TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 20.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7641 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti e Francesco Parte_2
Moscatiello ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Canale giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti indicata in memoria resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente reagisce all'intimazione di pagamento n. 032 2022 90027634
78/000 notificatagli in data 18.10.2022, in conseguenza del mancato pagamento (tra gli altri) dell'avviso di addebito n. 332 2014 0001692006000 avente ad oggetto crediti CP_ asseritamente maturati dall' nel 2008. Propone opposizione avverso tale avviso e la conseguente intimazione, sostenendo che lo stesso non gli sia mai stato notificato e formulando plurimi rilievi sulla correttezza della procedura seguita dal
[...]
. Controparte_3
Ciò posto, poiché l'intimazione contro cui il ricorrente reagisce prelude all'esecuzione forzata, l'azione che ha promosso integra opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui involge le questioni concernenti la notifica del titolo opposto e più in generale la regolarità della procedura esecutiva, con la conseguenza che i vizi lamentati in ricorso e direttamente afferenti a quest'ultima dovevano essere dedotti entro il termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 2 comma 3 lett. e n. 41 d.l.
n. 35/2005, conv. con mod. con l. n. 80/2005, che – con decorrenza dal 1°.3.2006 – ha elevato il termine originariamente fissato in cinque giorni).
Sicché l'opposizione, essendo stata proposta il 25.11.2022, ossia oltre il predetto termine di venti giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento (avvenuta il
18.10.2022), deve ritenersi inammissibile.
CP_ Peraltro, smentendo l'assunto attoreo, l ha dimostrato, nel costituirsi in giudizio, che l'avviso di addebito di che trattasi è stato ritualmente notificato all'odierno opponente il CP_ 31.03.2015 (cfr. fascic. ).
Ne deriva che l'opposizione avverso il titolo sottostante risulta comunque tardiva, perché è intervenuta oltre il termine previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999
(secondo cui il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovvero dell'avviso di addebito). L'inutile decorso di detto termine, infatti, comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese sono compensate in considerazione della natura della pronuncia e della decisione allo stato degli atti.
P.Q.M.
a) Dichiara inammissibile l'opposizione;
b) Compensa interamente le spese di giudizio. S.M.C.V., 24.03.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino