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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 388/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Dario VIANELLI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Dario VIANELLI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente in punto di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare al sig. la casa familiare, bene di sua proprietà, compresi gli arredi e corredi in essi ad oggi tutti Parte_2 presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della sig.ra ; per l'effetto il sig. sarà onerato in via Parte_1 Pt_2 esclusiva al versamento delle relative fatture per forniture afferenti all'immobile;
3) il sig. si farà carico esclusivo del contratto di mutuo stipulato con Bper Banca spa, sino all'estinzione del Parte_2 medesimo;
4) le figlie minori saranno affidate in forma condivisa ai ricorrenti, con collocamento paritario ma prevalente delle stesse presso il padre, in ragione del trasferimento presso altro immobile della madre e dell'occupazione lavorativa della medesima che non consentono il collocamento delle figlie presso la stessa;
pag. 1 di 5 5) in ragione dell'attività lavorativa della sig.ra che prevede turni vari nei giorni feriali e festivi di ogni settimana e Pt_1 dell'attività lavorativa del sig. che ha orari di lavoro d'ufficio, i ricorrenti si impegnano a collaborare nell'interesse delle Pt_2 figlie affinché esse trascorrano il maggior tempo possibile con la madre anche quando il padre sia a lavoro e viceversa;
altresì, posto che la madre conosce i propri turni con cadenza settimanale o plurisettimanale, la sig.ra si impegna a concordare Pt_1 con il sig. un piano settimanale o plurisettimanale di volta in volta per l'organizzazione del tempo in cui ella starà Pt_2 con le figlie;
6) A tal proposito, il seguente programma di frequentazione tra la madre e le figlie, sarà indicativo e potrà subire variazioni in ragione dei turni sempre di lavoro, sempre vari, della madre, che potrà recuperare nell'arco della settimana il tempo in cui ella non ha potuto stare con le figlie, con l'onere delle parti di collaborare come sopra indicato:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00;
c) quattro settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) a partire dalle ore 14.00 con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 20.00;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di natale sarà trascorso presso con la madre ed il capodanno con il padre);
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre);
f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
7) La sig.ra , a far data dal mese di ottobre 2025, rinuncia all'assegno di Pt_1 concorso al mantenimento in proprio favore da parte del sig. ; Pt_2
8) relativamente al TFR sin ora maturato da entrambi i ricorrenti, dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad eventuali quote ciascuno spettanti sul trattamento dell'altro coniuge;
9) la somma di €. 36.711,05= di cui all'attuale giacenza del CC N. 000047683373 in essere con Bper Banca spa e cointestato tra i ricorrenti sarà divisa a metà tra i coniugi: pertanto ciascun coniuge avrà diritto alla metà della giacenza presente al momento della sottoscrizione del presente atto, al netto di eventuali spese nell'interesse comune che i coniugi debbano sostenere;
10) il conto corrente cointestato sarà chiuso dai coniugi i quali apriranno nuovi CC personali (o in ogni caso l'esistente CC potrà essere mantenuto in titolarità esclusiva da uno dei coniugi a fronte dell'estromissione dell'altro coniuge);
11) gli assegni unici, eventuali assegni familiari o qualsiasi altra erogazione statale, saranno erogati in favore de i sigg.ri per la quota di 2/3 e per la quota di 1/3 (con previsione che, ove sia più complesso per Parte_1 Parte_2 gli enti che provvederanno alla presentazione delle domande richiedere tal e suddivisione, le parti concordano che le erogazioni saranno versate al 50% tra le parti e poi il sig. entro 10 giorni dall'incasso , si obbliga a rifondere alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la quota succitata); le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano espressamente il proprio consenso;
eventuali spese detraibili e deducibili in nome delle figlie, saranno beneficiate per metà da entrambi i genitori;
pag. 2 di 5 12) le spese straordinarie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019, saranno ripartite tra i genitori per la metà;
13) L'autovettura Audi A3 tg. DF757SW di proprietà del sig. permane in disponibilità e proprietà del medesimo;
Pt_2 dal deposito del ricorso, il ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
14) L'autovettura fiat punto Tg. EM381EW di proprietà del sig. sarà assegnata alla sig.ra (con riserva Pt_2 Pt_1 delle parti di eseguire passaggio di proprietà); dal deposito del ricorso, la ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
15) Le quote di proprietà della società della società Parte_3 rimarranno in titolarità esclusiva del sig. ; Parte_2
16) Si da atto che la sig.ra ha già rilasciato l'immobile casa familiare. Pt_1
17) Spese di giudizio, interamente compensate tra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/1/2025 i coniugi e , premesso di aver contratto Pt_1 Pt_2 matrimonio concordatario in data 16/6/2018, dal quale sono nate le figlie il 5/5/2012 Persona_1
e il 28/1/2020, hanno istato congiuntamente e contestualmente per l'omologazione Persona_2 della separazione personale e per la successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Le parti sono state autorizzate a vivere separate dal Giudice delegato con provvedimento del 23/4/2025 reso all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 19/3/2025 ex art. 473 bis.51 c.p.c.
In pari data la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio che, con sentenza n. 431/2025 pubbl. il
30/4/2025, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con ordinanza del medesimo 23/4/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione delle domanda divorzile passata in giudicato.
Con note scritte congiunte depositate entro il termine assegnato ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 20/11/2025 le parti hanno documentato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione ed hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi, chiedendo concordemente la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e prevedendo alcune modificazioni rispetto alle condizioni già indicate in ricorso, ed in particolare ai punti n. 7 ed 11.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta, sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, il che comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pag. 3 di 5 Le condizioni concordate tra le parti risultano inoltre rispettose della legge in punto di assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, ed altresì idonee a garantire l'affidamento condiviso delle figlie minori secondo tempi che assicurano il loro diritto ad un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 16/6/2018, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al N.
[...]
19 Parte 2 Serie A Anno 2018;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti e RATIFICA le condizioni concordate e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare al sig. la casa familiare, bene di sua proprietà, compresi gli arredi e corredi in essi ad oggi tutti Parte_2 presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della sig.ra ; per l'effetto il sig. sarà onerato in via Parte_1 Pt_2 esclusiva al versamento delle relative fatture per forniture afferenti all'immobile;
3) il sig. si farà carico esclusivo del contratto di mutuo stipulato con Bper Banca spa, sino all'estinzione del Parte_2 medesimo;
4) le figlie minori saranno affidate in forma condivisa ai ricorrenti, con collocamento paritario ma prevalente delle stesse presso il padre, in ragione del trasferimento presso altro immobile della madre e dell'occupazione lavorativa della medesima che non consentono il collocamento delle figlie presso la stessa;
5) in ragione dell'attività lavorativa della sig.ra che prevede turni vari nei giorni feriali e festivi di ogni settimana e Pt_1 dell'attività lavorativa del sig. che ha orari di lavoro d'ufficio, i ricorrenti si impegnano a collaborare nell'interesse delle Pt_2 figlie affinché esse trascorrano il maggior tempo possibile con la madre anche quando il padre sia a lavoro e viceversa;
altresì, posto che la madre conosce i propri turni con cadenza settimanale o plurisettimanale, la sig.ra si impegna a concordare Pt_1 con il sig. un piano settimanale o plurisettimanale di volta in volta per l'organizzazione del tempo in cui ella starà Pt_2 con le figlie;
6) A tal proposito, il seguente programma di frequentazione tra la madre e le figlie, sarà indicativo e potrà subire variazioni in ragione dei turni sempre di lavoro, sempre vari, della madre, che potrà recuperare nell'arco della settimana il tempo in cui ella non ha potuto stare con le figlie, con l'onere delle parti di collaborare come sopra indicato:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00;
c) quattro settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) a partire dalle ore 14.00 con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 20.00; pag. 4 di 5 d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di natale sarà trascorso presso con la madre ed il capodanno con il padre);
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre);
f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
7) La sig.ra , a far data dal mese di ottobre 2025, rinuncia all'assegno di concorso al mantenimento in proprio favore Pt_1 da parte del sig. Pt_2
8) relativamente al TFR sin ora maturato da entrambi i ricorrenti, dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad eventuali quote ciascuno spettanti sul trattamento dell'altro coniuge;
9) la somma di €. 36.711,05= di cui all'attuale giacenza del CC N. 000047683373 in essere con Bper Banca spa e cointestato tra i ricorrenti sarà divisa a metà tra i coniugi: pertanto ciascun coniuge avrà diritto alla metà della giacenza presente al momento della sottoscrizione del presente atto, al netto di eventuali spese nell'interesse comune che i coniugi debbano sostenere;
10) il conto corrente cointestato sarà chiuso dai coniugi i quali apriranno nuovi CC personali (o in ogni caso l'esistente CC potrà essere mantenuto in titolarità esclusiva da uno dei coniugi a fronte dell'estromissione dell'altro coniuge);
11) gli assegni unici, eventuali assegni familiari o qualsiasi altra erogazione statale, saranno erogati in favore de i sigg.ri per la quota di 2/3 e per la quota di 1/3 (con previsione che, ove sia più complesso per Parte_1 Parte_2 gli enti che provvederanno alla presentazione delle domande richiedere tale suddivisione, le parti concordano che le erogazioni saranno versate al 50% tra le parti e poi il sig. entro 10 giorni dall'incasso , si obbliga a rifondere alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la quota succitata); le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano espressamente il proprio consenso;
eventuali spese detraibili e deducibili in nome delle figlie, saranno beneficiate per metà da entrambi i genitori;
13) L'autovettura Audi A3 tg. DF757SW di proprietà del sig. permane in disponibilità e proprietà del medesimo;
Pt_2 dal deposito del ricorso, il ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
14) L'autovettura fiat punto Tg. EM381EW di proprietà del sig. sarà assegnata alla sig.ra (con riserva Pt_2 Pt_1 delle parti di eseguire passaggio di proprietà); dal deposito del ricorso, la ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
15) Le quote di proprietà della società della società Parte_3 rimarranno in titolarità esclusiva del sig. ; Parte_2
16) Si dà atto che la sig.ra ha già rilasciato l'immobile casa familiare”. Pt_1
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Dario VIANELLI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Dario VIANELLI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e scioglimento del matrimonio: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente in punto di divorzio:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare al sig. la casa familiare, bene di sua proprietà, compresi gli arredi e corredi in essi ad oggi tutti Parte_2 presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della sig.ra ; per l'effetto il sig. sarà onerato in via Parte_1 Pt_2 esclusiva al versamento delle relative fatture per forniture afferenti all'immobile;
3) il sig. si farà carico esclusivo del contratto di mutuo stipulato con Bper Banca spa, sino all'estinzione del Parte_2 medesimo;
4) le figlie minori saranno affidate in forma condivisa ai ricorrenti, con collocamento paritario ma prevalente delle stesse presso il padre, in ragione del trasferimento presso altro immobile della madre e dell'occupazione lavorativa della medesima che non consentono il collocamento delle figlie presso la stessa;
pag. 1 di 5 5) in ragione dell'attività lavorativa della sig.ra che prevede turni vari nei giorni feriali e festivi di ogni settimana e Pt_1 dell'attività lavorativa del sig. che ha orari di lavoro d'ufficio, i ricorrenti si impegnano a collaborare nell'interesse delle Pt_2 figlie affinché esse trascorrano il maggior tempo possibile con la madre anche quando il padre sia a lavoro e viceversa;
altresì, posto che la madre conosce i propri turni con cadenza settimanale o plurisettimanale, la sig.ra si impegna a concordare Pt_1 con il sig. un piano settimanale o plurisettimanale di volta in volta per l'organizzazione del tempo in cui ella starà Pt_2 con le figlie;
6) A tal proposito, il seguente programma di frequentazione tra la madre e le figlie, sarà indicativo e potrà subire variazioni in ragione dei turni sempre di lavoro, sempre vari, della madre, che potrà recuperare nell'arco della settimana il tempo in cui ella non ha potuto stare con le figlie, con l'onere delle parti di collaborare come sopra indicato:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00;
c) quattro settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) a partire dalle ore 14.00 con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 20.00;
d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di natale sarà trascorso presso con la madre ed il capodanno con il padre);
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre);
f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
7) La sig.ra , a far data dal mese di ottobre 2025, rinuncia all'assegno di Pt_1 concorso al mantenimento in proprio favore da parte del sig. ; Pt_2
