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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12040 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima,
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14603/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di consulenza stilistica TRA
– PI: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AE CA e AL CA, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Sergio De Simone, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3583/2023 ad essa notificato in data 16.05.2023 dalla per il pagamento della somma di euro Controparte_1
76.250,00 oltre accessori, esponendo di essere una società licenziataria esclusiva per l'Italia e l'estero di alcuni rinomati marchi quali “R AR, “RB di OC AR, “Yamamay” e che crea i suoi modelli sia da sé, sia avvalendosi della collaborazione di studi di designers italiani. Allegava che in data 17.10.2018, e formalizzando una Pt_1 CP_1 collaborazione già iniziata nel mese di aprile 2018 per la stagione P/E 2019, ebbero a stipulare un contratto di collaborazione stilistica in forza del quale assunse l'incarico di prestare attività di assistenza e consulenza CP_1 per la creazione, l'ideazione e l'allestimento di tre collezioni di prodotti per le stagioni P/E 2019 e A/I 2019, pattuendo un corrispettivo dovuto al Designer di euro 75.000,00 oltre IVA per la stagione P/E 2019; e di euro 75.000,00
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 oltre IVA per la stagione A/I 2019, da corrispondersi mensilmente e previa presentazione di fattura. Aggiungeva di aver provveduto all'integrale pagamento del compenso pattuito, pagando puntualmente le fatture che mensilmente aveva emesso, corrispondendo a il saldo CP_1 CP_1 del corrispettivo pattuito di euro 150.000,00 oltre IVA, con il pagamento dell'ultima fattura n.8/001 relativa al mese di Aprile 2019. Succedeva che nonostante l'integrale pagamento del compenso pattuito, a partire dal mese di maggio 2019, in persona del suo amministratore unico CP_1 Parte_3
, rivendicando un accordo, in realtà inesistente, in forza del quale “il
[...] periodo della mia fatturazione si sarebbe esteso a tutto Settembre 2019, fino al termine cioè delle produzioni e consegne in corso relative alla stagione FW19”, aveva continuato a reclamare nei confronti di un compenso Pt_1 mensile di euro 15.250,00 IVA compresa, assolutamente non dovuto, emettendo le fatture poste a base del ricorso monitorio (nn. 10 del 4/5/19; 12 del 4/6/19, 13 del 9/7/19, 15 del 5/8/19 e 16 del 2/9/19). A nulla erano valse le contestazioni di circa l'assenza di qualsivoglia accordo di proroga Pt_1 del contratto e gli inviti rivolti alla a stornare le fatture CP_1 illegittimamente emesse. Peraltro l'opposta non aveva fornito alcuna prova delle presunte ulteriori prestazioni svolte in favore di essa opponente per poterne chiedere il pagamento, atteso che le fatture, anche se regolarmente annotate nei libri obbligatori, sono di formazione unilaterale e a valenza esclusivamente fiscale. Per tali motivi chiedeva al giudice di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, la produceva alcune mail che Controparte_1 provavano come le prestazioni rese in favore dell'opponente fossero continuate anche dopo l'aprile 2019. In particolare indicava le seguenti mail: mail del 20/6/2023 della a “Buonasera a tutti in CP_1 Pt_1 previsione dell'approssimarsi delle scadenze degli ordini della FW19, vi chiedo cortesemente di inviarmi con anticipo l'elenco degli ordini da ricevere e la data di previsto arrivo da IM . E' necessaria la disponibilità dei CFS relativi agli ordini da controllare che saranno da me prelevati a Nola”; mail del 22 luglio 2023, scrive della a Parte_4 Pt_1 [...]
e : “ragazze mi dite quando siete pronte per il Parte_5 Parte_6 controllo della in modo da organizzarmi con ”; mail del Per_1 Pt_7
23/7/2023 comunicaci quando puoi recarti da IM per questo Pt_7 controllo”; mail del 23 luglio 2019 in cui la si rivolge al sig. Pt_1 Pt_8
ed a tale dicendo: “C e , Vi comunico che
[...] Per_2 Pt_7 Per_2 sto attendendo report per quanto concerne la linea Tanya controllata oggi ,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 rimane in sospeso il controllo della linea RA ….” ; mail del 24 luglio 2019: “C , questo container sarà pronto nel pomeriggio alle 16,00. Pt_7
Quando possiamo fare il controllo?”; mail del 25/7/2023 il sig. Parte_3
scrive alla quanto segue: “Buonasera ci ha
[...] Pt_1 Pt_4 Pt_5 detto che non era sicura che il container 29891 arrivava per l'orario previsto e che era meglio prevedere il controllo nella giornata di giovedi. Ci ha assicurato che avviserà appena sicura dell'arrivo del container”; mail del 6 agosto 2019 della rivolta al sig. nella quale è Pt_1 Parte_8 testualmente riportato: “C , come da tua richiesta ti inoltro di Pt_7 seguito le date di arrivo al porto previste per i fornitori per i quali abbiamo già ricevuto il booking. Dobbiamo aggiornarci volta per volta perchè , come ben sai, la disponibilità di IM varia in funzione dei flussi totali di entrata merci. Naturalmente appena riceveremo la prontezza ti avviseremo come di consueto. Resto a disp per qualsiasi chiarimento. Cordialmente. ; Pt_9 mail del 12/9/2023 da a ”Buongiorno dopo il CP_1 Pt_1 Pt_9 controllo effettuato questa mattina, inviamo relazione su QC del 12/09.
[...]
MISC3W901 dal controllo effettuato l'articolo CP_2 CP_3 presenta sul 10% delle paia oggetto di controllo: muffa leggera necessitano di pulitura veloce. Buon lavoro”; mail del 27/9/2019 inviata per conoscenza al sig. : “C mi dici a che ora sarà pronto per il controllo Parte_8 Tes_1 questo container?”. Aggiungeva che la società opponente non aveva contestato tempestivamente, come sarebbe stato doveroso, le fatture elettroniche emesse, portando a proprio favore il credito per le somme relative all'iva in esse riportata. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammesse e assunti i soli interrogatori formali, chiesta all'opponente l'esibizione delle proprie scritture contabili relative al periodo dell'emissione delle fatture azionate in monitorio, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Invero, il contratto di consulenza professionale, formalizzato dalle parti in data 17.10.2018, ma in effetti già in corso di svolgimento sin dall'aprile 2018, stabiliva un compenso complessivo di euro 150.000,00 oltre IVA, precisamente euro 75.000,00 oltre I.V.A. per la stagione P/E 2019 ed euro 75.000,00 oltre I.V.A. per la stagione A/I 2019), il cui limite temporale veniva individuato nelle stagioni P/E 2019 e A/I 2019 senza possibilità di deroga. Infatti all'art.
8.1 risulta scritto: “Il presente contratto viene stipulato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 per le stagioni Primavera/Estate 2019, per la stagione Autunno/Inverno 2019, e scadrà inderogabilmente con la realizzazione della collezione Autunno/Inverno 2019 e con tutte le attività connesse”. Ciò posto, è documentalmente provato ed incontestato che l'opponente abbia corrisposto mensilmente all'opposta la somma complessiva indicata in contratto, in particolare con il pagamento della fattura n.8/001 relativa al mese di Aprile 2019, dopo la quale l'opposta continuò ad emettere le fatture nn. 10 del 4/5/19; 12 del 4/6/19, 13 del 9/7/19, 15 del 5/8/19 e 16 del 2/9/19, tutte immediatamente contestate alla come da corrispondenza mail Pt_1 prodotta con l'atto di opposizione. Peraltro la come risulta pur da dette mail, giustificava le CP_1 ulteriori emissioni di fatture anche dopo l'aprile 2019 sulla base di un presunto accordo verbale derogatorio del suddetto contratto scritto, che ne avrebbe a suo dire comportato “verosimilmente lo slittamento degli effetti fino a tutto Settembre 2019” (cfr mail 16.07.19 ore 22:38), sempre contestato dall'opponente, che ebbe da subito a invitare l'opposta a non emettere le fatture e a annullare con nota di credito quelle già emesse. L'opposta non ha provato detto presunto contratto verbale avente ad oggetto la prosecuzione del rapporto e non ha nemmeno provato le prestazioni eseguite dal maggio al settembre, per le quali ebbe ad emettere fatture mensili dello stesso importo di quelle previste dal contratto scritto. Inoltre, l'opposta ha giustificato i compensi richiesti con le fatture azionate in monitorio con l'espletamento di attività connesse alla principale già oggetto del contratto scritto, senza avvedersi che il compenso previsto per la stagione Autunno/Inverno 2019, oltre a scadere inderogabilmente con la realizzazione della collezione Autunno/Inverno 2019, comprendeva anche
“tutte le attività connesse” (testualmente art.
8.1 del contratto). Quindi anche le attività connesse asseritamente espletate dall'opposta dal maggio al settembre 2019, comunque collegate alla collezione Autunno/Inverso già eseguita, erano comunque ricomprese nel compenso complessivo previsto in contratto di euro 75.000,00 oltre Iva e quindi già pagato per l'intero dall'opponente. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14603/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di consulenza stilistica TRA
– PI: , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
AE CA e AL CA, come da procura in atti;
OPPONENTE E
– PI: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_2
Sergio De Simone, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la faceva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 3583/2023 ad essa notificato in data 16.05.2023 dalla per il pagamento della somma di euro Controparte_1
76.250,00 oltre accessori, esponendo di essere una società licenziataria esclusiva per l'Italia e l'estero di alcuni rinomati marchi quali “R AR, “RB di OC AR, “Yamamay” e che crea i suoi modelli sia da sé, sia avvalendosi della collaborazione di studi di designers italiani. Allegava che in data 17.10.2018, e formalizzando una Pt_1 CP_1 collaborazione già iniziata nel mese di aprile 2018 per la stagione P/E 2019, ebbero a stipulare un contratto di collaborazione stilistica in forza del quale assunse l'incarico di prestare attività di assistenza e consulenza CP_1 per la creazione, l'ideazione e l'allestimento di tre collezioni di prodotti per le stagioni P/E 2019 e A/I 2019, pattuendo un corrispettivo dovuto al Designer di euro 75.000,00 oltre IVA per la stagione P/E 2019; e di euro 75.000,00
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 oltre IVA per la stagione A/I 2019, da corrispondersi mensilmente e previa presentazione di fattura. Aggiungeva di aver provveduto all'integrale pagamento del compenso pattuito, pagando puntualmente le fatture che mensilmente aveva emesso, corrispondendo a il saldo CP_1 CP_1 del corrispettivo pattuito di euro 150.000,00 oltre IVA, con il pagamento dell'ultima fattura n.8/001 relativa al mese di Aprile 2019. Succedeva che nonostante l'integrale pagamento del compenso pattuito, a partire dal mese di maggio 2019, in persona del suo amministratore unico CP_1 Parte_3
, rivendicando un accordo, in realtà inesistente, in forza del quale “il
[...] periodo della mia fatturazione si sarebbe esteso a tutto Settembre 2019, fino al termine cioè delle produzioni e consegne in corso relative alla stagione FW19”, aveva continuato a reclamare nei confronti di un compenso Pt_1 mensile di euro 15.250,00 IVA compresa, assolutamente non dovuto, emettendo le fatture poste a base del ricorso monitorio (nn. 10 del 4/5/19; 12 del 4/6/19, 13 del 9/7/19, 15 del 5/8/19 e 16 del 2/9/19). A nulla erano valse le contestazioni di circa l'assenza di qualsivoglia accordo di proroga Pt_1 del contratto e gli inviti rivolti alla a stornare le fatture CP_1 illegittimamente emesse. Peraltro l'opposta non aveva fornito alcuna prova delle presunte ulteriori prestazioni svolte in favore di essa opponente per poterne chiedere il pagamento, atteso che le fatture, anche se regolarmente annotate nei libri obbligatori, sono di formazione unilaterale e a valenza esclusivamente fiscale. Per tali motivi chiedeva al giudice di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Costituitasi in giudizio, la produceva alcune mail che Controparte_1 provavano come le prestazioni rese in favore dell'opponente fossero continuate anche dopo l'aprile 2019. In particolare indicava le seguenti mail: mail del 20/6/2023 della a “Buonasera a tutti in CP_1 Pt_1 previsione dell'approssimarsi delle scadenze degli ordini della FW19, vi chiedo cortesemente di inviarmi con anticipo l'elenco degli ordini da ricevere e la data di previsto arrivo da IM . E' necessaria la disponibilità dei CFS relativi agli ordini da controllare che saranno da me prelevati a Nola”; mail del 22 luglio 2023, scrive della a Parte_4 Pt_1 [...]
e : “ragazze mi dite quando siete pronte per il Parte_5 Parte_6 controllo della in modo da organizzarmi con ”; mail del Per_1 Pt_7
23/7/2023 comunicaci quando puoi recarti da IM per questo Pt_7 controllo”; mail del 23 luglio 2019 in cui la si rivolge al sig. Pt_1 Pt_8
ed a tale dicendo: “C e , Vi comunico che
[...] Per_2 Pt_7 Per_2 sto attendendo report per quanto concerne la linea Tanya controllata oggi ,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 rimane in sospeso il controllo della linea RA ….” ; mail del 24 luglio 2019: “C , questo container sarà pronto nel pomeriggio alle 16,00. Pt_7
Quando possiamo fare il controllo?”; mail del 25/7/2023 il sig. Parte_3
scrive alla quanto segue: “Buonasera ci ha
[...] Pt_1 Pt_4 Pt_5 detto che non era sicura che il container 29891 arrivava per l'orario previsto e che era meglio prevedere il controllo nella giornata di giovedi. Ci ha assicurato che avviserà appena sicura dell'arrivo del container”; mail del 6 agosto 2019 della rivolta al sig. nella quale è Pt_1 Parte_8 testualmente riportato: “C , come da tua richiesta ti inoltro di Pt_7 seguito le date di arrivo al porto previste per i fornitori per i quali abbiamo già ricevuto il booking. Dobbiamo aggiornarci volta per volta perchè , come ben sai, la disponibilità di IM varia in funzione dei flussi totali di entrata merci. Naturalmente appena riceveremo la prontezza ti avviseremo come di consueto. Resto a disp per qualsiasi chiarimento. Cordialmente. ; Pt_9 mail del 12/9/2023 da a ”Buongiorno dopo il CP_1 Pt_1 Pt_9 controllo effettuato questa mattina, inviamo relazione su QC del 12/09.
[...]
MISC3W901 dal controllo effettuato l'articolo CP_2 CP_3 presenta sul 10% delle paia oggetto di controllo: muffa leggera necessitano di pulitura veloce. Buon lavoro”; mail del 27/9/2019 inviata per conoscenza al sig. : “C mi dici a che ora sarà pronto per il controllo Parte_8 Tes_1 questo container?”. Aggiungeva che la società opponente non aveva contestato tempestivamente, come sarebbe stato doveroso, le fatture elettroniche emesse, portando a proprio favore il credito per le somme relative all'iva in esse riportata. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammesse e assunti i soli interrogatori formali, chiesta all'opponente l'esibizione delle proprie scritture contabili relative al periodo dell'emissione delle fatture azionate in monitorio, la causa veniva fissata per la discussione e all'esito dell'udienza veniva decisa. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. Invero, il contratto di consulenza professionale, formalizzato dalle parti in data 17.10.2018, ma in effetti già in corso di svolgimento sin dall'aprile 2018, stabiliva un compenso complessivo di euro 150.000,00 oltre IVA, precisamente euro 75.000,00 oltre I.V.A. per la stagione P/E 2019 ed euro 75.000,00 oltre I.V.A. per la stagione A/I 2019), il cui limite temporale veniva individuato nelle stagioni P/E 2019 e A/I 2019 senza possibilità di deroga. Infatti all'art.
8.1 risulta scritto: “Il presente contratto viene stipulato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 per le stagioni Primavera/Estate 2019, per la stagione Autunno/Inverno 2019, e scadrà inderogabilmente con la realizzazione della collezione Autunno/Inverno 2019 e con tutte le attività connesse”. Ciò posto, è documentalmente provato ed incontestato che l'opponente abbia corrisposto mensilmente all'opposta la somma complessiva indicata in contratto, in particolare con il pagamento della fattura n.8/001 relativa al mese di Aprile 2019, dopo la quale l'opposta continuò ad emettere le fatture nn. 10 del 4/5/19; 12 del 4/6/19, 13 del 9/7/19, 15 del 5/8/19 e 16 del 2/9/19, tutte immediatamente contestate alla come da corrispondenza mail Pt_1 prodotta con l'atto di opposizione. Peraltro la come risulta pur da dette mail, giustificava le CP_1 ulteriori emissioni di fatture anche dopo l'aprile 2019 sulla base di un presunto accordo verbale derogatorio del suddetto contratto scritto, che ne avrebbe a suo dire comportato “verosimilmente lo slittamento degli effetti fino a tutto Settembre 2019” (cfr mail 16.07.19 ore 22:38), sempre contestato dall'opponente, che ebbe da subito a invitare l'opposta a non emettere le fatture e a annullare con nota di credito quelle già emesse. L'opposta non ha provato detto presunto contratto verbale avente ad oggetto la prosecuzione del rapporto e non ha nemmeno provato le prestazioni eseguite dal maggio al settembre, per le quali ebbe ad emettere fatture mensili dello stesso importo di quelle previste dal contratto scritto. Inoltre, l'opposta ha giustificato i compensi richiesti con le fatture azionate in monitorio con l'espletamento di attività connesse alla principale già oggetto del contratto scritto, senza avvedersi che il compenso previsto per la stagione Autunno/Inverno 2019, oltre a scadere inderogabilmente con la realizzazione della collezione Autunno/Inverno 2019, comprendeva anche
“tutte le attività connesse” (testualmente art.
8.1 del contratto). Quindi anche le attività connesse asseritamente espletate dall'opposta dal maggio al settembre 2019, comunque collegate alla collezione Autunno/Inverso già eseguita, erano comunque ricomprese nel compenso complessivo previsto in contratto di euro 75.000,00 oltre Iva e quindi già pagato per l'intero dall'opponente. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 19.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5