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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6873/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008778027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03420249008778027000 di importo di Euro 464,72 per mancato pagamento Tassa Automobilistica Anno 2016 Ente Impositore Regione
Calabria; notificata in data 08.10.2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ha eccepito :
1)Prescrizione del diritto alla riscossione atteso che la cartella posta a base dell'intimazione fa riferimento al mancato pagamento della tassa automobilistica per cui è prevista la prescrizione triennale ed è stata notificata dopo la decorrenza del termine triennale.
2) Violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. N. 602/73, mancata notifica dell'avviso di pagamento.
3) Violazione degli articoli 36 bis dpr 600/73 e dell'art. 6 comma 1 e 5 Legge n 212/2000
4) Violazione dell'art. 2 del dlg n. 462/97.
5) Decadenza dei termini di riscossione e violazione dell'art. 17 comma 1 Dpr n. 602/73.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
AER ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica della cartella.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossioni costituendosi ha provato l'avvenuta notifica della cartella al destinatario oggi ricorrente e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente.
La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto l'atto esattivo e non lo ha impugnato. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costitute con distrazione ove richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6873/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008778027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.03420249008778027000 di importo di Euro 464,72 per mancato pagamento Tassa Automobilistica Anno 2016 Ente Impositore Regione
Calabria; notificata in data 08.10.2024 da Agenzia delle Entrate Riscossione.
Ha eccepito :
1)Prescrizione del diritto alla riscossione atteso che la cartella posta a base dell'intimazione fa riferimento al mancato pagamento della tassa automobilistica per cui è prevista la prescrizione triennale ed è stata notificata dopo la decorrenza del termine triennale.
2) Violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. N. 602/73, mancata notifica dell'avviso di pagamento.
3) Violazione degli articoli 36 bis dpr 600/73 e dell'art. 6 comma 1 e 5 Legge n 212/2000
4) Violazione dell'art. 2 del dlg n. 462/97.
5) Decadenza dei termini di riscossione e violazione dell'art. 17 comma 1 Dpr n. 602/73.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
AER ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto dell'avvenuta notifica della cartella.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agenzia delle Entrate Riscossioni costituendosi ha provato l'avvenuta notifica della cartella al destinatario oggi ricorrente e su detta produzione nulla ha eccepito parte ricorrente.
La mancanza dell'impugnativa della cartella preclude al ricorrente di sollevare eccezioni rispetto alle quali non può recuperare una tutela giudiziale: il ricorrente ha ricevuto l'atto esattivo e non lo ha impugnato. Tale circostanza ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni non proposte nei termini di legge che oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costitute con distrazione ove richiesta.