TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2777 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente TE domiciliato\a in VIA IV NOVEMBRE 5 48121 RAVENNA presso lo studio dell'Avv.ANGELO CANAREZZA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta PA procura in atti dall'Avv. PROZZO ROBERTO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA PIETRO NENNI N.13 82100 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/06/2024 TE conveniva in giudizio esponendo di PA essere stato assunto dalla resistente in data 17 febbraio 2023 con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, inquadrato come operaio edile, livello 1 del CCNL lavoratori del settore edilizia e affini con mansione di manovale ed assegnato al cantiere di Via Ferrari San Giacomo Segnate (MN); che, al momento dell'assunzione, gli veniva consegnata copiosa documentazione di cui non comprendeva il significato;
che dopo pochi mesi veniva trasferito presso altro cantiere sito nel comune di Visso (MC) dove, il giorno 31 luglio 2023, veniva
1 adibito al taglio delle assi di legno da utilizzare per eseguire l'armatura del calcestruzzo per la costruzione di un'abitazione e la lama circolare, priva di protezione, gli amputava il secondo dito della mano destra;
che veniva sottoposto ad intervento chirurgico con prognosi fino al 31 agosto 2023; che ignorando le modalità di regolamentazione dell'inabilità lavorativa da infortunio, con poca padronanza della lingua e delle norme italiane, non si presentava a visita dell'INAIL con conseguente chiusura dell'infortunio; che il giorno 23 novembre 2023 riprendeva servizio fino al giorno 22 dicembre 2023 quando l'azienda sospendeva l'attività per il periodo natalizio;
che il giorno 03 gennaio 2024 il ricorrente si sottoponeva a visita INAIL;
che il giorno 08 gennaio 2024 veniva convocato in Questura a Palermo per ritirare il permesso di soggiorno per asilo politico;
che il giorno 08 gennaio 2024 inviava un messaggio Whatsapp al referente aziendale sig.ra al numero mobile +39 Tes_1
3397250836 chiedendo al datore € 50,00 per sostenere le spese di ritorno;
che il giorno 12 gennaio 2024 avvisava il datore di lavoro che la Questura aveva rimandato l'appuntamento per la settimana successiva e il datore riscontrava con “ok”; che ancora il 23 gennaio 2024 avvisava di un nuovo rinvio anche telefonicamente al referente sul cellulare +39 3791977948; che il il 24 gennaio 2024 la Tes_2
Questura di Partinico rilasciava il permesso e prontamente avvisava il sig. , quindi il 26.01.2024 si presentava in cantiere a Spoleto, Tes_2 dove il capo cantiere gli inibiva la ripresa del servizio e CP_2 contestualmente la Società gli consegnava la lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata;
che con lettera del 01.02.2024 presentava le giustificazioni ma, con lettera del 06.02.2024, la società conumicava la risoluzione del rapporto senza preavviso;
che con lettera del 21 febbraio 2024 impugnava il licenziamento;
che, dall'esame dei cedolini paga emergevano evidenti incongruenze tra quanto liquidato e l'effettivo lavoro svolto dal ricorrente, in particolare mensilmente risultava che il lavoratore non prestasse attività lavorativa perché assente ingiustificato, sebbene lo stesso fosse regolarmente in cantiere;
che il complessivo ammanco ammontava ad
€ 7.747,16 determinato dalla moltiplicazione delle ore segnate come assenza ingiustificata per la paga oraria da contratto di € 9,72; che il datore di lavoro non consegnava e non pagava il cedolino paga di gennaio 2024, contenente gli emolumenti di fine rapporto;
che, per l'infortunio occorsogli, l'INAIL riconosceva il 6% di danno biologico per un importo di € 9.227,54 che, pertanto, gli spettava il danno differenziale calcolato secondo le tabelle del tribunale di Milano, pari ad € 12.441,21; che il licenziamento era stato intimato in violazione
2 della procedura dal momento che, pur avendo richiesto con le giustificazioni del 01.02.2024, trasmesse a mezzo pec in pari data, audizione verbale, non gli perveniva alcuna convocazione;
che l'addebito era infondato;
che la Retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto ammontava ad € 2.027,20 e doveva essergli erogata l'indennità di mancato preavviso pari a € 544,32 (€ 77,76 * 7 giorni di preavviso); che, pur annotando mensilmente assenze ingiustificate per 10\15 giorni (anche nel periodo dell'infortunio), veniva licenziato per assenza ingiustificata di 12 giorni;
che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. aveva l'obbligo primario di tutela della integrità fisica e morale del lavoratore assicurandone la formazione, l'informazione e l'addestramento. Concludeva chiedendo “- accertare, ex art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 23/2015, la violazione della procedura disciplinare adottata dalla resistente per omessa audizione richiesta dal ricorrente fondante il licenziamento senza preavviso adottato dalla resistente con lettera del 06.02.2024 nei confronti del ricorrente, dichiarare nullo il licenziamento del 06.02.2024 per le causali di cui al ricorso tutte,
- e conseguentemente condannare la società PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare
[...] il sig. nel posto di lavoro oltre pagamento in TE favore del lavoratore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore alle cinque mensilità; Sempre in via principale:
- accertare il grave inadempimento contrattuale della società
nella persona del legale PA rappresentante pro tempore, per l'omessa e\o errata corresponsione delle retribuzioni di febbraio 2023 – marzo 2023 – aprile 2023 – maggio 2023 – giugno 2023 – luglio 2023 – agosto 2023 – settembre 2023 – ottobre 2023 – novembre 2023 – dicembre 2023 spettanti al ricorrente, erroneamente annotate quali assenze ingiustificate, per le causali di cui in narrativa tutte,
- conseguentemente condannare la società PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] in favore del signor delle somme ad esso spettanti TE
(per il periodo 01.02.2023 – 31.12.2023), sulla base dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini per i lavoratori con mansioni operaio edile al livello 1, che ammontano a complessivi € 7.747,16, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme
3 rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, Ancora in via principale:
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità della condotta della società
, in persona del legale rappresentante PA pro tempore, e la conseguente responsabilità della società medesima in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 31.07.2023 al sig.
per le causali di cui al presente ricorso tutte;
TE
- per l'effetto condannare la società , PA in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale risarcimento del danno differenziale, o nella diversa percentuale concorrenziale ritenuta di giustizia, subito dal sig. TE in conseguenza dell'infortunio occorso in data 31.07.2023, che si quantificano complessivamente in € 21.668,75, epurati della somma di
€ 9.227,54 riconosciuta dall'INAIL a titolo di danno biologico e spese, subito a seguito dell'infortunio occorso in data 31.07.2023, il tutto per un danno differenziale pari alla somma di € 12.441,21, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi a seguito dell'attività istruttoria o anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo ed il cui esatto ammontare sarà meglio specificato all'esito dell'espletanda C.T.U. in sede di precisazione delle conclusioni;
In via subordinata:
- accertare, ex art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 23/2015, l'insussistenza del fatto contestato con lettera del 24.01.2024 fondante il licenziamento senza preavviso del 06.02.2024 adottato dalla società _1
, in persona del legale rappresentante p. t., nei confronti
[...] del annullare il licenziamento del 06.02.2024, per TE
i fatti di cui al presente ricorso,
- e conseguentemente condannare la società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il
[...] sig. nel posto di lavoro oltre pagamento in favore TE del lavoratore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
In via estremamente subordinata:
- accertare che non ricorrono, ex art. 2119 c.c., gli estremi fondanti il licenziamento senza preavviso del 06.02.2024 intimato dalla società in persona del legale rappresentante p. Controparte_3
t., nei confronti del dichiarare estinto il rapporto TE di lavoro alla data del 06.02.2024 per giustificato motivo soggettivo;
4 - e conseguentemente condannare la società Controparte_3
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore del sig. della indennità di TE mancato preavviso ex art. 2118 c.c. e art. 32 CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini pari a sette (7) giorni lavorativi per € 544,32; Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Canarezza che si dichiara procuratore antistatario”. Regolarmente costituito eccepiva PA
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Evidenziava che il lavoratore dal momento dell'infortunio non aveva più ripreso servizio tanto che il 26.10.2023 gli veniva inviata una prima contestazione, a seguito della quale, il lavoratore faceva presente di aver ottenuto il permesso di soggiorno e che a breve avrebbe ripreso servizio;
che, al contrario, non riprendeva servizio nemmeno alla ripresa dopo le vacanze Natalizie sostenendo, ancora, di attendere il permesso di soggiorno che precedentemente aveva dichiarato di aver ottenuto;
che in data 24.01.2024, gli veniva inviata la contestazione e, pur se contattato telefonicamente e a mezzo mail, non rispondeva né si presentava all'audizione indicata nella mail, cui non dava risposta;
che il permesso di soggiorno risultava documentalmente rilasciato il 09.10.2023; che, in ogni caso, ove effettivamente il lavoratore non avesse conseguito il permesso di soggiorno, ricorrevano i presupposti per la conversione del licenziamento in giustificato motivo oggettivo;
che, laddove nelle buste paga venivano indicati giorni di assenza ingiustificata, erano effettivi;
che, in particolare, nel periodo dell'infortunio, l'assenza era ingiustificata non avendo inviato certificazione medica;
che, quanto all'infortunio, dichiarava all di aver deliberatamente alzato CP_4 la protezione della sega circolare perché il pezzo di legno non passava e di essere a consocenza del funzionamento della sega "perché ci lavoro da tanto tempo"; che l' accertava che era stato CP_4 adeguatamente formato e che il procedimento penale contro il datore era stato archiviato;
che non vi era alcuna responsabilità datoriale;
che il calcolo del danno differenziale era stato effettuato considerando un valore del punto base di € 173,00/g, a fronte di un valore tabellare di € 99,00/g delle tabelle di Milano e che la temporanea era di gg.20 e non 113.
5 Ammessa ed espletata prova testi, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La controversia verte, innanzi tutto, sulla legittimità del licenziamento, irrogato, come da contestazione disciplinare del 24.01.2024, per assenza ingiustificata dal lavoro a decorrere dall'08.01.2024.
Con riferimento a detta contestazione, con lettera di giustificazione del 01.02.2024 inviata a mezzo PEC, il , deduceva di aver _1 giustificato l'asenza comunicando al Sig. e alla sig , il Tes_2 Tes_1 giorno 08.01.2024 di doversi recare a Palermo per ritirare il permesso di soggiorno, di averli sempre aggiornati sui tempi di rientro e di aver comunicato in data 24.01.2024 di aver ritirato il permesso di soggiorno, ripresentandosi al lavoro in data 27.01.2024 presso il cantiere di Spoleto, dove apprendeva di non poter riprendere servizio.
Con la suddetta lettera di giustificazioni, chiedeva anche di essere ascoltato personalmente.
Parte A supporto di tale versione, produceva i messaggi scambiati con l'08.01.2024, il 12.01.2024 e il 23.01.2024. Tes_2
Ascoltato in sede di interrogatorio formale, confermava di _1 aver “scambiato con il sig. i messaggi whatsapp di cui Tes_2 all'allegato 16 della produzione di parte ricorrente” confermava che la società non aveva cantieri a Spoleto e che il 3 febbraio 2024
[...]
gli inoltrava delle chiamate a cui io non rispondeva. PE
Dichiarava di non aver ricevuto la convocazione inviata con email del 3 febbraio, precisando che quello indicato non era il suo indirizzo email.
Tanto premesso onde verificare la fondatezza delle testi difensive del lavoratore occorre valutare l'esito della prova orale.
, amministratore di una società che si chiama Controparte_5 e che svolge attività di supporto tecnico amministrativo alla AFLEG CP_6 ovvero redigere tutta la documentazione relativa ai rapporti di lavoro, dichiaraq “ADR: confermo che il ha scambiato con il ricorrente i PE messaggi whatsapp di cui al documento 16 della produzione di parte ricorrente, che mi vengono esibiti e tanto posso dire, perché nello svolgimento della nostra attività di service, veniamo messi a conoscenza di ciò che accade e mi ha fatto vedere questi messaggi. PE
6 ADR: confermo il capo 4 del capitolato di prova in quanto ho visto i messaggi con cui il ricorrente avvisava di doversi recare a Palermo PE per ritirare il permesso di soggiorno e poi perché me lo ha anche riferito
. PE
ADR: confermo il capo 6 di cui mi viene data lettura perché ho visto i messaggi successivi alle telefonate, io non ero presente al momento dei tentativi di chiamata, ma ho visto i messaggi successivi e la email che ha mandato al ricorrente ed era stata inviata al medesimo indirizzo PE email a cui noi inviavamo le buste paga e che coincideva con la mail comunicata al momento dell'assunzione.
ADR: confermo il capo 9, dopo il certificato di infortunio non abbiamo ricevuto altra certificazione. ADR: nulla so in ordine al capo d) del capitolato di prova di parte ricorrente.
ADR: sul capo e) posso dire che il ricorrente non lavorava e quindi non poteva chiedere di assentarsi.
ADR: confermo che a gennaio 2024, il ricorrente ha inviato più messaggi in cui diceva che doveva andare a Palermo a prendere il permesso di soggiorno, per appuntamenti che ogni settimana venivano procrastinati e tanto posso dire perché ho visto i messaggi”
consulente della società da diversi anni e dall'inizio Persona_1 del 2025 dipendente, dichiara “ADR: conosco il ricorrente perché da quando ha iniziato a lavorare ho avuto rapporti con lui, perché io avevo l'incarico di gestire i rapporti con gli operai e poi ero Responsabile della Sicurezza sui cantieri.
ADR: sul capo 1 confermo che il ricorrente aveva assenze e presenze alternate e faceva assenze periodiche piuttosto lunghe e tanto posso dire perché avevo rapporti con lui e con gli altri dipendenti proprio per la funzione che svolgo.
ADR: confermo il capo 2 del capitolato di prova di parte resistente di cui mi viene data lettura.
ADR: confermo che ho scambiato con il ricorrente i messaggi whatsapp di cui al documento 16 di parte ricorrente, che mi vengono esibiti.
ADR: confermo che agli inizi di ottobre 2023, il ricorrente mi comunicò che gli era stato dato il permesso di soggiorno.
ADR: la società non aveva cantieri a Spoleto.
ADR: confermo che tra il 3 e il 4 febbraio 2024 ho provato più volte a telefonare il ricorrente per l'audizione, ma lui non mi ha risposto, gli ho mandato dei messaggi ed anche una email. Preciso che da inizio agosto
7 2023 ho più volte mandato messaggi, anzi quando lui ha avuto l'infortunio sono io che sono andato ad Ancona a prenderlo per poi portarlo a casa e ho avuto rapporti con i medici dell'ospedale. Comunque da agosto abbiamo più volte scambiato messaggi, lui mi diceva che sarebbe venuto, ma non lo ha fatto.
ADR: confermo i capi 7 e 8 del capitolato di prova di parte ricorrente.
ADR: a me non risulta che il ricorrente abbia inviato ulteriore certificazione medica dopo quella inerente all'infortunio.
ADR: preciso che ho inviato la email di convocazione all'audizione alla mail che avevo ed era l'unica che avevo ed era quella che lui mi aveva fornito e l'unica di cui ero a conoscenza.
ADR: sul capo d) del capitolato di parte ricorrente preciso che il ricorrente ha iniziato a lavorare con noi da febbraio 2023 e ha lavorato su più cantieri in cui la sega circolare era un normale mezzo utilizzato. Si tratta di un attrezzo di uso corrente, per il cui uso il ricorrente era formato e oltretutto quando l'ho conosciuto mi disse che era in Italia da parecchi anni e che aveva lavorato su altri cantieri. In ogni caso, noi lo abbiamo comunque formato e comunque sul cantiere c'era il preposto. Quindi non è vero che il giorno dell'infortunio era la prima volta che il ricorrente usava la sega circolare.
ADR: preciso che in questo periodo storico il personale non si trova, quindi le relazioni con il personale sono sempre volte a tentare di farli rimanere a lavoro, anche per poter far fronte agli impegni che si vanno ad assumere.
ADR: sul capo e) posso dire che non mi risulta che il ricorrente avesse chiesto a gennaio 2024 di assentarsi dal lavoro, lui non era tornato a lavoro e non riuscivo neanche a sentirlo. Mi mandava messaggi dicendo che sarebbe tornato ma non lo ha mai fatto e sono stato anche costretto a mandargli una email, in aggiunta a quello che già faceva l'impresa.