8) relativamente al TFR sin ora maturato da entrambi i ricorrenti, dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad eventuali quote ciascuno spettanti sul trattamento dell'altro coniuge;
9) la somma di €. 36.711,05= di cui all'attuale giacenza del CC N. 000047683373 in essere con Bper Banca spa e cointestato tra i ricorrenti sarà divisa a metà tra i coniugi: pertanto ciascun coniuge avrà diritto alla metà della giacenza presente al momento della sottoscrizione del presente atto, al netto di eventuali spese nell'interesse comune che i coniugi debbano sostenere;
10) il conto corrente cointestato sarà chiuso dai coniugi i quali apriranno nuovi CC personali (o in ogni caso l'esistente CC potrà essere mantenuto in titolarità esclusiva da uno dei coniugi a fronte dell'estromissione dell'altro coniuge);
11) gli assegni unici, eventuali assegni familiari o qualsiasi altra erogazione statale, saranno erogati in favore de i sigg.ri per la quota di 2/3 e per la quota di 1/3 (con previsione che, ove sia più complesso per Parte_1 Parte_2 gli enti che provvederanno alla presentazione delle domande richiedere tal e suddivisione, le parti concordano che le erogazioni saranno versate al 50% tra le parti e poi il sig. entro 10 giorni dall'incasso , si obbliga a rifondere alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la quota succitata); le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano espressamente il proprio consenso;
eventuali spese detraibili e deducibili in nome delle figlie, saranno beneficiate per metà da entrambi i genitori;
pag. 2 di 5 12) le spese straordinarie, come da protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019, saranno ripartite tra i genitori per la metà;
13) L'autovettura Audi A3 tg. DF757SW di proprietà del sig. permane in disponibilità e proprietà del medesimo;
Pt_2 dal deposito del ricorso, il ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
14) L'autovettura fiat punto Tg. EM381EW di proprietà del sig. sarà assegnata alla sig.ra (con riserva Pt_2 Pt_1 delle parti di eseguire passaggio di proprietà); dal deposito del ricorso, la ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
15) Le quote di proprietà della società della società Parte_3 rimarranno in titolarità esclusiva del sig. ; Parte_2
16) Si da atto che la sig.ra ha già rilasciato l'immobile casa familiare. Pt_1
17) Spese di giudizio, interamente compensate tra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/1/2025 i coniugi e , premesso di aver contratto Pt_1 Pt_2 matrimonio concordatario in data 16/6/2018, dal quale sono nate le figlie il 5/5/2012 Persona_1
e il 28/1/2020, hanno istato congiuntamente e contestualmente per l'omologazione Persona_2 della separazione personale e per la successiva dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate.
Le parti sono state autorizzate a vivere separate dal Giudice delegato con provvedimento del 23/4/2025 reso all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 19/3/2025 ex art. 473 bis.51 c.p.c.
In pari data la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio che, con sentenza n. 431/2025 pubbl. il
30/4/2025, ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con ordinanza del medesimo 23/4/2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione delle domanda divorzile passata in giudicato.
Con note scritte congiunte depositate entro il termine assegnato ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 20/11/2025 le parti hanno documentato l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione della separazione ed hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi, chiedendo concordemente la dichiarazione di scioglimento del matrimonio e prevedendo alcune modificazioni rispetto alle condizioni già indicate in ricorso, ed in particolare ai punti n. 7 ed 11.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta, sussistendo nella fattispecie i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, il che comprova il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pag. 3 di 5 Le condizioni concordate tra le parti risultano inoltre rispettose della legge in punto di assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, ed altresì idonee a garantire l'affidamento condiviso delle figlie minori secondo tempi che assicurano il loro diritto ad un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 16/6/2018, trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Chioggia (VE) al N.
[...]
