Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2479
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica dell'intimazione di pagamento, atto prodromico e interruttivo, avvenuta nel febbraio 2024, non impugnata dalla ricorrente. Tale omissione rende inammissibili le doglianze relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto successivo, preclude la possibilità di far valere eccezioni di prescrizione e decadenza relative agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Illegittimità pretesa relativa all'avviso di accertamento n. TF3030500324/2018

    La Corte ha rilevato che la questione di legittimazione passiva era già stata decisa dalla CTR, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare in proprio l'atto diretto alla società. Inoltre, la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento del 2024 rende il titolo esecutivo definitivo nei suoi confronti.

  • Rigettato
    Regolarità notifiche atti impositivi Enti Locali

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2016, 2017 e 2018, e degli atti di accertamento e interruttivi per la Tassa Automobilistica per gli anni 2017 e 2018, avvenute nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2479
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2479
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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