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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg:
dott. Andrea Palma Presidente
dott.ssa Giusi Ianni Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2701 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gabriella Marini Serra;
ATTRICE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._2
Osvaldo Vetere e Salvatore Vetere;
CONVENUTO
con l'intervento del P.M.
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1
, premesso che aveva contratto matrimonio il 18.10.1969 a Parte_1
Dipignano (cs) -Atto annotato al N. 221 parte 2 serie A - anno 1969 Comune di
Dipignano, con , dalla cui unione è nato il [...] CP_1 Persona_1
economicamente autonomo, che è venuta meno l'affectio maritalis, chiedeva che fosse dichiarata la separazione giudiziale con addebito al coniuge , instando per CP_1
l'assegnazione della casa familiare di titolarità sita in Cosenza alla via Riccardo Pt_1
Misasi n. 38, alla medesima, con ogni arredo e pertinenza, con immediato allontanamento del dalla predetta abitazione. Riguardo alla domanda di CP_1
divorzio chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , confermando il provvedimento di Parte_1 CP_1
separazione e condannando parte resistente alle spese del processo.
Il convenuto, pur aderendo alla richiesta di separazione, instava per il riconoscimento dell'addebito a carico della ricorrente con conseguente rigetto dell'avversa Pt_1
domanda sul punto, ordinando la divisione della casa coniugale sita in Cosenza alla Via
R. Misasi N. 38 identificato catastalmente al NCEU del Comune di Cosenza al fg. 13,
p.lla 18, sub. 42 in quanto di metratura sufficientemente adeguata per ospitare due autonome unità immobiliari, concludendo, infine, per ciò che concerne la domanda di divorzio, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Parte_1
e con conferma in toto del provvedimento di separazione.
[...] CP_1
La domanda di separazione è fondata e dev'essere pertanto accolta.
Al riguardo, va infatti osservato che deve ritenersi pacifica la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate ed hanno dato atto della crisi coniugale.
Tanto premesso, deve darsi atto che, all'udienza del 09.01.2025, le parti hanno rinunciato alle reciproche domande di addebito di separazione, la causa veniva trattenuta in decisione sulla scorta delle conclusioni congiunte riguardanti esclusivamente lo status.
2 In ragione della rimessione sul ruolo ai fini della decisione sulle domande afferenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, alla sentenza definitiva viene rimessa altresì la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto delle conclusioni del P.M., rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale tra e;
Parte_1 CP_1
- rimette la causa in istruttoria ai fini della decisione sulle domande aventi quali oggetto e presupposto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con contestuale ordinanza
- rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Cosenza, 22.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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