Ordinanza collegiale 14 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03500/2026REG.PROV.COLL.
N. 08028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2025, proposto da
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IU RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AU RF, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5963 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IU RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il Cons. EN UA e uditi per le parti gli avvocati Valentino e Di Lieto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il dott. IU RE ha impugnato la determinazione n. 589 del 14 ottobre 2024 del dirigente del settore finanziario del comune di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata sospesa “ fino a conclusione del procedimento giudiziale ” l’utilizzazione della graduatoria per l’assunzione di n. 3 istruttori contabili e, quindi, l’assunzione del ricorrente primo graduato; tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso, ove occorra, la nota del predetto dirigente prot. n. 42532 dell’8 agosto 2024; ha chiesto, altresì, la condanna del comune di Santa Maria Capua Vetere al risarcimento del danno subito in virtù degli illegittimi atti impugnati.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso con sentenza n. 5963 del 2025, appellata dal comune di Santa Maria Capua Vetere per i seguenti motivi di diritto:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c) , c.p.a.; sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all’assunzione presso il comune di Santa Maria Capua Vetere perché già assunto a tempo indeterminato presso il comune di SI a far data dal 16 dicembre 2024; carenza di attualità del danno;
II) carenza di attualità del danno;
III) discrezionalità non criticabile sulla scelta di sospendere la procedura; assenza di colpa;
IV) errata quantificazione del risarcimento.
Si è costituito per resistere all’appello il sig. RE IU.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
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Giunge in decisione l’appello proposto dal comune di Santa Maria Capua Vetere per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 5963 del 2025 che ha accolto il ricorso del dott. RE IU per l’annullamento della determinazione n. 589 del 14 ottobre 2024 del dirigente del settore finanziario del comune di Santa Maria Capua Vetere con la quale è stata sospesa “ fino a conclusione del procedimento giudiziale ” l’utilizzazione della graduatoria per l’assunzione di n. 3 istruttori contabili e, quindi, l’assunzione del ricorrente primo graduato e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per la declaratoria, ex art. 30 del d.l.gs. n. 104 del 2010 ed ex art. 2043 c.c., del diritto a conseguire il risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati e per la condanna del Comune al pagamento del suddetto risarcimento.
Deve premettersi che, con la delibera n. 17 del 30 gennaio 2024, la Giunta comunale di Santa Maria Capua Vetere ha avviato la procedura di manifestazione d’interesse per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 3 istruttori contabili mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti del Comparto Autonomie Locali, formate a seguito di procedure concorsuali.
Il dott. IU RE ha partecipato a tale manifestazione di interesse nella qualità di idoneo nella graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di posti di istruttore contabile presso il comune di Spoleto.
A seguito dell’espletamento della procedura selettiva (richiedente anche un colloquio finalizzato ad accertare il possesso delle competenze tecnico-professionali, dei requisiti attitudinali e di quelli motivazionali), la commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria di merito, che ha visto posizionati al primo posto la dottoressa RF AU, al secondo posto il dott. RE IU e al terzo posto il dott. MA FL.
Con determinazione n. 388 del 10 giugno 2024 il competente dirigente del comune di Santa Maria Capua Vetere, prendendo atto dei verbali della commissione esaminatrice, ha nominato quali vincitori della procedura con la qualifica di istruttori contabili ex Cat. C (e con riserva di verifica dei requisiti), i candidati RF AU, RE IU e MA FL e disposto “ di trasmettere il presente atto all’ACER Caserta, al Comune di Spoleto e al Comune di Arienzo per la stipula della relativa convenzione al fine di procedere alla cessione della graduatoria di merito e all’assunzione dei candidati sopra richiamati ”;
L’ACER di Caserta non ha concesso il proprio nulla osta ai fini dell’assunzione della dottoressa RF AU, mentre sia per il dott. RE che per il terzo graduato hanno prestato assenso i comuni di Spoleto e di Arienzo, con la conseguente stipula delle prescritte convenzioni.
Pertanto, il dirigente del settore finanziario del comune di Santa Maria Capua Vetere, con determinazione n. 471 del 25 luglio 2024, ha disposto l’esclusione dalla graduatoria della candidata RF AU, rideterminandola con la collocazione al primo posto del dott. RE IU, al secondo posto del dott. MA FL e al terzo posto della dottoressa Franzese Anna.
La controinteressata, dottoressa RF AU, ha impugnato tale ultima determinazione innanzi al Tar Napoli, sicché il comune di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto necessario sospendere la procedura di utilizzo delle graduatorie di istruttore contabile con la determinazione n. 589 del 14 ottobre 2024. La sospensione è stata impugnata dal dott. RE IU.
La sentenza oggetto del presente appello ha accolto tale ultimo ricorso ritenendo immotivata la sospensione, e ha condannato il Comune al risarcimento fissando i criteri ex art. 34, comma 4, c.p.a.
Con il primo motivo di gravame il Comune ha dedotto l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c) , c.p.a.
Ed invero, da successive indagini è emerso che il dott. IU RE risulta essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso l’ufficio ragioneria del comune di SI dal 16 dicembre 2024. Ciò, dopo pochi giorni dalla proposizione del ricorso in primo grado. Non avendo il dott. RE comunicato tale circostanza in sede di giudizio, il Tar avrebbe accolto il suo ricorso nonostante l’evidente carenza di interesse alla decisione.
Con la seconda censura il Comune ha dedotto la carenza di attualità del danno. Ed invero, non avendo il ricorrente riscontrato la comunicazione di invito all’assunzione, dimostrando di non avere più alcun interesse all’assunzione stessa, non si comprenderebbe come possa dirsi sussistente un danno da ritardata assunzione.
L’evidenza per cui la mancanza di interesse all’assunzione è derivata da una circostanza (l’assunzione presso altro ente) già verificatasi prima dell’iscrizione a ruolo del ricorso e che, ciò nonostante, il giudizio sia stato ugualmente coltivato, costituirebbe un ulteriore motivo di riforma della sentenza impugnata.
Con la terza censura l’appellante deduce l’erroneità della sentenza, atteso che la scelta di sospendere la procedura costituirebbe estrinsecazione di potere discrezionale non criticabile, né potrebbe dirsi sussistente alcuna responsabilità colpevole del Comune medesimo, tale da poter fondare il risarcimento del danno.
Con il quarto motivo il Comune deduce l’erroneità della sentenza riguardo alla quantificazione del risarcimento. Ed invero, l’intervenuta assunzione dell’appellato presso altra amministrazione, verificatasi il 16 dicembre 2024, con conseguente impossibilità di assunzione presso il comune di Santa Maria Capua Vetere, comporterebbe che il danno risarcibile, al più e fermi i rilievi sopra esposti, dovrebbe prendere a riferimento cronologico unicamente il periodo tra settembre e il 15 dicembre 2024.
Il Collegio ritiene, in via preliminare, che sia da disattendere l’eccezione sollevata dal dott. RE di inammissibilità dell’appello per acquiescenza e per difetto di impugnazione, rispetto al decisum contenuto nella sentenza di primo grado, atteso che, dal contenuto dell’atto di appello si evince chiaramente che il Comune ha impugnato la sentenza gravata, deducendone l’erroneità per i motivi succitati. La sentenza ha, dunque, formato oggetto delle contestazioni del Comune appellante nelle parti rilevanti.
Riguardo alla documentazione introdotta in primo grado successivamente alla scadenza dei termini per il deposito perché reperita tardivamente dal Comune appellante, la stessa è stata ritualmente depositata in appello e risulta essenziale ai fini della decisione.
Ciò posto, l’appello è fondato solo in relazione alla quarta censura dedotta, con riferimento alla quantificazione del risarcimento, risultando, per il resto, pienamente condivisibili le statuizioni della sentenza impugnata.
Sussisteva di certo l’interesse alla decisione del ricorso di primo grado in capo al dott. RE, e, dunque, ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla sospensione della sua assunzione, nella qualità di primo classificato al concorso, essendo cessato il suo interesse solo in seguito all’assunzione presso il diverso comune di SI, avvenuta solo nel dicembre del 2024, e dunque permane intatto il suo diritto al risarcimento per il periodo che va dal 5 settembre 2024, data di emanazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare nel ricorso della dottoressa RF, fino al 15 dicembre compreso, data dell’assunzione presso il comune di SI.
Invero, la sospensione dell’assunzione del ricorrente in primo grado - che si era classificato primo in graduatoria nella procedura concorsuale in questione a seguito della mancata concessione del nulla osta dell’ACER nei confronti della controinteressata - non risultava giustificata dalla pendenza del ricorso della controinteressata avverso gli atti della procedura di utilizzazione di graduatorie di altri enti ai fini dell’assunzione di n. 3 istruttori contabili, in quanto l’istanza cautelare contenuta nel suddetto ricorso era stata respinta il 5 settembre 2024 con ampia motivazione che dava evidenza della totale infondatezza dell’impugnazione, invero respinta successivamente anche nel merito.
Invero, il Tar aveva ritenuto insussistente l’interesse della dott.ssa RF a contestare una procedura nella quale, in origine, risultava prima classificata, stigmatizzando, invece, la lesività del diniego di nulla osta dell’Acer che aveva obbligato il comune di Santa Maria Capua Vetere a modificare la graduatoria del concorso e che non era stato neppure impugnato. Né il Comune aveva posto a fondamento della delibera di sospensione i procedimenti attivati dall’ANAC e dal Dipartimento della Funzione pubblica (ex art. 60, comma 6, del d.lgs n. 165 del 2001) finalizzati ad accertare la corretta utilizzazione delle graduatorie.
Ne consegue che del tutto condivisibilmente la sentenza impugnata ha statuito che “ non sussistendo valide ragioni per la sospensione delle procedure di reclutamento oggetto di causa, si appalesano illegittimi i provvedimenti impugnati, con conseguente sussistenza del pregiudizio lamentato dal ricorrente per omessa assunzione. Sussiste altresì la condotta colposa dell’Amministrazione in ragione del contenuto del decisum cautelare (ordinanza n. 1637/2024), tenuto peraltro conto che neppure a seguito dell’archiviazione del procedimento ANAC (disposta sul finire del 2024, avendo l’Autorità ritenuto insussistenti i presupposti per attivare un procedimento di vigilanza), il Comune resistente ha provveduto all’assunzione del ricorrente ”.
Poiché, peraltro, come emerge dalla documentazione versata in atti, l’RE ha rifiutato l’assunzione da parte del comune di Santa Maria Capua Vetere nel luglio 2025 (dunque ha dimostrato di preferire di restare ad SI, pur con i maggiori costi che assume di sostenere), essendo stato già assunto dal comune di SI dal 16 dicembre 2024, sussiste di certo il suo interesse al risarcimento, ma i criteri di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a. fissati dalla sentenza devono riportarsi a tale data.
Il diritto al risarcimento del danno va, dunque, riparametrato, secondo i criteri già indicati nella sentenza impugnata, dalla data della possibile assunzione in servizio del ricorrente in primo grado (il 5 settembre 2024, quando il Tar Campania, con l’ordinanza n. 1637/2024 del 5 settembre 2024 ha respinto l’istanza cautelare nel ricorso della dottoressa AU RF) e quella di effettiva costituzione del rapporto di lavoro che il ricorrente medesimo ha conseguito presso il comune di SI (16 dicembre 2024), tenuto conto, si ribadisce, che il dott. RE a richiesta di costituzione del rapporto di lavoro presso il comune di Santa Maria Capua Vetere nel luglio 2025 non ha fatto pervenire riscontro, manifestando implicitamente la volontà di mantenere in essere il rapporto di lavoro in corso presso il comune di SI.
Deve, inoltre, ribadirsi che, come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ ai sensi dell'art. 1223 c.c, il pregiudizio subito in caso di omessa o ritardata assunzione all'esito di una procedura selettiva non è individuabile nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma negli effetti dannosi dell'operato dell'amministrazione, atteso che l'obbligo di retribuzione della prestazione lavorativa sorge con la costituzione del rapporto di impiego e l'effettivo svolgimento della prestazione ” (cfr. per tutte Cons. Stato, VI, 16 maggio 2025, n. 4248).
Nella fattispecie all’esame del Collegio il danno da mancato guadagno deve, dunque, avere come base di calcolo l'ammontare dell’intero trattamento economico e previdenziale non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui il ricorrente avrebbe dovuto, in assenza di sospensione del procedimento, essere assunto in servizio e la data nella quale è stato assunto preso altra amministrazione.
L’importo così determinato deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento nel 50% della somma derivante dal calcolo del trattamento economico e previdenziale non goduto così come sopra determinato, da quantificare equitativamente, ex art. 1226 c.c., in considerazione del fatto che il dott. RE ha comunque potuto impiegare le proprie energie lavorative in altre occasioni, anche solo potenziali, di guadagno ed ha potuto risparmiare, nel contempo, le energie fisico-psichiche che il lavoro, che gli è stato illegittimamente negato, avrebbe comunque implicato (cfr. Cons. Stato, VI, n. 8042 del 2 dicembre 2021, n. 8042).
La suddetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo (cfr. Cass. civ., III, 6 ottobre 2016 n. 19987).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO AB, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
EN UA, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EN UA | GO AB |
IL SEGRETARIO