Sentenza 12 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/07/2023, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2023
N. 00535/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2014, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avv. Aldo Ceci e Angelo Testa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Graziella Pol in IN, viale dello Statuto 24;
contro
Comune di Alatri (FR), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusivamente erette dalla ricorrente sul fondo di sua proprietà in località -OMISSIS-, ivi puntualmente descritte, in carenza di permesso di costruire ed in zona attinta da vincolo a protezione delle acque pubbliche ex artt. 134, comma 1, lett. b) e 142, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 giugno 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 14 aprile 2014 e depositato l’8 maggio 2014, con cui è stata lamentata:
I) violazione degli artt. 3 e 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 e delle disposizioni della l. reg. 11 agosto 2008 n. 15, perché l’ordine di demolizione non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento repressivo edilizio;
II) violazione dell’art. 142, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, oltre ad eccesso di potere, in quanto non è stato indicato quale sia il corso d’acqua nella cui fascia di rispetto si collocano le opere di cui è ingiunta la demolizione;
III) violazione dell’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad eccesso di potere, perché la contestazione non individuerebbe con chiarezza le opere ritenute abusive, talune delle quali presenti in loco da lungo tempo;
Ritenuto che il primo motivo di impugnazione non possa trovare favorevole scrutinio perché, da un lato, alla dedotta omissione dell’avviso di avvio del procedimento può applicarsi, stante il carattere di atto dovuto degli atti repressivi di illeciti edilizi, l’art. 21- octies , l. n. 241 del 1990 e, dall’altro, perché parte ricorrente non ha fornito in giudizio elementi tali da far ritenere che, ove fossero stati versati nel procedimento, avrebbero determinato una differente conclusione dello stesso ( ex multis : TAR Lazio, IN, sez. I, 2 marzo 2022 n. 207; sez. I, 16 dicembre 2021 n. 676; sez. I, 19 dicembre 2011 n. 1063; sez. I, 24 novembre 2011 n. 946);
Ritenuto che anche il secondo ordine di censure non sia utilmente delibabile perché parte ricorrente, anziché supportare la propria contestazione con un principio di prova circa l’inesistenza di corsi d’acqua nelle immediate vicinanze del fondo su cui sorgono gli abusi, si è limitata a contestare labialmente l’esattezza dell’accertamento operato dal Comune di Alatri, il che non è sufficiente a superare la presunzione di legittimità che assiste i provvedimenti amministrativi;
Ritenuto che il terzo mezzo di gravame sia manifestamente privo di fondamento, poiché dalla lettura dell’ordine di demolizione si evince una compiuta descrizione delle opere della cui abusività si tratta, come risultanti dagli esiti sopralluogo svolto il -OMISSIS- da personale tecnico del Comune di Alatri e da appartenenti al locale corpo di Polizia municipale – i.e. al punto a) : lavori di completamento del fabbricato preesistente oggetto di un precedente verbale edilizio, mediante esecuzione di murature, pavimentazioni e porte; al punto b) realizzazione di un manufatto aperto con struttura portante in ferro di ml 5,80 x 5,70 x 3-3,1 (h); al punto c) posa in opera di n. 2 container rettangolari, uniti da una copertura con pannelli di lamiera, poggiati a terra su blocchi di cemento, delle dimensioni di ml 12,20 x 11,90 x 3,40 (h) – per tutte le quali è espressamente affermata la natura di interventi di nuova costruzioni assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire, oltre al fatto che sorgono in fascia di rispetto fluviale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia complessivamente infondato e da rigettare;
Ritenuto che nulla sia dovuto per le spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di IN, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO