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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/12/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6533 /2021
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 18.12.2025 OGGETTO: Appello sentenza GDP avente ad oggetto ricorso ex art. 7 del d. lgs. n. 150/2011
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta;
Il Giudice
Pronuncia l'allegata sentenza.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 6 N. R.G. 6533 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6533 /2021 promossa da:
- c.f. - rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Giovanni Marotta, e dall'avvocato Rosaria Paudice, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via
Tommasina Colosimo n. 5 elettivamente domicilia;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: appello sentenza del GDP – art. 7 d.lgs 150/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.8.2021 l'appellante ha impugnato la sentenza n. 1026/2021 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, depositata il 9.3.2021, con cui veniva rigettato il ricorso proposto dalla pagina 2 di 6 medesima in I grado e per l'effetto, confermata la sanzione amministrativa disposta con verbale n. 228C/64126/2019.
Alla base del proposto gravame, con unico motivo di appello, la ricorrente si duole del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato perfezionatasi la notifica del verbale di accertamento della Polizia
Municipale di CP_1
Il nonostante la regolare notifica dell'appello, nei Controparte_1 suoi confronti, è rimasto contumace.
La causa giunge all'odierna decisione.
La domanda è fondata.
In via preliminare, si osserva che l'appello è stato ritualmente introdotto con ricorso e tempestivamente depositato nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., di 6 mesi decorrente dal deposito della sentenza, non notificata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ.,
n. 13736/2018) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 in tema di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad ordinanza di ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada è applicabile il rito del lavoro e pertanto l'impugnazione va proposta con ricorso.
In via altrettanto preliminare, va dichiarata la contumacia del CP_1
, cui l'atto di appello è stato ritualmente notificato a mezzo pec,
[...] come da documentazione allegata in data 23.2.2022.
Nel merito, accadeva che in data 17.12.2019 il Controparte_1 notificava all'istante verbale di contestazione della violazione del CDS n.
228/64126/2019, intimandole il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della somma complessiva di €310,00.
Tale pretesa traeva la propria origina dall'asserita violazione dell'art. 126 bis comma II del CDS, in quanto, l'intimata, nonostante l'emissione del verbale n. 1116V/1116/2019 dell'11.7.2019 nei suoi confronti, avrebbe omesso senza giustificato e documentato motivo di ottemperare all'invito di pagina 3 di 6 comunicare, al competente comando di polizia municipale, il numero di patente e le generalità del soggetto alla guida del veicolo, in occasione della precedente contestata infrazione.
Ebbene quale unico motivo, riproposto nella presente sede, l'appellante sostiene l'omessa notifica del verbale presupposto 1116V/1116/2019 dell'11.7.2019.
Il Giudice di prime cure, così argomentava sul punto: “…dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente, si rileva che all'istante, quale proprietario obbligato in solido con il trasgressore, in data 01.08.2019 veniva ritualmente notificato mezzo del servizio postale il verbale di accertamento n. 1116V/1116/2019 della Polizia Municipale di In CP_1 assenza del destinatario la notifica veniva eseguita per compiuta giacenza, trascorso il termine di legge ed inviata raccomandata di avviso cad
(comunicazione avvenuto deposito) n. 628722630357 il 22.07.2019…”.
Ebbene sostiene la ricorrente che il Giudice avrebbe errato nel considerare perfezionatasi la notifica postale “diretta”, in assenza temporanea del destinatario, unicamente con la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD, senza verificare, in conformità Parte dell'insegnamento delle SSUU 10012/2021, l'avvenuta ricezione della
(che il notificante aveva l'onere di provare, depositando in giudizio il relativo avviso di ricevimento).
Il motivo è fondato.
In effetti, le SSUU della S.C. richiamate dal ricorrente hanno chiarito, a composizione di un contrasto sorto sul punto tra le sezioni semplici, che: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneita' di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento
pagina 4 di 6 della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”.
Meritevole di censura, pertanto, risulta il provvedimento gravato laddove ha considerato perfezionata la notifica degli atti presupposti decorsi dieci giorni dalla spedizione della lettera raccomandata, errando nel non considerare la previsione normativa di cui al quarto comma dell'art. 8 cit. (decorsi dieci giorni) come provvisoria e sospensivamente condizionata alla verifica, da effettuarsi giudizialmente, sull'avviso di ricevimento della seconda raccomandata, mai prodotta in giudizio dalla controparte.
La contumacia del nel presente grado di appello Controparte_1 non consente dunque di superare i menzionati rilievi.
Dalla mancata prova del verbale presupposto discende a cascata l'illegittimità della sanzione irrogata con il verbale impugnato giacchè il contestato art. 126 bis, comma II CDS prevede la notifica del verbale di contestazione presupposto quale elemento costitutivo della fattispecie (“… nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (…) Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166”).
Le spese di lite vanno tuttavia compensate tra le parti, per entrambe le fasi di giudizio, alla luce della sopravvenienza del deposito della citata sentenza a SS.UU (depositata in data 15/04/2021) rispetto alla data di deposito della sentenza gravata (9.3.2021) e del noto contrasto sussistente prima del pagina 5 di 6 detto intervento nomofilattico, nonché, infine del contegno assunto dal
(che decideva di non insistere nelle proprie pretese) nel presente CP_1 grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata:
- dichiara la nullità del verbale n. 228C/64126/2019;
- Compensa le spese di lite per entrambe le fasi di giudizio.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 18.12.2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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