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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/07/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente Rel.
-
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice
acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025, da:
'nata a [...] il [...], codice fiscale Codice Fiscale_1 Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. IA Zennaro (codice fiscale [...]
C.F._2 ), giusta procura in atti, con studio in Omegna (VB), Via Mazzini n. 66/68 e ivi elettivamente domiciliata,
Controparte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale C.F. 3
[...] , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Zanoia
(codice fiscale ), giusta procura in atti, con studio in Verbania (VB), via Codice Fiscale_4
Madonnina n. 11 e ivi elettivamente domiciliato ricorrenti
P.M.
intervenuto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
CONDIZIONI
❖pronunziare la separazione inter partes per intollerabilità della convivenza;
dare atto che la casa coniugale di proprietà del sig. CP_1 sarà a questi assegnata, con mobili e arredi, previa asportazione da parte della sig.ra Pt_1 dei propri effetti personali e con accollo liberatorio del mutuo per il quale la moglie è garante da parte del sig. CP_1 entro 3
mesi dalla sentenza;
affidare la figlia minore IA in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione paritaria, ma con residenza anagrafica presso il padre, via Fucine n. 40;
dichiarare che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. I genitori si faranno carico di garantire il diritto della figlia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
-statuire che il diritto di visita verrà esercitato dai genitori con le seguenti modalità: Giulia
starà una settimana con un genitore e una settimana con l'altro; - nella settimana nella quale sarà collocata presso il padre, la minore si recherà dalla madre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, indicativamente il mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi;
- allo stesso modo, nella settimana nella quale sarà collocata presso la madre, la minore si recherà dal padre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, salvo diversi accordi;
- durante le vacanze natalizie, la minore passerà la S. Vigilia di Natale con la madre sino alla mattinata (indicativamente ore 10,00) di Natale che verrà trascorso da IA con il padre sino alla mattina successiva ore 10 e ciò senza alternanza;
AN NO verrà trascorso a pranzo con un genitore e cena con l'altro, viceversa anno successivo;
- Capodanno ed
IF in via alternata;
- durante le vacanze pasquali, in via alternata, con un genitore dalle ore
16,00 del sabato alle ore 18,00 del giorno di Pasqua;
con l'altro genitore dalla sera di Pasqua alle ore 18,00 del lunedì dell'Angelo;
i successivi giorni di vacanza verranno trascorsi dalla figlia in via paritetica con ciascun genitore;
-per due intere settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da comunicare all'altro genitore con preavviso, da comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno;
stabilire che dovrà sempre esser garantita una comunicazione telefonica giornaliera con la minore e la conoscenza aggiornata del luogo dove la stessa si trovi a trascorrere le vacanze;
dare atto che resta inteso che le parti potranno di volta in volta concordare tempi e modalità di visita differenti, avendo soprattutto riguardo ai desideri e agli impegni di IA;
✰ dare atto che i ricorrenti si impegnano a introdurre con la massima gradualità nuovi compagni,
al fine di non creare in IA confusione di ruoli;
vista la permanenza paritaria presso ciascun genitore e l'assegnazione della casa coniugale al marito, dare atto che il sig. CP_1 si impegni a versare, a titolo di concorso al mantenimento di IA, la somma mensile di € 200,00 annualmente indicizzata, entro il giorno 10 di ogni mese;
nel caso in cui la sig.ra Pt_1 dovesse trovarsi priva di occupazione e di fonte reddituale l'assegno verrà aumentato ad € 300,00 più istat;
in entrambi i casi le spese di mensa vestiti saranno al 50% in un caso e al 70% in caso di disoccupazione e mancanza di redditi della madre;
dare atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla prole verranno ripartite come sopra (50 % ovvero 70% a carico padre e 30% a carico madre in caso di mancanza di redditi di quest'ultima) secondo le linee guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, pure in merito alle modalità di concertazione e rimborso,
oltre mensa e vestiti;
IA, su accordo congiunto dei genitori, verrà iscritta all'asilo di Nonio;
pre scuola e dopo scuola verranno pagati dai genitori in base all'utilizzo;
dare atto che i ricorrenti si prestano sin d'ora il reciproco assenso (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carta d'identità di quelli per la minore;
dare atto che entrambi i genitori si impegnano ad immediatamente comunicarsi ogni problema di salute della minore e ogni evento straordinario che la riguardi tramite mail o messaggio;
entrambi i genitori, in particolare, si impegnano a comunicarsi con estrema sollecitudine e comunque (salvo urgenze) entro il giorno successivo dall'evento, ovvero dalla conoscenza di un evento, ogni fatto (medico, scolastico ecc.) di rilevanza per la minore, nonché a reciprocamente informarsi su visite mediche ed eventi scolastici tramite mail o WhatsApp;
dare atto che i ricorrenti dichiarano di esser economicamente autosufficienti e non aver altre questioni economiche da definire. Decorso il termine di legge si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler fermo il resto, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Gravellona Toce il 27/08/2017 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla Parte II Serie A n. 5 anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000"
Motivi della decisione Con ricorso in data 17/06/2025, Parte_1 e Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Gravellona Toce (VB) il 27/08/2017.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Si dà atto che i ricorrenti dichiarano di esser economicamente autosufficienti e non aver altre questioni economiche da definire;
si dà, inoltre, atto che i ricorrenti si prestano sin d'ora il reciproco assenso
(per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carta d'identità di quelli per la minore;
Si dà, anche, atto che entrambi i genitori si impegnano ad immediatamente comunicarsi ogni problema di salute della minore e ogni evento straordinario che la riguardi tramite mail o messaggio;
entrambi i genitori, in particolare, si impegnano a comunicarsi con estrema sollecitudine e comunque
(salvo urgenze) entro il giorno successivo dall'evento, ovvero dalla conoscenza di un evento, ogni fatto (medico, scolastico ecc.) di rilevanza per la minore, nonché a reciprocamente informarsi su visite mediche ed eventi scolastici tramite mail o WhatsApp.
