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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/07/2025, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13771 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] Parte_1
(C.F. , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con C.F._1
Provv. Prot. 2020 / 26690 del 10/11/2020, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Piazza V.E. Orlando, n. 6, presso lo studio dell'Avv. La Barba Beatrice, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Duca della C.F._2
Verdura, n. 36 presso lo studio dell'Avv. Falcone Angela, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
(C.F. ), in persona del Pro- Controparte_2 P.IVA_1 curatore Speciale del Rappresentante per l'Italia, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Massimo D'Azeglio, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Spagnolo
Santo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/03/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle
1 quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la dott.ssa CP_1
ed ha dedotto che la convenuta era stata nominata C.T.U., quale me-
[...] dico chirurgo, specialista in medicina del lavoro, nell'ambito del procedimen- to civile R.G. 6300/2019 diretto ad accertare le infermità di cui è affetta la attrice.
Secondo la prospettazione attorea, nell'adempimento del mandato ricevu- to, avrebbe violato i doveri di diligenza cui era tenuta ed Controparte_1 sarebbe incorsa con colpa grave in inescusabili errori e negligenze nelle quali avrebbe perseverato, nonostante le osservazioni in tal senso mosse dal con- sulente di parte del procedimento peritale.
A sostegno di tali affermazioni ha invocato le risultanze Parte_1 della consulenza di parte del dott. del 09/09/2020, as- Persona_1 severata giusto verbale di perizia stragiudiziale del 28/06/2021 (doc. n. 2).
Ritenuto che il comportamento della convenuta le avesse procurato un danno ingiusto, quantificato in € 52.500,00 (di cui € 50.000,00 per la man- cata percezione delle indennità economiche e € 2.500,00 per spese di consu- lenza tecnica di parte), l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di «rite- nere e dichiarare la responsabilità professionale della Dott.ssa CP_3 nata a [...] il [...] c.f. , per l'errore
[...] C.F._3 medico compiuto in seno alla perizia medico legale (R.g. 6300 / 2019) in dan- no all'odierna attrice e per l'effetto: condannare la Dott.ssa Controparte_4
[... al risarcimento del danno procurato all'odierna attrice per l'importo di €
52.500,00 di cui quanto ad € 50.000,00 per la mancata percezione delle in- dennità economiche alle quali l'odierna attrice avrebbe avuto sicuramente ac- cesso e quanto ad € 2.500,00 per le spese di consulenza medica di parte oc- corse o a quella maggiore o minore somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al
2 soddisfo. - Emettere ogni altro conseguente e comunque connesso provvedi- mento di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio».
, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio Controparte_5
la quale ha contestato la fondatezza dell'azione promossa dalla
[...]
, anche nel quantum e, in ordine alla domanda di manleva, Parte_1 ha chiesto il rigetto della richiesta di condanna alle spese legali proposta dal- la per violazione del patto di gestione della lite con perdita del CP_1 diritto al rimborso delle spese di difesa.
Istruita a mezzo di acquisizione documentale e C.T.U. affidata alla dott.ssa
Prof. dr.ssa , all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025, Persona_2 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegna- zione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, nel merito, mette conto chiarire quale sia la natu- ra della responsabilità del consulente tecnico d'ufficio.
La norma di riferimento è l'art. 64 c.p.c. che, dopo avere previsto che al c.t.u. si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (si pensi agli artt. 366, 373 e 374 c.p.) e che «In ogni caso» il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti commette una contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda, con possibile applica- zione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione
(art. 35 c.p.), stabilisce che «In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».
Secondo la giurisprudenza unanime, a cui questo giudice intende dare continuità, la responsabilità delineata dall'art. 64, comma 2, ultimo periodo,
c.p.c. ha natura extracontrattuale, mancando un rapporto negoziale tra il
3 C.T.U. e le parti: il primo è un ausiliario del giudice che, sebbene non svolga funzioni giudiziarie in senso tipico (Cass., n. 11229 del 8/05/2008), espleta comunque, nell'ambito del processo, una pubblica funzione, nell'interesse generale e superiore della giustizia.
All'attività da esso espletata non può essere applicato lo schema privatisti- co dell'adempimento e dell'inadempimento tipico del rapporto di prestazione d'opera professionale (ciò che esclude anche la possibilità di applicare in fa- vore del C.T.U. la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c. – vd da ultimo Cass. Civ. ord. n. 3917 del 13.2.2024).
Dalla natura aquiliana della responsabilità del C.T.U. per atti compiuti nell'esecuzione dell'incarico discende che egli risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, nel compi- mento delle quali sia riconoscibile in capo al C.T.U. il requisito della colpa, solo qualora il danneggiato abbia provato (con onere a suo carico ex artt.
2043 e 2697 c.c.), oltre che il danno, il nesso di causalità tra il danno stesso e la condotta del consulente.
Ed invero, considerato che il C.T.U svolge, nell'ambito del processo, una funzione pubblica quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e supe- riore della giustizia, con responsabilità anche penale e disciplinare, oltre che civile, il medesimo è obbligato, al pari di qualsiasi pubblico funzionario, a ri- sarcire i danni eventualmente cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio.
Orbene, nella specie, nel corso del giudizio è stata espletata una C.T.U. af- fiata alla Prof. dr.ssa , Prof. Ordinario di Medicina Persona_2 [...]
e Direttore U.O. di Controparte_6 Controparte_6 dell' . Controparte_7
Il C.T.U., esaminata la documentazione acclusa nel procedimento civile
R.G. 6300/2019 e la Relazione redatta dalla convenuta e «premesso che come
è noto nella valutazione di invalidità civile bisogna tenere conto non della pato- logia in sé e per sé, ma degli esiti funzionali ad essa riconducibili» ha concluso
4 affermando che «le voci tabellari utilizzate dalla CTU siano state corrette e congrue».
Segnatamente, il Tecnico ha osservato che la dott. era Controparte_1 stata chiamata ad «accertare le infermità cui è affetta la sig.ra e se Parte_1 queste sono tali da ritenerla invalida con totale e permanente inabilità lavora- tiva e meritevole dell'indennità di accompagnamento, o in via subordinata ri- conoscerla meritevole del diritto a godere della sola inabilità lavorativa».
Preso atto della documentazione medica allegata al fascicolo, la convenuta aveva formulato «le seguenti considerazioni conclusive: “…Esiti di resezione anteriore del retto per pregresso carcinoma, in follow-up negativo. Gonalgia destra ad incidenza funzionale … La storia di neoplasia della ricorrente ha esordio nel marzo 2007, quando veniva posta diagnosi di carcinoma del retto, trattato chirurgicamente con resezione anteriore e confezionamento di colosto- mia sinistra, sufficiente a determinare la remissione completa della malattia, che nei dieci anni successivi all'intervento non ha manifestato segni di recidive e secondarismi, delineando un quadro prognostico favorevole. Tuttavia, per il determinarsi di una fistola ano-vaginale (della quale non è presente alcuna certificazione sanitaria), non è stato possibile effettuare sulla ricorrente la ri- canalizzazione intestinale. Si ritiene pertanto che gli esiti invalidanti della neoplasia possano essere ascritti al cod. tab. 9323 (neoplasie a prognosi favo- revole con grave compromissione funzionale), determinando un grado di inva- lidità lavorativa pari al 70%. Già all'epoca della domanda amministrativa, la manifestava deficit deambulatorio, per dolore riferito al ginocchio Parte_1 destro, che in atto limita le escursioni articolari alle manovre semeiologiche, determinando un grado di invalidità lavorativa pari al 35% (cod. tab. 7218: ri- gidità o lassità di ginocchio superiore al 50%). Nella valutazione globale si ri- tiene di non poter prendere in considerazione la sindrome depressiva verbaliz- zata dalla Commissione Medica, poiché non si rilevano agli atti certificazioni sanitarie comprovanti l'evolutività clinico-sintomatologica della malattia dia- gnosticata dalla Dott.ssa nel 2014, né sintomi psichici sovrapponibili a Per_3
5 quanto descritto dalla stessa specialista nella relazione neuropsichiatrica, che rappresenta unica documentazione sanitaria di pertinenza depositata agli atti.
Per quanto sopra esposto ed in applicazione del criterio riduzionistico, il grado complessivo di invalidità della IG.ra , alla data di presenta- Parte_1 zione della domanda amministrativa (di anni 64) risultava pari al 80% (ottanta p. cento). Non esistevano, pertanto, i requisiti sanitari per il riconoscimento del- la totale e permanente inabilità lavorativa, né dell'indennità di accompagna- mento. In atto la ricorrente manifesta deficit deambulatorio imputabile al dolo- re cronico riferito al ginocchio destro, a causa del quale utilizza un sostegno monolaterale a stampella. All'esame obiettivo odierno si riscontra riduzione delle escursioni articolari;
la deambulazione, difficoltosa per l'evidente claudi- catio, avviene tuttavia in maniera autonoma ed in assenza di appoggi obbligati e in tutte le direzioni di marcia. Non si rilevano, invero, alterazioni dell'equilibrio statico e dinamico e/o ai cambi posturali. La valutazione psichi- ca non rileva turbe cognitive, né alterazioni della sfera emotiva».
La Prof. ha dato atto che la dott.ssa era pervenuta alla Per_2 CP_1 suddetta valutazione percentuale di invalidità «tenendo conto delle seguenti voci tabellari: cod. tab. 9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave com- promissione funzionale)e cod. tab. 7218: rigidità o lassità di ginocchio superio- re al 50%».
Dopo una breve premessa in merito all'invalidità civile, con particolare ri- guardo ai riferimenti normativi, all'uso delle tabelle ed ai metodi medico- legali per la valutazione delle infermità, la Consulente dell'Ufficio ha osserva- to che «la sig.ra al momento della domanda non aveva ancora com- Parte_1 pito 65 anni, pertanto, la valutazione dell'invalidità civile dall'epoca della do- manda, rendeva necessario il ricorso alle tabelle di legge del 1992 e il ricono- scimento dell'eventuale beneficio dell'IDA dipendeva dall'attribuzione di un'invalidità pari al 100%».
Quanto all'espletamento dell'incarico peritale da parte della convenuta dott.ssa il C.T.U. ha rappresentato «che l'esame obiettivo così CP_1
6 come l'esame degli atti di causa risultavano congrui, in relazione alla richiesta formulata dal Giudice nel procedimento penale R.G. 6300/2019. Infatti, la
CTU esaminava nel dettaglio tutti i distretti corporei e le limitazioni funzionali ad essi riconducibili, prestando maggiore attenzione a quei distretti (tra cui addominale e arti inferiori) di cui era documentata alterazione nella documen- tazione medica in atti disponibile. Stesso dicasi, per quanto attiene la raccolta anamnestica, che appare conforme alle valutazioni del caso. Non si ritiene, pertanto, che siano riconoscibili vizi di forma e/o di contenuto in relazione alla raccolta anamnestica e all'esame obiettivo».
Il C.T.U. ha riferito che la convenuta era pervenuta «alla diagnosi di “esiti di resezione anteriore del retto per pregresso carcinoma, in follow-up negativo.
Gonalgia destra ad incidenza funzionale” sulla base sia dell'esame della do- cumentazione medica in atti che del suo esame obiettivo» ed ha ritenuto «tale diagnosi sia corretta rispetto a quanto all'epoca documentato e, per altro, an- che di quanto confermato a seguito dell'attuale visita medico legale».
In relazione all'applicazione delle tabelle del 1992, il C.T.U. ha osservato
«che non sono ravvisabili le voci tabellari esattamente corrispondenti, motivo per il quale, come previsto per legge, si fa riferimento ad altre voci per analogi- ca funzionale e/o di apparato. In particolare, la dott.ssa ha te- CP_1 nuto conto delle seguenti voci tabellari: tenendo conto delle seguenti voci tabel- lari: cod. tab. 9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale)e cod. tab. 7218 (rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%)».
Richiesta di prendere espressa posizione in ordine agli addebiti per come specificati in seno alla relazione a firma del C.T.P. dott. e Persona_1 alle osservazioni di parte, la dott.ssa ha dato atto che parte attrice ha Per_2 lamentato che, rispetto al verbale di accertamento del 10/12/2018 (CML
INPS) che aveva posto una valutazione in misura percentuale all'85%, la dott.ssa - in seno alla propria perizia – aveva ridotto tout court CP_1 la valutazione all'80% della capacità lavorativa pervenendo a conclusioni diagnostiche differenti rispetto a quanto certificato nel predetto verbale di
7 accertamento.
Inoltre, la convenuta nel proprio elaborato peritale, non aveva preso in minima considerazione la sindrome ansiosa depressiva della paziente - dia- gnosi riportata nel verbale della CML INPS e formulata da uno specialista in psichiatria.
Infine, parte attrice ha lamentato che le patologie di stomia e la sussisten- za della fistola ano vaginale non erano state considerate come infermità au- tonome previste dal D.M. 5/2/1992.
Orbene, in ordine al primo rilievo, il C.T.U. ha osservato che «Dal punto di vista dei benefici riconducibili alle due percentuali di invalidità civile, 85% per l'INPS e 80% per la dott.ssa si rappresenta che entrambe con- CP_1 sentono il riconoscimento del medesimo beneficio e, pertanto, la differente va- lutazione NON incide rispetto a quanto riconoscibile all'attore. La valutazione dell'85% non comporta alcun minus in termini di benefici conseguenti e, per- tanto, la differente percentuale risulta irrilevante. Nel dettaglio, relativamente alla percentuale dell'80%, si rappresenta che le voci tabellari di riferimento uti- lizzate dalla dott.ssa e da noi ritenute congrue sono: - cod. tab. CP_1
9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale); - cod. tab. 7218 (rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%). Trattandosi di patologie non concorrenti, la dott.ssa ha applicato il criterio ridu- CP_1 zionistico relativo alle patologie coesistenti: Prima infermità (IP1): 70%; Secon- da infermità (IP2): 35%; IT (invalidità totale) = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) = 0,805 =
80%. All'invalidità totale non si applicava alcuna maggiorazione compresa tra
0 e 5 punti percentuali poiché la sig.ra non risultava avere espletato Parte_1 mai alcuna attività lavorativa. Al riguardo, si osserva che nel verbale INPS è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile totale superiore (IT=
85%), nonostante sia stata riportata nel suddetto verbale soltanto una voce ta- bellare del DM, ovverosia il cod. tab. 9323, mentre per la sua valutazione la dott.ssa ha utilizzato più congruamente due voci tabellari (cod. CP_1 tab. 9323 e cod. tab. 7218). Risulta evidente che, seppur indicato in diagnosi
8 nel verbale INPS “…ESITO COLOSTOMIA SN. PER CA DEL RETTO CON FI-
STOLA ANO VAGINALE. SEVERA GONARTROSI. SINDROME ANSIOSA DE-
PRESSIVA REATTIVA…”, ai fini della valutazione la commissione ha tenuto conto esclusivamente della unica voce tabellare citata, ovverosia il cod. tab.
9323. A ben vedere, la sopracitata voce tabellare riconosce una percentuale di valutazione massima del 70%, motivo per il quale teoricamente questa avrebbe dovuto essere la valutazione complessiva della commissione. Come la commis- sione sia pervenuta poi all'85% non è dato sapere, ma è presumibile, che sep- pur non citate nel verbale, abbiamo tenuto conto di altre voci non esplicitate.
Utilizzando le due corrette voci tabellari e la formula riduzionistica, così come da normativa, si perviene esattamente alla valutazione dell'80%. L'85%, per- tanto, non risulta, invece, adeguatamente motivato, salvo non immaginare che la commissione abbia considerato nella valutazione il cod. tab. 7218 (rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%) e una “sindrome depressiva endoreattiva media” pari al 25% (cod. 2205), pervenendo, dunque, sempre con formula ri- duzionista, all'85%. La commissione, quindi, potrebbe essersi avvalsa della voce tabellare 2205 pur non avendo in diagnosi indicato la gravità del disturbo psichiatrico.
Quanto al secondo rilievo, il C.T.U. ha «Premesso che la dott.ssa CP_3 ha motivato nella sua relazione perché non ha riconosciuto la sindrome
[...] depressiva in diagnosi “… Nella valutazione globale si ritiene di non poter prendere in considerazione la sindrome depressiva verbalizzata dalla Com- missione Medica, poiché non si rilevano agli atti certificazioni sanitarie com- provanti l'evolutività clinico-sintomatologica della malattia diagnosticata dalla
Dott.ssa nel 2014, né sintomi psichici sovrapponibili a quanto descritto Per_3 dalla stessa specialista nella relazione neuropsichiatrica, che rappresenta uni- ca documentazione sanitaria di pertinenza depositata agli atti…”» e, in ogni caso, ha affermato di condividere «sulla base della scarna documentazione psichiatria prodotta in atti (un solo certificato datato nel 2014, ben quattro an- ni prima della domanda e della visita INPS nel 2018, e ben sei anni prima dal-
9 la visita della dott.ssa che non ci siano elementi né clinici né CP_1 medico-legali sufficienti per riconoscere sia nel 2018 che odiernamente la sus- sistenza di un disturbo psichiatrico, non essendo per altro la sig.ra né più se- guita da un medico specialista né in terapia. Peraltro, anche l'obiettività, sia della dott.ssa che la nostra, consente di escludere disturbi di ca- CP_1 rattere psichiatrico. Si osserva, a tal riguardo, anche che il disturbo psichiatri- co descritto come “reattivo” insorge generalmente in modo acuto a seguito di un evento stressante, che nel qual caso può essere stato ragionevolmente la patologia tumorale, ma tende a scemare poi nel tempo, a maggior ragione se si considera nel caso concreto che dopo oltre 10 anni (il tumore risale al 2007) il rischio di una recidiva di riduce fino ad annullarsi».
Infine, in merito al terzo rilievo, il C.T.U. ha rilevato che «Nelle tabelle del
92 non si rinviene la voce fistola ano-vaginale, ma solo fistola ano-rettale (cod. tab. 6432) e fistola uretrale (cod. tab. 8207) che, anche se anatomicamente più vicine a quella del caso de quo, non sono equiparabili. Inoltre, prendendo in considerazione le sopracitate voci tabellari 6432 o 8207, ciò non avrebbe inci- so su una percentuale utile per l'ottenimento di un beneficio differente rispetto a quello precedentemente riconosciuto alla sig.ra . Per quanto riguar- Parte_1 da la voce le voci più analoghe sono le 6436 e 6437 a cui corri- Per_4 sponderebbero percentuale rispettivamente del 21-30 e 41. Sommando le rela- tive percentuali delle singole voci a quelle considerate dalla dott.ssa CP_3
e alla voce relativa al disturbo psichiatrico, anche in questo caso non si
[...] raggiungerebbe comunque una percentuale più vantaggiosa ai fini del benefi- cio riconosciuto, in quanto si otterrebbe una percentuale pari a 93, la quale non avrebbe fatto scattare alcun cambiamento nel riconoscimento del benefi- cio. Inoltre, come è noto, è necessario sottolineare che nella valutazione di in- validità civile bisogna tenere conto non della patologia in sé e per sé, ma degli esiti funzionali ad essa riconducibili e, qualora la dott.ssa aves- CP_1 se considerato le voci inerenti alla fistola ano-vaginale e alla colostomia, si sa- rebbe ottenuta una percentuale complessiva del 76, inferiore a quella ricono-
10 sciuta dalla CTU».
Orbene, ritiene il Tribunale che il C.T.U. dott.ssa , sulla scorta degli Per_2 accertamenti compiuti e tramite la redazione di una relazione coerente e li- neare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti pro- posti, sia pervenuta a conclusioni che in questa sede vanno condivisi.
Da un lato, infatti, il C.T.U. non ha riscontrato alcun errore nell'espletamento dell'incarico peritale svolto dalla dott.ssa CP_1
e, dall'atro, ha accertato che le differenti valutazioni cui aspirava
[...]
l'attrice non avrebbero inciso sulla percentuale utile per l'ottenimento del beneficio, con evidenti ricadute sul nesso eziologico tra le condotte censurate ed il danno lamentato, nella specie, insussistente.
Alla luce di ciò, la domanda formulata dall'attrice deve ritenersi infondata e va rigettata.
Rimane per l'effetto assorbito l'esame della domanda di manleva della con- venuta nei confronti della propria compagnia assicurativa.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dalla convenu- ta devono essere rimborsate dall'attrice, poiché la chiamata in causa era ne- cessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata (cfr. Cass., sez. VI Civile n. 6292/19).
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda relativamente a tutte le fasi con ap- plicazione del coefficiente riduttivo del 30%.
Tenuto conto del fatto che risulta essere stata ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, è bene ribadire che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, sentenza
11 10.12.2012 n. 22381; ordinanza 19 giugno 2012, n. 10053), il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammes- sa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al di- fensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad antici- pare.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall'attrice contro la dott.ssa Parte_1
; Controparte_1 dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva proposta dalla con- venuta dott.ssa contro la Controparte_1 CP_2 Controparte_2
[...] condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 dott.ssa e che liquida Controparte_1 CP_2 Controparte_2 in euro 9.872,10 ciascuno per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 20/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
12
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13771 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] Parte_1
(C.F. , ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con C.F._1
Provv. Prot. 2020 / 26690 del 10/11/2020, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Piazza V.E. Orlando, n. 6, presso lo studio dell'Avv. La Barba Beatrice, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] (C.F. Controparte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Duca della C.F._2
Verdura, n. 36 presso lo studio dell'Avv. Falcone Angela, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI
(C.F. ), in persona del Pro- Controparte_2 P.IVA_1 curatore Speciale del Rappresentante per l'Italia, elettivamente domiciliata in
Palermo, Via Massimo D'Azeglio, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Spagnolo
Santo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– terzo chiamato –
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/03/2025 svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle
1 quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la dott.ssa CP_1
ed ha dedotto che la convenuta era stata nominata C.T.U., quale me-
[...] dico chirurgo, specialista in medicina del lavoro, nell'ambito del procedimen- to civile R.G. 6300/2019 diretto ad accertare le infermità di cui è affetta la attrice.
Secondo la prospettazione attorea, nell'adempimento del mandato ricevu- to, avrebbe violato i doveri di diligenza cui era tenuta ed Controparte_1 sarebbe incorsa con colpa grave in inescusabili errori e negligenze nelle quali avrebbe perseverato, nonostante le osservazioni in tal senso mosse dal con- sulente di parte del procedimento peritale.
A sostegno di tali affermazioni ha invocato le risultanze Parte_1 della consulenza di parte del dott. del 09/09/2020, as- Persona_1 severata giusto verbale di perizia stragiudiziale del 28/06/2021 (doc. n. 2).
Ritenuto che il comportamento della convenuta le avesse procurato un danno ingiusto, quantificato in € 52.500,00 (di cui € 50.000,00 per la man- cata percezione delle indennità economiche e € 2.500,00 per spese di consu- lenza tecnica di parte), l'attrice ha concluso chiedendo al Tribunale di «rite- nere e dichiarare la responsabilità professionale della Dott.ssa CP_3 nata a [...] il [...] c.f. , per l'errore
[...] C.F._3 medico compiuto in seno alla perizia medico legale (R.g. 6300 / 2019) in dan- no all'odierna attrice e per l'effetto: condannare la Dott.ssa Controparte_4
[... al risarcimento del danno procurato all'odierna attrice per l'importo di €
52.500,00 di cui quanto ad € 50.000,00 per la mancata percezione delle in- dennità economiche alle quali l'odierna attrice avrebbe avuto sicuramente ac- cesso e quanto ad € 2.500,00 per le spese di consulenza medica di parte oc- corse o a quella maggiore o minore somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al
2 soddisfo. - Emettere ogni altro conseguente e comunque connesso provvedi- mento di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio».
, nel costituirsi nel presente giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto.
In ogni caso, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia assicurativa CP_2 Controparte_2
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio Controparte_5
la quale ha contestato la fondatezza dell'azione promossa dalla
[...]
, anche nel quantum e, in ordine alla domanda di manleva, Parte_1 ha chiesto il rigetto della richiesta di condanna alle spese legali proposta dal- la per violazione del patto di gestione della lite con perdita del CP_1 diritto al rimborso delle spese di difesa.
Istruita a mezzo di acquisizione documentale e C.T.U. affidata alla dott.ssa
Prof. dr.ssa , all'udienza di trattazione scritta del 31/03/2025, Persona_2 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegna- zione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, nel merito, mette conto chiarire quale sia la natu- ra della responsabilità del consulente tecnico d'ufficio.
La norma di riferimento è l'art. 64 c.p.c. che, dopo avere previsto che al c.t.u. si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti (si pensi agli artt. 366, 373 e 374 c.p.) e che «In ogni caso» il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti commette una contravvenzione punita con l'arresto o con l'ammenda, con possibile applica- zione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione
(art. 35 c.p.), stabilisce che «In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».
Secondo la giurisprudenza unanime, a cui questo giudice intende dare continuità, la responsabilità delineata dall'art. 64, comma 2, ultimo periodo,
c.p.c. ha natura extracontrattuale, mancando un rapporto negoziale tra il
3 C.T.U. e le parti: il primo è un ausiliario del giudice che, sebbene non svolga funzioni giudiziarie in senso tipico (Cass., n. 11229 del 8/05/2008), espleta comunque, nell'ambito del processo, una pubblica funzione, nell'interesse generale e superiore della giustizia.
All'attività da esso espletata non può essere applicato lo schema privatisti- co dell'adempimento e dell'inadempimento tipico del rapporto di prestazione d'opera professionale (ciò che esclude anche la possibilità di applicare in fa- vore del C.T.U. la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 2236 c.c. – vd da ultimo Cass. Civ. ord. n. 3917 del 13.2.2024).
Dalla natura aquiliana della responsabilità del C.T.U. per atti compiuti nell'esecuzione dell'incarico discende che egli risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, nel compi- mento delle quali sia riconoscibile in capo al C.T.U. il requisito della colpa, solo qualora il danneggiato abbia provato (con onere a suo carico ex artt.
2043 e 2697 c.c.), oltre che il danno, il nesso di causalità tra il danno stesso e la condotta del consulente.
Ed invero, considerato che il C.T.U svolge, nell'ambito del processo, una funzione pubblica quale ausiliare del giudice, nell'interesse generale e supe- riore della giustizia, con responsabilità anche penale e disciplinare, oltre che civile, il medesimo è obbligato, al pari di qualsiasi pubblico funzionario, a ri- sarcire i danni eventualmente cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio.
Orbene, nella specie, nel corso del giudizio è stata espletata una C.T.U. af- fiata alla Prof. dr.ssa , Prof. Ordinario di Medicina Persona_2 [...]
e Direttore U.O. di Controparte_6 Controparte_6 dell' . Controparte_7
Il C.T.U., esaminata la documentazione acclusa nel procedimento civile
R.G. 6300/2019 e la Relazione redatta dalla convenuta e «premesso che come
è noto nella valutazione di invalidità civile bisogna tenere conto non della pato- logia in sé e per sé, ma degli esiti funzionali ad essa riconducibili» ha concluso
4 affermando che «le voci tabellari utilizzate dalla CTU siano state corrette e congrue».
Segnatamente, il Tecnico ha osservato che la dott. era Controparte_1 stata chiamata ad «accertare le infermità cui è affetta la sig.ra e se Parte_1 queste sono tali da ritenerla invalida con totale e permanente inabilità lavora- tiva e meritevole dell'indennità di accompagnamento, o in via subordinata ri- conoscerla meritevole del diritto a godere della sola inabilità lavorativa».
Preso atto della documentazione medica allegata al fascicolo, la convenuta aveva formulato «le seguenti considerazioni conclusive: “…Esiti di resezione anteriore del retto per pregresso carcinoma, in follow-up negativo. Gonalgia destra ad incidenza funzionale … La storia di neoplasia della ricorrente ha esordio nel marzo 2007, quando veniva posta diagnosi di carcinoma del retto, trattato chirurgicamente con resezione anteriore e confezionamento di colosto- mia sinistra, sufficiente a determinare la remissione completa della malattia, che nei dieci anni successivi all'intervento non ha manifestato segni di recidive e secondarismi, delineando un quadro prognostico favorevole. Tuttavia, per il determinarsi di una fistola ano-vaginale (della quale non è presente alcuna certificazione sanitaria), non è stato possibile effettuare sulla ricorrente la ri- canalizzazione intestinale. Si ritiene pertanto che gli esiti invalidanti della neoplasia possano essere ascritti al cod. tab. 9323 (neoplasie a prognosi favo- revole con grave compromissione funzionale), determinando un grado di inva- lidità lavorativa pari al 70%. Già all'epoca della domanda amministrativa, la manifestava deficit deambulatorio, per dolore riferito al ginocchio Parte_1 destro, che in atto limita le escursioni articolari alle manovre semeiologiche, determinando un grado di invalidità lavorativa pari al 35% (cod. tab. 7218: ri- gidità o lassità di ginocchio superiore al 50%). Nella valutazione globale si ri- tiene di non poter prendere in considerazione la sindrome depressiva verbaliz- zata dalla Commissione Medica, poiché non si rilevano agli atti certificazioni sanitarie comprovanti l'evolutività clinico-sintomatologica della malattia dia- gnosticata dalla Dott.ssa nel 2014, né sintomi psichici sovrapponibili a Per_3
5 quanto descritto dalla stessa specialista nella relazione neuropsichiatrica, che rappresenta unica documentazione sanitaria di pertinenza depositata agli atti.
Per quanto sopra esposto ed in applicazione del criterio riduzionistico, il grado complessivo di invalidità della IG.ra , alla data di presenta- Parte_1 zione della domanda amministrativa (di anni 64) risultava pari al 80% (ottanta p. cento). Non esistevano, pertanto, i requisiti sanitari per il riconoscimento del- la totale e permanente inabilità lavorativa, né dell'indennità di accompagna- mento. In atto la ricorrente manifesta deficit deambulatorio imputabile al dolo- re cronico riferito al ginocchio destro, a causa del quale utilizza un sostegno monolaterale a stampella. All'esame obiettivo odierno si riscontra riduzione delle escursioni articolari;
la deambulazione, difficoltosa per l'evidente claudi- catio, avviene tuttavia in maniera autonoma ed in assenza di appoggi obbligati e in tutte le direzioni di marcia. Non si rilevano, invero, alterazioni dell'equilibrio statico e dinamico e/o ai cambi posturali. La valutazione psichi- ca non rileva turbe cognitive, né alterazioni della sfera emotiva».
La Prof. ha dato atto che la dott.ssa era pervenuta alla Per_2 CP_1 suddetta valutazione percentuale di invalidità «tenendo conto delle seguenti voci tabellari: cod. tab. 9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave com- promissione funzionale)e cod. tab. 7218: rigidità o lassità di ginocchio superio- re al 50%».
Dopo una breve premessa in merito all'invalidità civile, con particolare ri- guardo ai riferimenti normativi, all'uso delle tabelle ed ai metodi medico- legali per la valutazione delle infermità, la Consulente dell'Ufficio ha osserva- to che «la sig.ra al momento della domanda non aveva ancora com- Parte_1 pito 65 anni, pertanto, la valutazione dell'invalidità civile dall'epoca della do- manda, rendeva necessario il ricorso alle tabelle di legge del 1992 e il ricono- scimento dell'eventuale beneficio dell'IDA dipendeva dall'attribuzione di un'invalidità pari al 100%».
Quanto all'espletamento dell'incarico peritale da parte della convenuta dott.ssa il C.T.U. ha rappresentato «che l'esame obiettivo così CP_1
6 come l'esame degli atti di causa risultavano congrui, in relazione alla richiesta formulata dal Giudice nel procedimento penale R.G. 6300/2019. Infatti, la
CTU esaminava nel dettaglio tutti i distretti corporei e le limitazioni funzionali ad essi riconducibili, prestando maggiore attenzione a quei distretti (tra cui addominale e arti inferiori) di cui era documentata alterazione nella documen- tazione medica in atti disponibile. Stesso dicasi, per quanto attiene la raccolta anamnestica, che appare conforme alle valutazioni del caso. Non si ritiene, pertanto, che siano riconoscibili vizi di forma e/o di contenuto in relazione alla raccolta anamnestica e all'esame obiettivo».
Il C.T.U. ha riferito che la convenuta era pervenuta «alla diagnosi di “esiti di resezione anteriore del retto per pregresso carcinoma, in follow-up negativo.
Gonalgia destra ad incidenza funzionale” sulla base sia dell'esame della do- cumentazione medica in atti che del suo esame obiettivo» ed ha ritenuto «tale diagnosi sia corretta rispetto a quanto all'epoca documentato e, per altro, an- che di quanto confermato a seguito dell'attuale visita medico legale».
In relazione all'applicazione delle tabelle del 1992, il C.T.U. ha osservato
«che non sono ravvisabili le voci tabellari esattamente corrispondenti, motivo per il quale, come previsto per legge, si fa riferimento ad altre voci per analogi- ca funzionale e/o di apparato. In particolare, la dott.ssa ha te- CP_1 nuto conto delle seguenti voci tabellari: tenendo conto delle seguenti voci tabel- lari: cod. tab. 9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale)e cod. tab. 7218 (rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%)».
Richiesta di prendere espressa posizione in ordine agli addebiti per come specificati in seno alla relazione a firma del C.T.P. dott. e Persona_1 alle osservazioni di parte, la dott.ssa ha dato atto che parte attrice ha Per_2 lamentato che, rispetto al verbale di accertamento del 10/12/2018 (CML
INPS) che aveva posto una valutazione in misura percentuale all'85%, la dott.ssa - in seno alla propria perizia – aveva ridotto tout court CP_1 la valutazione all'80% della capacità lavorativa pervenendo a conclusioni diagnostiche differenti rispetto a quanto certificato nel predetto verbale di
7 accertamento.
Inoltre, la convenuta nel proprio elaborato peritale, non aveva preso in minima considerazione la sindrome ansiosa depressiva della paziente - dia- gnosi riportata nel verbale della CML INPS e formulata da uno specialista in psichiatria.
Infine, parte attrice ha lamentato che le patologie di stomia e la sussisten- za della fistola ano vaginale non erano state considerate come infermità au- tonome previste dal D.M. 5/2/1992.
Orbene, in ordine al primo rilievo, il C.T.U. ha osservato che «Dal punto di vista dei benefici riconducibili alle due percentuali di invalidità civile, 85% per l'INPS e 80% per la dott.ssa si rappresenta che entrambe con- CP_1 sentono il riconoscimento del medesimo beneficio e, pertanto, la differente va- lutazione NON incide rispetto a quanto riconoscibile all'attore. La valutazione dell'85% non comporta alcun minus in termini di benefici conseguenti e, per- tanto, la differente percentuale risulta irrilevante. Nel dettaglio, relativamente alla percentuale dell'80%, si rappresenta che le voci tabellari di riferimento uti- lizzate dalla dott.ssa e da noi ritenute congrue sono: - cod. tab. CP_1
9323 (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale); - cod. tab. 7218 (rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%). Trattandosi di patologie non concorrenti, la dott.ssa ha applicato il criterio ridu- CP_1 zionistico relativo alle patologie coesistenti: Prima infermità (IP1): 70%; Secon- da infermità (IP2): 35%; IT (invalidità totale) = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) = 0,805 =
80%. All'invalidità totale non si applicava alcuna maggiorazione compresa tra
0 e 5 punti percentuali poiché la sig.ra non risultava avere espletato Parte_1 mai alcuna attività lavorativa. Al riguardo, si osserva che nel verbale INPS è stata riconosciuta una percentuale di invalidità civile totale superiore (IT=
85%), nonostante sia stata riportata nel suddetto verbale soltanto una voce ta- bellare del DM, ovverosia il cod. tab. 9323, mentre per la sua valutazione la dott.ssa ha utilizzato più congruamente due voci tabellari (cod. CP_1 tab. 9323 e cod. tab. 7218). Risulta evidente che, seppur indicato in diagnosi
8 nel verbale INPS “…ESITO COLOSTOMIA SN. PER CA DEL RETTO CON FI-
STOLA ANO VAGINALE. SEVERA GONARTROSI. SINDROME ANSIOSA DE-
PRESSIVA REATTIVA…”, ai fini della valutazione la commissione ha tenuto conto esclusivamente della unica voce tabellare citata, ovverosia il cod. tab.
9323. A ben vedere, la sopracitata voce tabellare riconosce una percentuale di valutazione massima del 70%, motivo per il quale teoricamente questa avrebbe dovuto essere la valutazione complessiva della commissione. Come la commis- sione sia pervenuta poi all'85% non è dato sapere, ma è presumibile, che sep- pur non citate nel verbale, abbiamo tenuto conto di altre voci non esplicitate.
Utilizzando le due corrette voci tabellari e la formula riduzionistica, così come da normativa, si perviene esattamente alla valutazione dell'80%. L'85%, per- tanto, non risulta, invece, adeguatamente motivato, salvo non immaginare che la commissione abbia considerato nella valutazione il cod. tab. 7218 (rigidità o lassità di ginocchio superiore al 50%) e una “sindrome depressiva endoreattiva media” pari al 25% (cod. 2205), pervenendo, dunque, sempre con formula ri- duzionista, all'85%. La commissione, quindi, potrebbe essersi avvalsa della voce tabellare 2205 pur non avendo in diagnosi indicato la gravità del disturbo psichiatrico.
Quanto al secondo rilievo, il C.T.U. ha «Premesso che la dott.ssa CP_3 ha motivato nella sua relazione perché non ha riconosciuto la sindrome
[...] depressiva in diagnosi “… Nella valutazione globale si ritiene di non poter prendere in considerazione la sindrome depressiva verbalizzata dalla Com- missione Medica, poiché non si rilevano agli atti certificazioni sanitarie com- provanti l'evolutività clinico-sintomatologica della malattia diagnosticata dalla
Dott.ssa nel 2014, né sintomi psichici sovrapponibili a quanto descritto Per_3 dalla stessa specialista nella relazione neuropsichiatrica, che rappresenta uni- ca documentazione sanitaria di pertinenza depositata agli atti…”» e, in ogni caso, ha affermato di condividere «sulla base della scarna documentazione psichiatria prodotta in atti (un solo certificato datato nel 2014, ben quattro an- ni prima della domanda e della visita INPS nel 2018, e ben sei anni prima dal-
9 la visita della dott.ssa che non ci siano elementi né clinici né CP_1 medico-legali sufficienti per riconoscere sia nel 2018 che odiernamente la sus- sistenza di un disturbo psichiatrico, non essendo per altro la sig.ra né più se- guita da un medico specialista né in terapia. Peraltro, anche l'obiettività, sia della dott.ssa che la nostra, consente di escludere disturbi di ca- CP_1 rattere psichiatrico. Si osserva, a tal riguardo, anche che il disturbo psichiatri- co descritto come “reattivo” insorge generalmente in modo acuto a seguito di un evento stressante, che nel qual caso può essere stato ragionevolmente la patologia tumorale, ma tende a scemare poi nel tempo, a maggior ragione se si considera nel caso concreto che dopo oltre 10 anni (il tumore risale al 2007) il rischio di una recidiva di riduce fino ad annullarsi».
Infine, in merito al terzo rilievo, il C.T.U. ha rilevato che «Nelle tabelle del
92 non si rinviene la voce fistola ano-vaginale, ma solo fistola ano-rettale (cod. tab. 6432) e fistola uretrale (cod. tab. 8207) che, anche se anatomicamente più vicine a quella del caso de quo, non sono equiparabili. Inoltre, prendendo in considerazione le sopracitate voci tabellari 6432 o 8207, ciò non avrebbe inci- so su una percentuale utile per l'ottenimento di un beneficio differente rispetto a quello precedentemente riconosciuto alla sig.ra . Per quanto riguar- Parte_1 da la voce le voci più analoghe sono le 6436 e 6437 a cui corri- Per_4 sponderebbero percentuale rispettivamente del 21-30 e 41. Sommando le rela- tive percentuali delle singole voci a quelle considerate dalla dott.ssa CP_3
e alla voce relativa al disturbo psichiatrico, anche in questo caso non si
[...] raggiungerebbe comunque una percentuale più vantaggiosa ai fini del benefi- cio riconosciuto, in quanto si otterrebbe una percentuale pari a 93, la quale non avrebbe fatto scattare alcun cambiamento nel riconoscimento del benefi- cio. Inoltre, come è noto, è necessario sottolineare che nella valutazione di in- validità civile bisogna tenere conto non della patologia in sé e per sé, ma degli esiti funzionali ad essa riconducibili e, qualora la dott.ssa aves- CP_1 se considerato le voci inerenti alla fistola ano-vaginale e alla colostomia, si sa- rebbe ottenuta una percentuale complessiva del 76, inferiore a quella ricono-
10 sciuta dalla CTU».
Orbene, ritiene il Tribunale che il C.T.U. dott.ssa , sulla scorta degli Per_2 accertamenti compiuti e tramite la redazione di una relazione coerente e li- neare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti pro- posti, sia pervenuta a conclusioni che in questa sede vanno condivisi.
Da un lato, infatti, il C.T.U. non ha riscontrato alcun errore nell'espletamento dell'incarico peritale svolto dalla dott.ssa CP_1
e, dall'atro, ha accertato che le differenti valutazioni cui aspirava
[...]
l'attrice non avrebbero inciso sulla percentuale utile per l'ottenimento del beneficio, con evidenti ricadute sul nesso eziologico tra le condotte censurate ed il danno lamentato, nella specie, insussistente.
Alla luce di ciò, la domanda formulata dall'attrice deve ritenersi infondata e va rigettata.
Rimane per l'effetto assorbito l'esame della domanda di manleva della con- venuta nei confronti della propria compagnia assicurativa.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dalla convenu- ta devono essere rimborsate dall'attrice, poiché la chiamata in causa era ne- cessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata (cfr. Cass., sez. VI Civile n. 6292/19).
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda relativamente a tutte le fasi con ap- plicazione del coefficiente riduttivo del 30%.
Tenuto conto del fatto che risulta essere stata ammessa al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, è bene ribadire che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. III, sentenza
11 10.12.2012 n. 22381; ordinanza 19 giugno 2012, n. 10053), il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammes- sa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al di- fensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad antici- pare.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dall'attrice contro la dott.ssa Parte_1
; Controparte_1 dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva proposta dalla con- venuta dott.ssa contro la Controparte_1 CP_2 Controparte_2
[...] condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 dott.ssa e che liquida Controparte_1 CP_2 Controparte_2 in euro 9.872,10 ciascuno per compenso, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A.;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 20/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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