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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR PA Presidente
- dott.ssa RM AF Giudice rel.
- dott. Antonio IO Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1573 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IO IO;
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COSENZA
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: rettifica di sesso
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver sempre manifestato sin dalla infanzia Parte_1
una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, sentendo propria l'identità sessuale maschile, e, all'esito di idonee relazioni psico-sessuali e certificazioni endocrinologiche, attestanti la sua condizione di disforia di genere, di aver intrapreso una terapia ormonale virilizzante, chiedeva l'autorizzazione alla rettifica dei propri dati anagrafici (e, in particolare, alla sostituzione del prenome “ con Parte_1 quello di “ ”, oltre che all'indicazione in “maschile” del sesso sui Persona_1
documenti anagrafici) nonché l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di rettifica del sesso. In subordine, in caso di dichiarazione di inammissibilità della domanda di autorizzazione alla rettifica del sesso (alla luce della sentenza della Corte Cost. n.
143/2024), la ricorrente chiedeva emettersi pronuncia di “nulla osta” all'intervento, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
All'udienza del 13 ottobre 2025, la parte ricorrente, presente personalmente, mostrava tratti esteriori del sesso elettivo. All'esito dell'audizione dell'istante da parte del relatore, il procuratore chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il PM presente non si opponeva alla domanda.
La domanda formulata da parte ricorrente va accolta nei termini che seguono.
Le emergenze istruttorie, costituite dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso e dall'audizione in udienza della parte, evidenziano un consapevole percorso di transizione già da tempo intrapreso e mai arrestatosi.
Nella relazione redatta dalla psicoterapeuta del 13.4.2021 è emerso l'istante Persona_2 si era rivolta alla professionista in data 25 Settembre 2020 e nuovamente nelle date
19.10.2020, 27.10.2020 e 9.02.2021 al fine di poter inoltrare la richiesta di rettifica del proprio sesso anagrafico non congruente alla sua identità di genere. La terapeuta ha concluso, all'esito dei colloqui e dei test somministrati, che “Al fine di preservare il fragile stato di salute del sig e garantirgli uno stile di vita stabile a con probabilità realistiche di Pt_1 realizzazione nelle relazioni interpersonali, nel lavoro e nell'espressione della sua identità di genere,
è prioritario che egli intraprenda al più presto un percorso di allineamento della sua identità fisica a quella psicologica, contemplando anche la possibilità di rettifica chirurgica del proprio sesso”.
A far data dal mese di febbraio 2022, quindi, l'istante ha ricevuto diagnosi, presso la struttura pubblica U.O. CSM di Rende (CS) di “disforia di genere” con conferma diagnostica e certificazione di assenza di controindicazioni psichiatriche alla terapia di ri-affermazione del genere, del 30.12.2022, a firma della prof.ssa , psichiatra presso Persona_3
l'A.O.U Renato Dulbecco di Catanzaro.
L'11.01.2023, risulta essere stata iniziata l'assunzione di terapia ormonale, tutt'ora in corso, volta ai cambiamenti fenotipici.
Parte ricorrente, ancora, dinanzi al relatore è comparsa in udienza innanzi in abiti, aspetto
(con barba e baffi) e tono della voce tipicamente maschili, ha dichiarato di aver percepito sin dall'infanzia l'appartenenza al genere maschile ed ha progressivamente adottato un ruolo di tale genere sia all'interno della cerchia familiare, in particolar modo dalla madre e Per_ dalla sorella che già la chiamano “ ” dal 2018, che in quella sociale di riferimento;
ha descritto il percorso endocrinologico e terapeutico intrapreso e manifestato piena consapevolezza del di dover assumere a vita terapia con testosterone.
Alla luce di queste evidenze documentali e di quanto dichiarato dalla parte personalmente in udienza, non appare necessario disporre ulteriori adempimenti istruttori, giacché lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile, potendo ritenersi raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione.
Evidente, infatti, è apparsa l'irreversibilità del percorso intrapreso né può dubitarsi della radicalità dell'intento della parte e dello stato avanzato della già intrapresa transizione dell'identità di genere.
Di conseguenza, in virtù delle univoche risultanze mediche provenienti da strutture pubbliche specializzate, può affermarsi che il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di parte attrice e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
Tanto comporta l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al sesso, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ a “ ”, risultando quest'ultimo il Parte_1 Persona_1 nome con il quale da molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Quanto alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico di rettifica del sesso, essa deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a seguito delle terapie ormonali assunte e quindi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost.
Nel caso di specie, l'istante potrà, quindi, sottoporsi autonomamente, senza alcuna previa statuizione giudiziale, al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, atteso che nella specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono state ritenute dal Collegio sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Spese di lite irripetibili, in considerazione della tipologia di giudizio che vede come contraddittore esclusivamente il PM che non si è opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di , Parte_1
nata a [...] il [...], da femminile a maschile, nonché
l'assunzione da parte della stessa del nome “ ” così da chiamarsi Persona_1
“ ”; Persona_4 Per_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Reggio Calabria, comune di nascita di parte ricorrente, di procedere alla rettificazione del sesso e alle modifiche anagrafiche conseguenti, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione alla sottoposizione di intervento chirurgico di adeguamento;
- Spese di lite irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.
n. 196/2003, disponendo che, in caso di diffusione della presente sentenza, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il giudice est. Il Presidente
RM AF DR PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. DR PA Presidente
- dott.ssa RM AF Giudice rel.
- dott. Antonio IO Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1573 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 13.10.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
IO IO;
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI COSENZA
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: rettifica di sesso
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver sempre manifestato sin dalla infanzia Parte_1
una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, sentendo propria l'identità sessuale maschile, e, all'esito di idonee relazioni psico-sessuali e certificazioni endocrinologiche, attestanti la sua condizione di disforia di genere, di aver intrapreso una terapia ormonale virilizzante, chiedeva l'autorizzazione alla rettifica dei propri dati anagrafici (e, in particolare, alla sostituzione del prenome “ con Parte_1 quello di “ ”, oltre che all'indicazione in “maschile” del sesso sui Persona_1
documenti anagrafici) nonché l'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico di rettifica del sesso. In subordine, in caso di dichiarazione di inammissibilità della domanda di autorizzazione alla rettifica del sesso (alla luce della sentenza della Corte Cost. n.
143/2024), la ricorrente chiedeva emettersi pronuncia di “nulla osta” all'intervento, senza necessità di autorizzazione giudiziale.
All'udienza del 13 ottobre 2025, la parte ricorrente, presente personalmente, mostrava tratti esteriori del sesso elettivo. All'esito dell'audizione dell'istante da parte del relatore, il procuratore chiedeva l'accoglimento del ricorso. Il PM presente non si opponeva alla domanda.
La domanda formulata da parte ricorrente va accolta nei termini che seguono.
Le emergenze istruttorie, costituite dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso e dall'audizione in udienza della parte, evidenziano un consapevole percorso di transizione già da tempo intrapreso e mai arrestatosi.
Nella relazione redatta dalla psicoterapeuta del 13.4.2021 è emerso l'istante Persona_2 si era rivolta alla professionista in data 25 Settembre 2020 e nuovamente nelle date
19.10.2020, 27.10.2020 e 9.02.2021 al fine di poter inoltrare la richiesta di rettifica del proprio sesso anagrafico non congruente alla sua identità di genere. La terapeuta ha concluso, all'esito dei colloqui e dei test somministrati, che “Al fine di preservare il fragile stato di salute del sig e garantirgli uno stile di vita stabile a con probabilità realistiche di Pt_1 realizzazione nelle relazioni interpersonali, nel lavoro e nell'espressione della sua identità di genere,
è prioritario che egli intraprenda al più presto un percorso di allineamento della sua identità fisica a quella psicologica, contemplando anche la possibilità di rettifica chirurgica del proprio sesso”.
A far data dal mese di febbraio 2022, quindi, l'istante ha ricevuto diagnosi, presso la struttura pubblica U.O. CSM di Rende (CS) di “disforia di genere” con conferma diagnostica e certificazione di assenza di controindicazioni psichiatriche alla terapia di ri-affermazione del genere, del 30.12.2022, a firma della prof.ssa , psichiatra presso Persona_3
l'A.O.U Renato Dulbecco di Catanzaro.
L'11.01.2023, risulta essere stata iniziata l'assunzione di terapia ormonale, tutt'ora in corso, volta ai cambiamenti fenotipici.
Parte ricorrente, ancora, dinanzi al relatore è comparsa in udienza innanzi in abiti, aspetto
(con barba e baffi) e tono della voce tipicamente maschili, ha dichiarato di aver percepito sin dall'infanzia l'appartenenza al genere maschile ed ha progressivamente adottato un ruolo di tale genere sia all'interno della cerchia familiare, in particolar modo dalla madre e Per_ dalla sorella che già la chiamano “ ” dal 2018, che in quella sociale di riferimento;
ha descritto il percorso endocrinologico e terapeutico intrapreso e manifestato piena consapevolezza del di dover assumere a vita terapia con testosterone.
Alla luce di queste evidenze documentali e di quanto dichiarato dalla parte personalmente in udienza, non appare necessario disporre ulteriori adempimenti istruttori, giacché lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio sarebbe ultroneo per formulare un giudizio di completezza e definitività della transizione dal genere femminile a quello maschile, potendo ritenersi raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione.
Evidente, infatti, è apparsa l'irreversibilità del percorso intrapreso né può dubitarsi della radicalità dell'intento della parte e dello stato avanzato della già intrapresa transizione dell'identità di genere.
Di conseguenza, in virtù delle univoche risultanze mediche provenienti da strutture pubbliche specializzate, può affermarsi che il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di parte attrice e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
Tanto comporta l'attribuzione di un nuovo nome corrispondente al sesso, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da “ a “ ”, risultando quest'ultimo il Parte_1 Persona_1 nome con il quale da molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Quanto alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico di rettifica del sesso, essa deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a seguito delle terapie ormonali assunte e quindi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost.
Nel caso di specie, l'istante potrà, quindi, sottoporsi autonomamente, senza alcuna previa statuizione giudiziale, al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, atteso che nella specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono state ritenute dal Collegio sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Spese di lite irripetibili, in considerazione della tipologia di giudizio che vede come contraddittore esclusivamente il PM che non si è opposto alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di , Parte_1
nata a [...] il [...], da femminile a maschile, nonché
l'assunzione da parte della stessa del nome “ ” così da chiamarsi Persona_1
“ ”; Persona_4 Per_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Reggio Calabria, comune di nascita di parte ricorrente, di procedere alla rettificazione del sesso e alle modifiche anagrafiche conseguenti, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
- Dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione alla sottoposizione di intervento chirurgico di adeguamento;
- Spese di lite irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs.
n. 196/2003, disponendo che, in caso di diffusione della presente sentenza, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il giudice est. Il Presidente
RM AF DR PA