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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/11/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1683/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1683/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Sella di Corno n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Di Mattia che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Loreto AP. alla via CP_1 C.F._2
Cappuccini n. 136 presso lo studio dell'Avv. Ida Corradi che lo rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'Avv. Carlo Corradi come da procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3 giugno 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1 affinché venisse pronunciata la separazione personale dei predetti e, successivamente, fosse
[...] dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montesilvano il 28 settembre
2006, dalla cui unione nasceva il figlio , il 13.09.2010. Per_1
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 1403/2024 pubblicata il 12.12.2024) e veniva fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 5 novembre 2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, dichiarata con sentenza n. 1403/2024, pubblicata il 12.12.2024.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. La causa prosegue esclusivamente per le ulteriori questioni inerenti il minore, come da separato decreto del GI, non essendo state proposte domande inerenti l'assegno divorzile;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
3 giugno 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montesilvano tra Parte_1
e trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 27, parte
[...] CP_1
II, s. C, anno 2006;
pagina 2 di 3 b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1683/2024 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Parte_1 C.F._1
Sella di Corno n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Di Mattia che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Loreto AP. alla via CP_1 C.F._2
Cappuccini n. 136 presso lo studio dell'Avv. Ida Corradi che lo rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'Avv. Carlo Corradi come da procura in atti
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3 giugno 2024 agiva in giudizio nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1 affinché venisse pronunciata la separazione personale dei predetti e, successivamente, fosse
[...] dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montesilvano il 28 settembre
2006, dalla cui unione nasceva il figlio , il 13.09.2010. Per_1
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n. 1403/2024 pubblicata il 12.12.2024) e veniva fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 5 novembre 2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, dichiarata con sentenza n. 1403/2024, pubblicata il 12.12.2024.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. La causa prosegue esclusivamente per le ulteriori questioni inerenti il minore, come da separato decreto del GI, non essendo state proposte domande inerenti l'assegno divorzile;
all'esito si provvederà in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
3 giugno 2024, da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montesilvano tra Parte_1
e trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 27, parte
[...] CP_1
II, s. C, anno 2006;
pagina 2 di 3 b) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) spese al definitivo.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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