Articolo 3 della Legge 5 luglio 1990, n. 173
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 luglio 1990
Art. 3. 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad erogare contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale nella misura di 150 miliardi di lire, da distribuire in cinque annualita' di 30 miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, per ripianare arretrati di pagamento dovuti alle stesse Istituzioni, a titolo di capitale ed interessi, da parte di Paesi membri in via di sviluppo. L'intervento finanziario sara' diretto verso i Paesi indebitati di prevalente interesse per l'Italia, che dimostrino di collaborare con le citate Istituzioni ai fini dell'aggiustamento dei propri squilibri.
2. Le somme relative alle erogazioni dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 26 luglio 1990