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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 06/11/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio Pausania Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
UN ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 923/2018 R.G.A.C. promossa da:
( ) con sede in Olbia (SS) alla Via Tavolara, n. 4/6/8, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Stefania Berti presso il cui studio in
Bologna alla Via Milazzo n. 5 è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
) contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 190 c.p.c. con i seguenti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.5.2018 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 220/2018 notificato in data 27.3.2018 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 6.916,28, oltre interessi e Controparte_2 spese.
Esponeva l'opponente di essersi rivolto alla Euro Ricambi bus s.r.l. per la riparazione di un guasto meccanico al motore di un proprio autobus.
Aggiungeva che, nonostante la sostituzione di quattro pistoni (risultati grippati) e del monoblocco, una volta rimontato il motore sul mezzo si avvedeva che “il problema rilevato in precedenza era ancora presente;
dunque, l'intervento di era risultato non CP_2 risolutivo”.
Ha concluso chiedendo di “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto Controparte_2 quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto (n. 220/2018) perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Per l'effetto, accogliere la dispiegata domanda riconvenzionale condannando la odierna convenuta-opposta al pagamento della somma di € 2.083,72 per le ragioni esposte in narrativa;
In subordine, nell'ipotesi in cui
l'ingiunta creditrice dispieghi istanza di provvisoria esecutorietà dell'impugnato decreto ingiuntivo, l'odierna opponente chiede che tale istanza venga respinta poiché la presente opposizione si fonda su prove documentali e/o idonee al mancato accoglimento. Con vittoria di spese sostenute e compensi ex DM 37/2018”.
All'udienza del 21.12.2018 veniva dichiarata la contumacia della società opposta.
In data 17.10.2019, si costituiva che, richiamate le vicende Controparte_2 contrattuali, eccepiva la nullità della notifica della citazione in opposizione poiché effettuata presso il domicilio della società piuttosto che a quello eletto.
Aggiungeva che tale nullità era astrattamente sanabile ma, considerato che nel caso di specie essendo ampiamente trascorsi quaranta giorni per l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
220/2018, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato e quindi definitivamente esecutivo.
Concludeva chiedendo: in via preliminare,
- dichiarare la nullità della notifica della citazione in opposizione notificata irritualmente alla parte e non al domicilio eletto dal ricorrente-creditore e per l'effetto considerati trascorsi i 40 giorni dalla notifica confermare il decreto ingiuntivo n. 220/2018; ancora in via preliminare
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito in via principale,
- rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n.220/2018, R.G.N. 283/18; ancora nel merito in via principale,
- rigettare la spiegata domanda riconvenzionale per essere manifestamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase contenziosa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. La costituzione della società opposta sanava quindi, con efficacia ex tunc, la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato il principio, senz'altro applicabile anche alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per cui “il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa, rilevando – di conseguenza – che la notificazione deve qualificarsi come inesistente qualora questa manchi dei suddetti elementi costitutivi, mentre ogni altro tipo di difformità, come quella in questione, sarebbe da qualificare come nullità e come tale sanabile con efficacia ex tunc in quanto idonea al raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291
c.p.c.”.
Con ordinanza del 15.2.2021, a seguito della sentenza dichiarativa il fallimento della opposta il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 43 L.F. Controparte_2
Riassunto il processo nei confronti del , attesa la sua mancata costituzione in giudizio, CP_2 ne veniva dichiarata la contumacia.
Celebrata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, previa istruttoria solo documentale, la causa approdava alla decisione ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è inammissibile e il decreto ingiuntivo impugnato deve essere dichiarato esecutivo.
La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. Cass. civile, sez. II, 13 maggio
2008, n. 11867).
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, a mezzo p.e.c., data
27.3.2018 (cfr. doc. 1 opponente).
Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva, quindi, in data 7.5.2018.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato, a mezzo posta, soltanto in data 8.5.2018 (cfr. avviso di ricevimento allegato all'originale della citazione e, quindi, oltre il termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c. Ne consegue, quindi, che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo secondo i parametri imposti dal D.M. n. 55/2014 (valori minimi per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000.00) seguono la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tempio Pausania
n. 220/2018, datato 23.03.2018 ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
- condanna la parte attrice opponente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le competenze per il presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €
2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 06/11/2025
Il Giudice Sergio F. ST
Il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in composizione monocratica, Giudice Sergio
UN ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 923/2018 R.G.A.C. promossa da:
( ) con sede in Olbia (SS) alla Via Tavolara, n. 4/6/8, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Stefania Berti presso il cui studio in
Bologna alla Via Milazzo n. 5 è elettivamente domiciliata;
nei confronti di
) contumace;
Controparte_2 P.IVA_2
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 190 c.p.c. con i seguenti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.5.2018 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 220/2018 notificato in data 27.3.2018 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 6.916,28, oltre interessi e Controparte_2 spese.
Esponeva l'opponente di essersi rivolto alla Euro Ricambi bus s.r.l. per la riparazione di un guasto meccanico al motore di un proprio autobus.
Aggiungeva che, nonostante la sostituzione di quattro pistoni (risultati grippati) e del monoblocco, una volta rimontato il motore sul mezzo si avvedeva che “il problema rilevato in precedenza era ancora presente;
dunque, l'intervento di era risultato non CP_2 risolutivo”.
Ha concluso chiedendo di “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto Controparte_2 quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto (n. 220/2018) perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio. Per l'effetto, accogliere la dispiegata domanda riconvenzionale condannando la odierna convenuta-opposta al pagamento della somma di € 2.083,72 per le ragioni esposte in narrativa;
In subordine, nell'ipotesi in cui
l'ingiunta creditrice dispieghi istanza di provvisoria esecutorietà dell'impugnato decreto ingiuntivo, l'odierna opponente chiede che tale istanza venga respinta poiché la presente opposizione si fonda su prove documentali e/o idonee al mancato accoglimento. Con vittoria di spese sostenute e compensi ex DM 37/2018”.
All'udienza del 21.12.2018 veniva dichiarata la contumacia della società opposta.
In data 17.10.2019, si costituiva che, richiamate le vicende Controparte_2 contrattuali, eccepiva la nullità della notifica della citazione in opposizione poiché effettuata presso il domicilio della società piuttosto che a quello eletto.
Aggiungeva che tale nullità era astrattamente sanabile ma, considerato che nel caso di specie essendo ampiamente trascorsi quaranta giorni per l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
220/2018, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato e quindi definitivamente esecutivo.
Concludeva chiedendo: in via preliminare,
- dichiarare la nullità della notifica della citazione in opposizione notificata irritualmente alla parte e non al domicilio eletto dal ricorrente-creditore e per l'effetto considerati trascorsi i 40 giorni dalla notifica confermare il decreto ingiuntivo n. 220/2018; ancora in via preliminare
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito in via principale,
- rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n.220/2018, R.G.N. 283/18; ancora nel merito in via principale,
- rigettare la spiegata domanda riconvenzionale per essere manifestamente infondata in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase contenziosa, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. La costituzione della società opposta sanava quindi, con efficacia ex tunc, la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 14916 del 2016, hanno affermato il principio, senz'altro applicabile anche alla notificazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo, per cui “il luogo in cui la notificazione dell'atto viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali della stessa, rilevando – di conseguenza – che la notificazione deve qualificarsi come inesistente qualora questa manchi dei suddetti elementi costitutivi, mentre ogni altro tipo di difformità, come quella in questione, sarebbe da qualificare come nullità e come tale sanabile con efficacia ex tunc in quanto idonea al raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291
c.p.c.”.
Con ordinanza del 15.2.2021, a seguito della sentenza dichiarativa il fallimento della opposta il processo veniva interrotto ai sensi dell'art. 43 L.F. Controparte_2
Riassunto il processo nei confronti del , attesa la sua mancata costituzione in giudizio, CP_2 ne veniva dichiarata la contumacia.
Celebrata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, previa istruttoria solo documentale, la causa approdava alla decisione ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'opposizione è inammissibile e il decreto ingiuntivo impugnato deve essere dichiarato esecutivo.
La Cassazione ha precisato che la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore opponente (cfr. Cass. civile, sez. II, 13 maggio
2008, n. 11867).
Nel caso che ci occupa, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, a mezzo p.e.c., data
27.3.2018 (cfr. doc. 1 opponente).
Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva, quindi, in data 7.5.2018.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato, a mezzo posta, soltanto in data 8.5.2018 (cfr. avviso di ricevimento allegato all'originale della citazione e, quindi, oltre il termine perentorio di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c. Ne consegue, quindi, che l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Le spese di lite liquidate nel dispositivo secondo i parametri imposti dal D.M. n. 55/2014 (valori minimi per i giudizi di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000.00) seguono la soccombenza.
P.q.m.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Tempio Pausania
n. 220/2018, datato 23.03.2018 ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
- condanna la parte attrice opponente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le competenze per il presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi €
2.540,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.
Tempio Pausania, 06/11/2025
Il Giudice Sergio F. ST