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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2203/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2203/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
[...]
REGGIO Controparte_1 CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 21 maggio 2025, innanzi al dott. Francesco Maria Antonio Bugge', sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
GANGEMI FRANCESCA e l'avv. GURNARI GIOVANNI il quale si riporta agli atti, sollecita alla condanna alle spese, con distrazione, di , rappresenta Controparte_1
Con che l' non è legittimato passivo rispetto le questioni che riguardano il procedimento di iscrizione al ruolo, ma solo le questioni di merito che nel caso di specie vengono assorbite dalla mancata prova della notifica degli atti presupposti
Per nessuno è comparso Controparte_1
Per nessuno è Controparte_4 comparso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore si riporta e precisa le conclusioni;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 5 Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
Sono presenti le AUPP dott.sse Rosa Caliciuri e Francesca Fotia
pagina 2 di 5 All'esito della camera di consiglio il Giudice ha emesso il seguente provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GANGEMI FRANCESCA e dell'avv. GURNARI P.IVA_1
GIOVANNI
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), cont. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_3
REGGIO CALABRIA
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso la società Parte_1
c. f. si opponeva avverso l'intimazione di pagamento n.
[...] P.IVA_1
09420249007921370000 notificata a mezzo raccomandata il 05.09.2024 (data di ritiro presso la casa comunale) nonché delle seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella di pagamento n. 09420190001620218001.
II. A tal fine parte attorea deduceva che:
a. Preliminarmente si eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa;
pagina 3 di 5 b. Omessa notifica della cartella di pagamento e ruolo - conseguente illegittimità per difetto dei presupposti
III. Si costitutiva parte resistente, Controparte_5
(C.F. ), la quale impugnava e contestava quanto dedotto, eccepito ed P.IVA_4 allegato dalla controparte e, in particolare, deduceva:
a. Nullità della domanda per indeterminatezza del petitum;
b. Difetto di legittimazione passiva dell' per le domande relative alla fase CP_4 della riscossione o, in subordine, rilievo sul piano delle spese c. Inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia
IV. non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_1
V. In prima udienza nessuno compariva e veniva disposto un rinvio ex art. 309 c.p.c. a successiva udienza. Successivamente, all'udienza del 21/5/2025 il ricorrente chiedeva la decisione.
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta.
VII. Infatti, dagli atti e documenti di causa emerge chiaramente che il titolo posto a fondamento della cartella, risulta correttamente formato dall'ispettorato del lavoro. Ne
è stata data prova dalla parte costituita con la produzione documentale.
VIII. Tuttavia, non costituendosi non ha prodotto la prova della Controparte_1 notifica della cartella di pagamento posta alla base dell'intimazione impugnata con ricorso dalla società Parte_1
c. f. e, pertanto, si deve dichiarare l'annullamento della
[...] P.IVA_1 cartella di pagamento n. 09420190001620218001 per intervenuta prescrizione in quanto dalla sua formazione (2016) all'intimazione (2024) non sono stati prodotti atti interruttivi.
pagina 4 di 5 IX. Le spese seguono la soccombenza di , mentre con Controparte_1 riferimento alla posizione dell' devono essere Controparte_5 compensate, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite, del tariffario minimo, dell'assenza di istruttoria e della fase decisionale di fatto non svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n°09420190001620218001
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
Società c. f. Parte_1
che liquida in 850 €, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se P.IVA_1 dovuti, con distrazione al legale dichiaratosi antistatario;
Compensa le spese con riferimento alla posizione dell' Controparte_5
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale.
Reggio Calabria, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2203/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
[...]
REGGIO Controparte_1 CP_2
RESISTENTE/I
Oggi 21 maggio 2025, innanzi al dott. Francesco Maria Antonio Bugge', sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1
GANGEMI FRANCESCA e l'avv. GURNARI GIOVANNI il quale si riporta agli atti, sollecita alla condanna alle spese, con distrazione, di , rappresenta Controparte_1
Con che l' non è legittimato passivo rispetto le questioni che riguardano il procedimento di iscrizione al ruolo, ma solo le questioni di merito che nel caso di specie vengono assorbite dalla mancata prova della notifica degli atti presupposti
Per nessuno è comparso Controparte_1
Per nessuno è Controparte_4 comparso
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore si riporta e precisa le conclusioni;
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. pagina 1 di 5 Il Giudice
dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
Sono presenti le AUPP dott.sse Rosa Caliciuri e Francesca Fotia
pagina 2 di 5 All'esito della camera di consiglio il Giudice ha emesso il seguente provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2203/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. GANGEMI FRANCESCA e dell'avv. GURNARI P.IVA_1
GIOVANNI
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), cont. Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_4
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_3
REGGIO CALABRIA
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso la società Parte_1
c. f. si opponeva avverso l'intimazione di pagamento n.
[...] P.IVA_1
09420249007921370000 notificata a mezzo raccomandata il 05.09.2024 (data di ritiro presso la casa comunale) nonché delle seguenti cartelle di pagamento: 1) Cartella di pagamento n. 09420190001620218001.
II. A tal fine parte attorea deduceva che:
a. Preliminarmente si eccepisce la prescrizione estintiva della pretesa;
pagina 3 di 5 b. Omessa notifica della cartella di pagamento e ruolo - conseguente illegittimità per difetto dei presupposti
III. Si costitutiva parte resistente, Controparte_5
(C.F. ), la quale impugnava e contestava quanto dedotto, eccepito ed P.IVA_4 allegato dalla controparte e, in particolare, deduceva:
a. Nullità della domanda per indeterminatezza del petitum;
b. Difetto di legittimazione passiva dell' per le domande relative alla fase CP_4 della riscossione o, in subordine, rilievo sul piano delle spese c. Inammissibilità della domanda in quanto diretta avverso un atto privo di autonomia
IV. non si costituiva rimanendo contumace. Controparte_1
V. In prima udienza nessuno compariva e veniva disposto un rinvio ex art. 309 c.p.c. a successiva udienza. Successivamente, all'udienza del 21/5/2025 il ricorrente chiedeva la decisione.
VI. In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere accolta.
VII. Infatti, dagli atti e documenti di causa emerge chiaramente che il titolo posto a fondamento della cartella, risulta correttamente formato dall'ispettorato del lavoro. Ne
è stata data prova dalla parte costituita con la produzione documentale.
VIII. Tuttavia, non costituendosi non ha prodotto la prova della Controparte_1 notifica della cartella di pagamento posta alla base dell'intimazione impugnata con ricorso dalla società Parte_1
c. f. e, pertanto, si deve dichiarare l'annullamento della
[...] P.IVA_1 cartella di pagamento n. 09420190001620218001 per intervenuta prescrizione in quanto dalla sua formazione (2016) all'intimazione (2024) non sono stati prodotti atti interruttivi.
pagina 4 di 5 IX. Le spese seguono la soccombenza di , mentre con Controparte_1 riferimento alla posizione dell' devono essere Controparte_5 compensate, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della lite, del tariffario minimo, dell'assenza di istruttoria e della fase decisionale di fatto non svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n°09420190001620218001
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
Società c. f. Parte_1
che liquida in 850 €, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge se P.IVA_1 dovuti, con distrazione al legale dichiaratosi antistatario;
Compensa le spese con riferimento alla posizione dell' Controparte_5
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante deposito ed allegazione al verbale.
Reggio Calabria, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge'
pagina 5 di 5