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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1104/2018 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Parte_1
Annunziata D'Ambra
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) ha evocato in giudizio la società al Parte_1 Controparte_2
fine di chiederne la condanna al pagamento della somma di € 8.413,91, a titolo di differenze retributive maturate in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13.5.2015 al 31.10.2015.
Pag. 1 a 4 Ha esposto, in particolare, di essere stato assunto con mansioni di bagnino e inquadramento al V° livello del CCNL di categoria, per un totale di 40 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro veniva formalizzato soltanto in data 3.6.2015; che, in realtà, egli aveva cominciato a lavorare già il 13.5.2015 presso il villaggio turistico Sunbeach Resort di Squillace Lido, gestito dalla società Nyce Club 2 s.r.l.; di avere osservato, per tutto il periodo di svolgimento del rapporto, un orario lavorativo pari a 54 ore settimanali (dal lunedì alla domenica, dalle 8,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 19,30), a fronte delle 40 ore contrattualmente previste;
di non aver, quindi, fruito del giorno di riposo settimanale, compensativo del lavoro prestato la domenica;
di non aver neppure goduto di ferie;
di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2015; di aver, comunque, ricevuto, per le mensilità di giugno e luglio 2015, una retribuzione inferiore a quella realmente spettante;
di avere, pertanto, diritto alla corresponsione della retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
2) Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta a mezzo pec in data 11.3.2022, non si è costituita l'odierna resistente, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
3) Il ricorso è infondato.
In ossequio agli ordinari principi in tema di riparto dell'onere probatorio, la dimostrazione dell'esistenza del rapporto, nonché dello svolgimento delle mansioni e dell'orario di lavoro dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto essere fornita dall'odierno ricorrente.
Sennonché, ammessa la prova orale articolata nel ricorso (cfr. ordinanza del
21.12.2022), parte ricorrente non è comparsa all'udienza del 18.10.2023, fissata per l'escussione dei testi addotti, né ha documentato alla successiva udienza del
20.12.2023 alcuna causa giustificativa dell'assenza, sì da valutarne la non imputabilità; sicché, anche in assenza della prova della rituale intimazione dei testi sia per l'udienza del 18.10.2023, sia per la precedente udienza del 3.5.2023 (nella quale il procuratore comparso in udienza si era riservato il deposito in telematico dell'intimazione e della giustifica fatta pervenire da uno dei due testi;
Pag. 2 a 4 adempimento, tuttavia, omesso), con ordinanza del 20.12.2023, il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall'assunzione della prova testimoniale, a mente della previsione di cui all'art. 208 c.p.c.: “[I]. Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. [II]. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”.
Ciò posto, non essendo stati provati gli assunti attorei, tanto più che, tra i documenti di causa, manca qualsivoglia elemento atto a fondare la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti (come, ad esempio, il contratto, le buste paga, l'estratto conto contributivo, un certificato rilasciato dal centro per l'impiego), la domanda per differenze retributive deve essere respinta.
Né possono ritenersi attivabili, nella specie, i poteri officiosi di cui all'art. 421
c.p.c., stante l'assenza – come già esposto – di piste probatorie da percorrere, sì da superare una eventuale incertezza sui fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Deve essere, infatti, ricordato che, nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione
Pag. 3 a 4 degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr. Cass. sez. lav. Ordinanza n.
23605 del 27/10/2020).
4) Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1104/2018 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Parte_1
Annunziata D'Ambra
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL L.R.P.T. Controparte_1
-resistente-
avente ad oggetto: retribuzione;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) ha evocato in giudizio la società al Parte_1 Controparte_2
fine di chiederne la condanna al pagamento della somma di € 8.413,91, a titolo di differenze retributive maturate in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 13.5.2015 al 31.10.2015.
Pag. 1 a 4 Ha esposto, in particolare, di essere stato assunto con mansioni di bagnino e inquadramento al V° livello del CCNL di categoria, per un totale di 40 ore settimanali;
che il rapporto di lavoro veniva formalizzato soltanto in data 3.6.2015; che, in realtà, egli aveva cominciato a lavorare già il 13.5.2015 presso il villaggio turistico Sunbeach Resort di Squillace Lido, gestito dalla società Nyce Club 2 s.r.l.; di avere osservato, per tutto il periodo di svolgimento del rapporto, un orario lavorativo pari a 54 ore settimanali (dal lunedì alla domenica, dalle 8,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 19,30), a fronte delle 40 ore contrattualmente previste;
di non aver, quindi, fruito del giorno di riposo settimanale, compensativo del lavoro prestato la domenica;
di non aver neppure goduto di ferie;
di non aver ricevuto il pagamento delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2015; di aver, comunque, ricevuto, per le mensilità di giugno e luglio 2015, una retribuzione inferiore a quella realmente spettante;
di avere, pertanto, diritto alla corresponsione della retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
2) Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta a mezzo pec in data 11.3.2022, non si è costituita l'odierna resistente, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
3) Il ricorso è infondato.
In ossequio agli ordinari principi in tema di riparto dell'onere probatorio, la dimostrazione dell'esistenza del rapporto, nonché dello svolgimento delle mansioni e dell'orario di lavoro dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe dovuto essere fornita dall'odierno ricorrente.
Sennonché, ammessa la prova orale articolata nel ricorso (cfr. ordinanza del
21.12.2022), parte ricorrente non è comparsa all'udienza del 18.10.2023, fissata per l'escussione dei testi addotti, né ha documentato alla successiva udienza del
20.12.2023 alcuna causa giustificativa dell'assenza, sì da valutarne la non imputabilità; sicché, anche in assenza della prova della rituale intimazione dei testi sia per l'udienza del 18.10.2023, sia per la precedente udienza del 3.5.2023 (nella quale il procuratore comparso in udienza si era riservato il deposito in telematico dell'intimazione e della giustifica fatta pervenire da uno dei due testi;
Pag. 2 a 4 adempimento, tuttavia, omesso), con ordinanza del 20.12.2023, il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall'assunzione della prova testimoniale, a mente della previsione di cui all'art. 208 c.p.c.: “[I]. Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. [II]. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte”.
Ciò posto, non essendo stati provati gli assunti attorei, tanto più che, tra i documenti di causa, manca qualsivoglia elemento atto a fondare la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti (come, ad esempio, il contratto, le buste paga, l'estratto conto contributivo, un certificato rilasciato dal centro per l'impiego), la domanda per differenze retributive deve essere respinta.
Né possono ritenersi attivabili, nella specie, i poteri officiosi di cui all'art. 421
c.p.c., stante l'assenza – come già esposto – di piste probatorie da percorrere, sì da superare una eventuale incertezza sui fatti costitutivi della pretesa fatta valere. Deve essere, infatti, ricordato che, nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione
Pag. 3 a 4 degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr. Cass. sez. lav. Ordinanza n.
23605 del 27/10/2020).
4) Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, attesa la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia della parte resistente;
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Catanzaro, 19/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4