CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IA RI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2033/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese N. 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031101055-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031101055-2024 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere i motivi di ricorso e/o dichiarare l'illegittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni-
Resistente: respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della presente controversia è il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. (in prosieguo Ricorr_1) avverso la l'avviso di accertamento n. T7G031101055/2024 per l'anno d'imposta 2018.
Occorre premettere che la Corte di GT di secondo grado in data 21/10/2025 ha confermato la sentenza di primo grado n. 491/2024 emessa dalla CGT Primo grado per l'anno di imposta 2016. La Sentenza 347/2024 della Corte di GT di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado per l'anno d'imposta 2015, e la sentenza 731/2025 della CG di primo grado ha accolto il ricorso per l'anno di imposta 2017. La vicenda è la seguente. Il 3 agosto 2009 Società_1 S.r.l. acquistava dei terreni dalla famiglia Nomin_1 per €800.000 e contestualmente, li rivendeva a Ricorr_1 per €2.150.000 più IVA al 20% (€430.000). L'operazione veniva contestata come illecita dall'Agenzia delle Entrate, che rilevava come la stessa: i) avesse generato un credito IVA fittizio di €430.000 (già oggetto di precedente accertamento); ii) avesse determinato una sopravvalutazione del costo di acquisto dei terreni pari a €1.585.015; iii) avesse sortito per l'acquirente un indebito vantaggio fiscale nell'anno 2016 quando Ric_1 ha venduto parte degli immobili costruiti. Ritenendo l'insussistenza di un valido ed oggettivo fondamento all'operazione, rectius di dati oggettivi idonei a renderla plausibile, l'Amministrazione le attribuiva il significato di operazione fraudolenta mediante interposizione fittizia (su cui v. Cass. 7661/2011) sulla base dei seguenti elementi indiziari: a) Commistione delle compagini sociali: i signori Nom_2 e Nom_3 risultavano soci di entrambe le società (Soc_1 al 50% ciascuno, Ricorr_1 al 25% ciascuno); b) Sovrapposizione delle cariche amministrative: Nom_2 ricopriva il ruolo di presidente del CdA in entrambe le società, mentre Nom_3 era consigliere in Società_1 e amministratore delegato in Ricorr_1; c) Contestualità delle operazioni, essendo i trasferimenti immobiliari consecutivi e nella stessa giornata;
d)
Fideiussione anticipata, rilasciata da Ricorr_1 agli Nomin_1 già il 15 luglio 2009, prima ancora che la sua dante causa (Società_1) acquistasse i terreni;
e) Circolarità dei flussi finanziari. L'Amministrazione ha individuato l'importo di Euro 1.585.015 come costo fittizio, risultante dalla differenza tra il prezzo dichiarato da Ricorr_1 nell'acquisto da Soc_1 (Euro 2.150.000) e il valore effettivo dei beni (Euro 564.985) determinato applicando il prezzo unitario della cessione Nomin_1-Soc_1 (€800.000 ÷ 15.005 mq =
€53,31556/mq) alla superficie effettivamente ceduta a Ricorr_1 (10.597 mq). Tale costo fittizio è stato poi imputato temporalmente agli anni in cui Ricorr_1 ha effettivamente venduto gli immobili costruiti sui terreni sopravvalutati, quindi dal 2015 l'atto riverberava i propri effetti quando la società ha cominciato a vendere i propri immobili:
Anno 2015: Vendite per €912.725 (17,42% del totale costruito)
Anno 2016: Vendite per €1.129.190 (20,10% del totale costruito)
L'anno 2015 è già stato oggetto di altro giudizio, come il 2016 e il 2017.
Qui si discute del 2018. In particolare, nell'esercizio 2018 la Ricorr_1 ha contabilizzato un costo di costruzione pari ad euro 227.676,34 (valore che, per l'Ufficio, è direttamente influenzato dalla interposizione fittizia di
Società_1 nella acquisizione dei terreni dalla famiglia Nominativo_1). Per l'effetto, l'Ufficio nelle controdeduzioni ritiene che la sopravvalutazione del costo degli immobili ceduti nel 2018 vada determinata nella misura pari ad euro 56.110,00, che vengono dunque recuperati a imposizione quale minor valore delle esistenze iniziali.
Vengono inoltre formulati gli ulteriori rilievi:
[a.] Rilievo 2 – Spese legali e di consulenza (minor costo deducibile per euro 4.756,00; I.v.a. indetraibile per euro 715,86); [b.] Rilievo 3 – Interessi passivi (interessi indeducibili per euro 60.209,00).
