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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02- Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. IA MO de VO ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 03.03.2022 al N° R.G.A.C. 2444/2022, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZANTI Camilla Parte_1
-attrice- contro
in persona del procuratore speciale dott.ssa , rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dall'Avv. Vincenzo MINELLI del Foro di Prato
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
Per l'attrice: Voglia il Tribunale di Firenze adito, ogni contraria deduzione ed eccezione reietta, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi della comparente in conseguenza del CP_1 sinistro de quo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo della somma che è risultata provata all'esito della CTU medico legale effettuata, comprensiva di spese mediche e legali relative all'attività prestata nella fase stragiudiziale della trattazione del danno alla persona;
con vittoria di spese e competenze della presente causa;
IN VIA ISTRUTTORIA per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi.
Per la convenuta: NEL MERITO rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto per la sussistenza del fatto del terzo idoneo ad escludere la responsabilità di nonché n CP_1 considerazione della condotta imprudente e negligente tenuta dall'attrice idonea in via esclusiva a dar luogo all'evento ex artt. 1227 secondo comma c.c. e 2056 e 2055 c.c. IN SUBORDINE nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridursi il quantum;
IN ULTERIORE SUBORDINE per applicare il precetto di cui all'art. 1227 primo comma c.c. atteso il concorso colposo esclusivo o quantomeno prevalente della danneggiata nella produzione del danno lamentato e la conseguente necessità di rideterminare l'importo richiesto in considerazione di una corretta ripartizione della responsabilità, con riduzione della pretesa risarcitoria azionata, in ogni caso affetta da sovrastima, nonché in ragione dello scomputo di quanto già percepito dall'attrice in ragione dell'evento de quo;
con ogni conseguenza come per legge anche in ordine alla rifusione delle spese e competenze di causa.
Esposizione delle Ragioni di Fatto
Dalla lettura dell'atto di citazione, notificato al il Controparte_3
24.02.2022, si evince che:
-in data 20 dicembre 2028, alle ore 14,30 circa, la sig.ra , dopo Parte_1 essere discesa dall'autobus alla fermata ATAF denominata “Petrarca Casone” posizionata nel Viale Petrarca, alberato, in direzione Porta Romana, transitando su un breve tratto di strada coperto da lastre di materiale lapideo per dirigersi verso il marciapiede, avrebbe posto il piede in una disconnessione delle pietre ove si era accumulato del fogliame e del fango
(che impedivano la vista dell'insidia) così perdendo l'equilibrio e cadeva in terra;
--soccorsa dal marito che era con lei, sig. veniva trasportata in Persona_1 ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni di Dio, ove le riscontravano la frattura e lussazione della caviglia destra, la frattura scomposta del perone distale destro e del malleolo posteriore della tibia lussata anteriormente, per cui veniva sottoposta all'intervento chirurgico per osteosintesi, con riduzione e sintesi del malleolo peronale con placca e viti e applicazione di stecca gessata;
--terminato il periodo di malattia e accertata la presenza di postumi permanenti, ha lamentato, oltre ai danni non patrimoniali (rappresentati dal danno alla salute e Pt_1 dalla limitazione subita nell'espletamento di attività quotidiane, ludiche e sportive), anche danni patrimoniali per le spese mediche di cure sostenute;
-sul luogo del sinistro non veniva fatta intervenire alcuna forza di polizia per i rilievi del caso.
L'attrice imputa la responsabilità dell'accaduto in capo al Controparte_3 per aver violato l'art. 2051 c.c., ovvero per non aver manutenuto e custodito il manto stradale interessato dall'occorso, fonte di pericolo per l'incolumità dei numerosi utenti della strada che debbono percorrerlo quando discendono dal mezzo pubblico.
Parte attrice ha dato atto dell'esito negativo della procedura di negoziazione assistita per mancata partecipazione del Controparte_3
Il , nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda di Controparte_3 cui ha chiesto il rigetto per insussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, l'eccessività del quantum debeatur richiesto;
ha eccepito, altresì, la negligenza dell'attrice nel suo incedere perché avrebbe potuto evitare di cadere se solo fosse stata più prudente ed accorta in considerazione dell'evidenza dell'anomalia stradale, delle buone condizioni di luce e di visibilità e del fatto che ella abita in Via del Casone, a pochi metri di distanza dal luogo della caduta, tale per cui non si sarebbe in presenza di un'insidia imprevedibile, invisibile e pericolosa;
ha eccepito, infine, il proprio difetto di legittimazione
2 passiva per aver devoluto alla società il servizio di controllo, gestione, CP_1 monitoraggio e manutenzione delle strade comunali in forza di contratto di appalto denominato “Global Service della rete stradale del (art. 10.6.1.) per cui ha Controparte_3 chiesto di citare in causa detta società per essere manlevata e tenuta indenne da ogni conseguenza pregiudizievole.
Si è così costituita in giudizio la società associandosi alle difese del CP_1 [...]
. CP_3
All'udienza del 25.1.2023 l'attrice ha rinunciato alla domanda rivolta avverso il
[...]
questi ha accettato, per cui il rapporto processuale è stato estinto, con CP_3 compensazione delle spese processuali. Contr Mette conto rilevare che la mancata opposizione della società all'estinzione della causa con il rileva come elemento di “non contestazione” della propria Controparte_3 legittimazione passiva rispetto alla domanda attrice.
Previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza adottata all'udienza del 4.7.2023 sono stati ammessi i capitoli di prova testimoniale rilevanti ai fini del decidere in punto di an debeatur;
il teste è stato sentito Persona_1 all'udienza del 23.11.2023, durante la quale gli sono state sottoposti i fotogrammi estratti da
Google Maps ritraenti, all'epoca dei fatti, il luogo dell'infortunio; dopo essere state avviate delle trattative, non conclusesi positivamente, è stata ammessa la CTU medico legale per l'accertamento delle lesioni personali riportate dall'attrice; l'ausiliaria nominata è stata la dott.ssa che ha provveduto al deposito della relazione in data Persona_2
01.10.2024.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 4.6.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La domanda viene accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
L'istruttoria espletata ha restituito al materiale probatorio del presente processo alcuni elementi di fatto rilevanti che consentono di ritenere provato il nesso causale tra lo stato, davvero carente, di manutenzione del piano di calpestio pedonale del tratto di strada di Viale
Petrarca all'altezza del civico nr. 60 (ove è posizionata la fermata dei mezzi pubblici); allo stesso tempo è emerso che l'attrice non ha impiegato tutta la diligenza possibile ed esigibile nel percorrere tale tratto di strada, contribuendo alla causazione dell'evento dannoso.
Sull'onere probatorio
Mette conto rilevare che in giurisprudenza si afferma che la mera presenza di dissesti, avvallamenti e anomalie del manto stradale non costituisce di per sè elemento risolutivo circa l'accertamento del collegamento causale, necessario ed ineliminabile, tra l'anomalia e la caduta di chi vi si trovi a transitare sopra, ove questi non provi che lo stato dei luoghi
3 presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta (v. Tribunale di Bari Sezione III, 7.1.2019 nr 48).
Inoltre, nei casi in cui, come quello di specie ove il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. scoppio della caldaia, frana della strada etc.), si richiede che al modo di essere della cosa, in sè statica ed inerte, si unisca la condotta del danneggiato (cfr. Cass. 29.11.2006, n. 25243 e
Cassazione Civile sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295), per cui vige il principio della c.d. infrazionabilità del nesso causale, noto anche come all or nothing>. Questo principio stabilisce che, qualora le condizioni naturali siano sufficienti a determinare l'evento di danno, il custode è sollevato da ogni responsabilità. Al contrario, se il danno è causato da una combinazione di fattori naturali e umani, il custode è responsabile per intero, salvo considerare se il danneggiato aveva la possibilità di evitare l'ostacolo, ovvero se poneva la massima attenzione nel suo incedere o se è intervenuto un ulteriore fattore causale (del terzo ad es.).
Si tenga conto altresì che nei casi di specie la responsabilità del custode è di natura oggettiva (v. tra le tante Corte di Cassazione, sez. III^ ordinanza del 12.10.2022 nr. 36901 e
Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943) e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
La detta struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c. fa sì che il danneggiato deve provare l'evento e la sua derivazione causale dalla cosa come evento prodottosi come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito.
Pertanto, nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c. tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o se il custode abbia agito con colpa.
In fatto
Lo stato dei luoghi è stato documentato mediante la produzione di fotogrammi estratti da Google Maps relative a vari anni e da ciascuna si evince che dal 2018 ad oggi lo stato dei luoghi non è mutato;
viene riportata la seguente, come più significativa e dettagliata circa le caratteristiche del tratto di strada.
4 Da essa si ricava la certezza di una situazione contrassegnata da un pessimo stato di manutenzione che, proprio per le sue condizioni di trascuratezza, non può non venire in rilievo come “fonte di pericolo” per l'incolumità dei passanti, presentandosi come superficie
5 particolarmente irregolare e disconnessa stante le intercapedini formatesi tra una lastra lapidea e l'altra, nelle quali si accumulano foglie cadute dagli alberi ad alto fusto ivi presenti
Il teste MAZZANTI, marito dell'attrice, ha riferito che si trovava fermo sul marciapiede antistante la fermata ATAF (oggi AT) e che stava aspettando sua moglie;
che l'autobus si è dovuto fermare due o tre metri oltre la fermata perchè in quel tratto vi è anche un passo carrabile e occorreva dare spazio ai veicoli entranti o uscenti dal cancello;
che l'ha vista cadere nel tratto intermedio tra due alberi, ovvero tra “l'albero il cui si vede dietro la Pt_2 fermata e l'albero che è posto successivamente verso Porta Romana”; che vide la caviglia dell'attrice completamente “girata” (motivo per cui è ragionevole ritenere che non poteva occuparsi di chiamare la Polizia Municipale per gli accertamenti del caso, dovendo prestare aiuto e soccorso all'attrice).
MAZZANTI ha precisato che abitano a 50 mt dalla fermata dell'autobus.
Il teste, infine, ha confermato che la caduta dell'attrice è avvenuta nella zona effigiata nelle fotografie prodotte agli atti di causa da parte attrice.
Ciò premesso, stante la significativa ed oggettiva irregolarità del manto di superficie pedonale in esame, si ritiene provato il nesso causale tra la caduta dell'attrice e la carente manutenzione della superficie di calpestio.
Non ricorre il caso fortuito – quale fattore estraneo alla sfera soggettiva di controllo e di custodia propria del custode che interrompe il nesso causale e libera da responsabilità il custode medesimo – poiché la situazione concreta NON rientra in quelle ipotesi per la cui la situazione di pericolo è conseguente ad uno stato di alterazione repentino e imprevedibile, poiché, al contrario, come sopra evidenziato la presenza di fessurazioni e di ammaloramenti si è rivelato essere un'anomalia persistente.
Purtuttavia, sebbene l'efficienza causale dell'omessa manutenzione della superficie del marciapiede da parte dell'ente custode ha determinato la caduta del pedone1, non può non considerarsi che l'attrice, che stava camminando e non correndo, non poteva non notare le pessime condizioni del piano di camminamento, per cui avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, specie se si considera che l'attrice abita a pochi minuti dalla zona che si presume, ragionevolmente, essere ben conosciuta;
inoltre le anomalie del manto stradale, anche improvvise, non sono eventi imprevisti ed imprevedibili e l'utente è tenuto a considerarli.
La valutazione della prudenza del danneggiato si basa sul binomio “attenzione- percezione”.
6 La giurisprudenza ha sottolineato che il comportamento del danneggiato deve essere analizzato in relazione alla sua capacità di percepire il rischio e adottare le cautele necessarie per evitarlo: quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione di normali cautele, tanto maggiore è l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 16.2.2021 nr. 4035 e Cass. n. 9315/2019, conformi Cass. civ., 23.12.2020, n. 29435; Cass. civ., 13.1.2020, n. 347, Tribunale di Vicenza, Sentenza n.
1312/2023 del 07-07-2023).
Il dovere di cautela del danneggiato è riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.: questo principio impone ad ognuno di adottare comportamenti ragionevoli per evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri. I pericoli ordinari sono prevedibili e superabili attraverso comportamenti diligenti da parte degli utenti. Così, ad es., gli utenti di beni demaniali, come strade pubbliche, devono adottare comportamenti prudenti per salvaguardare la propria incolumità. La prudenza richiesta agli utenti si basa sulla percepibilità e prevedibilità del pericolo. Esemplificando, nel caso di irregolarità, dislivelli o sconnessioni che rientrano nella normalità e sono visibili, gli utenti devono esercitare un livello minimo di diligenza per neutralizzare tali pericoli.
Tale corresponsabilità non si ritiene che assurga a causa esclusiva dell'accaduto poichè l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo in caso contrario rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. civ., 1.2.2018, n. 2481; conf. Cass. civ.,
29.7.2013, n. 15761: Cass. civ., 13.2.2019, n. 4160).
Appartiene al giudice del merito il potere di indagare, d'ufficio, e comprendere quale sia stata la condotta tenuta in concreto dal danneggiato che è entrato in interazione con la cosa, al fine di valutare se questa ha contribuito alla causazione dell'evento lesivo.
Dunque, l'attrice avrebbe dovuto tenere una condotta più consona allo stato dei luoghi e con questo la si ritiene corresponsabile nella misura del 50%.
Con riferimento al danno alla salute patito dall'attrice – di anni 66 al momento del fatto - la consulenza medico legale espletata – alle cui conclusioni questo Giudice aderisce - ha accertato che la stessa riportò delle lesioni oggi guarite con postumi a carattere permanente incidenti sull'integrità psicofisica dell'attrice nella misura del 9%; sono stati quantificati i giorni di inabilità temporanea in 45 gg di ITT, gg 20 di ITP al 75%, gg 32 di
ITP al 50%, gg 20 di ITP al 25% (si ritiene come base di calcolo per l'ITT l'importo di euro
120 al gg).
7 Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il
“danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”]– viene calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024 (alle quali i Tribunali Italiani sono stati invitati a rispettare nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402) ed è attualizzato ad oggi.
Non vi sono state incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica.
Si reputa sussistere il danno “morale” nella misura del 25% [da calcolare sull'entità del danno biologico] pari ad euro 3.703.
La C.T.U. ha dato atto che “essendo la perizianda portatrice di scoliosi dorsale che traeva giovamento da periodici cicli di rieducazione postural;
l'alterato appoggio conseguito alle lesioni alla Parte_3
ha provocato un peggioramento nelle manifestazioni cliniche della patologia rachidea con Perdita di
[...] beneficio apportato in precedenza dai cicli di rieducazione posturale” e, sebbene la stessa CTU, abbia escluso la ricorrenza di circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, non può non considerarsi che l'aggravamento delle problematiche posturali incida e inciderà sull'entità della sofferenza
(inteso come dolore) che limiterà la vita nel suo esplicarsi quotidiano.
Si rammenta che in base alla fondamentale ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513 della
Suprema Corte, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Al contempo non può escludersi che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità possa coesistere anche il danno morale, quando vi sono delle conseguenze dannose concretamente riscontrate e ciò si pone nel solco di quell'orientamento, ispirato dai diritti fondamentali e universalmente riconosciuti alla persona, secondo cui non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Si riconosce, pertanto, a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 14.117,50
(euro 28.235,00 detratta la quota di corresponsabilità del 50%).
A titolo di danno patrimoniale si liquida la somma di euro 188 (euro 376/2 per la consulenza medico legale di parte).
8 Complessivamente è dovuta la somma di euro 14.305,50, oltre interessi compensativi nella misura legale sull'importo devalutato2 al 20.12.2018, poi via via calcolati sul capitale rivalutato anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza3; tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro.
Essendo stato adottato, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi legali, è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente: è consentito, invece, effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Dal momento della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo devono essere computati, sulla somma totale sopra liquidata, gli ulteriori interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.. 2 La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale dei danneggiati con riferimento al momento dell'evento dannoso, là dove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice, esprimeva, per come pacifico, valori riferiti a un momento successivo (sulla necessità di devalutazione con riferimento al momento dell'evento dannoso cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass. 23/02/2005, n. 3747). La devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, ciò al fine di applicare (successivamente) a quel valore gli interessi e la rivalutazione monetaria determinando la cifra risarcitoria come attuale, impedendo allo stesso tempo una locupletazione, ovvero un ingiusto arricchimento che i danneggiati potrebbero ottenere. La necessità della devalutazione delle somme trova origine nella sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 17/02/1995, ove è stato stabilito un principio cardine, secondo il quale la rivalutazione monetaria è derivata dal passare degli anni ed il verificarsi dell'evento da cui scaturisce il danno ed il momento successivo in cui il danneggiato ottiene il ristoro, momento che non deve costituire una locupletazione o creare un ingiusto arricchimento di una parte a scapito dell'altra” (Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774, sulla questione relativa al risarcimento dei danni extracontrattuali e alla rivalutazione monetaria, devalutazione e interessi). Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore rapportata anche alla semplicità delle difese svolte che fanno ritenere equo attenersi al medio ricavabile dai minimi e medi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU vengono integralmente compensate, in ragione del concorso di responsabilità del 50%..
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da avverso la società in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., accertata la concorsuale responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'evento del 20.12.2028 nella misura del 50%, condanna la convenuta a risarcire l'attrice dei danni subiti mediante la corresponsione della somma di euro 14.305,50, oltre interessi compensativi parametrati agli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. sull'importo devalutato al 20.12.2018 e poi via via calcolati sul capitale rivalutato, anno per anno, sino alla data di pubblicazione della sentenza;
tra la data di deposito della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c..
Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 3.810,00 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge e sono poste a carico di parte convenuta.
Le spese di C.T.U. vengono integralmente compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 4 ottobre 2025 La giudice on.
IA MO de VO
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che a carico dei custodi della strada pubblica è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., essendo sempre possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione. Si è ribadito come, ex art. 14 C.d.S., gli enti siano tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle piante e dei servizi;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 3 La rivalutazione, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'inadempimento ovvero del fatto illecito, laddove gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante, coprendo i danni derivati dalla perdita dell'utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale.
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