2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.