Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 29375/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29375 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Sergio Acampora presso il cui studio, sito in Napoli al V.le
Augusto n. 71, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce;
[...]
[...]
(C.F. , rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv.to Marco Ettari presso il cui studio, sito in Napoli alla Via
Medina n. 13, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA -
NONCHE'
(P. I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Elisabetta Grimaldi
presso il cui studio, sito in Napoli alla Via G. Leopardi n. 140, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 13885/2021 del G.d.P. di Napoli, emessa il 26/04/2021 e depositata 12/05/2021;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, al 24/01/2025 il procuratore di parte appellante: “si riporta alle conclusioni già formulate nell'atto di appello e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta le avverse deduzioni, eccezioni e richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e ne chiede il rigetto. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.”; il procuratore della convenuta “si riporta Parte_2
integralmente a tutto quanto già versato in atti e ne chiede integrale accoglimento, respinto ogni avverso dedotto. Più in particolare, evidenzia di aver provveduto - facendosi parte diligente e con propria separata istanza del
24.06. 2023 - al deposito della copia telematica dei verbali di primo grado, causa con R.G. n° 15100/2018 davanti il Giudice di Pace di Napoli, files peraltro già presenti come allegati n. 7 e n. 8 della propria produzione con i nomi “ PARTE” e “ PARTE” e di Parte_3 Parte_3
cui in questa sede si reitera, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 novies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c, la dichiarazione di conformità agli originali, tutti firmati e siglati dai procuratori presenti nel primo grado di giudizio. Nel merito si insiste per la inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'appello per i motivi indicati compiutamente nella propria comparsa di costituzione e da intendersi per ripetuti e trascritti, con condanna dell'appellante ad onorari e spese, oltre accessori, del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo. Chiede introitarsi la causa a sentenza, essendo la stessa già completamente istruita”; il procuratore della CP_2
[...]
[...]
[...]
“nel riportarsi puntualmente alla propria difesa di costituzione e
[...] risposta con le eccezioni e deduzioni ivi contenute ne chiede l'accoglimento in toto;
chiede, altresì, il rigetto del gravame con conferma del giudicato del primiero giudizio. Inoltre, impugna ogni avversa deduzione in quanto infondata in fatto e in diritto ne chiede l'integrale rigetto. Chiede all'On.
Giudicante – previa acquisizione del fascicolo del primiero giudizio – la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con concessione del termine per eventuale deposito di note conclusionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al giudice di pace di Napoli, e la Parte_2
al fine di ottenere la condanna delle stesse, in solido Controparte_1
tra loro, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 31/12/2016.
A tal fine l'attore deduceva: - che il giorno 31/12/2016, alle ore 15:30 circa, nel mentre alla guida del motociclo di sua proprietà, uno Yamaha X
City, tg. DR631479, alla via Discesa Coroglio in Napoli, in direzione Bagnoli, veniva colliso dall'autovettura Fiat Punto, tg. DC714SD, di proprietà di ed assicurata per la RCA con la Parte_2 Controparte_1 che invadeva l'opposta corsia di marcia su cui transitava l'attore; - che per effetto dell'urto l'istante rovinava al suolo riportando lesioni personali mentre il motociclo sbatteva contro il marciapiedi riportando danni.
La costituitasi in giudizio insisteva per il rigetto della Controparte_1
domanda in quanto infondata.
, sebbene citata, restava contumace. Parte_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ctu medico legale, il giudice di pace di Napoli con sentenza n. 13885, depositata in data
12/05/2021, rigettava la domanda di parte attrice, compensava integralmente
- 3 -
le spese di lite e poneva a carico dell'attore le spese di ctu. Nello specifico, il giudice di prime cure, sulla base delle acquisite risultanze istruttorie, riteneva che il sinistro per cui è causa si era verificato “per colpa esclusiva del motociclista in quanto egli, dopo aver perso il controllo dei veicolo, ha invaso
l'opposta corsia di marcia cadendo al suolo”.
Avverso tale sentenza , con atto di appello, ritualmente Parte_1
notificato alle controparti in data 6-9/12/2021, ha proposto impugnazione lamentando l'errata valutazione operata dal giudice di pace delle risultanze istruttorie.
In particolare, l'odierno appellante ha contestato il contenuto del verbale della Polizia Municipale accorsa sul luogo del sinistro solo dopo il verificarsi dello stesso;
ancora, ha criticato la valutazione delle dichiarazioni testimoniali effettuata dal giudicante di primo grado: in particolare ha ritenuto che la teste di parte convenuta abbia reso dichiarazioni alquanto imprecise e contraddittorie.
Ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità concorsuale di ciascuna delle parti nella produzione del sinistro, e per l'effetto condannare la al 50% del danno Controparte_1
dallo stesso subito, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
In data 12/04/2022 si è costituita in giudizio Parte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per mutatio libelli nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza dello stesso;
nel merito, poi, ha insistito per il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio nonché per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Il 24/03/2022 si è costituita in giudizio anche la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione ai
[...] sensi dell'art. 345 c.p.c.; nel merito ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, stante l'infondatezza del proposto appello.
- 4 -
Dopo alcuni rinvii disposti dal Tribunale per permettere l'acquisizione de fascicolo di primo grado, a seguito del deposito di note scritte, con termine ultimo fissato al 24/01/2025, la causa è stata riservata in decisione dalla scrivente dopo che la convenuta aveva provveduto alla ricostruzione Pt_2 del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza della prova della notifica della sentenza, in data 6/12/2021 ovvero nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327
c.p.c. dalla pubblicazione della sentenza impugnata (12/05/2021); parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta in data 9/12/2021 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è, poi, anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. In particolare, alla luce della disciplina, ratione temporis, dettata dall'art. 342 c.p.c., l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare, l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado,
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché
- 5 -
ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice
Ebbene, in linea con tali prescrizioni, la difesa di ha Parte_1
indicato in modo chiaro ed esaustivo le modifiche richieste al provvedimento oggetto di impugnazione specificando anche le circostanze da cui, a suo avviso, derivi la violazione di legge: nello specifico, ha ritenuto che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato il materiale probatorio raccolto e ha, pertanto, insistito per la riforma della sentenza di primo grado riconoscendo il concorso di colpa della nella causazione Parte_2
del sinistro oggetto di causa con conseguente condanna della stessa al risarcimento del 50% dei danni dallo stesso patiti, vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Va, altresì, rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. non essendo intervenuta, nel caso di specie, alcuna mutatio libelli.
L'art. 345 c.p.c. prevede “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere dichiarate inammissibili
d'ufficio”. Il divieto assoluto di proporre domande nuove ha la funzione di garantire la piena attuazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
Al contrario è, invece, ammessa in appello una modificazione della domanda.
Sul punto si osserva che, per giurisprudenza consolidata, si ha
“mutatio libelli” quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima o su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", così che risulti modificata soltanto
- 6 -
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (ex plurimis, Cass. 20/07/2012 n.12621, Cass. 28/01/2015 n.1585 e, da ultimo,
Cass. 13/8/2018 n. 20716).
Ciò posto, nel caso in esame, l'appellante che in primo grado aveva chiesto dichiararsi l'esclusiva responsabilità della controparte nella causazione del sinistro per cui è causa e che in appello ha chiesto riconoscersi un concorso di colpa al 50% non ha proposto alcuna domanda nuova, ma ha semplicemente ridotto l'originaria pretesa. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'istituto della “emendatio libelli”: la domanda tesa a riconoscere il concorso di colpa dei conducenti coinvolti, difatti, è già compresa nei limiti oggettivi della domanda proposta in primo grado.
Quanto, poi, all'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata sempre da la stessa è Parte_2
assorbita dall'esame, nel merito, dell'appello proposto.
Orbene, prima di passare all'esame del merito della domanda rileva il
Tribunale che parte attrice così come la non hanno Controparte_1
provveduto al deposito delle proprie produzioni di primo grado;
pertanto, la decisione è assunta sulla base della documentazione presente nel fascicolo d'appello.
Tanto chiarito l'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Alcun dubbio sussiste circa la verificazione del sinistro per cui è causa e che ha visto coinvolti il motociclo di proprietà dell'odierno appellante nonché l'autovettura di . Parte_2
Tuttavia, dal tenore delle testimonianze raccolte in corso di causa non può ritenersi raggiunta la prova che la responsabilità dell'evento dannoso sia da attribuirsi, in via esclusiva, a come ritenuto dal giudice di Parte_1
- 7 -
pace di Napoli dovendo, invece, trovare applicazione, nel caso di specie, la responsabilità concorrente dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Viene, dunque, in rilievo l'art. 2054 co. II c.c. secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Deve premettersi che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019;
Cass. 26004/2011).
La natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
Da ciò deriva che anche ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenersi superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo il giudicante sempre tenuto a verificare, in concreto, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr.
Cass., Sez. 3, ord. n. 33483 del 19/12/2024 e Cass. n. 23431/2014).
In particolare la Suprema Corte ha affermato che “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro
- 8 -
deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (cfr. Cass., Sez. 3, sent.
n. 124 dell'8/1/2016).
Dunque, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non esime l'altra parte dall'onere di provare di essersi “pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente,
l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr Cass. civ., sent. n. 477 del 15/01/2003 e Cass. Cass. civ., sent.
n. 21056 del 03.11.2004, secondo cui la prova liberatoria può essere integrata dalla dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro).
Tutto ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che l'istruttoria svolta in primo grado non ha fornito elementi utili in grado di vincere la presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2054, comma 2,
c.c..
Le testimonianze raccolte hanno, difatti, fornito una ricostruzione della dinamica del sinistro non coincidente.
Nello specifico, il teste di parte attrice, , collega Testimone_1 dell'odierno appellante, escusso all'udienza del 24/06/2019, ha riferito
“Ricordo che era il 31/12/16 intorno alle ore 15:00/15:30 ed io mi trovavo in
Napoli alla discesa Coroglio ed ho assistito ad un incidente stradare che ha visto coinvolto lo scooter del sig. , condotto dallo stesso, ed un'altra Pt_1
auto modello Fiat Punto di cui non ricordo il colore, ma comunque scura.
- 9 -
Ricordo che io mi trovavo a bordo della mia auto, una Nissan Micra, e percorrevo la discesa Coroglio con direzione Coroglio, avanti a me vi era un'altra auto ed avanti a questa vi era il a bordo del suo scooter di cui Pt_1 non ricordo il modello. Preciso che avevamo finito di lavorare a “Villa
Lucrezia” e stavamo tornando entrambi a casa. Giunti nei pressi della curva prima del cd “belvedere” vidi che dall'opposta corsia di marcia una Fiat
Punto impegnava la curva a cavallo della linea di mezzeria, a quel punto il
tentava di evitare la collisione sterzando alla sua destra, ma non vi Pt_1
riuscì ed andò ad impattare contro detta auto. Anche il conducente dell'auto tentò di evitare la collisione sterzando. La collisione interessò la parte anteriore – laterale sinistra dell'auto e la parte anteriore laterale sinistra dello scooter…entrambi i conducenti avevano tentato di evitare l'urto CP_ sterzando alla propria destra. Preciso che al momento della collisione la aveva impegnato la curva a cavallo della linea di mezzeria. A causa dell'urto il rovinò al suolo in uno allo scooter. Dopo la collisione con lo scooter Pt_1
la Fiat andò a sbattere contro il muro posto alla propria destra mentre lo scooter scivolava al suolo”.
Diversa la dinamica del sinistro per come descritta dalla teste della
, sentita nel corso dell'udienza Controparte_1 Testimone_2 del 13/11/2019 la quale ha dichiarato: “Ricordo che era il pomeriggio dell'anno 2016 il 31 dicembre. Io mi trovavo a Napoli sulla Via Coroglio e guidavo la mia auto Hiunday di colore bianco ero in compagnia di mia madre…ed ero diretta in via Petrarca…ero in salita….Davanti alla mia auto vi erano altre due auto, di cui quella che mi precedeva era leggermente sporta sulla destra e quindi avevo piena visibilità. Ad un certo punto ho visto un motorino che procedeva nel senso opposto di marcia e si apprestava ad impegnare la curva ed ho visto che perdeva il controllo del motorino in quanto invadeva l'opposta corsia di marcia, anzi voglio precisare che il conducente del motoveicolo si sporgeva con il suo corpo verso la linea di mezzeria creando un'invasione di corsia. Il conducente del motorino
- 10 -
nell'affrontare la curva è andato dritto e pertanto nel tentare di evitare
l'impatto con l'auto in salita ha perso il controllo del motorino ed ho visto la ruota anteriore che vibrava. Posso dire di aver visto che il motorino si trovava sulla linea di mezzeria ma non posso dire perché non mi ricordo questo particolare se la ruota si trovasse sulla linea di mezzeria o leggermente all'interno della stessa. L'auto coinvolta nel sinistro stradale penso fosse una Fiat Punto o sul quel tipo comunque era un'auto piccola- utilitaria non ricordo il colore. Dopo l'impatto sono scesa dalla mia auto e mi sono avvicinata al conducente del motoveicolo che nel frattempo si era alzato da terra e si stava togliendo il casco… Preciso che il conducente andò da un lato cioè verso la mia corsia, il motorino che aveva le ruote in orizzontale andò dall'altra parte. Sul punto giunse la Polizia…”.
Ebbene, dalle testimonianze rese non emerge, con chiarezza, quale dei due veicoli abbia, realmente, invaso l'opposta corsia di marcia né, tantomeno,
è chiara la condotta tenuta nell'occasione della controparte.
La dinamica del sinistro non può neanche ritenersi provata sulla base di quanto riportato nel rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia
Municipale in cui si legge “si ritiene che il centauro circolasse speditamente e che per motivi non meglio accertati, perdeva il controllo del veicolo cadendo al suolo. Dopo la caduta il centauro e il suo motoveicolo percorrevano alcuni metri rovinando copiosamente sull'asfalto, quando quest'ultimo arrestava la propria corsa impattando contro l'autoveicolo che giugneva dal senso opposto”. Sul punto è appena il caso di precisa che secondo la Corte di
Cassazione che il verbale della polizia non ha fede privilegiata sulla dinamica dell'incidente, a meno che gli agenti non abbiano assistito personalmente al sinistro (cfr. Cass., ord. n. 28149 del 27 settembre 2022). Nel caso in esame gli agenti sono sopraggiunti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo al verificarsi dei fatti quindi la ricostruzione della dinamica del sinistro dagli stessi riportata nel rapporto è una prova liberamente apprezzabile dal giudice nel complesso di tutto il materiale probatorio in atti.
- 11 -
Alla luce di quanto detto e tenuto conto che le dichiarazioni rese dai due testi presenti sono apparse contrastanti ritiene il Tribunale che non sia stata superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. II
c.c.
A differenza di quanto affermato dal giudice di pace di Napoli non risulta, infatti, provato che la responsabilità del sinistro sia addebitabile in via esclusiva a;
né tantomeno, controparte ha fornito la prova Parte_1
liberatoria di aver tenuto una condotta regolare e rispettosa di tutte le norme in materia di circolazione stradale e di comune prudenza tale da non potergli muovere alcun rimprovero e poter ritenere che quest'ultimo abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. Civ. nn. 15434/04, 477/2003,
4639/2002, 12962/98, 3564/98, 10156/94, 2834/88, 7748/87).
Pertanto, l'appello proposto va accolto e la sentenza gravata va riformata laddove, non facendo applicazione della presunzione di pari e concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ha rigettato del tutto la domanda attorea e non ha condannato la , quale responsabile civile, in solido Pt_2
con la propria compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni conseguiti dal sinistro, nella misura del 50%.
Passando alla quantificazione dei danni, aveva richiesto Parte_1 nell'atto di citazione il risarcimento sia dei danni patrimoniali che non patrimoniali subiti.
Quanto al danno non patrimoniale occorre esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'appellante in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della
- 12 -
persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò premesso, va rilevato che dalla consulenza medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, a firma della dott.ssa , Controparte_4
le cui conclusioni si condividono in quanto aderenti alle risultanze istruttorie e documentali nonché prive di qualsivoglia vizio logico o errore di calcolo, è emerso che , il quale aveva 25 anni all'epoca del sinistro per cui Parte_1
è causa, riportava in conseguenza dello stesso “trauma cranico non commotivo;
Frattura (II classe di Ellis) a carico degli elementi dentari 1.1 r
2.1 (incisivo centrale superiore destro e sinistro;
Trauma distorsivo a carico del rachide cervicale;
Danno estetico lieve”.
Da tale evento traumatico, in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, è derivata un'inabilità temporanea totale di giorni 10, un'inabilità temporanea parziale di 10 giorni al 75 %, un'inabilità temporanea parziale di
20 giorni al 50 % e un'inabilità temporanea parziale di ulteriori altri 20 giorni al 25 %, nonché postumi invalidanti nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U. ritiene di fissare, in via prudenziale, al
2%.
Ciò detto, nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Pertanto, sulla base del D.M. del 16/07/2024, pubblicato sulla G.U. il
25/07/2024 n. 173, al quale rinvia l'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, tenuto conto dell'età della danneggiato al momento dell'incidente (25 anni), della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, a va Parte_1 riconosciuta, per il danno non patrimoniale subito, la somma complessiva di €
- 13 -
3.723,06 (di cui euro € 1.927,76 per il danno biologico permanente ed €
1.795,30 per l'invalidità temporanea, totale e parziale così suddivisa: € 552,40 per invalidità temporanea totale;
€ 414,30 invalidità temporanea parziale al
75%; € 552,40 per invalidità temporanea parziale al 50%; € 276,20 per invalidità temporanea parziale al 25%)
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore voce di danno non patrimoniale richiesta dall'attore, danno morale, nulla può essere allo stesso riconosciuto.
Come noto il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico - relazionali della vita del danneggiato.
Quanto al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza.
Il ricorso alle presunzioni non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno o, quanto meno, degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Ciò posto, nel caso di specie, l'attore, nei propri scritti difensivi, si è limitato a richiedere il risarcimento del danno morale senza, tuttavia, offrire alcuna allegazione in merito a specifiche situazioni di sofferenza che possano giustificare il riconoscimento di tale voce di danno: dunque, nulla può essergli riconosciuto a titolo di danno morale.
Passando ora alla richiesta di risarcimento danno patrimoniale osserva in primo luogo il Tribunale che il ctu ha ritenuto congrua la somma pari ad euro 177 per spese mediche sostenute nonché ha stimato in € 3.200 le spese mediche future che dovrà sostenere (cfr. pag. 7 ctu). Pt_1
Nulla può, invece, essere riconosciuto per danni al motoveicolo non essendoci negli atti depositati nel giudizio d'appello prova dell'ammontare dei danni dallo stesso riportati.
- 14 -
Né, tantomeno, può essere riconosciuto il danno da cd. “sosta tecnica” richiesto da parte appellante in quanto del tutto sfornito di prova.
Questo Tribunale aderisce, difatti, all'orientamento confermato di recente dalla Suprema Corte secondo cui il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27389 e Cass civile n. 20620/2015).
In conclusione, il complessivo importo risarcitorio ammonta ad €
7.100,06.
Tuttavia, in ragione del riconosciuto concorso di colpa delle parti,
e la vanno condannati, in Parte_2 Controparte_5
solido tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1
3.550,03, pari al 50% del danno come su liquidato.
Parte istante ha, poi, chiesto riconoscersi sulla somma liquidata anche interessi e rivalutazione.
Orbene, il solo importo di € 1.861,53, già liquidato all'attualità (= al
50% del danno biologico pari ad € 3.723,06 accertato) va devalutato al momento del sinistro (dicembre 2016); operazione di devalutazione che non va compiuta, invece, per le spese mediche, sostenute nell'immediatezza del fatto e per quelle future.
Il predetto importo devalutato è pari ad € 1.539,73 (coeff. Istat - Indice
F.O.I. applicato per effettuare la devalutazione: 0,827).
L'importo ora indicato, sommato alle spese mediche sostenute, è pari a complessivi 1.628,23.
Su tale importo vanno riconosciuti interessi e rivalutazione per un importo pari ad € 2.171,99 di cui € 203,46 per interessi ed € 340,30 per
- 15 -
rivalutazione (coeff. Istat - Indice F.O.I. applicato per effettuare la rivalutazione: 1,209).
All'import di € 2.171,99 vanno aggiunti € 1.600 pari al 50% delle spese future stimate dal ctu.
In definitiva a spetta, a titolo di risarcimento danno, Parte_1
l'importo di € 3.771,99, oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
All'accoglimento dell'appello consegue il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria formulata da . Parte_2
L'accoglimento solo parziale della originaria domanda attorea giustifica la compensazione per la metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con condanna di e della Parte_2 [...]
alla refusione, in favore di , della residua metà, che CP_1 Parte_1
si liquida nel dispositivo che segue secondo il valore della controversia
(valore da € 1.101,00 a 5.200) e l'attività processuale svolta con la precisazione che ci si discosta del 30% dai parametri medi di liquidazione stante l'assenza di questioni particolarmente complesse di fatto e di diritto.
Le spese di consulenza tecnica d' ufficio, come liquidate in primo grado, in ragione dell'accertato concorso di colpa, devono definitivamente essere poste per il 50% a carico di e per il restante 50%, in Parte_1
solido, a carico di e della Parte_2 Controparte_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 13885/2021 pubblicata il 12/05/2021 del Giudice di Pace di Napoli, proposto da nei confronti di nonché della Parte_1 Parte_2
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in Parte_1
riforma parziale della impugnata sentenza, dichiara la concorrente
- 16 -
responsabilità di e nella Parte_1 Parte_2
causazione del sinistro per cui è causa;
2) Condanna, in solido tra loro, e la Parte_2 [...]
a corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1
risarcimento del danno, la somma pari ad euro 3.771,99, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna e in solido Parte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese Parte_4 di lite del primo grado che, già dimezzate, si liquidano in € 885,50 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Acampora, dichiaratosi antistatario;
4) condanna e in solido Parte_2 Controparte_1
tra loro, al pagamento, in favore di , delle spese Parte_4
di lite del presente grado di giudizio che, già dimezzate, si liquidano in complessivi € 1.960,40 di cui € 174 per spese ed €
1.786,40 per compensi oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Sergio Acampora, dichiaratosi antistatario;
5) Le spese di consulenza tecnica d' ufficio, come liquidate in primo grado si pongono per il 50% a carico di e per il Parte_1
restante 50%, in solido, a carico di e della Parte_2
Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 21/05/2025
Il Giudice dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
- 17 -