Infine, si dà atto che IA, su accordo congiunto dei genitori, verrà iscritta all'asilo di Nonio;
Per_1 con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 nonché i certificati di residenza aggiornati delle parti.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis. 19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e CP_1
,[...] uniti in matrimonio in Comune di Gravellona Toce (VB), il 27/08/2017; assegna la casa coniugale in uso al marito, già di sua proprietà, con mobili e arredi, previa asportazione da parte della moglie dei propri effetti personali e con accollo liberatorio del mutuo per il quale la moglie è garante da parte di entro tre mesi dalla sentenza;Controparte_1
affida la figlia minore IA in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione paritaria, ma con residenza anagrafica presso il padre, via Fucine n. 40; dà facoltà ai genitori di vedere e tenere la figlia con le seguenti modalità:
IA starà una settimana con un genitore e una settimana con l'altro;
― nella settimana nella quale sarà collocata presso il padre, la minore si recherà dalla madre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, indicativamente il mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi;
allo stesso modo, nella settimana nella quale sarà collocata presso la madre, la minore si recherà dal padre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, salvo diversi accordi;
durante le vacanze natalizie, la minore passerà la S. Vigilia di Natale con la madre sino alla mattinata (indicativamente ore 10,00) di Natale che verrà trascorso da IA con il padre sino alla mattina successiva ore 10 e ciò senza alternanza;
AN NO verrà trascorso a pranzo con un genitore e cena con l'altro, viceversa anno successivo;
- Capodanno ed IF in via alternata;
- durante le vacanze pasquali, in via alternata, con un genitore dalle ore 16,00 del sabato alle ore
18,00 del giorno di Pasqua;
con l'altro genitore dalla sera di Pasqua alle ore 18,00 del Lunedì dell'Angelo; i successivi giorni di vacanza verranno trascorsi dalla figlia in via paritetica con ciascun genitore;
per due intere settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da comunicare all'altro genitore con preavviso, da comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno;
i coniugi stabiliscono che dovrà sempre esser garantita una comunicazione telefonica giornaliera con la minore e la conoscenza aggiornata del luogo dove la stessa si trovi a trascorrere le vacanze;
le parti potranno di volta in volta concordare tempi e modalità di visita differenti, avendo soprattutto riguardo ai desideri e agli impegni di IA;
i ricorrenti si impegnano a introdurre con la massima gradualità nuovi compagni, al fine di non creare in IA confusione di ruoli;
pone a carico del marito, a titolo di concorso al mantenimento di IA, la somma mensile di €
200,00 annualmente indicizzata, entro il giorno 10 di ogni mese;
nel caso in cui Parte_1 dovesse trovarsi priva di occupazione e di fonte reddituale, l'assegno verrà aumentato ad € 300,00 più istat;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese di mensa e vestiti in misura pari al 50%; nel caso di disoccupazione di Parte_1 tali spese saranno a carico del 70% del padre e del '
30% della madre;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla figlia al 50% ciascuno;
nel caso di disoccupazione della madre, il padre provvederà nella misura del 70% e la madre nella misura del 30%; pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese della pre-scuola e dopo-scuola, in base all'utilizzo
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente Rel.
-
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice
acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 17/06/2025, da:
'nata a [...] il [...], codice fiscale Codice Fiscale_1 Parte_1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. IA Zennaro (codice fiscale [...]
C.F._2 ), giusta procura in atti, con studio in Omegna (VB), Via Mazzini n. 66/68 e ivi elettivamente domiciliata,
Controparte_1 nato a [...] il [...], codice fiscale C.F. 3
[...] , residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Zanoia
(codice fiscale ), giusta procura in atti, con studio in Verbania (VB), via Codice Fiscale_4
Madonnina n. 11 e ivi elettivamente domiciliato ricorrenti
P.M.
intervenuto
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"Voglia l'On. Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi convenuta alle seguenti
CONDIZIONI
❖pronunziare la separazione inter partes per intollerabilità della convivenza;
dare atto che la casa coniugale di proprietà del sig. CP_1 sarà a questi assegnata, con mobili e arredi, previa asportazione da parte della sig.ra Pt_1 dei propri effetti personali e con accollo liberatorio del mutuo per il quale la moglie è garante da parte del sig. CP_1 entro 3
mesi dalla sentenza;
affidare la figlia minore IA in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione paritaria, ma con residenza anagrafica presso il padre, via Fucine n. 40;
dichiarare che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità e aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. I genitori si faranno carico di garantire il diritto della figlia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
-statuire che il diritto di visita verrà esercitato dai genitori con le seguenti modalità: Giulia
starà una settimana con un genitore e una settimana con l'altro; - nella settimana nella quale sarà collocata presso il padre, la minore si recherà dalla madre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, indicativamente il mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi;
- allo stesso modo, nella settimana nella quale sarà collocata presso la madre, la minore si recherà dal padre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, salvo diversi accordi;
- durante le vacanze natalizie, la minore passerà la S. Vigilia di Natale con la madre sino alla mattinata (indicativamente ore 10,00) di Natale che verrà trascorso da IA con il padre sino alla mattina successiva ore 10 e ciò senza alternanza;
AN NO verrà trascorso a pranzo con un genitore e cena con l'altro, viceversa anno successivo;
- Capodanno ed
IF in via alternata;
- durante le vacanze pasquali, in via alternata, con un genitore dalle ore
16,00 del sabato alle ore 18,00 del giorno di Pasqua;
con l'altro genitore dalla sera di Pasqua alle ore 18,00 del lunedì dell'Angelo;
i successivi giorni di vacanza verranno trascorsi dalla figlia in via paritetica con ciascun genitore;
-per due intere settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da comunicare all'altro genitore con preavviso, da comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno;
stabilire che dovrà sempre esser garantita una comunicazione telefonica giornaliera con la minore e la conoscenza aggiornata del luogo dove la stessa si trovi a trascorrere le vacanze;
dare atto che resta inteso che le parti potranno di volta in volta concordare tempi e modalità di visita differenti, avendo soprattutto riguardo ai desideri e agli impegni di IA;
✰ dare atto che i ricorrenti si impegnano a introdurre con la massima gradualità nuovi compagni,
al fine di non creare in IA confusione di ruoli;
vista la permanenza paritaria presso ciascun genitore e l'assegnazione della casa coniugale al marito, dare atto che il sig. CP_1 si impegni a versare, a titolo di concorso al mantenimento di IA, la somma mensile di € 200,00 annualmente indicizzata, entro il giorno 10 di ogni mese;
nel caso in cui la sig.ra Pt_1 dovesse trovarsi priva di occupazione e di fonte reddituale l'assegno verrà aumentato ad € 300,00 più istat;
in entrambi i casi le spese di mensa vestiti saranno al 50% in un caso e al 70% in caso di disoccupazione e mancanza di redditi della madre;
dare atto che l'assegno unico verrà percepito al 50% dai genitori;
disporre che le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla prole verranno ripartite come sopra (50 % ovvero 70% a carico padre e 30% a carico madre in caso di mancanza di redditi di quest'ultima) secondo le linee guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, pure in merito alle modalità di concertazione e rimborso,
oltre mensa e vestiti;
IA, su accordo congiunto dei genitori, verrà iscritta all'asilo di Nonio;
pre scuola e dopo scuola verranno pagati dai genitori in base all'utilizzo;
dare atto che i ricorrenti si prestano sin d'ora il reciproco assenso (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carta d'identità di quelli per la minore;
dare atto che entrambi i genitori si impegnano ad immediatamente comunicarsi ogni problema di salute della minore e ogni evento straordinario che la riguardi tramite mail o messaggio;
entrambi i genitori, in particolare, si impegnano a comunicarsi con estrema sollecitudine e comunque (salvo urgenze) entro il giorno successivo dall'evento, ovvero dalla conoscenza di un evento, ogni fatto (medico, scolastico ecc.) di rilevanza per la minore, nonché a reciprocamente informarsi su visite mediche ed eventi scolastici tramite mail o WhatsApp;
dare atto che i ricorrenti dichiarano di esser economicamente autosufficienti e non aver altre questioni economiche da definire. Decorso il termine di legge si chiede all'Ill.mo Tribunale di voler fermo il resto, pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Gravellona Toce il 27/08/2017 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla Parte II Serie A n. 5 anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000"
Motivi della decisione Con ricorso in data 17/06/2025, Parte_1 e Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Gravellona Toce (VB) il 27/08/2017.
Le parti hanno, inoltre, richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt 70 e 71 cpc
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° co, cpc dalla data di scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito delle note scritte.
Si dà atto che i ricorrenti dichiarano di esser economicamente autosufficienti e non aver altre questioni economiche da definire;
si dà, inoltre, atto che i ricorrenti si prestano sin d'ora il reciproco assenso
(per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e carta d'identità di quelli per la minore;
Si dà, anche, atto che entrambi i genitori si impegnano ad immediatamente comunicarsi ogni problema di salute della minore e ogni evento straordinario che la riguardi tramite mail o messaggio;
entrambi i genitori, in particolare, si impegnano a comunicarsi con estrema sollecitudine e comunque
(salvo urgenze) entro il giorno successivo dall'evento, ovvero dalla conoscenza di un evento, ogni fatto (medico, scolastico ecc.) di rilevanza per la minore, nonché a reciprocamente informarsi su visite mediche ed eventi scolastici tramite mail o WhatsApp.
Infine, si dà atto che IA, su accordo congiunto dei genitori, verrà iscritta all'asilo di Nonio;
Per_1 con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3, n.
2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n. 898/70 nonché i certificati di residenza aggiornati delle parti.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis. 19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente decidendo,
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e CP_1
,[...] uniti in matrimonio in Comune di Gravellona Toce (VB), il 27/08/2017; assegna la casa coniugale in uso al marito, già di sua proprietà, con mobili e arredi, previa asportazione da parte della moglie dei propri effetti personali e con accollo liberatorio del mutuo per il quale la moglie è garante da parte di entro tre mesi dalla sentenza;Controparte_1
affida la figlia minore IA in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione paritaria, ma con residenza anagrafica presso il padre, via Fucine n. 40; dà facoltà ai genitori di vedere e tenere la figlia con le seguenti modalità:
IA starà una settimana con un genitore e una settimana con l'altro;
― nella settimana nella quale sarà collocata presso il padre, la minore si recherà dalla madre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, indicativamente il mercoledì e venerdì, salvo diversi accordi;
allo stesso modo, nella settimana nella quale sarà collocata presso la madre, la minore si recherà dal padre per due giorni infrasettimanali senza pernottamento, anche non consecutivi, salvo diversi accordi;
durante le vacanze natalizie, la minore passerà la S. Vigilia di Natale con la madre sino alla mattinata (indicativamente ore 10,00) di Natale che verrà trascorso da IA con il padre sino alla mattina successiva ore 10 e ciò senza alternanza;
AN NO verrà trascorso a pranzo con un genitore e cena con l'altro, viceversa anno successivo;
- Capodanno ed IF in via alternata;
- durante le vacanze pasquali, in via alternata, con un genitore dalle ore 16,00 del sabato alle ore
18,00 del giorno di Pasqua;
con l'altro genitore dalla sera di Pasqua alle ore 18,00 del Lunedì dell'Angelo; i successivi giorni di vacanza verranno trascorsi dalla figlia in via paritetica con ciascun genitore;
per due intere settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da comunicare all'altro genitore con preavviso, da comunicarsi reciprocamente, entro il 31 maggio di ogni anno;
i coniugi stabiliscono che dovrà sempre esser garantita una comunicazione telefonica giornaliera con la minore e la conoscenza aggiornata del luogo dove la stessa si trovi a trascorrere le vacanze;
le parti potranno di volta in volta concordare tempi e modalità di visita differenti, avendo soprattutto riguardo ai desideri e agli impegni di IA;
i ricorrenti si impegnano a introdurre con la massima gradualità nuovi compagni, al fine di non creare in IA confusione di ruoli;
pone a carico del marito, a titolo di concorso al mantenimento di IA, la somma mensile di €
200,00 annualmente indicizzata, entro il giorno 10 di ogni mese;
nel caso in cui Parte_1 dovesse trovarsi priva di occupazione e di fonte reddituale, l'assegno verrà aumentato ad € 300,00 più istat;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese di mensa e vestiti in misura pari al 50%; nel caso di disoccupazione di Parte_1 tali spese saranno a carico del 70% del padre e del '
30% della madre;
pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative alla figlia al 50% ciascuno;
nel caso di disoccupazione della madre, il padre provvederà nella misura del 70% e la madre nella misura del 30%; pone a carico di entrambi i genitori di provvedere alle spese della pre-scuola e dopo-scuola, in base all'utilizzo
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa Barco
Così deciso in Verbania il 21/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco