TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dottssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 15658/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 10.00 sono presenti l'avv. MENALLO FRANCESCO per parte ricorrente nonché
l'CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.35 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15658 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
c.f. ), nato a [...] il [...], e residente Parte_2 C.F._1
a Palermo in via Ammiraglio Gravina n. 2/F, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Menallo, per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Cernigliaro.
Resistente conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Dichiara che nulla è dovuto da all' in relazione al provvedimento di Parte_1 CP_1
indebito, comunicato in data 29.08.2024;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1 complessivi €. 650,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA,
disponendone la distrazione in favore dell'avv. Francesco Menallo dichiaratosi antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024, conveniva in giudizio l' al fine Parte_1 CP_1
di sentire annullare il provvedimento di accertamento delle somme indebitamente percepite su prestazione Aspi/Miniaspi, relativa al periodo compreso tra l'1.01.2014 e l'11.03.2014, per l'importo di € 1.332,14, comunicato in data 29.8.2024, adottato con la seguente motivazione “è stata percepita
indennità di disoccupazione Aspi di cui all'art. 2, commi da 1 a 8 della l. 28 giugno 2012, 92, non
spettante”
A sostegno del ricorso eccepiva preliminarmente la nullità del provvedimento per carenza di motivazione;
l'irrepetibilità delle somme per la sussistenza della buona fede e la prescrizione del presunto debito per decorso del termine decennale.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso del quale invocava il rigetto CP_1
per mancanza di prova della sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione della prestazione.
La causa, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, all'esito della discussione orale, viene decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente, non merita condivisione la doglianza inerente l'illegittimità del provvedimento di comunicazione dell'indebito per vizio di motivazione, vertendosi, nel caso di specie, in materia di accertamento negativo di un indebito e, dunque, in un giudizio sul rapporto e sui connessi diritti e obblighi e non già sull'atto adottato dall'amministrazione, al quale è dunque estranea ogni valutazione in merito ad eventuali irregolarità nella sequenza procedimentale, rilevanti nei meri giudizi impugnatori.
Ciò posto, va invece accolta l'eccezione di prescrizione.
Invero alla luce della documentazione in atti, risulta che l' ha comunicato la propria intenzione CP_2
di azionare la procedura di indebito solo dopo il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cc. L'eventuale credito a titolo di indebito di cui alla comunicazione dell' , si è invero integralmente CP_1
prescritto per il decorso della prescrizione decennale, poiché richiesto solo con nota del 29.08.2024
a fronte di un indebito su prestazione Aspi/Miniaspi che si sarebbe verificato nel periodo dal
1.01.2014 all'11.03.2014, senza che vi sia prova di alcun atto interruttivo della prescrizione.
Di conseguenza, a prescindere dalla fondatezza delle altre doglianze, l'eventuale credito dell' CP_1
di cui alla comunicazione del 29.08.2024 si è integralmente prescritto per il decorso della prescrizione decennale.
Ne deriva l'accoglimento della domanda e la declaratoria di non debenza dell'importo rivendicato
CP_ dall' in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 27.3.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile