TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26676/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 26676/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Via Parte_1 C.F._1
Civitavecchia n. 3, presso l'avv. Natalie de Cintio, che l rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliati in Milano Corso Europa n. 13 presso lo studio dell'avv. Luca Zitiello e dell'avv. Benedetta
Musco Carbonaro, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice (da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 23 T.U.F.: NULLITÀ E CONDANNA.
“accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte della in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica pro tempore, della normativa contenuta all'interno dell'art. 23
T.U.F. e, in particolare, accertare e dichiarare la mancanza di un contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n. 000003478962 – di titoli obbligazionari EZ
(ISIN: USP17625AA59, USP97475AN08) avvenuti in data 18 maggio 2017 e 19 dicembre 2017 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 a P.IVA_1 restituire al sig. , la somma pari ad € 126.171,24, corrispondente al valore delle Parte_1 perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per
i motivi tutti esposti, IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA MANCANZA DI ORDINI DI
COMPRAVENDITA NULLITÀ E CONDANNA: Controparte_2 accertare e dichiarare la mancanza di ordini di acquisto titoli impartiti dal sig. e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare la nullità degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n.
000003478962 - di titoli obbligazionari EZ (ISIN: USP17625AA59, USP97475AN08) avvenuti in data 18 maggio 2017 e 19 dicembre 2017 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, cod. fiscale Controparte_1
, con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 a restituire al sig. , la P.IVA_1 Parte_1 somma pari ad € 126.171,24, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o di tutte le somme oggetto delle operazioni economiche e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA VIOLAZIONE DEL CODICE DEL
CONSUMO: NULLITÀ E CONDANNA. accertare e dichiarare la intervenuta violazione, da parte della convenuta, della normativa contenuta all'interno del codice del consumo in tema di CP_3 diritto di recesso e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento e degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n. 000003478962 - di titoli obbligazionari EZ (ISIN: USP17625AA59, USP97475AN08) avvenuti in data 18 maggio
2017 e 19 dicembre 2017 e, conseguentemente, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, P.IVA_1
Piazza Durante, 11 a restituire al sig. , la somma pari ad € 126.171,24, Parte_1 corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli,e/o di tutte le somme oggetto delle operazioni economiche e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo;
IN VIA
CONCORRENTE: CIRCA LA INTERVENUTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI
ALL'ART. 21 DEL T.U.F., DEGLI ARTT. 27, 28, 31 E 34 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.
16190/2007 E DEGLI ARTT. 20 E 22 DEL CODICE DEL CONSUMO: CONDANNA: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita, per intervenuta violazione da parte dell' convenuto della normativa di cui all'art. 21 del TUF, agli articoli 27, 28, 31 e 34 CP_4 del regolamento Consob n. 16190 del 2007, agli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, ed agli artt.
1175 e 1176 c.c. e, conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, Piazza P.IVA_1
Durante, 11 al risarcimento del danno in favore del sig. , pari ad € 126.171,24, Parte_1 corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore
e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti””, IN VIA CONCORRENTE: CIRCA LA
INTERVENUTA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA CONVENUTA DELLA NORMATIVA DI CUI
AGLI ARTICOLI 41 E 42 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 16190/2007: CONDANNA: accertare
e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede, per intervenuta violazione da parte dell' CP_4 convenuto della normativa di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 al P.IVA_1 risarcimento del danno in favore del al sig. , pari ad € 126.171,24, corrispondente Parte_1 al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti””; IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e condanna della in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. per intervenuta violazione del D.lgs. 28/2010.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità delle domande di nullità e risoluzione formulate dall'attore in relazione alle singole operazioni di investimento di cui è causa;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva della CP_3 rispetto alle conseguenze restitutorie connesse alle domande di nullità/risoluzione ex adverso proposte;
- accertare e dichiarare, nei termini e per i motivi esposti in atti, l'intervenuta prescrizione della responsabilità ex art. 1337 c.c.;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in atti, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti in atti;
- ammettere la Banca alla prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, tutte da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) tra maggio 2017 e dicembre 2017, per le operazioni di investimento effettuate tramite internet nell'ambito della prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti da parte di
la procedura della prevedeva che i clienti, previa digitazione delle proprie Controparte_1 CP_3 credenziali, accedessero al sito on line di per effettuare autonomamente Controparte_1 operazioni di investimento o disinvestimento nei titoli prescelti;
2) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire la metteva a disposizione dei clienti le informazioni relative CP_3 al titolo scelto;
3) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, ogni ordine inserito in via telematica veniva identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero e l'attestazione dell'ordine ricevuto era rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini presente sulla pagina personale dei clienti;
4) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, tutti gli ordini inseriti telematicamente venivano registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati;
5) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, per ogni ordine di borsa eseguito la Banca metteva a disposizione dei clienti la relativa nota informativa che i clienti potevano visualizzare in via telematica e stampare accedendo alla propria pagina personale;
6) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, le note informative messe a disposizione della clientela in via telematica contenevano la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita e ulteriori indicazioni tra cui quelle relative alla tipologia e alla natura dell'ordine, al giorno, all'orario e alla sede di esecuzione, all'identificativo dello strumento, all'indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, al quantitativo e al prezzo unitario dello strumento finanziario, al corrispettivo totale, alla somma totale delle commissioni e spese applicate, al margine di garanzia;
7) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della Banca risulta che al Sig. Pt_1 sono stati associati il codice utente n. 69603594, il codice trading U1616477, in relazione
[...] al rapporto di conto corrente e deposito titoli intestato all'attore, n. 3478962, come da documento n.
23 e 24 che si rammostrano al teste;
8) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della da cui è stato estratto il CP_3 riepilogo delle operazioni in Obbligazioni EZ 23 e Obbligazioni EZ 19 effettuate dal cliente, come da documenti n. 9 e 11, che si rammostrano al teste, risulta che le operazioni di investimento e disinvestimento ivi riepilogate sono state effettuate on line dal codice utente n.
69603594 associato al Sig. Pt_1
9) negli archivi informatici della sono contenute tutte le informazioni riprodotte nelle CP_3 conferme di eseguito delle operazioni di investimento e disinvestimento effettuate dal Sig. Pt_1 di cui ai documenti n. 14, 16 e 18, che si rammostrano al teste, e tali conferme sono state messe a disposizione del cliente dopo l'esecuzione di ogni ordine di investimento dal medesimo impartito all'interno dell'area riservata del sito di a cui il Sig. poteva accedere Controparte_1 Pt_1 in ogni momento utilizzando le proprie credenziali;
10) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della da cui sono stati estratti i log CP_3 relativi di cui al documento 5, che si rammostra al teste, risulta che il codice utente n. 69603594, associato al Sig. ha immesso on line le informazioni riprodotte nei documenti 6, 7 e 8 che Pt_1 si rammostrano al teste, accedendo al sito della con le proprie credenziali, alle date e all'ora CP_3 indicate nei predetti doc. 6, 7 e 8 che si rammostrano al teste.
Si indicano a teste sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 il Sig. presso Controparte_5 CP_1
sui capitoli nn. 5, 6 e 8 il Sig. presso
[...] Tes_1 Controparte_1
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse sufficienti i documenti in atti e/o non ritenesse di ammettere la relativa prova per testi articolata dalla Banca, ammettere CTU informatica volta ad accertare, previa analisi dei sistemi e degli archivi informatici della Banca:
1) l'effettiva riconducibilità degli ordini di investimento e disinvestimento contestati al Sig. Pt_1
e, in particolare, il fatto che tutte le operazioni in Obbligazioni EZ 23 e Obbligazioni
EZ 19 oggetto di causa ed effettuate on-line, tra il maggio 2017 e il dicembre 2017, sono state disposte dal codice utente n. 69603594 e dal codice trading U1616477 associati al Sig. Pt_1
(cfr. doc. 23 e 24) relativamente al rapporto n. 3478962, intestato all'attore, mediante accesso con le proprie credenziali alla propria pagina personale nel sito web della Banca;
2) negli archivi informatici della sono conservate tutte le informazioni relative alle operazioni CP_3 di investimento e disinvestimento oggetto di causa contenute nelle conferme di eseguito di cui ai doc.