19 Parte 2 Serie A Anno 2018;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
PRENDE atto degli accordi intervenuti tra le parti e RATIFICA le condizioni concordate e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
2) assegnare al sig. la casa familiare, bene di sua proprietà, compresi gli arredi e corredi in essi ad oggi tutti Parte_2 presenti, fatta eccezione per gli effetti personali della sig.ra ; per l'effetto il sig. sarà onerato in via Parte_1 Pt_2 esclusiva al versamento delle relative fatture per forniture afferenti all'immobile;
3) il sig. si farà carico esclusivo del contratto di mutuo stipulato con Bper Banca spa, sino all'estinzione del Parte_2 medesimo;
4) le figlie minori saranno affidate in forma condivisa ai ricorrenti, con collocamento paritario ma prevalente delle stesse presso il padre, in ragione del trasferimento presso altro immobile della madre e dell'occupazione lavorativa della medesima che non consentono il collocamento delle figlie presso la stessa;
5) in ragione dell'attività lavorativa della sig.ra che prevede turni vari nei giorni feriali e festivi di ogni settimana e Pt_1 dell'attività lavorativa del sig. che ha orari di lavoro d'ufficio, i ricorrenti si impegnano a collaborare nell'interesse delle Pt_2 figlie affinché esse trascorrano il maggior tempo possibile con la madre anche quando il padre sia a lavoro e viceversa;
altresì, posto che la madre conosce i propri turni con cadenza settimanale o plurisettimanale, la sig.ra si impegna a concordare Pt_1 con il sig. un piano settimanale o plurisettimanale di volta in volta per l'organizzazione del tempo in cui ella starà Pt_2 con le figlie;
6) A tal proposito, il seguente programma di frequentazione tra la madre e le figlie, sarà indicativo e potrà subire variazioni in ragione dei turni sempre di lavoro, sempre vari, della madre, che potrà recuperare nell'arco della settimana il tempo in cui ella non ha potuto stare con le figlie, con l'onere delle parti di collaborare come sopra indicato:
a) al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dal termine dell'orario scolastico fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) tre pomeriggi la settimana, da concordare, dal termine dell'orario scolastico fino alle ore 20.00;
c) quattro settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
durante l'estate si osserverà la cadenza di cui alla lett. a) a partire dalle ore 14.00 con riaccompagno presso l'abitazione familiare entro le ore 20.00; pag. 4 di 5 d) sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di natale sarà trascorso presso con la madre ed il capodanno con il padre);
e) le vacanze pasquali saranno alternate di anno in anno (con previsione che per l'anno 2025 il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo lo trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre);
f) in alternanza con l'altro genitore eventuali ponti scolastici come da calendario della Regione Veneto;
7) La sig.ra , a far data dal mese di ottobre 2025, rinuncia all'assegno di concorso al mantenimento in proprio favore Pt_1 da parte del sig. Pt_2
8) relativamente al TFR sin ora maturato da entrambi i ricorrenti, dichiarano di rinunciare vicendevolmente ad eventuali quote ciascuno spettanti sul trattamento dell'altro coniuge;
9) la somma di €. 36.711,05= di cui all'attuale giacenza del CC N. 000047683373 in essere con Bper Banca spa e cointestato tra i ricorrenti sarà divisa a metà tra i coniugi: pertanto ciascun coniuge avrà diritto alla metà della giacenza presente al momento della sottoscrizione del presente atto, al netto di eventuali spese nell'interesse comune che i coniugi debbano sostenere;
10) il conto corrente cointestato sarà chiuso dai coniugi i quali apriranno nuovi CC personali (o in ogni caso l'esistente CC potrà essere mantenuto in titolarità esclusiva da uno dei coniugi a fronte dell'estromissione dell'altro coniuge);
11) gli assegni unici, eventuali assegni familiari o qualsiasi altra erogazione statale, saranno erogati in favore de i sigg.ri per la quota di 2/3 e per la quota di 1/3 (con previsione che, ove sia più complesso per Parte_1 Parte_2 gli enti che provvederanno alla presentazione delle domande richiedere tale suddivisione, le parti concordano che le erogazioni saranno versate al 50% tra le parti e poi il sig. entro 10 giorni dall'incasso , si obbliga a rifondere alla sig.ra Pt_2 Pt_1 la quota succitata); le parti con la sottoscrizione del presente atto dichiarano espressamente il proprio consenso;
eventuali spese detraibili e deducibili in nome delle figlie, saranno beneficiate per metà da entrambi i genitori;
13) L'autovettura Audi A3 tg. DF757SW di proprietà del sig. permane in disponibilità e proprietà del medesimo;
Pt_2 dal deposito del ricorso, il ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
14) L'autovettura fiat punto Tg. EM381EW di proprietà del sig. sarà assegnata alla sig.ra (con riserva Pt_2 Pt_1 delle parti di eseguire passaggio di proprietà); dal deposito del ricorso, la ricorrente si farà carico esclusivo dei relativi costi di gestione;
15) Le quote di proprietà della società della società Parte_3 rimarranno in titolarità esclusiva del sig. ; Parte_2
16) Si dà atto che la sig.ra ha già rilasciato l'immobile casa familiare”. Pt_1
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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