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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2479/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15490/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV.ISCR.I n. 07176202500006799000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2695/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – CO, Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli, De MA IV ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500006799000, notificata in data 28/06/2025, relativa ad un debito complessivo di € 468.652,56. La pretesa scaturiva da ruoli formati per omesso versamento TARI (anni 2016-2018), Tassa Automobilistica (anni 2017-2018) e Imposte Erariali
(anno 2013).
La ricorrente ha eccepito: la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento); l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti;
l'illegittimità della pretesa relativa all'avviso di accertamento n. TF3030500324/2018 in quanto riferibile alla società Società_1 Srl e non alla persona fisica, nonché la pendenza di giudizio in Cassazione avverso il suddetto avviso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - CO (AdER), eccependo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e rilevando che alla comunicazione impugnata era stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239034485024000, non impugnata dalla ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, D.P. I di Napoli, eccependo la definitività della pretesa per mancata impugnazione della suddetta intimazione di pagamento notificata il 14/02/2024. Ha rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 546/92, la pendenza del giudizio in Cassazione non sospende la riscossione.
Si è costituito il Comune di Napoli, depositando prova della notifica degli avvisi di accertamento TARI per le annualità 2016, 2017 e 2018, e deducendo la tardività delle eccezioni di merito.
Si è costituita la Regione Campania, documentando la notifica degli atti di accertamento relativi alla tassa automobilistica e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla definitività della pretesa per mancata impugnazione dell'atto presupposto (Intimazione di pagamento), dall'esame della documentazione in atti emerge che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120239034485024000. L'Agenzia delle Entrate-CO e l'Agenzia delle Entrate hanno prodotto documentazione attestante che tale atto interruttivo e prodromico è stato notificato alla ricorrente. Nello specifico, risulta la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (deposito presso la Casa Comunale) perfezionatasi nel febbraio 2024. L'atto conteneva l'esplicita intimazione al pagamento delle somme oggi contestate, inclusi i debiti erariali derivanti dagli avvisi di accertamento n. TF3010500452/2018 e n. TF3030500324/2018. La ricorrente non ha impugnato la suddetta intimazione di pagamento nei termini di legge. Come correttamente eccepito dalle parti resistenti, la mancata opposizione all'atto della riscossione notificato precedentemente determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la decadenza dalla facoltà di far valere vizi attinenti alla notifica degli atti presupposti o al merito della pretesa (quali la prescrizione maturata ante notifica dell'intimazione). Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/92, l'impugnazione di un atto successivo
(comunicazione ipotecaria) permette il recupero delle difese sugli atti precedenti solo se questi non sono stati notificati. Essendo provata la notifica dell'intimazione del 2024, le doglianze riferite ad atti antecedenti sono inammissibili.
Relativamente alla regolarità delle notifiche degli atti impositivi degli Enti Locali, le eccezioni relative agli tributi locali risultano smentite dalla documentazione probatoria.
Per la TARI (Comune di Napoli), l'Ente ha fornito prova documentale della regolare notifica degli avvisi di accertamento costituenti il presupposto del ruolo. In particolare: l'avviso per il 2016 è stato consegnato il
19/01/2019; l'avviso per il 2017 è stato consegnato il 22/01/2019; l'avviso per il 2018 è stato consegnato l'11/01/2020. Tali notifiche interrompono i termini decadenziali e prescrizionali eccepiti.
Per la Tassa Automobilistica (Regione Campania), l'Ente ha dimostrato la notifica degli atti di accertamento e dei successivi atti interruttivi. Per l'anno 2017, risulta notifica dell'avviso il 29/10/2020 e successivo atto interruttivo il 12/04/2023. Per l'anno 2018, l'avviso risulta notificato il 20/09/2021. Tali notifiche sono avvenute nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
Per quanto riguarda la pendenza del giudizio in Cassazione e la legittimazione passiva, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'azione esecutiva in pendenza di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso gli avvisi di accertamento erariali. Tale eccezione è infondata. L'art. 68 del D. Lgs. 546/1992, infatti, prevede la riscossione frazionata o totale del tributo in pendenza di giudizio, stabilendo che le imposte devono essere pagate per l'intero importo deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex
CTR), anche se è stato proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, con riferimento all'eccezione di difetto di titolarità del debito relativo alla società "Società_1 Srl" (avviso n. TF3030500324/2018), si osserva che la questione è stata già oggetto di vaglio giurisdizionale. La sentenza della CTR Campania n. 5597/2021 ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare in proprio l'atto diretto alla società.
Tuttavia, in questa sede, rileva il fatto formale che l'iscrizione a ruolo e la successiva intimazione di pagamento
(2024) emessa a carico della ricorrente non sono state tempestivamente opposte, rendendo il titolo esecutivo definitivo nei suoi confronti.
Alla luce della provata notifica dell'atto presupposto (intimazione di pagamento) non impugnato e della prova fornita dagli Enti impositori circa la notifica degli atti originari, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi € 1.500,00 per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15490/2025 depositato il 10/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV.ISCR.I n. 07176202500006799000 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2695/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – CO, Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, Regione Campania e Comune di Napoli, De MA IV ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202500006799000, notificata in data 28/06/2025, relativa ad un debito complessivo di € 468.652,56. La pretesa scaturiva da ruoli formati per omesso versamento TARI (anni 2016-2018), Tassa Automobilistica (anni 2017-2018) e Imposte Erariali
(anno 2013).
La ricorrente ha eccepito: la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartelle di pagamento); l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti;
l'illegittimità della pretesa relativa all'avviso di accertamento n. TF3030500324/2018 in quanto riferibile alla società Società_1 Srl e non alla persona fisica, nonché la pendenza di giudizio in Cassazione avverso il suddetto avviso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - CO (AdER), eccependo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici e rilevando che alla comunicazione impugnata era stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239034485024000, non impugnata dalla ricorrente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, D.P. I di Napoli, eccependo la definitività della pretesa per mancata impugnazione della suddetta intimazione di pagamento notificata il 14/02/2024. Ha rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 546/92, la pendenza del giudizio in Cassazione non sospende la riscossione.
Si è costituito il Comune di Napoli, depositando prova della notifica degli avvisi di accertamento TARI per le annualità 2016, 2017 e 2018, e deducendo la tardività delle eccezioni di merito.
Si è costituita la Regione Campania, documentando la notifica degli atti di accertamento relativi alla tassa automobilistica e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In ordine alla definitività della pretesa per mancata impugnazione dell'atto presupposto (Intimazione di pagamento), dall'esame della documentazione in atti emerge che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
07120239034485024000. L'Agenzia delle Entrate-CO e l'Agenzia delle Entrate hanno prodotto documentazione attestante che tale atto interruttivo e prodromico è stato notificato alla ricorrente. Nello specifico, risulta la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (deposito presso la Casa Comunale) perfezionatasi nel febbraio 2024. L'atto conteneva l'esplicita intimazione al pagamento delle somme oggi contestate, inclusi i debiti erariali derivanti dagli avvisi di accertamento n. TF3010500452/2018 e n. TF3030500324/2018. La ricorrente non ha impugnato la suddetta intimazione di pagamento nei termini di legge. Come correttamente eccepito dalle parti resistenti, la mancata opposizione all'atto della riscossione notificato precedentemente determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la decadenza dalla facoltà di far valere vizi attinenti alla notifica degli atti presupposti o al merito della pretesa (quali la prescrizione maturata ante notifica dell'intimazione). Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 546/92, l'impugnazione di un atto successivo
(comunicazione ipotecaria) permette il recupero delle difese sugli atti precedenti solo se questi non sono stati notificati. Essendo provata la notifica dell'intimazione del 2024, le doglianze riferite ad atti antecedenti sono inammissibili.
Relativamente alla regolarità delle notifiche degli atti impositivi degli Enti Locali, le eccezioni relative agli tributi locali risultano smentite dalla documentazione probatoria.
Per la TARI (Comune di Napoli), l'Ente ha fornito prova documentale della regolare notifica degli avvisi di accertamento costituenti il presupposto del ruolo. In particolare: l'avviso per il 2016 è stato consegnato il
19/01/2019; l'avviso per il 2017 è stato consegnato il 22/01/2019; l'avviso per il 2018 è stato consegnato l'11/01/2020. Tali notifiche interrompono i termini decadenziali e prescrizionali eccepiti.
Per la Tassa Automobilistica (Regione Campania), l'Ente ha dimostrato la notifica degli atti di accertamento e dei successivi atti interruttivi. Per l'anno 2017, risulta notifica dell'avviso il 29/10/2020 e successivo atto interruttivo il 12/04/2023. Per l'anno 2018, l'avviso risulta notificato il 20/09/2021. Tali notifiche sono avvenute nel rispetto del termine triennale di prescrizione.
Per quanto riguarda la pendenza del giudizio in Cassazione e la legittimazione passiva, la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'azione esecutiva in pendenza di giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso gli avvisi di accertamento erariali. Tale eccezione è infondata. L'art. 68 del D. Lgs. 546/1992, infatti, prevede la riscossione frazionata o totale del tributo in pendenza di giudizio, stabilendo che le imposte devono essere pagate per l'intero importo deciso dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (ex
CTR), anche se è stato proposto ricorso per Cassazione. Inoltre, con riferimento all'eccezione di difetto di titolarità del debito relativo alla società "Società_1 Srl" (avviso n. TF3030500324/2018), si osserva che la questione è stata già oggetto di vaglio giurisdizionale. La sentenza della CTR Campania n. 5597/2021 ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare in proprio l'atto diretto alla società.
Tuttavia, in questa sede, rileva il fatto formale che l'iscrizione a ruolo e la successiva intimazione di pagamento
(2024) emessa a carico della ricorrente non sono state tempestivamente opposte, rendendo il titolo esecutivo definitivo nei suoi confronti.
Alla luce della provata notifica dell'atto presupposto (intimazione di pagamento) non impugnato e della prova fornita dagli Enti impositori circa la notifica degli atti originari, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti resistenti, che liquida in complessivi € 1.500,00 per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge se dovuti.