reclamo o l'introduzione di giudizio inteso ad ottenere l'accertamento della titolarità dell'immobile da rilasciarsi. L'odierna opponente non eccepisce circostanze sopravvenute alla emissione del titolo, ma censura proprio esso nella sua formulazione letterale, deducendo vizi non scrutinabili nell'odierna sede. Per tanto milita la costante giurisprudenza, a mente della quale “la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state ( …), avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato
o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame” (Trib. Napoli, ord. 23 agosto 2010, proprio in un caso di opposizione a precetto;
in tal senso, anche Cass. 27159/06; Cass.
26089/05; Cass. 10504/04).
Peraltro, si osserva che, il provvedimento emesso dal giudice delegato dal Presidente del
Tribunale nel procedimento divorzile, disponendo la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore della attrice, è titolo esecutivo per agire forzatamente nei confronti del primo coniuge assegnatario, al fine della liberazione dell'immobile, pur in assenza di un esplicito ordine di rilascio. Invero, la condanna al rilascio deve ritenersi implicita nel provvedimento e nella sentenza con cui viene revocata l'assegnazione della casa familiare (Cass. Civ. n. 1367/2012). Quest'ultimo aspetto è molto importante, in quanto la revoca giudiziale dell'originaria assegnazione della casa coniugale presuppone che il diritto esclusivo di abitazione della medesima passi a favore dell'altro coniuge. Questo effetto comporta, per il nuovo assegnatario, la possibilità di agire, anche forzatamente, per ottenere il rilascio dell'immobile. In pratica, il provvedimento di revoca viene considerato come un vero e proprio titolo esecutivo per agire nei confronti della moglie che non ha liberato, spontaneamente, la casa coniugale.
Si tratta di una conclusione che trova conforto e giustificazione nella nota decisione della
Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata. Secondo la Suprema Corte, il provvedimento con il quale il giudice, tramite ordinanza o sentenza, revoca l'originaria assegnazione della casa coniugale è titolo esecutivo per agire forzatamente nei confronti del primo coniuge assegnatario. Esso è, quindi, utilizzabile per ottenere di fatto la liberazione dell'immobile, anche se nel provvedimento del giudice non dovesse essere specificato esplicitamente il descritto ordine di rilascio.
Tale efficacia deriva dalla caratteristica essenziale del diritto di godimento dell'abitazione coniugale senza l'altro coniuge e, pertanto, costituisce un limite rispetto ad un diritto dominicale di altri (altro coniuge od un terzo) sullo stesso bene, tanto è che è presupposto per la successione ex lege nel contratto di locazione e vale anche per altri contratti sostitutivi di diritto personale sullo stesso bene, quali il comodato.
Sul piano della esecuzione, il provvedimento con cui il diritto viene attribuito, contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge, essendo il rilascio, non consequenziale all'attribuzione, ma coessenziale per il diritto stesso.
In altri termini, la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, quando smette di esistere con la revoca di esso, consente al provvedimento di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicito, trattandosi di condanna implicita, connaturale al diritto, sia in caso di attribuzione che di revoca. Rispetto al momento dell'attribuzione, il diritto non può venire ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dalla casa familiare dell'altro coniuge. Se non c'è
l'allontanamento (il rilascio) da parte dell'altro coniuge, non manca solo la possibilità di esercitare un diritto (in astratto esistente sulla carta); manca il diritto stesso, essendo il godimento esclusivo l'unico contenuto della assegnazione.
La attribuzione ed il rilascio non si pongono su due piani distinti: il rilascio non si pone come consequenziale all'attribuzione, ma come coessenziale per la nascita stessa del diritto. Conseguente è l'irrilevanza dell'esistenza o meno dell'espresso ordine di rilascio nel provvedimento/sentenza attributivi del diritto e l'idoneità del titolo, contenente anche solo l'espressa attribuzione del diritto, all'esecuzione (Cassazione, sez.
III - 31/01/2012, n. 1367).
Anche detto motivo di doglianza non avrebbe pertanto trovato accoglimento.
Con riguardo, di poi, alla contestazione inerente alla indeterminatezza della condanna al rilascio, si rileva che nella ordinanza in questione è, invero, chiaramente indicato il bene oggetto della condanna al rilascio;
per cui, a nulla rileva la mancanza dei riferimenti catastali, in quanto è chiaro dalla motivazione e dal dispositivo che si tratti “della casa coniugale” (cfr. dispositivo ordinanza) “in Salerno alla via Velia 15, di proprietà esclusiva del ricorrente” (cfr. pag. 1 ordinanza de qua): il bene risulta chiaramente indicato nel titolo esecutivo, tanto da non ingenera alcuna incertezza in ordine alla sua identificazione e ubicazione.
A ciò si aggiunga che il bene è descritto anche nell'atto di precetto, quindi nel pieno rispetto dell'art. 605 cpc che richiede la rappresentazione sommaria dei beni e la loro ubicazione, con la conseguenza chela ingiunzione, nella sua parte descrittiva, non ponga alcun dubbio o incertezza in ordine al bene oggetto della procedura esecutiva ed alla sua ubicazione. Ed infatti, in base alla prevalente giurisprudenza di legittimità “Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 c.p.c.” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5782 del 3 novembre
1982), tuttavia, “ove nel precetto sia omessa la descrizione del bene, ma essa sia contenuta nel titolo esecutivo, non è necessario, in relazione alla finalità della legge, che la descrizione sia ripetuta due volte, essendo sufficiente che sia ben identificato il bene in ordine al quale si deve procedere all'esecuzione”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2579 del 26 aprile 1982). Ai fini della descrizione del bene il precetto per consegna e il titolo esecutivo sono reciprocamente fungibili, con la conseguenza che qualora nel precetto siano indicati l'ubicazione e la descrizione catastale del bene oggetto della procedura di rilascio, l'onere della corretta identificazione risulta assolto sebbene nel titolo si faccia espresso riferimento alla indicazione dei dati catastali.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione sarebbe stata globalmente rigettata.
Va, tuttavia, rigettata la domanda della parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tanto per difetto sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) che dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Quanto a quest'ultimo profilo, non risultano dagli atti elementi utili a identificare l'esistenza di un pregiudizio eziologicamente riconducibile alla proposta azione giurisdizionale (Cass., n. 21393/2005 e successiva conforme Sez. 1,
Sentenza n. 4843 del 01/03/2007; Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010). Tra l'altro, non può, certo, ravvisarsi malafede o colpa grave nella mera circostanza di aver fatto valere o eccepito in giudizio una pretesa rivelatasi poi infondata, condotta di per sé non rimproverabile.
Non resta che regolare le spese di causa, per quanto sopra affermato in forza della soccombenza virtuale di parte opponente. Le stesse seguono sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dal valore della causa (€. 7.769,10) e con applicazione dei valori minimi previsti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per i procedimenti rientranti nello scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in considerazione dell'attività professionale effettivamente svolta, nonché della assenza di particolari questioni di fatto o di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna parte opponente, , alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore della parte opposta, , che quantifica in euro 1.700,00 per CP_1
onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, Cpa ed Iva come per legge, con attribuzione, ex art. 93 cpc, al difensore per dichiarata antistatarietà.
Così deciso in Salerno, il 25.03.25
Il Giudice
Alessia PECORARO