14, 16 e 18 in atti e messe a disposizione del Sig. nella sezione a ciò riservata e presente Pt_1 nella pagina personale del sito web della Banca;
3) negli archivi informatici della sono conservati i log relativi alle informazioni sul profilo di CP_3 rischio rilasciate dal Sig. riprodotte sub doc. 6, 7 e 8 in atti e che le medesime informazioni Pt_1 sono state rilasciate alla data e all'ora indicata nei doc. 6, 7 e 8 dal codice utente n. 69603594 associato al Sig. nonché CTU volta, anche con accesso nei locali della Banca: Pt_1
4) a simulare un ordine di acquisto dei medesimi titoli per cui è causa, con le stesse modalità di inserimento degli ordini utilizzate dal Sig. ossia on line accedendo al sito di Pt_1 CP_1
e a simulare l'accesso alla sezione del sito della Banca contenente tutte le informazioni e le informative messe a disposizione della clientela nella loro pagina personale.
Con vittoria di spese di lite, spese generali ed accessori di legge”.
Oggetto: Intermediazione finanziaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
qualificatosi consumatore e cliente al dettaglio, agisce per l'accertamento della Parte_1 responsabilità precontrattuale e contrattuale di e domanda il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito di alcuni ordini di compravendita di titoli obbligazionari che gli hanno causato perdite per complessivi Euro 126.171,24.
Afferma in particolare che l'intermediario avrebbe acquistato per suo conto in data 18.5.2017 delle obbligazioni EZ 23 9,00% (ISIN: USP17625AA59) per Euro 139.802,51 e le avrebbe rivendute in data 19.12.2017 a soli Euro 60.006,33, causando dunque una prima perdita pari ad Euro
79.796,18 e poi in data 18.5.2017 e 19.12.2017 delle obbligazioni EZ 19 7,75% (ISIN:
USP97475AN08) -ora sostanzialmente inalienabili in quanto questi titoli sono classificati in default da Bloomberg sin dal 13.11.2017-, causando così al cliente un'ulteriore perdita di complessivi Euro
46.375,06.
Preliminarmente, l'attore lamenta la violazione dell'art. 23 TUF perché le operazioni in questione sarebbero state eseguite in assenza di un contratto redatto in forma scritta atto a disciplinarle, sostenendo di aver sottoscritto con in data 13.9.2013 solamente il contratto di Controparte_1 apertura del conto corrente n. 000003478962, e invoca pertanto la nullità del contratto e delle conseguenti operazioni di investimento. L'assenza del contratto comporterebbe altresì la mancata indicazione della clausola di recesso anticipato, in violazione dell'art. 67 septies decies codice del consumo. Le operazioni di investimento de quo sarebbero nulle anche perché sarebbero state eseguite dall'intermediario senza un ordine specifico impartito dal cliente, il quale non avrebbe infatti mai manifestato alcuna volontà consapevole e informata. Infatti, l'attore lamenta la violazione dell'art. 21
TUF, degli artt. 27, 28, 31, 34 del Regolamento Consob n. 16190/2007, della Comunicazione n.
9019104 del 2 marzo 2009 Consob, e degli artt. 20 e 22 codice consumo, artt. 1175 - 1337 - 1375 c.c. perché l'intermediario non avrebbe fornito il foglio informativo del prodotto, né informazioni sulla natura dell'emittente (es PIL) e sui relativi rischi, sul rating, sulla natura illiquida degli strumenti e tutte le altre informazioni necessarie, né avrebbe mai fornito aggiornamenti sullo stato di salute dello
Stato emittente. Rileva che quanto prodotto in merito dalla convenuta siano solo meri documenti prestampati e standardizzati, che non sono dunque riferibili alle obbligazioni oggetto della presente causa. Di conseguenza l'intermediario non avrebbe provato di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie e richieste ex lege tramite il portale al momento della compravendita dei titoli, né che il cliente le abbia effettivamente lette e comprese, ritenendo inoltre non appropriata una tale modalità informativa per questo tipo di titoli che, rimandando a documenti e link sul portale, lasci al cliente tutto l'onere di doversi informare da sé (Decisione ACF n. 4358 del 18 ottobre 2021).
Si duole, infine, della violazione degli artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007, dal momento che l'unica profilatura eseguita sarebbe quella all'atto della sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente, la quale risulterebbe in ogni caso incompleta e non valida per le operazioni eseguite nel 2017, essendo datata 2013. Contesta anche la paternità dei questionari MIFID prodotti dall'intermediario, poiché sprovvisti di firma, incompleti, derivanti da file modificabili e di conseguenza non idonei ad attestare che siano stati compilati dall'attore. L'intermediario non disponeva dunque di alcuna informazione utile a fondare una valutazione di appropriatezza, la quale nel caso di specie avrebbe dovuto essere negativa a fronte del livello di conoscenza del cliente, non esperto, a maggior ragione se si considera l'elevato grado di concentrazione degli investimenti effettuati.
si difende eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva e Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità precontrattuale.
Contesta l'asserita violazione dell'art. 23 TUF, producendo il contratto quadro, affermando che il contratto quadro sia stato redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, il quale ne avrebbe ricevuto copia insieme agli altri documenti informativi. In particolare, il contratto in questione non si riferirebbe solo all'apertura del conto corrente, come affermato da controparte, ma anche ai rapporti di intermediazione finanziaria, e conterrebbe inoltre anche l'informativa sulla facoltà di recesso.
Dichiara di aver fatto compilare al cliente un primo questionario MIFID al momento della sottoscrizione e che lo stesso è stato aggiornato online dal cliente nel 2014, 2016 e 2018, come sarebbe desumibile dai log che produce, rammentando che costituisce diritto dell'investitore non rispondere a tutte le domande presenti. Sulla base dei questionari compilati sarebbe emersa una certa esperienza e conoscenza in capo ad il quale ha dimostrato di conoscere i principi cardine degli Parte_1 investimenti finanziari e ha eseguito nel tempo varie operazioni di investimento;
pertanto,
l'intermediario ha valutato appropriate le operazioni da lui disposte.
Contesta l'allegazione dell'attore secondo cui gli ordini non sarebbero stati da lui impartiti e produce i relativi i log, dai quali si evincerebbe che le operazioni de quo sono state disposte dallo stesso dispositivo e indirizzo IP dal quale il cliente ha disposto molte altre operazioni di investimento non contestate. Produce altresì le note di eseguito dell'ordine, affermando che le stesse erano state caricate sulla pagina personale di trading online del cliente. Considera infine ambiguo che il cliente non si sia mai accorto per oltre tre anni di un ammanco di liquidità superiore ad Euro 100.000,00, che avrebbe certamente dovuto destare in lui sospetti e spingerlo quanto prima a domandare spiegazioni in merito a tale ingiustificato movimento.
L'intermediario afferma poi di aver adempiuto tutti gli obblighi di condotta previsti dal TUF e dal
Reg. Consob n. 16190/2007 per la prestazione dei servizi di investimento (nel caso di specie, segnatamente esecuzione di ordini per conto del cliente). In particolare, al momento della conclusione del contratto quadro, il cliente ha dichiarato di aver ricevuto il documento informativo, con il quale l'intermediario fornisce tutte le informazioni sulla banca stessa, sui servizi di investimento prestati, sulla natura e sui rischi generali degli strumenti finanziari, sulle modalità di trasmissione degli ordini, sui costi e gli oneri.
Con riferimento alle informazioni sul titolo specifico poi acquistato, chiarisce che nel caso di ordini disposti online anche le relative informazioni sono di conseguenza fornite online tramite schermate e link di navigazione, risultando impossibile lo scambio di documentazione cartacea senza un incontro vis-à-vis tra il cliente e la banca e che sono stati indicati i volumi di vendita, il prezzo-danaro e lettera, le valutazioni delle agenzie di rating ecc e nella scheda prodotto era indicato che vi era un alto rischio di insolvenza.
Sempre online, in apposita sezione del sito internet, sono reperibili le notizie e gli aggiornamenti relativi agli strumenti finanziari interessati.
Nessuna norma invece impone di offrire, prima e dopo l'acquisto, le informazioni relative all'andamento del Paese su cui si è investito.
In ogni caso, contesta l'affermazione secondo cui i titoli fossero all'epoca illiquidi, posto che erano negoziati sul mercato regolamentato EuroTLX e il primo è stato venduto ed gli ulteriori due acquisti sono stati effettuati in pari data della prima vendita.
L'intermediario domanda, quindi, il rigetto delle domande attoree e in subordine di limitare il quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c., posto che il cliente è stato reso edotto dell'andamento non positivo del titolo e, nonostante ciò, nel dicembre 2017 ha venduto le sole obbligazioni EZ
23, ma non anche le obbligazioni EZ 19, che ha anzi acquistato nuovamente.
In replica, l'attore ritiene che la convenuta non abbia fornito prova né di detti ordini, né dell'invio e della ricezione delle conferme di esecuzione degli stessi, in violazione dell'art. 53 Reg. Consob n.
16190/07 in quanto i log non sono né certificati né hanno una marca temporale.
In via istruttoria, l'attore ha chiesto l'ammissione di una CTU finalizzata all'accertamento della violazione degli obblighi informativi ed alla quantificazione del danno. La convenuta ha chiesto l'ammissione della prova per testi sulle generali procedure di accesso al servizio online di investimento, nonché sugli specifici accessi effettuati dal signor ed ha chiesto l'ammissione Pt_1 di una CTU informatica volta ad accertare l'effettiva riconducibilità all'attore degli ordini di investimento e disinvestimento contestati.
Considerato l'insuccesso delle trattative instaurate tra le parti in pendenza del giudizio, la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Risulta prodotto in atti il contratto quadro, il quale regola non solo l'apertura del conto corrente, ma anche un più ampio rapporto di intermediazione finanziaria (da pag. 41 a 58 doc. 2 e sottoscrizione con richiamo nel doc. 1). Si legge infatti nel riquadro “A17: Conferimento dell'incarico e accettazione del contratto” che con la sottoscrizione del contratto si è richiesta “l'apertura del conto corrente in euro, del conto deposito del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed CP_6 amministrazione nonché l'attivazione dei servizi di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione”.
Al momento della conclusione del contratto, riportato in atti, il cliente ha apposto la sua firma, da lui non contestata, tanto sotto il riquadro “A1”, quanto sotto il riquadro “A17”, ove dichiara di aver ricevuto il Documento Informativo e il Documento di Sintesi, nonché altra documentazione quale la
Policy in tema di conflitti di interesse, il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, l'Informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo e l'Execution
Policy. Il Documento di Sintesi prodotto dall'attore stesso coincide tra l'altro con quello indicato nel contratto (“Documento di sintesi 13/2013”) e a pagina 8 regolamenta la “Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari”, con riferimento anche al mercato EuroTLX, rilevante nel caso di specie. Si ritiene, pertanto, che al momento della conclusione del contratto sia stata consegnata al cliente tutta la documentazione informativa necessaria.
Non appare inoltre fondata la doglianza attorea secondo cui la documentazione prodotta dalla parte convenuta non sarebbe idonea a provare l'assolvimento degli obblighi informativi in quanto costituenti meri prestampati. Si rammenta che risulta naturale e necessario nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria l'utilizzo di moduli standardizzati, con la conseguenza che, a parità di prodotto od operazione, l'intermediario fornirà la medesima informativa a tutti i clienti.
Risulta dagli atti la conclusione del contratto quadro di cui all'art. 23 TUF per tramite della sottoscrizione della scheda anagrafica (doc. 1 convenuto) che richiama le condizioni generali (doc.2 convenuto e doc. 1,4,5 attore) che contengono tutte le indicazioni sui rischi generici di cui all'art. 37
Reg. Consob n. 16190/2007. Non risulta pertanto commessa alcuna violazione dell'art. 23 TUF.
Nello stesso riquadro è altresì fatta menzione al diritto di recesso che non è stato, in ogni caso, esercitato dall'attore.
Si evince, inoltre, dalla croce apposta nel riquadro “A13: Servizio Multicurrency” che l'attore ha richiesto l'attivazione del “Servizio Multicurrency”, il quale è necessario per utilizzare i servizi di trading online per i prodotti finanziari denominati in valute diverse dall'euro, come le obbligazioni
EZ del caso di specie. È dunque evidente che fosse prevista la possibilità di disporre ordini di investimento online.
Con riferimento alla contestata paternità degli ordini di investimento, ha prodotto in atti CP_1 sia gli estratti conto, sia le contabili di esecuzione degli ordini, entrambi strumenti che avrebbero consentito al cliente di avvedersi dei movimenti in questione e di eventuali anomalie.
Inoltre, ha prodotto gli elenchi degli IP di tutte le operazioni di Pt_1 L'intermediario ha nelle condizioni generali specificato le modalità con cui venivano e vengono fornite le informazioni sugli strumenti finanziari nel momento in cui ci si appresti ad eseguire delle operazioni di investimento online: “Per disporre un qualsiasi ordine di acquisto/vendita di un titolo sulla piattaforma di trading on-line della Banca, e in generale un qualsiasi altro genere di ordine dispositivo, come ad esempio un pagamento, un qualsivoglia cliente delle Banca, con un dispositivo che consenta l'accesso ad internet (cellulare, pc, tablet, …), deve, nell'ordine, collegarsi al sito web di loggarsi nell'area personale con l'inserimento delle proprie credenziali CP_1
d'autenticazione, inserire l'ordine che vuole sia eseguito e, alla fine, deve confermare lo stesso mediante l'inserimento di un ulteriore PIN”.
Risulta, sul punto, corretta l'osservazione dell'intermediario finanziario secondo cui non è verosimile che un cliente, il quale non abbia impartito uno specifico ordine di investimento all'intermediario, non si accorga della sottrazione di considerevoli cifre dal proprio conto – nel caso di specie si tratta segnatamente di complessivi Euro 186.177,57 – per un periodo di tempo lungo quasi tre anni.
Costituisce comune ed elementare condotta improntata a diligenza quella di procedere a un controllo regolare di quanto in proprio possesso da parte del cliente, in modo da contestare eventuali irregolarità nel più breve tempo possibile.
Qualora poi gli ordini fossero stati effettivamente disposti dall'intermediario in modo autonomo e arbitrario, risulta contraddittorio proporre delle doglianze relative alla carenza di informazioni fornite in merito agli investimenti effettuati;
delle due, l'una o gli acquisti li ha fatti autonomamente l'intermediario e quindi ovviamente senza fornire informazioni all'investitore oppure li ha fatti evidentemente quest'ultimo e si duole della mancanza delle informazioni precontrattuali.
In merito alla violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento dell'acquisto di ogni singolo titolo si osserva quanto segue.
L'intermediario ha spiegato e mostrato che “una volta effettuato il log-in, ai clienti, quindi anche al
Sig. l tempo dei fatti di causa, è consentito di verificare quali strumenti finanziari la Pt_1 CP_3 tratta in quel momento. Dunque, scelto il titolo, e in ogni caso prima di effettuare l'ordine di acquisto, si accede ad altra schermata ove sono illustrate le caratteristiche proprio dello specifico strumento finanziario in cui si sceglie di investire, al fine di impartire l'ordine”.
“Il Sig. ha potuto quindi consultare i dati relativi all'andamento del titolo su vari orizzonti Pt_1 temporali (da un giorno, ad una settimana, ad un mese, ad uno, due, cinque, dieci anni ed oltre), i volumi scambiati del titolo, un'informativa sugli eventi rilevanti relativi al titolo e, ancora, il mercato di negoziazione e il rating del titolo. Con la predetta schermata, con apposito link di re- indirizzamento denominato “Informativa titolo”, la ha inoltre messo a disposizione del Cliente CP_3 la cd. scheda prodotto”.
Tale ricostruzione risulta credibile in quanto trattasi di banca di investimento che fornisce prevalentemente servizi online. Pertanto, per gli investimenti online, le relative informazioni non potranno che essere necessariamente fornite anch'esse online e tra le informazioni fornite è indicato il volume di transazioni ossia la natura liquida o illiquida.
Inoltre, il rischio è ben spiegato nella scheda prodotto ove è indicato che “Attualmente, secondo il giudizio dell'agenzia di rating S&P, il titolo appartiene alla categoria dei titoli speculativi caratterizzati da alto rischio e da alto rendimento atteso”. La Scheda Prodotto EZ 23 chiariva peraltro che all'emittente delle Obbligazioni EZ 23 era assegnato il rating “CCC”, non rassicurante come immediatamente evidente dal grafico a colori che accompagnava il giudizio, con la specifica avvertenza che “Il valore del rating assegnato dall'agenzia S&P esprime un giudizio in merito alla probabilità che l'Emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di onorare gli impegni di pagamento” (cfr. doc. 12).
Pertanto, l'informazione risulta specifica e completa.
Non vi erano link ad altre pagine ma tutte le informazioni erano contenute nella pagina ove era Contr possibile acquistare il titolo. Quindi non rileva l'orientamento dell' sulla diversa fattispecie.
Risulta, poi, non contestata l'allegazione secondo cui l'odierno attore avrebbe acquistato online, sempre con altri titoli e obbligazioni, tra i quali si annoverano anche le Controparte_1 obbligazioni Argentina;
ne consegue che è dunque evidente che l'attore, avendo già altre volte eseguito degli investimenti online, fosse quanto meno in parte pratico nell'utilizzo della piattaforma e che avesse dunque una certa consapevolezza di quanto stava consultando e di cosa aspettarsi.
Pertanto, se avesse notato anomalie sul sito rispetto al solito, mancando riferimenti, immagini o schermate che si poteva ragionevolmente aspettare dalla sua pregressa esperienza, avrebbe dovuto fermarsi e non procedere all'acquisto degli strumenti in oggetto.
Inoltre, anche sulla base delle risposte offerte in fase di profilazione
, risulta essere consapevole che
“Ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto” e che nell'anno 2016 l'attore aveva già effettuato con un intermediario terzo tre le 11 e 40 operazioni.
Pertanto, trattasi di investitore avvezzo a saper comprendere le informazioni ricevute con riferimento a Obbligazioni, Titoli di stato, Fondi comuni di investimento, Pronti
Contro
Termine, Azioni, Prodotti finanziari ed assicurativi.
Non merita accoglimento nemmeno la doglianza relativa all'asserita violazione degli artt. 41 e 42
Reg. Consob n. 16190/2007 ossia sul mancato avvertimento dell'inappropriatezza dell'investimento rispetto alle conoscenze e alle esperienze dell'investitore ossia sulla mancata verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Si osserva, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 42, co. 4, Reg. Consob 16190/2007, è ammessa la possibilità per il cliente di non rispondere a tutte le domande del Questionario MIFID che gli vengono poste, fermo restando che a fronte di reticenze l'Intermediario non potrà determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. Tale avvertenza è stata espressamente riportata nel contratto, precisamente sotto il riquadro “A10: Rifiuto rilascio informazioni – conseguenze”, e sottoscritta dall'attore.
Nel primo modulo di profilazione, l'unico con sottoscrizione autografa in quanto contestuale alla apertura del conto corrente e deposito titoli, on ha fornito alcuna informazione sulle proprie Pt_1 conoscenze finanziarie. Successivamente ha però aggiornato detto questionario ed ha risposto a tutte le domande. L'Intermediario ha prodotto in atti i questionari MIFID aggiornati online dal cliente in data 20.8.2014, 10.3.2016 e 15.3.2018; di questi, l'attore contesta la paternità, ritenendo di non averli modificati lui.
Oltre alla presenza dei log di accesso, che in quanto prodotti solo in formato pdf possono valere come indizio, va considerato che l'attore avrebbe potuto provare che i questionari compilati, prodotti dall'intermediario non rispecchiassero la sua effettiva conoscenza ed esperienza producendo ad esempio o i questionari autentici, cioè da lui compilati, o questionari compilati eventualmente presso altro differente intermediario;
prova che non si può ritenere per lui gravosa afferendo alla sua sfera di azione;
invece, nessuna prova è stata offerta e soprattutto dagli atti emerge la circostanza che abbia effettuato numerose altre operazioni di investimento finanziario con Pt_1 CP_1 senza dolersi della “alterata” profilazione, con ciò manifestando una evidente contraddizione.
[...]
Il questionario che qui rileva è quello del 2016, dal quale si evince una media conoscenza ed esperienza di Lo stesso ha infatti dichiarato di tenersi aggiornato almeno una volta Parte_1 alla settimana sull'andamento dei mercati finanziari e di aver effettuato operazioni relative a obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni di investimento e pronti contro termine, nonché azioni e prodotti finanziari-assicurativi.
Ha, inoltre, dimostrato di conoscere i principi cardine degli investimenti finanziari, consapevole del fatto che “ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto”.
Posto che ai sensi dell'art. 42 Reg. Consob n. 16190/2007 non sussiste un obbligo in capo all'intermediario di informare il cliente dell'appropriatezza dell'operazione prescelta, dal momento che la norma impone l'avvertimento solo in caso di inappropriatezza a fronte delle informazioni ricavabili dal questionario MIFID, ha ritenuto le operazioni di investimento relative Controparte_1 alle obbligazioni EZ appropriate per Parte_1
Tale valutazione appare coerente con il profilo del cliente, sia per come descritto nel questionario, sia considerato che lo stesso aveva in precedenza acquistato anche altri titoli obbligazionari rischiosi, come quelli Argentina.
Come chiarito, si trattava di titoli liquidi al momento dell'acquisto avendo potuto da un lato venderli e dall'altro, per il successivo acquisto, verificare prima dell'acquisto il numero di transazioni effettuate sul titolo, l'andamento e la propensione all'acquisto per tramite del prezzo-denaro. Di conseguenza non si applica la Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 Consob che disciplina gli obblighi degli intermediari relativamente all'acquisto diretto delle obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario nonché derivati OTC.
Le argomentazioni della parte attorea risultano quindi infondate e le domande vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 7052,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a.
e i.v.a.
Milano, 7 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 26676/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Roma Via Parte_1 C.F._1
Civitavecchia n. 3, presso l'avv. Natalie de Cintio, che l rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
(C.F. ), in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliati in Milano Corso Europa n. 13 presso lo studio dell'avv. Luca Zitiello e dell'avv. Benedetta
Musco Carbonaro, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice (da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, c.p.c.):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA VIOLAZIONE DELL'ART. 23 T.U.F.: NULLITÀ E CONDANNA.
“accertare e dichiarare la intervenuta violazione da parte della in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica pro tempore, della normativa contenuta all'interno dell'art. 23
T.U.F. e, in particolare, accertare e dichiarare la mancanza di un contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n. 000003478962 – di titoli obbligazionari EZ
(ISIN: USP17625AA59, USP97475AN08) avvenuti in data 18 maggio 2017 e 19 dicembre 2017 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 a P.IVA_1 restituire al sig. , la somma pari ad € 126.171,24, corrispondente al valore delle Parte_1 perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per
i motivi tutti esposti, IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA MANCANZA DI ORDINI DI
COMPRAVENDITA NULLITÀ E CONDANNA: Controparte_2 accertare e dichiarare la mancanza di ordini di acquisto titoli impartiti dal sig. e, per Pt_1
l'effetto, dichiarare la nullità degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n.
000003478962 - di titoli obbligazionari EZ (ISIN: USP17625AA59, USP97475AN08) avvenuti in data 18 maggio 2017 e 19 dicembre 2017 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, cod. fiscale Controparte_1
, con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 a restituire al sig. , la P.IVA_1 Parte_1 somma pari ad € 126.171,24, corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o di tutte le somme oggetto delle operazioni economiche e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, IN VIA PRINCIPALE, CIRCA LA VIOLAZIONE DEL CODICE DEL
CONSUMO: NULLITÀ E CONDANNA. accertare e dichiarare la intervenuta violazione, da parte della convenuta, della normativa contenuta all'interno del codice del consumo in tema di CP_3 diritto di recesso e, per l'effetto, dichiarare la nullità del contratto quadro atto a disciplinare i servizi di investimento e degli ordini di compravendita – regolati sul conto corrente n. 000003478962 - di titoli obbligazionari EZ (ISIN: USP17625AA59, USP97475AN08) avvenuti in data 18 maggio
2017 e 19 dicembre 2017 e, conseguentemente, condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante in carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, P.IVA_1
Piazza Durante, 11 a restituire al sig. , la somma pari ad € 126.171,24, Parte_1 corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli,e/o di tutte le somme oggetto delle operazioni economiche e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo;
IN VIA
CONCORRENTE: CIRCA LA INTERVENUTA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI
ALL'ART. 21 DEL T.U.F., DEGLI ARTT. 27, 28, 31 E 34 DEL REGOLAMENTO CONSOB N.
16190/2007 E DEGLI ARTT. 20 E 22 DEL CODICE DEL CONSUMO: CONDANNA: accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita, per intervenuta violazione da parte dell' convenuto della normativa di cui all'art. 21 del TUF, agli articoli 27, 28, 31 e 34 CP_4 del regolamento Consob n. 16190 del 2007, agli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, ed agli artt.
1175 e 1176 c.c. e, conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, Piazza P.IVA_1
Durante, 11 al risarcimento del danno in favore del sig. , pari ad € 126.171,24, Parte_1 corrispondente al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore
e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti””, IN VIA CONCORRENTE: CIRCA LA
INTERVENUTA VIOLAZIONE DA PARTE DELLA CONVENUTA DELLA NORMATIVA DI CUI
AGLI ARTICOLI 41 E 42 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 16190/2007: CONDANNA: accertare
e dichiarare, per le ragioni illustrate, la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede, per intervenuta violazione da parte dell' CP_4 convenuto della normativa di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e, conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante in Controparte_1 carica pro tempore, cod. fiscale , con sede legale in Milano, Piazza Durante, 11 al P.IVA_1 risarcimento del danno in favore del al sig. , pari ad € 126.171,24, corrispondente Parte_1 al valore delle perdite subite per l'acquisto dei predetti titoli, e/o la somma maggiore e/o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo investimento al soddisfo, per i motivi tutti esposti””; IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite e condanna della in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_1 tempore, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. per intervenuta violazione del D.lgs. 28/2010.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità delle domande di nullità e risoluzione formulate dall'attore in relazione alle singole operazioni di investimento di cui è causa;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva della CP_3 rispetto alle conseguenze restitutorie connesse alle domande di nullità/risoluzione ex adverso proposte;
- accertare e dichiarare, nei termini e per i motivi esposti in atti, l'intervenuta prescrizione della responsabilità ex art. 1337 c.c.;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- respingere in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie avversarie, escludere o limitare il danno per i motivi esposti in atti, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA
- respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, per i motivi esposti in atti;
- ammettere la Banca alla prova per testi sulle circostanze di seguito articolate, tutte da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
1) tra maggio 2017 e dicembre 2017, per le operazioni di investimento effettuate tramite internet nell'ambito della prestazione del servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti da parte di
la procedura della prevedeva che i clienti, previa digitazione delle proprie Controparte_1 CP_3 credenziali, accedessero al sito on line di per effettuare autonomamente Controparte_1 operazioni di investimento o disinvestimento nei titoli prescelti;
2) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, una volta scelto il titolo in cui investire la metteva a disposizione dei clienti le informazioni relative CP_3 al titolo scelto;
3) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, ogni ordine inserito in via telematica veniva identificato univocamente dalla Banca mediante l'attribuzione di un numero e l'attestazione dell'ordine ricevuto era rappresentata dall'inserimento dello stesso nel monitor Ordini presente sulla pagina personale dei clienti;
4) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, tutti gli ordini inseriti telematicamente venivano registrati dalla Banca su supporto informatico ed opportunamente archiviati;
5) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, per ogni ordine di borsa eseguito la Banca metteva a disposizione dei clienti la relativa nota informativa che i clienti potevano visualizzare in via telematica e stampare accedendo alla propria pagina personale;
6) tra maggio 2017 e dicembre 2017, nell'ambito della procedura di cui al punto 1 che precede, le note informative messe a disposizione della clientela in via telematica contenevano la denominazione della Banca quale mittente della comunicazione, il nome o altro elemento di designazione del cliente, le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita e ulteriori indicazioni tra cui quelle relative alla tipologia e alla natura dell'ordine, al giorno, all'orario e alla sede di esecuzione, all'identificativo dello strumento, all'indicatore di acquisto/vendita o di diversa operazione, al quantitativo e al prezzo unitario dello strumento finanziario, al corrispettivo totale, alla somma totale delle commissioni e spese applicate, al margine di garanzia;
7) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della Banca risulta che al Sig. Pt_1 sono stati associati il codice utente n. 69603594, il codice trading U1616477, in relazione
[...] al rapporto di conto corrente e deposito titoli intestato all'attore, n. 3478962, come da documento n.
23 e 24 che si rammostrano al teste;
8) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della da cui è stato estratto il CP_3 riepilogo delle operazioni in Obbligazioni EZ 23 e Obbligazioni EZ 19 effettuate dal cliente, come da documenti n. 9 e 11, che si rammostrano al teste, risulta che le operazioni di investimento e disinvestimento ivi riepilogate sono state effettuate on line dal codice utente n.
69603594 associato al Sig. Pt_1
9) negli archivi informatici della sono contenute tutte le informazioni riprodotte nelle CP_3 conferme di eseguito delle operazioni di investimento e disinvestimento effettuate dal Sig. Pt_1 di cui ai documenti n. 14, 16 e 18, che si rammostrano al teste, e tali conferme sono state messe a disposizione del cliente dopo l'esecuzione di ogni ordine di investimento dal medesimo impartito all'interno dell'area riservata del sito di a cui il Sig. poteva accedere Controparte_1 Pt_1 in ogni momento utilizzando le proprie credenziali;
10) dalle registrazioni contenute negli archivi informatici della da cui sono stati estratti i log CP_3 relativi di cui al documento 5, che si rammostra al teste, risulta che il codice utente n. 69603594, associato al Sig. ha immesso on line le informazioni riprodotte nei documenti 6, 7 e 8 che Pt_1 si rammostrano al teste, accedendo al sito della con le proprie credenziali, alle date e all'ora CP_3 indicate nei predetti doc. 6, 7 e 8 che si rammostrano al teste.
Si indicano a teste sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 il Sig. presso Controparte_5 CP_1
sui capitoli nn. 5, 6 e 8 il Sig. presso
[...] Tes_1 Controparte_1
- in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse sufficienti i documenti in atti e/o non ritenesse di ammettere la relativa prova per testi articolata dalla Banca, ammettere CTU informatica volta ad accertare, previa analisi dei sistemi e degli archivi informatici della Banca:
1) l'effettiva riconducibilità degli ordini di investimento e disinvestimento contestati al Sig. Pt_1
e, in particolare, il fatto che tutte le operazioni in Obbligazioni EZ 23 e Obbligazioni
EZ 19 oggetto di causa ed effettuate on-line, tra il maggio 2017 e il dicembre 2017, sono state disposte dal codice utente n. 69603594 e dal codice trading U1616477 associati al Sig. Pt_1
(cfr. doc. 23 e 24) relativamente al rapporto n. 3478962, intestato all'attore, mediante accesso con le proprie credenziali alla propria pagina personale nel sito web della Banca;
2) negli archivi informatici della sono conservate tutte le informazioni relative alle operazioni CP_3 di investimento e disinvestimento oggetto di causa contenute nelle conferme di eseguito di cui ai doc.
14, 16 e 18 in atti e messe a disposizione del Sig. nella sezione a ciò riservata e presente Pt_1 nella pagina personale del sito web della Banca;
3) negli archivi informatici della sono conservati i log relativi alle informazioni sul profilo di CP_3 rischio rilasciate dal Sig. riprodotte sub doc. 6, 7 e 8 in atti e che le medesime informazioni Pt_1 sono state rilasciate alla data e all'ora indicata nei doc. 6, 7 e 8 dal codice utente n. 69603594 associato al Sig. nonché CTU volta, anche con accesso nei locali della Banca: Pt_1
4) a simulare un ordine di acquisto dei medesimi titoli per cui è causa, con le stesse modalità di inserimento degli ordini utilizzate dal Sig. ossia on line accedendo al sito di Pt_1 CP_1
e a simulare l'accesso alla sezione del sito della Banca contenente tutte le informazioni e le informative messe a disposizione della clientela nella loro pagina personale.
Con vittoria di spese di lite, spese generali ed accessori di legge”.
Oggetto: Intermediazione finanziaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
qualificatosi consumatore e cliente al dettaglio, agisce per l'accertamento della Parte_1 responsabilità precontrattuale e contrattuale di e domanda il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a seguito di alcuni ordini di compravendita di titoli obbligazionari che gli hanno causato perdite per complessivi Euro 126.171,24.
Afferma in particolare che l'intermediario avrebbe acquistato per suo conto in data 18.5.2017 delle obbligazioni EZ 23 9,00% (ISIN: USP17625AA59) per Euro 139.802,51 e le avrebbe rivendute in data 19.12.2017 a soli Euro 60.006,33, causando dunque una prima perdita pari ad Euro
79.796,18 e poi in data 18.5.2017 e 19.12.2017 delle obbligazioni EZ 19 7,75% (ISIN:
USP97475AN08) -ora sostanzialmente inalienabili in quanto questi titoli sono classificati in default da Bloomberg sin dal 13.11.2017-, causando così al cliente un'ulteriore perdita di complessivi Euro
46.375,06.
Preliminarmente, l'attore lamenta la violazione dell'art. 23 TUF perché le operazioni in questione sarebbero state eseguite in assenza di un contratto redatto in forma scritta atto a disciplinarle, sostenendo di aver sottoscritto con in data 13.9.2013 solamente il contratto di Controparte_1 apertura del conto corrente n. 000003478962, e invoca pertanto la nullità del contratto e delle conseguenti operazioni di investimento. L'assenza del contratto comporterebbe altresì la mancata indicazione della clausola di recesso anticipato, in violazione dell'art. 67 septies decies codice del consumo. Le operazioni di investimento de quo sarebbero nulle anche perché sarebbero state eseguite dall'intermediario senza un ordine specifico impartito dal cliente, il quale non avrebbe infatti mai manifestato alcuna volontà consapevole e informata. Infatti, l'attore lamenta la violazione dell'art. 21
TUF, degli artt. 27, 28, 31, 34 del Regolamento Consob n. 16190/2007, della Comunicazione n.
9019104 del 2 marzo 2009 Consob, e degli artt. 20 e 22 codice consumo, artt. 1175 - 1337 - 1375 c.c. perché l'intermediario non avrebbe fornito il foglio informativo del prodotto, né informazioni sulla natura dell'emittente (es PIL) e sui relativi rischi, sul rating, sulla natura illiquida degli strumenti e tutte le altre informazioni necessarie, né avrebbe mai fornito aggiornamenti sullo stato di salute dello
Stato emittente. Rileva che quanto prodotto in merito dalla convenuta siano solo meri documenti prestampati e standardizzati, che non sono dunque riferibili alle obbligazioni oggetto della presente causa. Di conseguenza l'intermediario non avrebbe provato di aver fornito al cliente tutte le informazioni necessarie e richieste ex lege tramite il portale al momento della compravendita dei titoli, né che il cliente le abbia effettivamente lette e comprese, ritenendo inoltre non appropriata una tale modalità informativa per questo tipo di titoli che, rimandando a documenti e link sul portale, lasci al cliente tutto l'onere di doversi informare da sé (Decisione ACF n. 4358 del 18 ottobre 2021).
Si duole, infine, della violazione degli artt. 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007, dal momento che l'unica profilatura eseguita sarebbe quella all'atto della sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente, la quale risulterebbe in ogni caso incompleta e non valida per le operazioni eseguite nel 2017, essendo datata 2013. Contesta anche la paternità dei questionari MIFID prodotti dall'intermediario, poiché sprovvisti di firma, incompleti, derivanti da file modificabili e di conseguenza non idonei ad attestare che siano stati compilati dall'attore. L'intermediario non disponeva dunque di alcuna informazione utile a fondare una valutazione di appropriatezza, la quale nel caso di specie avrebbe dovuto essere negativa a fronte del livello di conoscenza del cliente, non esperto, a maggior ragione se si considera l'elevato grado di concentrazione degli investimenti effettuati.
si difende eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva e Controparte_1
l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità precontrattuale.
Contesta l'asserita violazione dell'art. 23 TUF, producendo il contratto quadro, affermando che il contratto quadro sia stato redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, il quale ne avrebbe ricevuto copia insieme agli altri documenti informativi. In particolare, il contratto in questione non si riferirebbe solo all'apertura del conto corrente, come affermato da controparte, ma anche ai rapporti di intermediazione finanziaria, e conterrebbe inoltre anche l'informativa sulla facoltà di recesso.
Dichiara di aver fatto compilare al cliente un primo questionario MIFID al momento della sottoscrizione e che lo stesso è stato aggiornato online dal cliente nel 2014, 2016 e 2018, come sarebbe desumibile dai log che produce, rammentando che costituisce diritto dell'investitore non rispondere a tutte le domande presenti. Sulla base dei questionari compilati sarebbe emersa una certa esperienza e conoscenza in capo ad il quale ha dimostrato di conoscere i principi cardine degli Parte_1 investimenti finanziari e ha eseguito nel tempo varie operazioni di investimento;
pertanto,
l'intermediario ha valutato appropriate le operazioni da lui disposte.
Contesta l'allegazione dell'attore secondo cui gli ordini non sarebbero stati da lui impartiti e produce i relativi i log, dai quali si evincerebbe che le operazioni de quo sono state disposte dallo stesso dispositivo e indirizzo IP dal quale il cliente ha disposto molte altre operazioni di investimento non contestate. Produce altresì le note di eseguito dell'ordine, affermando che le stesse erano state caricate sulla pagina personale di trading online del cliente. Considera infine ambiguo che il cliente non si sia mai accorto per oltre tre anni di un ammanco di liquidità superiore ad Euro 100.000,00, che avrebbe certamente dovuto destare in lui sospetti e spingerlo quanto prima a domandare spiegazioni in merito a tale ingiustificato movimento.
L'intermediario afferma poi di aver adempiuto tutti gli obblighi di condotta previsti dal TUF e dal
Reg. Consob n. 16190/2007 per la prestazione dei servizi di investimento (nel caso di specie, segnatamente esecuzione di ordini per conto del cliente). In particolare, al momento della conclusione del contratto quadro, il cliente ha dichiarato di aver ricevuto il documento informativo, con il quale l'intermediario fornisce tutte le informazioni sulla banca stessa, sui servizi di investimento prestati, sulla natura e sui rischi generali degli strumenti finanziari, sulle modalità di trasmissione degli ordini, sui costi e gli oneri.
Con riferimento alle informazioni sul titolo specifico poi acquistato, chiarisce che nel caso di ordini disposti online anche le relative informazioni sono di conseguenza fornite online tramite schermate e link di navigazione, risultando impossibile lo scambio di documentazione cartacea senza un incontro vis-à-vis tra il cliente e la banca e che sono stati indicati i volumi di vendita, il prezzo-danaro e lettera, le valutazioni delle agenzie di rating ecc e nella scheda prodotto era indicato che vi era un alto rischio di insolvenza.
Sempre online, in apposita sezione del sito internet, sono reperibili le notizie e gli aggiornamenti relativi agli strumenti finanziari interessati.
Nessuna norma invece impone di offrire, prima e dopo l'acquisto, le informazioni relative all'andamento del Paese su cui si è investito.
In ogni caso, contesta l'affermazione secondo cui i titoli fossero all'epoca illiquidi, posto che erano negoziati sul mercato regolamentato EuroTLX e il primo è stato venduto ed gli ulteriori due acquisti sono stati effettuati in pari data della prima vendita.
L'intermediario domanda, quindi, il rigetto delle domande attoree e in subordine di limitare il quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c., posto che il cliente è stato reso edotto dell'andamento non positivo del titolo e, nonostante ciò, nel dicembre 2017 ha venduto le sole obbligazioni EZ
23, ma non anche le obbligazioni EZ 19, che ha anzi acquistato nuovamente.
In replica, l'attore ritiene che la convenuta non abbia fornito prova né di detti ordini, né dell'invio e della ricezione delle conferme di esecuzione degli stessi, in violazione dell'art. 53 Reg. Consob n.
16190/07 in quanto i log non sono né certificati né hanno una marca temporale.
In via istruttoria, l'attore ha chiesto l'ammissione di una CTU finalizzata all'accertamento della violazione degli obblighi informativi ed alla quantificazione del danno. La convenuta ha chiesto l'ammissione della prova per testi sulle generali procedure di accesso al servizio online di investimento, nonché sugli specifici accessi effettuati dal signor ed ha chiesto l'ammissione Pt_1 di una CTU informatica volta ad accertare l'effettiva riconducibilità all'attore degli ordini di investimento e disinvestimento contestati.
Considerato l'insuccesso delle trattative instaurate tra le parti in pendenza del giudizio, la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Risulta prodotto in atti il contratto quadro, il quale regola non solo l'apertura del conto corrente, ma anche un più ampio rapporto di intermediazione finanziaria (da pag. 41 a 58 doc. 2 e sottoscrizione con richiamo nel doc. 1). Si legge infatti nel riquadro “A17: Conferimento dell'incarico e accettazione del contratto” che con la sottoscrizione del contratto si è richiesta “l'apertura del conto corrente in euro, del conto deposito del deposito titoli e strumenti finanziari in custodia ed CP_6 amministrazione nonché l'attivazione dei servizi di custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente anche mediante negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari, collocamento e distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione”.
Al momento della conclusione del contratto, riportato in atti, il cliente ha apposto la sua firma, da lui non contestata, tanto sotto il riquadro “A1”, quanto sotto il riquadro “A17”, ove dichiara di aver ricevuto il Documento Informativo e il Documento di Sintesi, nonché altra documentazione quale la
Policy in tema di conflitti di interesse, il documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, l'Informativa sul diritto di recesso ai sensi del Codice del Consumo e l'Execution
Policy. Il Documento di Sintesi prodotto dall'attore stesso coincide tra l'altro con quello indicato nel contratto (“Documento di sintesi 13/2013”) e a pagina 8 regolamenta la “Ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto di clienti anche mediante negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari, marginazione, collocamento e distribuzione di servizi di investimento, strumenti finanziari e prodotti finanziari”, con riferimento anche al mercato EuroTLX, rilevante nel caso di specie. Si ritiene, pertanto, che al momento della conclusione del contratto sia stata consegnata al cliente tutta la documentazione informativa necessaria.
Non appare inoltre fondata la doglianza attorea secondo cui la documentazione prodotta dalla parte convenuta non sarebbe idonea a provare l'assolvimento degli obblighi informativi in quanto costituenti meri prestampati. Si rammenta che risulta naturale e necessario nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria l'utilizzo di moduli standardizzati, con la conseguenza che, a parità di prodotto od operazione, l'intermediario fornirà la medesima informativa a tutti i clienti.
Risulta dagli atti la conclusione del contratto quadro di cui all'art. 23 TUF per tramite della sottoscrizione della scheda anagrafica (doc. 1 convenuto) che richiama le condizioni generali (doc.2 convenuto e doc. 1,4,5 attore) che contengono tutte le indicazioni sui rischi generici di cui all'art. 37
Reg. Consob n. 16190/2007. Non risulta pertanto commessa alcuna violazione dell'art. 23 TUF.
Nello stesso riquadro è altresì fatta menzione al diritto di recesso che non è stato, in ogni caso, esercitato dall'attore.
Si evince, inoltre, dalla croce apposta nel riquadro “A13: Servizio Multicurrency” che l'attore ha richiesto l'attivazione del “Servizio Multicurrency”, il quale è necessario per utilizzare i servizi di trading online per i prodotti finanziari denominati in valute diverse dall'euro, come le obbligazioni
EZ del caso di specie. È dunque evidente che fosse prevista la possibilità di disporre ordini di investimento online.
Con riferimento alla contestata paternità degli ordini di investimento, ha prodotto in atti CP_1 sia gli estratti conto, sia le contabili di esecuzione degli ordini, entrambi strumenti che avrebbero consentito al cliente di avvedersi dei movimenti in questione e di eventuali anomalie.
Inoltre, ha prodotto gli elenchi degli IP di tutte le operazioni di Pt_1 L'intermediario ha nelle condizioni generali specificato le modalità con cui venivano e vengono fornite le informazioni sugli strumenti finanziari nel momento in cui ci si appresti ad eseguire delle operazioni di investimento online: “Per disporre un qualsiasi ordine di acquisto/vendita di un titolo sulla piattaforma di trading on-line della Banca, e in generale un qualsiasi altro genere di ordine dispositivo, come ad esempio un pagamento, un qualsivoglia cliente delle Banca, con un dispositivo che consenta l'accesso ad internet (cellulare, pc, tablet, …), deve, nell'ordine, collegarsi al sito web di loggarsi nell'area personale con l'inserimento delle proprie credenziali CP_1
d'autenticazione, inserire l'ordine che vuole sia eseguito e, alla fine, deve confermare lo stesso mediante l'inserimento di un ulteriore PIN”.
Risulta, sul punto, corretta l'osservazione dell'intermediario finanziario secondo cui non è verosimile che un cliente, il quale non abbia impartito uno specifico ordine di investimento all'intermediario, non si accorga della sottrazione di considerevoli cifre dal proprio conto – nel caso di specie si tratta segnatamente di complessivi Euro 186.177,57 – per un periodo di tempo lungo quasi tre anni.
Costituisce comune ed elementare condotta improntata a diligenza quella di procedere a un controllo regolare di quanto in proprio possesso da parte del cliente, in modo da contestare eventuali irregolarità nel più breve tempo possibile.
Qualora poi gli ordini fossero stati effettivamente disposti dall'intermediario in modo autonomo e arbitrario, risulta contraddittorio proporre delle doglianze relative alla carenza di informazioni fornite in merito agli investimenti effettuati;
delle due, l'una o gli acquisti li ha fatti autonomamente l'intermediario e quindi ovviamente senza fornire informazioni all'investitore oppure li ha fatti evidentemente quest'ultimo e si duole della mancanza delle informazioni precontrattuali.
