TAR Milano, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 1773
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Sentenza 17 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    La procura è stata ritenuta inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, in particolare l'art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede una procura speciale indicante l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità competente e ogni altro elemento utile all'individuazione della controversia. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce al ricorso non è stata ritenuta applicabile al caso di procura su foglio separato depositata telematicamente. Inoltre, il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né è configurabile l'errore scusabile, dato che la pronuncia della Sezione Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 1773
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1773
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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