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25 novembre 2014
25 novembre 2014
Art. 10. Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, ne' all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
2. All' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».
3. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente:
«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all' articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;
b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».
Note all'art. 10:
Il testo dell' articolo 1, comma 544 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, cosi' recita:
"544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.".
La decisone 2007/436/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno 2007, n. L 163.
Il testo dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del processo )
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.".
Il testo dell' articolo 1, commi 529 e 533, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 , come modificati dalla presente legge cosi' recita:
"529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile.
529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'arti- colo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;"
"533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e dell'economicita' della stessa azione;
a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limi- tare le attivita' di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle indicazioni impartite;
b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate.".
2. All' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia».
3. All' articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 529 e' inserito il seguente:
«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all' articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione»;
b) al comma 533, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limitare le attivita' di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione».
Note all'art. 10:
Il testo dell' articolo 1, comma 544 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, cosi' recita:
"544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneita' della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.".
La decisone 2007/436/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 giugno 2007, n. L 163.
Il testo dell' articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O., come modificato dalla presente legge cosi' recita:
"Art. 68. (Pagamento del tributo in pendenza del processo )
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.".
Il testo dell' articolo 1, commi 529 e 533, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 , come modificati dalla presente legge cosi' recita:
"529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e contabile.
529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all'arti- colo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;"
"533. Il Comitato elabora annualmente criteri:
a) di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacita' operativa degli agenti della riscossione e dell'economicita' della stessa azione;
a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non possono escludere o limi- tare le attivita' di riscossione dei crediti afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) di controllo dell'attivita' svolta sulla base delle indicazioni impartite;
b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle strutture a tal fine deputate.".
Commentari • 2
- 1. La parziale riforma del processo tributarioMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2016 · 2.3163931
[…] Inoltre, anche a titolo informativo, occorre precisare che il succitato articolo 10 della Legge n. 161/2014 ha stabilito che: - le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (riscossione coattiva fino a mille euro ed impossibilità di procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio di una comunicazione) non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea né all'IVA riscossa all'importazione (comma 1); - non si annullano automaticamente i crediti d'imposta fino a 2.000 euro decorsi sei mesi dall'01 luglio 2013 (comma 3), […]
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