In merito alla violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento dell'acquisto di ogni singolo titolo si osserva quanto segue.
L'intermediario ha spiegato e mostrato che “una volta effettuato il log-in, ai clienti, quindi anche al
Sig. l tempo dei fatti di causa, è consentito di verificare quali strumenti finanziari la Pt_1 CP_3 tratta in quel momento. Dunque, scelto il titolo, e in ogni caso prima di effettuare l'ordine di acquisto, si accede ad altra schermata ove sono illustrate le caratteristiche proprio dello specifico strumento finanziario in cui si sceglie di investire, al fine di impartire l'ordine”.
“Il Sig. ha potuto quindi consultare i dati relativi all'andamento del titolo su vari orizzonti Pt_1 temporali (da un giorno, ad una settimana, ad un mese, ad uno, due, cinque, dieci anni ed oltre), i volumi scambiati del titolo, un'informativa sugli eventi rilevanti relativi al titolo e, ancora, il mercato di negoziazione e il rating del titolo. Con la predetta schermata, con apposito link di re- indirizzamento denominato “Informativa titolo”, la ha inoltre messo a disposizione del Cliente CP_3 la cd. scheda prodotto”.
Tale ricostruzione risulta credibile in quanto trattasi di banca di investimento che fornisce prevalentemente servizi online. Pertanto, per gli investimenti online, le relative informazioni non potranno che essere necessariamente fornite anch'esse online e tra le informazioni fornite è indicato il volume di transazioni ossia la natura liquida o illiquida.
Inoltre, il rischio è ben spiegato nella scheda prodotto ove è indicato che “Attualmente, secondo il giudizio dell'agenzia di rating S&P, il titolo appartiene alla categoria dei titoli speculativi caratterizzati da alto rischio e da alto rendimento atteso”. La Scheda Prodotto EZ 23 chiariva peraltro che all'emittente delle Obbligazioni EZ 23 era assegnato il rating “CCC”, non rassicurante come immediatamente evidente dal grafico a colori che accompagnava il giudizio, con la specifica avvertenza che “Il valore del rating assegnato dall'agenzia S&P esprime un giudizio in merito alla probabilità che l'Emittente diventi insolvente e non sia quindi in grado di onorare gli impegni di pagamento” (cfr. doc. 12).
Pertanto, l'informazione risulta specifica e completa.
Non vi erano link ad altre pagine ma tutte le informazioni erano contenute nella pagina ove era Contr possibile acquistare il titolo. Quindi non rileva l'orientamento dell' sulla diversa fattispecie.
Risulta, poi, non contestata l'allegazione secondo cui l'odierno attore avrebbe acquistato online, sempre con altri titoli e obbligazioni, tra i quali si annoverano anche le Controparte_1 obbligazioni Argentina;
ne consegue che è dunque evidente che l'attore, avendo già altre volte eseguito degli investimenti online, fosse quanto meno in parte pratico nell'utilizzo della piattaforma e che avesse dunque una certa consapevolezza di quanto stava consultando e di cosa aspettarsi.
Pertanto, se avesse notato anomalie sul sito rispetto al solito, mancando riferimenti, immagini o schermate che si poteva ragionevolmente aspettare dalla sua pregressa esperienza, avrebbe dovuto fermarsi e non procedere all'acquisto degli strumenti in oggetto.
Inoltre, anche sulla base delle risposte offerte in fase di profilazione
, risulta essere consapevole che
“Ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto” e che nell'anno 2016 l'attore aveva già effettuato con un intermediario terzo tre le 11 e 40 operazioni.
Pertanto, trattasi di investitore avvezzo a saper comprendere le informazioni ricevute con riferimento a Obbligazioni, Titoli di stato, Fondi comuni di investimento, Pronti
Contro
Termine, Azioni, Prodotti finanziari ed assicurativi.
Non merita accoglimento nemmeno la doglianza relativa all'asserita violazione degli artt. 41 e 42
Reg. Consob n. 16190/2007 ossia sul mancato avvertimento dell'inappropriatezza dell'investimento rispetto alle conoscenze e alle esperienze dell'investitore ossia sulla mancata verifica che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
Si osserva, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 42, co. 4, Reg. Consob 16190/2007, è ammessa la possibilità per il cliente di non rispondere a tutte le domande del Questionario MIFID che gli vengono poste, fermo restando che a fronte di reticenze l'Intermediario non potrà determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. Tale avvertenza è stata espressamente riportata nel contratto, precisamente sotto il riquadro “A10: Rifiuto rilascio informazioni – conseguenze”, e sottoscritta dall'attore.
Nel primo modulo di profilazione, l'unico con sottoscrizione autografa in quanto contestuale alla apertura del conto corrente e deposito titoli, on ha fornito alcuna informazione sulle proprie Pt_1 conoscenze finanziarie. Successivamente ha però aggiornato detto questionario ed ha risposto a tutte le domande. L'Intermediario ha prodotto in atti i questionari MIFID aggiornati online dal cliente in data 20.8.2014, 10.3.2016 e 15.3.2018; di questi, l'attore contesta la paternità, ritenendo di non averli modificati lui.
Oltre alla presenza dei log di accesso, che in quanto prodotti solo in formato pdf possono valere come indizio, va considerato che l'attore avrebbe potuto provare che i questionari compilati, prodotti dall'intermediario non rispecchiassero la sua effettiva conoscenza ed esperienza producendo ad esempio o i questionari autentici, cioè da lui compilati, o questionari compilati eventualmente presso altro differente intermediario;
prova che non si può ritenere per lui gravosa afferendo alla sua sfera di azione;
invece, nessuna prova è stata offerta e soprattutto dagli atti emerge la circostanza che abbia effettuato numerose altre operazioni di investimento finanziario con Pt_1 CP_1 senza dolersi della “alterata” profilazione, con ciò manifestando una evidente contraddizione.
[...]
Il questionario che qui rileva è quello del 2016, dal quale si evince una media conoscenza ed esperienza di Lo stesso ha infatti dichiarato di tenersi aggiornato almeno una volta Parte_1 alla settimana sull'andamento dei mercati finanziari e di aver effettuato operazioni relative a obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni di investimento e pronti contro termine, nonché azioni e prodotti finanziari-assicurativi.
Ha, inoltre, dimostrato di conoscere i principi cardine degli investimenti finanziari, consapevole del fatto che “ad un potenziale alto rendimento atteso corrisponde di norma un rischio altrettanto alto”.
Posto che ai sensi dell'art. 42 Reg. Consob n. 16190/2007 non sussiste un obbligo in capo all'intermediario di informare il cliente dell'appropriatezza dell'operazione prescelta, dal momento che la norma impone l'avvertimento solo in caso di inappropriatezza a fronte delle informazioni ricavabili dal questionario MIFID, ha ritenuto le operazioni di investimento relative Controparte_1 alle obbligazioni EZ appropriate per Parte_1
Tale valutazione appare coerente con il profilo del cliente, sia per come descritto nel questionario, sia considerato che lo stesso aveva in precedenza acquistato anche altri titoli obbligazionari rischiosi, come quelli Argentina.
Come chiarito, si trattava di titoli liquidi al momento dell'acquisto avendo potuto da un lato venderli e dall'altro, per il successivo acquisto, verificare prima dell'acquisto il numero di transazioni effettuate sul titolo, l'andamento e la propensione all'acquisto per tramite del prezzo-denaro. Di conseguenza non si applica la Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 Consob che disciplina gli obblighi degli intermediari relativamente all'acquisto diretto delle obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario nonché derivati OTC.
Le argomentazioni della parte attorea risultano quindi infondate e le domande vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in Euro 7052,00 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a.
e i.v.a.
Milano, 7 febbraio 2025 Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili