Sentenza 6 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2020, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente: SENTENZA sul ricorso presentato da: FR NI, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 6/5/2019 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alfredo Pompeo Viola, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a FR NI la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero per il reato di furto in luogo di privata dimora aggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., posto che il furto è stato perpetrato all'interno di una scuola pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Ed infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, c.p.p. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252). Deve allora rammentarsi che ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601). Conseguentemente, sulla base di quanto risulta dal capo d'imputazione e dalla sentenza - unici atti cui la Corte può accedere -, non è possibile stabilire se sia stato erroneamente ritenuto che nei locali in cui è stato consumato il reato si svolgessero anche atti della vita privata, tanto più che gli stessi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ospitavano una scuola pubblica, bensì un istituto privato di formazione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/1/2020 Il Consiglieri Il Presidente n1111ffirPistorelli