TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) dott.ssa Adele Ferrato presidente
2) dott.ssa Song Damiani giudice
3) dott.ssa Alessandra Petrolo giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1348/2022 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Parte_1 C.F._1
Mario Greco n. 78, presso lo studio dell'Avv. Iolanda Sorrenti che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura in atti;
- Attrice-
e
(P.I: ) concessionaria per Controparte_1 P.IVA_1
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune di Soverato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Severo (FG), viale
Giuseppe Checchia Rispoli n, 30, presso lo studio dell'Avv. Fabio Debellis che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti.
- convenuta –
Con l'intervento delPUBBLICO MINISTERO.
-Interveniente Necessario-
Oggetto: querela di falso
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di avere Parte_1
impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro l'ingiunzione di pagamento n. 018/15141/2021, emessa dalla società relativa ad una violazione del codice della strada e recante CP_1
l'importo di € 214,19, lamentando l'omessa notifica dell'atto posto alla base dell'ingiunzione, ovvero il verbale di accertamento n. SVEP00002210A17 del 09.12.2017.
Ha al riguardo rappresentato di non aver mai ricevuto la raccomandata contente il verbale di accertamento, né di aver sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno, anche perché, a far data dall'11.08.2017, ha stabilito la propria dimora, insieme ai figli, in Soverato, alla via I Maggio n. 13.
A seguito di ciò, quindi, non conoscendo il contenuto del verbale elevatole ed al fine di essere edotta di quanto richiesto, ha inoltrato alla società di riscossione convenuta ed al Comando di
Polizia Municipale di Soverato formale richiesta di accesso agli atti, all'esito della quale ha constatato che la firma apposta sulla raccomandata contenente tale documento non era la propria.
L'attrice ha quindi chiesto di dichiarare la falsità della documentazione attestante l'avvenuta notifica del suddetto verbale di contravvenzione, accertando che la sottoscrizione che figura sulla cartolina non è stata da lei vergata.
Si è costituita la società “ – evidenziando di non aver in Controparte_1
merito alla questione alcuna richiesta da avanzare, rimettendosi perciò alle determinazioni del
Tribunale.
La Procura della Repubblica è intervenuta nel presente procedimento, esprimendo parere favorevole all'espletamento dell'attività istruttoria volta all'accertamento della falsità del documento impugnato.
Dopo l'acquisizione in originale dell'avviso di ricevimento oggetto del contendere, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla sottoscrizione del documento impugnato.
Preso atto del risultato della consulenza tecnica, la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
2. Preliminarmente giova rilevare che oggetto di querela è la firma apposta all'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale n. 68677980535-0.
Ciò posto, è noto che : “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico
o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (nella specie, la S.C. ha confermato
l'impugnata sentenza che ha anche fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo
2 stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del sul presupposto che la Controparte_2
stessa amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità ...” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
30/08/2007, n. 18323).
Pertanto, la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia costui o meno l'autore della falsificazione, essendo invece del tutto irrilevante chi in ogni caso sia concorso nella falsità connessa all'identificazione del firmatario in quanto la querela si dirige non verso l'autore del falso, bensì verso il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro riflesso attribuitogli dalla legge.
Tanto chiarito, preme altresì evidenziare che la querela di falso è l'unico strumento processuale a disposizione della parte per contestare, in presenza di determinate condizioni,
l'efficacia di fede privilegiata attribuita dagli artt. 2700 e 2702 c.c. ad un atto pubblico (o scrittura privata) privandolo dell'idoneità a costituire la prova dei fatti ivi attestati (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2022, n. 18328).
Non vi è dubbio, infatti, che la querela di falso, mira a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento contestato, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Tali regole trovano applicazione anche in tema di notifiche postali, dal momento che la firma contenuta sull'avviso di ricevimento di una raccomandata, essendo apposta su un atto pubblico, è un'attestazione che fa fede dell'avvenuta ricezione, fino a prova contraria, ragion per cui il destinatario che affermi di non avervi mai apposto la propria firma, se vuole contestarne l'avvenuta notificazione, dovrà impugnare l'avviso a mezzo di querela di falso.
Com'è noto, infatti, l'atto pubblico fa piena prova: a) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato;
b) delle dichiarazioni rese allo stesso;
c) dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e d) degli atti dallo stesso compiuti (art. 2700 c.c.).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale, deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova
(senza necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle
3 informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2022, n. 31107).
Va precisato, inoltre, che il concetto di falsità rilevante in ordine al procedimento di querela di falso può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto, il contenuto intrinseco dello stesso: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
Il falso ideologico, dunque, riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2022, n.
18328) o da quanto effettivamente dichiarato dai soggetti intervenuti innanzi allo stesso
Fatte tali premesse, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da sia Parte_1
fondata e debba, pertanto, trovare accoglimento
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio dott. – la cui relazione peritale, Persona_1
depositata il 17 luglio 2024, risulta coerente e logica nello sviluppo argomentativo e pertanto condivisibile nelle conclusioni, onde non sussistono ragioni per discostarsene – ha ritenuto apocrifa la sottoscrizione, a nome di apposte sulla cartolina di ricevimento della Parte_1
raccomandata n. 68677980535-0 nella zona grafica riservata alla firma del destinatario.
Il c.t.u. nominato ha eseguito l'esame del documento originale e delle scritture di comparazione costituite dal saggio autografo dell'attrice; dalla firma apposta su carta di identità n. datata 5 luglio 2018; dalla firma apposta su passaporto n. datato 17 Numero_1 Numero_1
dicembre 2019 e firma verbale inizio operazioni peritali del 18 marzo 2024. All'esito ha stabilito che: “la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento (zona riservata al destinatario) avente cronologico n° 68677980535 – 0 datato 31.1.2018, è da considerarsi apocrifa poiché non appartenente alla mano della sig.ra (cfr. pag. 29 relazione peritale) Parte_1
Il fiduciario del Tribunale, dopo aver spiegato l'approccio metodologico utilizzato per accertare l'autenticità della firma in verifica presente sull'avviso di ricevimento impugnato, ha riferito che dal confronto con le firme comparative apposte in sua presenza dalla signora su 6 Pt_1
(sei) fogli A 4 bianchi, privi di rigature, denominati “A, B, C, D, E, F” sono emerse importanti diseguaglianze relative a peculiarità grafiche basate su gestualità intime, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica di due soggetti diversi (cfr. pag. 28 relazione peritale).
In particolare, la firma in verifica vergata sull'avviso di ricevimento n. 68677980535-0 si presenta: 1) fortemente sincopata e letteralmente indecifrabile, tanto da poter essere inclusa nella categoria delle siglate, tanto è vero che ad un primo riscontro visivo procede dinamica, vergata di getto ma rigida nell'incedere, in un contesto formativo semplice e in totale assenza di qualsiasi personalizzazione stilistica.; 2) il movimento scrittorio avanza controllato, a causa della scarsa fluidità del gesto espansivo, in presenza di stenosi nelle ampiezze orizzontali, cuspidi basali e aste
4 lunghe decisamente rette sul punto;
3) la continuità grafica e la rigidità formativa, unitamente alla sbrigatività esecutiva ed all'espansione delle spinte in linea verticale, sono rivelatrici di un'esuberanza che si presenta come modalità espressiva, liberata dalla specifica natura grafomotoria del soggetto, quindi portatrice di specifici valori identificatori;
4) Gli allunghi verticali, associati alle strettezze interletterali e alla rigidità strutturale delle lettere, confermano la tendenza del soggetto scrivente alla facilitazione della liberazione dell'energia scrittoria in ampiezza verticale.
Il Consulente ha, inoltre, evidenziato che l'esame del tracciato grafico delle firme di comparazione della sig.ra ha fatto emergere caratteristiche grafomotorie Parte_1
qualitativamente incompatibili con quelle presenti nel tracciato grafico della firma in verifica che è stata certamente apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.68677980535-0 da un soggetto diverso dalla querelante.
Il consulente tecnico ha, infine, precisato che trattasi di incompatibilità che, per la loro quantità e qualità, escludono la casualità ed escludono anche la dissimulazione.
Ha, quindi, concluso che la firma in verifica, stante alle fenomenologie rilevate e descritte, è riconducibile a soggetto, con un andamento dinamico e propulsivo della grafia molto differente a quello della sig.ra che ha cercato di riprodurre la sottoscrizione di quest'ultima apponendo Pt_1
una sigla impersonale.
Per tutti questi motivi, è da ritenersi che la firma sull'avviso di ricevimento sia stata apposta da una persona diversa dall'effettivo destinatario, oggi attore.
L'atto impugnato va pertanto dichiarato falso, con tutte le conseguenze di legge.
3. Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta assunta dalle parti e, in particolare, dalla Società ” Controparte_1
che non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'accertamento della falsità del documento, che sussistano i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_1
accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile ad Parte_1
apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 68677980535-0;
[...]
2) ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, si provveda ad annotare sul predetto documento prodotto nel presente giudizio gli estremi identificativi della decisione medesima che accerta la falsità della firma imputabile ad Parte_1
5 3) compensa le spese processuali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e, per la restante metà, a carico della Società ”. Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Ferraro
6
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
1) dott.ssa Adele Ferrato presidente
2) dott.ssa Song Damiani giudice
3) dott.ssa Alessandra Petrolo giudice relatore letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1348/2022 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: , elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Parte_1 C.F._1
Mario Greco n. 78, presso lo studio dell'Avv. Iolanda Sorrenti che la rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura in atti;
- Attrice-
e
(P.I: ) concessionaria per Controparte_1 P.IVA_1
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali del Comune di Soverato, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Severo (FG), viale
Giuseppe Checchia Rispoli n, 30, presso lo studio dell'Avv. Fabio Debellis che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in atti.
- convenuta –
Con l'intervento delPUBBLICO MINISTERO.
-Interveniente Necessario-
Oggetto: querela di falso
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto di avere Parte_1
impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro l'ingiunzione di pagamento n. 018/15141/2021, emessa dalla società relativa ad una violazione del codice della strada e recante CP_1
l'importo di € 214,19, lamentando l'omessa notifica dell'atto posto alla base dell'ingiunzione, ovvero il verbale di accertamento n. SVEP00002210A17 del 09.12.2017.
Ha al riguardo rappresentato di non aver mai ricevuto la raccomandata contente il verbale di accertamento, né di aver sottoscritto la relativa ricevuta di ritorno, anche perché, a far data dall'11.08.2017, ha stabilito la propria dimora, insieme ai figli, in Soverato, alla via I Maggio n. 13.
A seguito di ciò, quindi, non conoscendo il contenuto del verbale elevatole ed al fine di essere edotta di quanto richiesto, ha inoltrato alla società di riscossione convenuta ed al Comando di
Polizia Municipale di Soverato formale richiesta di accesso agli atti, all'esito della quale ha constatato che la firma apposta sulla raccomandata contenente tale documento non era la propria.
L'attrice ha quindi chiesto di dichiarare la falsità della documentazione attestante l'avvenuta notifica del suddetto verbale di contravvenzione, accertando che la sottoscrizione che figura sulla cartolina non è stata da lei vergata.
Si è costituita la società “ – evidenziando di non aver in Controparte_1
merito alla questione alcuna richiesta da avanzare, rimettendosi perciò alle determinazioni del
Tribunale.
La Procura della Repubblica è intervenuta nel presente procedimento, esprimendo parere favorevole all'espletamento dell'attività istruttoria volta all'accertamento della falsità del documento impugnato.
Dopo l'acquisizione in originale dell'avviso di ricevimento oggetto del contendere, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla sottoscrizione del documento impugnato.
Preso atto del risultato della consulenza tecnica, la causa è stata mandata al collegio per la decisione.
2. Preliminarmente giova rilevare che oggetto di querela è la firma apposta all'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata postale n. 68677980535-0.
Ciò posto, è noto che : “La querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico
o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (nella specie, la S.C. ha confermato
l'impugnata sentenza che ha anche fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo
2 stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del sul presupposto che la Controparte_2
stessa amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità ...” (cfr. Cassazione civile, sez. I,
30/08/2007, n. 18323).
Pertanto, la querela di falso è proponibile contro chi possa avvalersi del documento per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia costui o meno l'autore della falsificazione, essendo invece del tutto irrilevante chi in ogni caso sia concorso nella falsità connessa all'identificazione del firmatario in quanto la querela si dirige non verso l'autore del falso, bensì verso il documento esibito in giudizio del quale mira, attraverso la correlativa declaratoria, a paralizzare l'efficacia probante o qualsiasi altro riflesso attribuitogli dalla legge.
Tanto chiarito, preme altresì evidenziare che la querela di falso è l'unico strumento processuale a disposizione della parte per contestare, in presenza di determinate condizioni,
l'efficacia di fede privilegiata attribuita dagli artt. 2700 e 2702 c.c. ad un atto pubblico (o scrittura privata) privandolo dell'idoneità a costituire la prova dei fatti ivi attestati (Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2022, n. 18328).
Non vi è dubbio, infatti, che la querela di falso, mira a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento contestato, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione.
Tali regole trovano applicazione anche in tema di notifiche postali, dal momento che la firma contenuta sull'avviso di ricevimento di una raccomandata, essendo apposta su un atto pubblico, è un'attestazione che fa fede dell'avvenuta ricezione, fino a prova contraria, ragion per cui il destinatario che affermi di non avervi mai apposto la propria firma, se vuole contestarne l'avvenuta notificazione, dovrà impugnare l'avviso a mezzo di querela di falso.
Com'è noto, infatti, l'atto pubblico fa piena prova: a) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato;
b) delle dichiarazioni rese allo stesso;
c) dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e d) degli atti dallo stesso compiuti (art. 2700 c.c.).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale, deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova
(senza necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle
3 informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante (cfr. Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2022, n. 31107).
Va precisato, inoltre, che il concetto di falsità rilevante in ordine al procedimento di querela di falso può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto, il contenuto intrinseco dello stesso: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
Il falso ideologico, dunque, riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2022, n.
18328) o da quanto effettivamente dichiarato dai soggetti intervenuti innanzi allo stesso
Fatte tali premesse, il Tribunale ritiene che la domanda proposta da sia Parte_1
fondata e debba, pertanto, trovare accoglimento
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio dott. – la cui relazione peritale, Persona_1
depositata il 17 luglio 2024, risulta coerente e logica nello sviluppo argomentativo e pertanto condivisibile nelle conclusioni, onde non sussistono ragioni per discostarsene – ha ritenuto apocrifa la sottoscrizione, a nome di apposte sulla cartolina di ricevimento della Parte_1
raccomandata n. 68677980535-0 nella zona grafica riservata alla firma del destinatario.
Il c.t.u. nominato ha eseguito l'esame del documento originale e delle scritture di comparazione costituite dal saggio autografo dell'attrice; dalla firma apposta su carta di identità n. datata 5 luglio 2018; dalla firma apposta su passaporto n. datato 17 Numero_1 Numero_1
dicembre 2019 e firma verbale inizio operazioni peritali del 18 marzo 2024. All'esito ha stabilito che: “la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento (zona riservata al destinatario) avente cronologico n° 68677980535 – 0 datato 31.1.2018, è da considerarsi apocrifa poiché non appartenente alla mano della sig.ra (cfr. pag. 29 relazione peritale) Parte_1
Il fiduciario del Tribunale, dopo aver spiegato l'approccio metodologico utilizzato per accertare l'autenticità della firma in verifica presente sull'avviso di ricevimento impugnato, ha riferito che dal confronto con le firme comparative apposte in sua presenza dalla signora su 6 Pt_1
(sei) fogli A 4 bianchi, privi di rigature, denominati “A, B, C, D, E, F” sono emerse importanti diseguaglianze relative a peculiarità grafiche basate su gestualità intime, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica di due soggetti diversi (cfr. pag. 28 relazione peritale).
In particolare, la firma in verifica vergata sull'avviso di ricevimento n. 68677980535-0 si presenta: 1) fortemente sincopata e letteralmente indecifrabile, tanto da poter essere inclusa nella categoria delle siglate, tanto è vero che ad un primo riscontro visivo procede dinamica, vergata di getto ma rigida nell'incedere, in un contesto formativo semplice e in totale assenza di qualsiasi personalizzazione stilistica.; 2) il movimento scrittorio avanza controllato, a causa della scarsa fluidità del gesto espansivo, in presenza di stenosi nelle ampiezze orizzontali, cuspidi basali e aste
4 lunghe decisamente rette sul punto;
3) la continuità grafica e la rigidità formativa, unitamente alla sbrigatività esecutiva ed all'espansione delle spinte in linea verticale, sono rivelatrici di un'esuberanza che si presenta come modalità espressiva, liberata dalla specifica natura grafomotoria del soggetto, quindi portatrice di specifici valori identificatori;
4) Gli allunghi verticali, associati alle strettezze interletterali e alla rigidità strutturale delle lettere, confermano la tendenza del soggetto scrivente alla facilitazione della liberazione dell'energia scrittoria in ampiezza verticale.
Il Consulente ha, inoltre, evidenziato che l'esame del tracciato grafico delle firme di comparazione della sig.ra ha fatto emergere caratteristiche grafomotorie Parte_1
qualitativamente incompatibili con quelle presenti nel tracciato grafico della firma in verifica che è stata certamente apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.68677980535-0 da un soggetto diverso dalla querelante.
Il consulente tecnico ha, infine, precisato che trattasi di incompatibilità che, per la loro quantità e qualità, escludono la casualità ed escludono anche la dissimulazione.
Ha, quindi, concluso che la firma in verifica, stante alle fenomenologie rilevate e descritte, è riconducibile a soggetto, con un andamento dinamico e propulsivo della grafia molto differente a quello della sig.ra che ha cercato di riprodurre la sottoscrizione di quest'ultima apponendo Pt_1
una sigla impersonale.
Per tutti questi motivi, è da ritenersi che la firma sull'avviso di ricevimento sia stata apposta da una persona diversa dall'effettivo destinatario, oggi attore.
L'atto impugnato va pertanto dichiarato falso, con tutte le conseguenze di legge.
3. Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della condotta assunta dalle parti e, in particolare, dalla Società ” Controparte_1
che non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'accertamento della falsità del documento, che sussistano i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle di ctu.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, Parte_1
accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riferibile ad Parte_1
apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata a/r n. 68677980535-0;
[...]
2) ordina che, al passaggio in giudicato della presente decisione, si provveda ad annotare sul predetto documento prodotto nel presente giudizio gli estremi identificativi della decisione medesima che accerta la falsità della firma imputabile ad Parte_1
5 3) compensa le spese processuali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e, per la restante metà, a carico della Società ”. Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Petrolo Dott.ssa Adele Ferraro
6