TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15429/2024
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Tri bunal e O rdi nari o di Bresci a
Sett i m a Sezi one Ci vi l e nel giudizio promosso da
P. VA , con l'avvocato Massimo Gilardoni Parte_1 P.VA_1 appellante nei confronti di
, con l'avvocato Michele Giuseppe Lo Prejato Controparte_1
appellato avverso la sentenza pronunciata il 18.9.2024 e pubblicata il 5.11.2024 con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato l'opposizione dell'appellante avverso le ordinanze n. 38 e 39 emesse il 18.4.2024 e notificate il
23.4.2024 con le quali sono state irrogate le sanzioni di euro 309, oltre accessori sulle concl usi oni
a. di parte appellante: riformare la sentenza impugnata e annullare le ordinanze opposte
b. di parte appellata: rigettare l'appello ha pronunciato la seguente sent enza
1. L'appellante ha così argomentato l'erroneità della sentenza impugnata: “L'appellante ritiene che il Giudice di Pace di Brescia, esaminando la legge regionale che disciplina l'esercizio del commercio non abbia tenuto conto della normativa nazionale e in particolare l'art. 31, comma 1, d.l. 201 del 2011, modificativo dell'art.
3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, secondo cui, le attività commerciali e tra queste l'attività esercitata da , a , sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti Parte_2 Controparte_1
l'obbligo della chiusura. Il Giudice di Pace di Brescia non considera che la legge regionale da lui citata, se interpretata nel senso da lui proposto, verrebbe a invadere una prerogativa che compete esclusivamente allo
Stato e che riguarda la tutela della concorrenza, di cui l'apertura degli esercizi commerciali costituisce parte integrante e si presterebbe a una censura di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. Ciò significa che contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace di Brescia il CP_1 non può imporre orari diretti a porre limiti all'esercizio dell'impresa, come nel caso di specie, quanto invece adottare specifici provvedimenti con ordinanze urgenti e contingibili, adottabili in situazioni specifiche ove siano coinvolti valori di rango costituzionale che qui non ricorrono. Perciò va riconosciuta la possibilità di
1 di 3 intervenire per coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, con riferimento a singoli esercizi oppure a intere vie o zone o quartieri, all'esito di una adeguata istruttoria di carattere urbanistico e di ordine pubblico, sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.), introducendo limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei locali laddove siano riscontrate situazioni di disturbo e compromissione della quiete pubblica. Nel caso in esame non vi sono giustificazioni che possano giustificare una limitazione degli orari di chiusura. Infatti il locale è compreso all'interno di una zona industriale ove non vi sono edifici di edilizia residenziale e gli agenti accertatori si sono limitati a rilevare la sola presenza di avventori all'interno del locale senza segnalare situazione di degrado o disturbo alla quiete pubblica o ragioni ordine pubblico. Ne consegue che i provvedimenti adottati dal non riportano fatti CP_1
o situazioni che giustifichino le limitazioni degli orari di apertura/chiusura del locale sicché le ordinanze impugnati devono considerarsi affette da nullità per carenza di potere amministrativo. Deve pertanto ritenersi inconferente e comunque non corrisponde al vero l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui le ordinanze opposte dal ricorrente si basano su principi normativi per cui motivi come salute dei cittadini che vivono nello stesso contesto del ristorante, l'ordine pubblico e la quiete pubblica possono essere contenuti sino all'orario delle 2.00 di notte non oltre. Le immagini estrapolate dal web che ritraggono gli esterni del locale sito in via
Pertini 4 a , restituiscono una realtà ben diversa da quella descritta dal giudice di primo Controparte_1 grado”.
L'appellante non nega che il suo esercizio commerciale che somministra bevande al pubblico fosse aperto al pubblico oltre l'orario previsto dal provvedimento del Sindaco del Comune di del Controparte_1
14.5.2013 (doc. 7 fasc. appellante).
L'appellante contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui il può imporre orari di attività CP_1 commerciali, violando in tal modo l'art. 31 comma 1 d.l. 201/2011, modificativo dell'art. 3 comma 1 lettera d-bis) d.l. n. 223/2006, secondo cui le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l'obbligo della chiusura, e nega che una limitazione dell'orario, incidendo su una materia di esclusiva competenza legislativa statale, la concorrenza, possa derivare da una legge regionale.
La concorrenza oggetto dell'esclusiva competenza legislativa statale riguarda imprese che operano nel medesimo settore di mercato, ossia che agiscono come concorrenti. La legge regionale citata nel provvedimento impugnato non prevede che possano essere imposti limiti d'attività tra imprese non concorrenti e, di conseguenza, non incide sulla competenza legislativa statale.
Le ragioni per cui è possibile imporre limiti all'attività d'impresa (articoli 4, 68 e 108) sono l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico e artistico, la politica sociale e la politica culturale. Si tratta di limiti che vengono menzionati anche nell'articolo 31 d.l. 201/2011 citato a pagina 5 della comparsa di costituzione dell'amministrazione appellata, in cui si fa riferimento, altresì, all'articolo 50 comma 7 T.U.E.L. e all'applicazione giurisprudenziale di tali norme (pagine 5
e 6).
Nel provvedimento del Sindaco del si fa riferimento all'organizzazione delle Controparte_1
2 di 3 operazioni di controllo del consumo di alcolici che necessitano di orari prefissati e contenuti nel tempo: si tratta di profili che incidono indirettamente sulla tutela della pubblica sicurezza, considerando, a titolo di esempio, la necessità di prevenire sinistri stradali causata dalla circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno consumato alcolici in orario notturno.
Alla luce di ciò l'imposizione del limite orario e la sua ampiezza paiono strettamente strumentali allo scopo indicato dalla legge regionale e in linea con le previsioni della normativa sopra citata.
Dalla legittimità del provvedimento del Sindaco del , dalla correttezza della Controparte_1 qualificazione dell'impresa esercitata dall'appellante come somministrazione di bevande, tra cui alcolici, e dalla non contestazione del fatto imputato (l'apertura del locale oltre il limite previsto dal provvedimento) discende il rigetto dell'appello.
2. L'appellante va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione appellata.
Nel primo grado del giudizio il non ha sostenuto spese processuali in quanto Controparte_1 si è costituito tramite un suo funzionario.
Nel presente grado del giudizio l'amministrazione appellata ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese processuali vanno determinate in euro 660,60 (comprensivo dell'aumento indicato dall'amministrazione resistente nella nota conclusiva), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e
VA nelle rispettive aliquote di legge.
Per quest i m ot i vi
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla sulle spese processuali del primo grado di giudizio.
3. Condanna a rimborsare al le spese sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 660,60, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e VA nelle rispettive aliquote di legge.
4. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione previsti dall'articolo 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002.
Si comunichi.
Brescia, 20.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Tri bunal e O rdi nari o di Bresci a
Sett i m a Sezi one Ci vi l e nel giudizio promosso da
P. VA , con l'avvocato Massimo Gilardoni Parte_1 P.VA_1 appellante nei confronti di
, con l'avvocato Michele Giuseppe Lo Prejato Controparte_1
appellato avverso la sentenza pronunciata il 18.9.2024 e pubblicata il 5.11.2024 con la quale il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato l'opposizione dell'appellante avverso le ordinanze n. 38 e 39 emesse il 18.4.2024 e notificate il
23.4.2024 con le quali sono state irrogate le sanzioni di euro 309, oltre accessori sulle concl usi oni
a. di parte appellante: riformare la sentenza impugnata e annullare le ordinanze opposte
b. di parte appellata: rigettare l'appello ha pronunciato la seguente sent enza
1. L'appellante ha così argomentato l'erroneità della sentenza impugnata: “L'appellante ritiene che il Giudice di Pace di Brescia, esaminando la legge regionale che disciplina l'esercizio del commercio non abbia tenuto conto della normativa nazionale e in particolare l'art. 31, comma 1, d.l. 201 del 2011, modificativo dell'art.
3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, secondo cui, le attività commerciali e tra queste l'attività esercitata da , a , sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti Parte_2 Controparte_1
l'obbligo della chiusura. Il Giudice di Pace di Brescia non considera che la legge regionale da lui citata, se interpretata nel senso da lui proposto, verrebbe a invadere una prerogativa che compete esclusivamente allo
Stato e che riguarda la tutela della concorrenza, di cui l'apertura degli esercizi commerciali costituisce parte integrante e si presterebbe a una censura di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. Ciò significa che contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace di Brescia il CP_1 non può imporre orari diretti a porre limiti all'esercizio dell'impresa, come nel caso di specie, quanto invece adottare specifici provvedimenti con ordinanze urgenti e contingibili, adottabili in situazioni specifiche ove siano coinvolti valori di rango costituzionale che qui non ricorrono. Perciò va riconosciuta la possibilità di
1 di 3 intervenire per coordinare e organizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, con riferimento a singoli esercizi oppure a intere vie o zone o quartieri, all'esito di una adeguata istruttoria di carattere urbanistico e di ordine pubblico, sicurezza urbana (segnalazioni, esposti, sanzioni comminate, ecc.), introducendo limitazioni degli orari di apertura e chiusura dei locali laddove siano riscontrate situazioni di disturbo e compromissione della quiete pubblica. Nel caso in esame non vi sono giustificazioni che possano giustificare una limitazione degli orari di chiusura. Infatti il locale è compreso all'interno di una zona industriale ove non vi sono edifici di edilizia residenziale e gli agenti accertatori si sono limitati a rilevare la sola presenza di avventori all'interno del locale senza segnalare situazione di degrado o disturbo alla quiete pubblica o ragioni ordine pubblico. Ne consegue che i provvedimenti adottati dal non riportano fatti CP_1
o situazioni che giustifichino le limitazioni degli orari di apertura/chiusura del locale sicché le ordinanze impugnati devono considerarsi affette da nullità per carenza di potere amministrativo. Deve pertanto ritenersi inconferente e comunque non corrisponde al vero l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui le ordinanze opposte dal ricorrente si basano su principi normativi per cui motivi come salute dei cittadini che vivono nello stesso contesto del ristorante, l'ordine pubblico e la quiete pubblica possono essere contenuti sino all'orario delle 2.00 di notte non oltre. Le immagini estrapolate dal web che ritraggono gli esterni del locale sito in via
Pertini 4 a , restituiscono una realtà ben diversa da quella descritta dal giudice di primo Controparte_1 grado”.
L'appellante non nega che il suo esercizio commerciale che somministra bevande al pubblico fosse aperto al pubblico oltre l'orario previsto dal provvedimento del Sindaco del Comune di del Controparte_1
14.5.2013 (doc. 7 fasc. appellante).
L'appellante contesta l'affermazione del primo giudice secondo cui il può imporre orari di attività CP_1 commerciali, violando in tal modo l'art. 31 comma 1 d.l. 201/2011, modificativo dell'art. 3 comma 1 lettera d-bis) d.l. n. 223/2006, secondo cui le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l'obbligo della chiusura, e nega che una limitazione dell'orario, incidendo su una materia di esclusiva competenza legislativa statale, la concorrenza, possa derivare da una legge regionale.
La concorrenza oggetto dell'esclusiva competenza legislativa statale riguarda imprese che operano nel medesimo settore di mercato, ossia che agiscono come concorrenti. La legge regionale citata nel provvedimento impugnato non prevede che possano essere imposti limiti d'attività tra imprese non concorrenti e, di conseguenza, non incide sulla competenza legislativa statale.
Le ragioni per cui è possibile imporre limiti all'attività d'impresa (articoli 4, 68 e 108) sono l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico e artistico, la politica sociale e la politica culturale. Si tratta di limiti che vengono menzionati anche nell'articolo 31 d.l. 201/2011 citato a pagina 5 della comparsa di costituzione dell'amministrazione appellata, in cui si fa riferimento, altresì, all'articolo 50 comma 7 T.U.E.L. e all'applicazione giurisprudenziale di tali norme (pagine 5
e 6).
Nel provvedimento del Sindaco del si fa riferimento all'organizzazione delle Controparte_1
2 di 3 operazioni di controllo del consumo di alcolici che necessitano di orari prefissati e contenuti nel tempo: si tratta di profili che incidono indirettamente sulla tutela della pubblica sicurezza, considerando, a titolo di esempio, la necessità di prevenire sinistri stradali causata dalla circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno consumato alcolici in orario notturno.
Alla luce di ciò l'imposizione del limite orario e la sua ampiezza paiono strettamente strumentali allo scopo indicato dalla legge regionale e in linea con le previsioni della normativa sopra citata.
Dalla legittimità del provvedimento del Sindaco del , dalla correttezza della Controparte_1 qualificazione dell'impresa esercitata dall'appellante come somministrazione di bevande, tra cui alcolici, e dalla non contestazione del fatto imputato (l'apertura del locale oltre il limite previsto dal provvedimento) discende il rigetto dell'appello.
2. L'appellante va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione appellata.
Nel primo grado del giudizio il non ha sostenuto spese processuali in quanto Controparte_1 si è costituito tramite un suo funzionario.
Nel presente grado del giudizio l'amministrazione appellata ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria e non ha depositato note di trattazione.
Le spese processuali vanno determinate in euro 660,60 (comprensivo dell'aumento indicato dall'amministrazione resistente nella nota conclusiva), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e
VA nelle rispettive aliquote di legge.
Per quest i m ot i vi
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla sulle spese processuali del primo grado di giudizio.
3. Condanna a rimborsare al le spese sostenute per il presente Parte_1 Controparte_1 grado di giudizio che si liquidano in euro 660,60, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e VA nelle rispettive aliquote di legge.
4. Dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione previsti dall'articolo 13 comma 1-quater D.P.R.
115/2002.
Si comunichi.
Brescia, 20.3.2025
Il giudice
Christian Colombo
3 di 3