La Società ricorrente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, ritiene di aver prodotto documentazione di riscontro alla insussistenza dell'interposizione fittizia denunciata dall'Ufficio , ma i rilievi contenuti nell'invito a comparire sono stati integralmente confermati dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento in questa sede impugnato. Alla luce di quanto precede, l'Ufficio ha proceduto ad accertare in capo a Ricorr_1 una perdita di impresa a fini I.re.s. pari ad euro 45.424,00 (in luogo della perdita di impresa dichiarata pari ad euro 166.499,00), e una maggiore I.v.a. per euro 715,00.
È stata altresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad euro 189.478,20. Tenuto conto della sanzione irrogata per le annualità precedenti, la sanzione relativa all'a.i. 2018 è pari ad euro 2.416,40.
***
La contribuente contestava legittimità e fondatezza nel merito dell'accertamento e proponeva ricorso avanti la Corte territoriale di primo grado in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il provvedimento di archiviazione dell'azione penale esercitata in relazione alla vicenda descritta non è elemento di valutazione dirimente. E ciò sia per la strutturale autonomia tra le diverse sedi processuali e i relativi giudizi, sia per la diversità di valutazione che le contraddistingue. Ed invero l'insussistenza dell'illecito penale - rectius, la non univocità dei fatti che faccia propendere per un giudizio prognostico che non raggiunga la soglia dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" lascia intatta la necessità di vagliare la sussistenza dell' illecito tributario, che quella valutazione non esclude. Qui si tratta di un'operazione negoziale che presenta plurimi profili controvertibili. Giova al riguardo rammentare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale l'accertamento della natura elusiva dell'operazione contestata "non distingue tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto
- e interposizione reale -nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto;
neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto." (Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, n.11055). Secondo i principi, pertanto,
l'uso legittimo dello strumento giuridico si presume, onerando della prova contraria chi eccepisce l'illiceità.
Tale prova è da ritenersi raggiunta, alla luce dei seguenti dati.
In primo luogo tra le due compravendite sussiste un vincolo teleologico reso palese dalla contestualità essendo effettuate lo stesso giorno e consequenziali, posto che l'acquirente della prima è immediatamente dopovalienante nella seconda, il che realizza lo schema tipico della interposizione (lecita o illecita, il dato è in sè neutro) di persona. In secondo luogo, Ric_1 rilascia garanzia assicurativa agli Nomin_1 il 15 luglio 2009, ben diciotto giorni prima che la sua dante causa Soc_1 acquistasse effettivamente i terreni (3 agosto 2009). Nè può sostenersi che la prestazione di garanzia fosse un obbligo di legge, perché Ric_1 non aveva alcun obbligo di comprare i terreni dagli Nomin_1: i preliminari di vendita, prodotti all'Ufficio, non sono stati stipulati dalla Soc_1 S.r. l. (p. Iva P.IVA_2), bensì dalla Soc_1 S.r.l. con partita Iva P.IVA_3. Queste circostanze dimostrano, piuttosto, come Ric_1 fosse già perfettamente a conoscenza dell'operazione e del suo ruolo di acquirente finale, contraddicendo la tesi di un intervento casuale o successivo. In terzo luogo, quella conoscenza si deve proprio alla sovrapposizione e commistione tra le società. Il fatto che Nom_2 e Nom_3 controllassero al 100% Soc_1 (50% ciascuno) e detenessero il 50% di Ric_1 (25% ciascuno), con Nom_2 nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione in entrambe le società, non è circostanza neutra ma evidenzia plasticamente la riconducibilità delle due persone giuridiche ad un medesimo centro decisionale, se non ad un medesimo centro di imputazione di interessi strumentalmente frazionato in entità formalmente autonome.
Un quarto dato oggettivamente anomalo è l'enorme sproporzione tra i valori dichiarati nei due atti. Nonostante la pur suggestiva difesa di parte, la plusvalenza di 1.585.015 euro sfugge ad ogni sforzo ermeneutico. Ulteriori profili di anomalia riguardano Soc_1: nonostante la cessione a Ric_1 rappresenti l'intero volume d'affari 2009 della società, Soc_1 non indica alcun importo IVA a debito nella liquidazione di agosto 2009; subisce il furto della contabilità (evento quod plerumque accidit, che ha una sua pregnanza data dalla ricorrenza statistica nell'ambito delle procedure concorsuali), cede le quote a nullatenenti (tali Nomin_4) e viene posta in liquidazione nel 2011 senza mai aver utilizzato i terreni acquistati. Ma proprio mercè l'interposizione di Soc_1, Ric_1 consegue un credito IVA di 430.000 euro che richiede immediatamente a rimborso, ottenendo un vantaggio fiscale immediato e liquido;
lucra una plusvalenza del
312% rispetto al valore dei beni pagato da Soc_1 per l'acquisto; realizza immobili che poi vende nel 2016 lucrando un'ulteriore plusvalenza.
A fronte di tutto questo, le spiegazioni -in particolare la circostanza che l'oggetto delle due cessioni non fosse lo stesso- e i dati recati dalla contribuente non scalfiscono minimamente la intrinseca fondatezza e correttezza dell'accertamento induttivo svolto e trasfuso nell'atto impugnato, che va pertanto anche in questa sede confermato risultando corretta la sua valutazione.
Nelle conclusioni, il ricorrente insta affinché il Giudice disponga ai sensi dell'art. 7D.lgs. n. 546/92 l'assunzione della testimonianza dei sigg. Nomin_1, Nom_7 e Nom_8 (venditori privati) al fine di confermare che le cessioni sono avvenute nei confronti di Soc_1, rappresentata da Nom_2 La società richiede altresì che l'arch. Nomin_5 e il geom. Nomin_6 rendano testimonianza circa le attività svolte per la presentazione del Pec. La Parte chiede altresì disporsi Consulenza Tecnica.
L'Ufficio si oppone all'ammissibilità di tali prove nel procedimento de quo.
Quanto alla prova testimoniale, si precisa che ai sensi del novellato comma 4 dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992,
“(…) La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai finidella decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis del codice di procedura civile”.
La prova testimoniale deve dunque essere necessaria ai fini della decisione;
ai fini di una tale valutazione, la prova in questione deve, inoltre, qualificarsi come non fungibile con altri mezzi istruttori per dirimere la controversia, caratterizzandola quale “eccezionale” ovvero ammissibile solo in mancanza di altri elementi istruttori.
L'esame dei quesiti proposti dal ricorrente, nonché l'elenco dei soggetti indicati quali testimoni, porta ad escludere recisamente che, nella fattispecie in esame, l'istanza possa essere considerata ammissibile.
Infatti, è evidente che i venditori non possono che confermare quanto già attestato negli atti pubblici di compravendita e, vale a dire, confermare che l'acquirente dei terreni ceduti era la Soc_1 e che essa era rappresentata dal sig. Nom_2. Altrettanto nota è la circostanza per cui il geometra sopra indicato ha operato su mandato di Società_1. Del resto, l'interposizione fittizia si è resa possibile soltanto mediante la collaborazione tra Soc_1 e Ric_1, a nulla valendo le sopra richieste testimonianze, senza tacere che si richiederebbe ai testi di confermare di avere consapevolmente preso parte all'interposizione fittizia contestata dall'Ufficio.
L'Ufficio si oppone altresì alla richiesta di nomina di CTU, non ricorrendone i presupposti.
Infatti, si consideri che le caratteristiche peculiari del processo tributario suggeriscono un impiego limitato della Consulenza Tecnica d'Ufficio rispetto a quanto avviene in ambito civilistico.
In primo luogo, siffatto assunto è confermato dall'unica disposizione tributaria dedicata alla consulenza tecnica d'ufficio, ossia l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 laddove fa riferimento alla necessità di
“acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità”, mentre, come detto, l'art. 61 c.p.c. in modo generico consente al giudice di avvalersi di uno o più consulenti “quando è necessario”.
Sulla questione delle sanzioni è bene rammentare che la sanzione riferita all'anno 2018 è pari ad appena
€ 2.416,00, mentre si giunge alla somma di € 189.478,20 solo avendo riguardo al cumulo operato con le sanzioni irrogate per gli anni precedenti. Dunque, è manifestamente infondata la pretesa avversaria secondo la quale sarebbero state irrogate sanzioni per € 189.478,20 a fronte di un'imposta evasa di appena € 715,00.
Dunque, verificando la motivazione circa l'irrogazione delle sanzioni nel suo complesso, si evince che l'Ufficio ha rispettato il disposto normativo di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 472/97, applicando i minimi edittali e le sanzioni più favorevoli al contribuente.
Spese secondo soccombenza e nei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1500.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica:
IA RI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2033/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese N. 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031101055-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G031101055-2024 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente : accogliere i motivi di ricorso e/o dichiarare l'illegittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni-
Resistente: respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto della presente controversia è il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.r.l. (in prosieguo Ricorr_1) avverso la l'avviso di accertamento n. T7G031101055/2024 per l'anno d'imposta 2018.
Occorre premettere che la Corte di GT di secondo grado in data 21/10/2025 ha confermato la sentenza di primo grado n. 491/2024 emessa dalla CGT Primo grado per l'anno di imposta 2016. La Sentenza 347/2024 della Corte di GT di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado per l'anno d'imposta 2015, e la sentenza 731/2025 della CG di primo grado ha accolto il ricorso per l'anno di imposta 2017. La vicenda è la seguente. Il 3 agosto 2009 Società_1 S.r.l. acquistava dei terreni dalla famiglia Nomin_1 per €800.000 e contestualmente, li rivendeva a Ricorr_1 per €2.150.000 più IVA al 20% (€430.000). L'operazione veniva contestata come illecita dall'Agenzia delle Entrate, che rilevava come la stessa: i) avesse generato un credito IVA fittizio di €430.000 (già oggetto di precedente accertamento); ii) avesse determinato una sopravvalutazione del costo di acquisto dei terreni pari a €1.585.015; iii) avesse sortito per l'acquirente un indebito vantaggio fiscale nell'anno 2016 quando Ric_1 ha venduto parte degli immobili costruiti. Ritenendo l'insussistenza di un valido ed oggettivo fondamento all'operazione, rectius di dati oggettivi idonei a renderla plausibile, l'Amministrazione le attribuiva il significato di operazione fraudolenta mediante interposizione fittizia (su cui v. Cass. 7661/2011) sulla base dei seguenti elementi indiziari: a) Commistione delle compagini sociali: i signori Nom_2 e Nom_3 risultavano soci di entrambe le società (Soc_1 al 50% ciascuno, Ricorr_1 al 25% ciascuno); b) Sovrapposizione delle cariche amministrative: Nom_2 ricopriva il ruolo di presidente del CdA in entrambe le società, mentre Nom_3 era consigliere in Società_1 e amministratore delegato in Ricorr_1; c) Contestualità delle operazioni, essendo i trasferimenti immobiliari consecutivi e nella stessa giornata;
d)
Fideiussione anticipata, rilasciata da Ricorr_1 agli Nomin_1 già il 15 luglio 2009, prima ancora che la sua dante causa (Società_1) acquistasse i terreni;
e) Circolarità dei flussi finanziari. L'Amministrazione ha individuato l'importo di Euro 1.585.015 come costo fittizio, risultante dalla differenza tra il prezzo dichiarato da Ricorr_1 nell'acquisto da Soc_1 (Euro 2.150.000) e il valore effettivo dei beni (Euro 564.985) determinato applicando il prezzo unitario della cessione Nomin_1-Soc_1 (€800.000 ÷ 15.005 mq =
€53,31556/mq) alla superficie effettivamente ceduta a Ricorr_1 (10.597 mq). Tale costo fittizio è stato poi imputato temporalmente agli anni in cui Ricorr_1 ha effettivamente venduto gli immobili costruiti sui terreni sopravvalutati, quindi dal 2015 l'atto riverberava i propri effetti quando la società ha cominciato a vendere i propri immobili:
Anno 2015: Vendite per €912.725 (17,42% del totale costruito)
Anno 2016: Vendite per €1.129.190 (20,10% del totale costruito)
L'anno 2015 è già stato oggetto di altro giudizio, come il 2016 e il 2017.
Qui si discute del 2018. In particolare, nell'esercizio 2018 la Ricorr_1 ha contabilizzato un costo di costruzione pari ad euro 227.676,34 (valore che, per l'Ufficio, è direttamente influenzato dalla interposizione fittizia di
Società_1 nella acquisizione dei terreni dalla famiglia Nominativo_1). Per l'effetto, l'Ufficio nelle controdeduzioni ritiene che la sopravvalutazione del costo degli immobili ceduti nel 2018 vada determinata nella misura pari ad euro 56.110,00, che vengono dunque recuperati a imposizione quale minor valore delle esistenze iniziali.
Vengono inoltre formulati gli ulteriori rilievi:
[a.] Rilievo 2 – Spese legali e di consulenza (minor costo deducibile per euro 4.756,00; I.v.a. indetraibile per euro 715,86); [b.] Rilievo 3 – Interessi passivi (interessi indeducibili per euro 60.209,00).
La Società ricorrente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione, ritiene di aver prodotto documentazione di riscontro alla insussistenza dell'interposizione fittizia denunciata dall'Ufficio , ma i rilievi contenuti nell'invito a comparire sono stati integralmente confermati dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento in questa sede impugnato. Alla luce di quanto precede, l'Ufficio ha proceduto ad accertare in capo a Ricorr_1 una perdita di impresa a fini I.re.s. pari ad euro 45.424,00 (in luogo della perdita di impresa dichiarata pari ad euro 166.499,00), e una maggiore I.v.a. per euro 715,00.
È stata altresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari ad euro 189.478,20. Tenuto conto della sanzione irrogata per le annualità precedenti, la sanzione relativa all'a.i. 2018 è pari ad euro 2.416,40.
***
La contribuente contestava legittimità e fondatezza nel merito dell'accertamento e proponeva ricorso avanti la Corte territoriale di primo grado in composizione monocratica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il provvedimento di archiviazione dell'azione penale esercitata in relazione alla vicenda descritta non è elemento di valutazione dirimente. E ciò sia per la strutturale autonomia tra le diverse sedi processuali e i relativi giudizi, sia per la diversità di valutazione che le contraddistingue. Ed invero l'insussistenza dell'illecito penale - rectius, la non univocità dei fatti che faccia propendere per un giudizio prognostico che non raggiunga la soglia dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" lascia intatta la necessità di vagliare la sussistenza dell' illecito tributario, che quella valutazione non esclude. Qui si tratta di un'operazione negoziale che presenta plurimi profili controvertibili. Giova al riguardo rammentare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale l'accertamento della natura elusiva dell'operazione contestata "non distingue tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto
- e interposizione reale -nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto;
neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto." (Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, n.11055). Secondo i principi, pertanto,
l'uso legittimo dello strumento giuridico si presume, onerando della prova contraria chi eccepisce l'illiceità.
Tale prova è da ritenersi raggiunta, alla luce dei seguenti dati.
In primo luogo tra le due compravendite sussiste un vincolo teleologico reso palese dalla contestualità essendo effettuate lo stesso giorno e consequenziali, posto che l'acquirente della prima è immediatamente dopovalienante nella seconda, il che realizza lo schema tipico della interposizione (lecita o illecita, il dato è in sè neutro) di persona. In secondo luogo, Ric_1 rilascia garanzia assicurativa agli Nomin_1 il 15 luglio 2009, ben diciotto giorni prima che la sua dante causa Soc_1 acquistasse effettivamente i terreni (3 agosto 2009). Nè può sostenersi che la prestazione di garanzia fosse un obbligo di legge, perché Ric_1 non aveva alcun obbligo di comprare i terreni dagli Nomin_1: i preliminari di vendita, prodotti all'Ufficio, non sono stati stipulati dalla Soc_1 S.r. l. (p. Iva P.IVA_2), bensì dalla Soc_1 S.r.l. con partita Iva P.IVA_3. Queste circostanze dimostrano, piuttosto, come Ric_1 fosse già perfettamente a conoscenza dell'operazione e del suo ruolo di acquirente finale, contraddicendo la tesi di un intervento casuale o successivo. In terzo luogo, quella conoscenza si deve proprio alla sovrapposizione e commistione tra le società. Il fatto che Nom_2 e Nom_3 controllassero al 100% Soc_1 (50% ciascuno) e detenessero il 50% di Ric_1 (25% ciascuno), con Nom_2 nel ruolo di presidente del consiglio di amministrazione in entrambe le società, non è circostanza neutra ma evidenzia plasticamente la riconducibilità delle due persone giuridiche ad un medesimo centro decisionale, se non ad un medesimo centro di imputazione di interessi strumentalmente frazionato in entità formalmente autonome.
Un quarto dato oggettivamente anomalo è l'enorme sproporzione tra i valori dichiarati nei due atti. Nonostante la pur suggestiva difesa di parte, la plusvalenza di 1.585.015 euro sfugge ad ogni sforzo ermeneutico. Ulteriori profili di anomalia riguardano Soc_1: nonostante la cessione a Ric_1 rappresenti l'intero volume d'affari 2009 della società, Soc_1 non indica alcun importo IVA a debito nella liquidazione di agosto 2009; subisce il furto della contabilità (evento quod plerumque accidit, che ha una sua pregnanza data dalla ricorrenza statistica nell'ambito delle procedure concorsuali), cede le quote a nullatenenti (tali Nomin_4) e viene posta in liquidazione nel 2011 senza mai aver utilizzato i terreni acquistati. Ma proprio mercè l'interposizione di Soc_1, Ric_1 consegue un credito IVA di 430.000 euro che richiede immediatamente a rimborso, ottenendo un vantaggio fiscale immediato e liquido;
lucra una plusvalenza del
312% rispetto al valore dei beni pagato da Soc_1 per l'acquisto; realizza immobili che poi vende nel 2016 lucrando un'ulteriore plusvalenza.
A fronte di tutto questo, le spiegazioni -in particolare la circostanza che l'oggetto delle due cessioni non fosse lo stesso- e i dati recati dalla contribuente non scalfiscono minimamente la intrinseca fondatezza e correttezza dell'accertamento induttivo svolto e trasfuso nell'atto impugnato, che va pertanto anche in questa sede confermato risultando corretta la sua valutazione.
Nelle conclusioni, il ricorrente insta affinché il Giudice disponga ai sensi dell'art. 7D.lgs. n. 546/92 l'assunzione della testimonianza dei sigg. Nomin_1, Nom_7 e Nom_8 (venditori privati) al fine di confermare che le cessioni sono avvenute nei confronti di Soc_1, rappresentata da Nom_2 La società richiede altresì che l'arch. Nomin_5 e il geom. Nomin_6 rendano testimonianza circa le attività svolte per la presentazione del Pec. La Parte chiede altresì disporsi Consulenza Tecnica.
L'Ufficio si oppone all'ammissibilità di tali prove nel procedimento de quo.
Quanto alla prova testimoniale, si precisa che ai sensi del novellato comma 4 dell'art. 7 D.Lgs. 546/1992,
“(…) La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai finidella decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'art. 257-bis del codice di procedura civile”.
La prova testimoniale deve dunque essere necessaria ai fini della decisione;
ai fini di una tale valutazione, la prova in questione deve, inoltre, qualificarsi come non fungibile con altri mezzi istruttori per dirimere la controversia, caratterizzandola quale “eccezionale” ovvero ammissibile solo in mancanza di altri elementi istruttori.
L'esame dei quesiti proposti dal ricorrente, nonché l'elenco dei soggetti indicati quali testimoni, porta ad escludere recisamente che, nella fattispecie in esame, l'istanza possa essere considerata ammissibile.
Infatti, è evidente che i venditori non possono che confermare quanto già attestato negli atti pubblici di compravendita e, vale a dire, confermare che l'acquirente dei terreni ceduti era la Soc_1 e che essa era rappresentata dal sig. Nom_2. Altrettanto nota è la circostanza per cui il geometra sopra indicato ha operato su mandato di Società_1. Del resto, l'interposizione fittizia si è resa possibile soltanto mediante la collaborazione tra Soc_1 e Ric_1, a nulla valendo le sopra richieste testimonianze, senza tacere che si richiederebbe ai testi di confermare di avere consapevolmente preso parte all'interposizione fittizia contestata dall'Ufficio.
L'Ufficio si oppone altresì alla richiesta di nomina di CTU, non ricorrendone i presupposti.
Infatti, si consideri che le caratteristiche peculiari del processo tributario suggeriscono un impiego limitato della Consulenza Tecnica d'Ufficio rispetto a quanto avviene in ambito civilistico.
In primo luogo, siffatto assunto è confermato dall'unica disposizione tributaria dedicata alla consulenza tecnica d'ufficio, ossia l'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 laddove fa riferimento alla necessità di
“acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità”, mentre, come detto, l'art. 61 c.p.c. in modo generico consente al giudice di avvalersi di uno o più consulenti “quando è necessario”.
Sulla questione delle sanzioni è bene rammentare che la sanzione riferita all'anno 2018 è pari ad appena
€ 2.416,00, mentre si giunge alla somma di € 189.478,20 solo avendo riguardo al cumulo operato con le sanzioni irrogate per gli anni precedenti. Dunque, è manifestamente infondata la pretesa avversaria secondo la quale sarebbero state irrogate sanzioni per € 189.478,20 a fronte di un'imposta evasa di appena € 715,00.
Dunque, verificando la motivazione circa l'irrogazione delle sanzioni nel suo complesso, si evince che l'Ufficio ha rispettato il disposto normativo di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 472/97, applicando i minimi edittali e le sanzioni più favorevoli al contribuente.
Spese secondo soccombenza e nei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1500.