Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Domenica Scriva
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Minasi
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2025 e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/09/1994 in MI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 79, part II serie A anno 1994) e che dall'unione non sono nati figli ma la coppia ha adottato Persona_1
(nato in [...] il [...]), hanno riferito che con sentenza n. 261/2019 il Tribunale di MI ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT e da
le spese straordinarie (mediche non coperte dalla SSN, scolastiche e sportive), effettuate nell'interesse del figlio, previamente concordate se non urgenti, sono poste al 50% a carico di ognuna delle parti.
2. nessun assegno divorzile verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., ha confermato di non volersi conciliare ed ha Controparte_1 ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni;
non ha Parte_1 depositato note di dissenso, così dovendosi utilizzare l'espressione di volontà già resa nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
17/09/1994 in MI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 79, part II serie A anno 1994) e che dall'unione non sono nati figli ma la coppia ha adottato (nato in [...] il [...]), hanno riferito che con sentenza Persona_1
n. 261/2019 il Tribunale di MI ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di MI visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 17/09/1994 Parte_1 Controparte_1 in MI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 79, part
II serie A anno 1994) alle seguenti condizioni:
1. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo di mantenimento del figlio, la complessiva somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese presso il domicilio della creditrice;
le spese straordinarie ( mediche non coperte dalla SSN, scolastiche e sportive), effettuate nell'interesse del figlio, previamente concordate se non urgenti, sono poste al 50% a carico di ognuna delle parti.
2. nessun assegno divorzile verrà corrisposto dall'uno all'altro coniuge dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
MI, così deciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola