Articolo 2 della Legge 9 novembre 1949, n. 981
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 gennaio 1950
Art. 2.
Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso comandi di formazioni partigiane e' valido ai sensi della possibilita' di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice-brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193 , modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253 .
Entrata in vigore il 24 gennaio 1950