ADR: sul capo f) preciso che io ho mandato dei messaggi senza ricevere risposta, lui mi ha mandato dei messaggi in cui diceva che sarebbe venuto, ma non lo ha fatto. Non c'è stata corrispondenza e non mi ha dato aggiornamenti sul permesso di soggiorno. Era come se mi stesse evitando”.
dichiara “ADR Lavoro per la resistente da circa Testimone_3 quattro anni, ho conosciuto il ricorrente nel marzo 2023 in Colfriorito, provincia di Macerata, dove lavoravamo presso il cantiere CP_7
Castel Sant. Angelo. Io svolgo mansioni di preposto. ADR Ricordo che il ricorrente ha lavorato fino al giorno dell'infortunio, nel luglio 2023 non ricordo in quale giorno. Prima dell'infortunio il ricorrente si assentava spesso anche per 14 giorni al
8 mese, non comunicava le assenze solo qualche volta mi ha detto che doveva andare in Sicilia per cose sue. Io ho comunicato all'ufficio nella persona di e tali Persona_1 Controparte_8 circostanze.
ADR Dopo l'infortunio non l'ho più visto né ho avuto contatti telefonici con lui, del quale non ho nemmeno il numero di telefono.
ADR La società ha diversi cantiere in provincia di Mantova, Reggio Emilia, Macerata e anche qualcosa in provincia di Benevento. Che io sappia non c'è un cantiere a Spoleto.
ADR su ogni cantiere c'è un preposto, io sono il preposto per il cantiere di Macerata.
ADR Non ho i numeri di telefono degli operai ai quali sono preposto. Gli operai non hanno il mio numero di telefono.
ADR Il ricorrente ha comunicato direttamente all'ufficio la malattia conseguente all'infortunio senza passare per me. Io se mi ammalo, comunico la malattia a e , Persona_1 Controparte_8 immagino che anche lui abbia comunicato a loro.
ADR Quando ha subito l'infortunio stava lavorando alla sega circolare. Non era la prima volta che lo faceva sul cantiere di Macerata e, in ogni caso, mi diceva di averla già utilizzata con altri datori di lavoro. La organizza corsi di addestramento che il ricorrente _1 aveva frequentato e anch'io quotidianmente gli davo istruzioni sul modo d'uso degli strumenti.
ADR Nulla so di richieste di assenze per ritirare il permesso di soggiorno. Non ho mai ricevuto da lui messaggi WU.
ADR Nel cantiere non c'è un responsabile della sicurezza, nel senso che sono io. è il responsabile della sicurezza della Persona_1
, non è sempre presente sul cantiere anzi dico meglio è _1 presente quotidianamente ma non si trattiene tutta la giornata. Il Giudice dà atto che il teste ha reso dapprima una dichiarazione di diverso tenore dicendo che il ha anche altri impegni e non PE può essere sempre presente sul cantiere e poi ha dato una versione diversa, affermando che era quotidianamente presente sul cantiere. ADR Sul cantiere l'ho visto utilizzare la sega circolare altre volte, prima dell'infortunio. ADR Non ho rapporti di parentela con i legali rapp. della società,
e , né altri legami societari. Non Persona_1 Controparte_8 so chi era il legale rapp. prima, oggi sono e . PE CP_9
è una dipendente della società a cui io comunico le Tes_4 presenze\assenze degli operai”.
dichiara “ADR: conosco il ricorrente perché è un ex Testimone_5 dipendente dell'azienda dove lavoro, ovvero della società resistente,
9 per la quale lavoro dal 1.06.2020, indifferente.
ADR: sul capo d) del capitolato di prova di parte ricorrente, non posso dirlo con certezza, perché io non sto sui cantieri in quanto lavoro nella sede legale dell'azienda e mi occupo di inserimento dati. Però, considerato che era stato assunto a inizio anno, penso che avesse avuto già modo di utilizzare la sega circolare da tavolo, prima del 31 luglio 2023 e comunque credo sempre sotto la supervisione del capo cantiere.
ADR: sul capo e) posso dire che il ricorrente non ha chiesto di assentarsi a gennaio 2024, in quanto già non stava lavorando. Da quando si è fatto male non ha più ripreso a lavorare.
ADR: sul capo f), ricordo che a me, il ricorrente ha mandato diversi messaggi dicendo che sarebbe tornato a lavorare ma alla fine non è tornato e so che invece aveva comunicato già prima di gennaio 2024 al mio collega di aver già avuto il permesso di Persona_1 soggiorno. Preciso che gestisce gli operai sopra i cantieri e PE quando viene in ufficio, mi riferisce giornalmente gli operai che sono a lavoro o assenti, perché io gestisco il registro delle presenze.
ADR: in merito allo screenshot depositato al doc 15 della produzione di parte ricorrente che mi viene esibito dichiaro che non ricordo se ho ricevuto esattamente i messaggi che mi vengono esibiti, ma sono dello stesso genere di quelli che il ricorrente mi ha inviato.
ADR: confermo che il mio numero di telefono aziendale è 3397250836.
ADR: mi ricordo che nel periodo da marzo a luglio 2023, il ricorrente faceva svariate assenze e non me lo comunicava e quindi nenche motivava l'assenza.
ADR: io non so quando al ricorrente è stata fatta la contestazione disciplinare e so solo che lui ha comunicato a di aver avuto il PE permesso di soggiorno, prima di gennaio 2024, ma non ricordo esattamente quando. Penso intorno a settembre/ottobre, comunque dopo le vacanze estive.
ADR: negli anni 2023 e 2024, la società non aveva cantieri nel Comune di Spoleto.
ADR: mi ha detto che aveva chiamato più volte il ricorrente e PE mi ha detto di averlo chiamato per concordare la data di audizione disciplinare e alla fine mi ha detto che gli avevano mandato la convocazione. Mi ricordo che mi ha fatto vedere i tentativi di PE chiamata fatti al ricorrente, riprodotti al documento 4 della produzione di parte resistente, che mi viene esibita.
ADR: io non vedo le email e quindi non so se ha inviato la PE mail del 3.02.2024 che mi viene esibita ed è depositata al documento 5
10 della produzione di parte resistente. ADR: confermo che la società lavora su più cantieri contemporaneamente e su ogni cantiere c'è un preposto. ADR: non so se la società ha ricevuto ulteriore certificazione medica relativa al ricorrente, dopo la prima comunicazione di infortunio, perché io non me ne occupo. ADR: della certificazione medica dei dipendenti e della elaborazione delle buste paga si occupa un'altra società che collabora con noi e si chiama SI srl”. La prova, dunque, ha confermato univocamente lo scambio di Parte messaggi intercorsi con il e la nonché la PE Tes_5 circostanza relativa alle chiamate per l'audizione, alle quali il conferma di non aver risposto deliberatamente, e l'invio _1 della mail di convocazione del 03.02.2024 trasmessa all'indirizzo Email_1
Con riferimento a detta mail il ricorrente, nelle note 01.11.2024 (prima difesa successiva alla costituzione della datrice), non contestava la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica né la ricezione, ma solo la circostanza che, con le giustificazioni, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore ove la comunicaizone avrebbe dovuto, pertanto, essere inviata. Solo in sede di interrogatorio formale dichiarava di non essere intestatario della suddetta mail e di non averla mai ricevuta. Sul punto va, innanzi tutto chiarito che, come da univoca giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento disciplinare, la convocazione del lavoratore, che abbia fatto richiesta di essere sentito, deve ritenersi, in mancanza di diversa disposizione, a forma libera purché idonea a garantire l'effettiva e tempestiva conoscenza da parte dell'interessato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 25/10/2013, n.24198). Pertanto ove il lavoratore eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione e l'accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528). Il lavoratore ha bensì diritto, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, ma non anche, ove il datore a seguito della richiesta lo abbia convocato per una certa data, a un differimento dell'incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la
11 stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 31 marzo 2011, n. 7493; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23510). Risponde certamente a tali caratteristiche la convocazione telefonica con invio di e-mail, né vi era un obbligo specifico all'invio presso i contatti del difensore. Peraltro l'indicazione contenuta nella lettera di giustificazioni (“ , via Roma n,36 90133 TE
Palermo (PA) c/o Studio Legale Angelo Canarezza, via 4 Novembre n.5 48121 Ravenna”) non costituisce esplicita elezione di domiclio. Infine, quanto alla riferibilità della mail al , oltre che emersa _1 dalla prova orale ( che dichiarava Testimone_6 trattarsi della mail da lui indicata e alla quale gli venivano inviate le buste paga) risulta dalla lettera di contestazione, sia quella del 26.10.2023 che quella del 24.01.2024, quest'ultima pacificamente ricevuta dal lavoratore che vi dava seguito inviando le giustificazioni e che la produce in atti (all.19 in produzione di parte ricorrente). Ciò premesso e con riferimento alla mancata audizione, deve conludersi che la datrice ha adeguatamente documentato di aver convocato il lavoratore per l'audizione personale con modalità non contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale, abinando all'invio di mail ulteriore avviso telefonico, al quale il deliberatamente _1
(come da lui confermato in sede di interrogatorio formale) decideva di non rispondere. Deve, pertanto, concludersi che parte datrice ha pienamente assolto all'onere di disporre l'audizione personale del lavoratore e che quest'ultimo è risultato assente per sua inadempienza. Quanto al motivo di licenziamento, è pacifico che il ricorrente in data 31.07.2023 subiva un infortunio sul lavoro, amputandosi il 2° dito mano sinistra con una sega da tavolo. Dal certificato INAIL prodotto da parte ricorrente, emerge una prognosi fino a tutto il 31.08.2023 mentre il medesimo certificato prodotto da parte datrice, indica la data del 20.08.2023. Anche prescindendo da tale discrepanza, è pacifico che dal momento dell'infortunio il non riprendeva più servizio né in atti si _1 rinvengono ulteriori certificati medici inviati in azienda. Parte ricorrente ha prodotto quello in data 21.11.2023 che, però, non risulta sia stato trasmesso alla datrice. Ciò posto, già con lettera di contestazione in data 26.10.2023, la contestava l'assenza ingiustificata a far PA data dal 20.08.2023 invitando il a fornire giustificazioni e _1 sottolineando che in mancanza, rischiava la sanzione del licenziamento.
12 Detta lettera risulta inviata alla mail del dall'intestazione ma _1 non vi è alcuna prova dell'effettivo invio, a fronte di un'espressa contestazione in ordine alla ricezione sollevata dal ricorrente. In ogni caso siamo in presenza di un procedimento disciplinare che non risulta aver avuto alcun seguito e che, anche in mancanza di giustificazioni, non ha prodotto l'irrogazione di alcuna sanzione. Ciò premesso, la legittimità del licenziamento va valutata con esclusivo riferimento alla contestazione del 24.01.2024, con la quale si contestava l'assenza ingiustificata dall'08.01.2024, rimanendo del tutto irrilevanti a questi fini le assenze di epoca precedente, in forza del principio di immutabilità della contestazione che preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate. Detto principio esprime la necessità di correlazione dell'addebito con la sanzione inflitta in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, per cui anche in sede giudiziale la verifica demandata al giudice di merito deve avere ad oggetto le medesime circostanze - non alterate nella loro sostanza fattuale - oggetto di addebito nella lettera di contestazione. Con riferimento, dunque, alla sola assenzaq ingiustificata dall'08.01.2024, il CEESAY deduce di aver tempestivamente comunicato mediante WU inviati a la sua Persona_1 indisponibilità a riprendere servizio giustificata dall'esigenza di ottenere il permesso di soggiorno. Ed effetttivamente i messagi all.15\16 in produzione di parte ricorrente, che lo stesso ha confermato di aver ricevuto, PE sono in data 08.01\12.01\23.01.2024 e nel corpo degli stessi il lavoratore diceva di attendere il rilascio del permesso di soggiorno, che (il 12.01.2024) gli avevano chiesto di tornare la settimana successiva e che (il 23.01.2024) avevano rinviato l'appuntamento di 5 giorni perchè avevano un'emergenza. In tale data il gli PE intimava di rientrare pena il licenziamento. Sul punto parte datrice contesta l'assenza di richieste di permesso e la non veridicità dei motivi addotti per l'assenza, rilevando che il permesso di soggiorno risultava già rilasciato in data 09.10.2023. Deduce il CEESAY che tale data attiene alla data di rinnovo non anche al momento della consegna, che può essere anche diversa e successiva. Ed effettivamente la data indicata sul documento attiene alla validità del permesso di soggiorno e viene computata dal momento della richiesta del titolo, ciò non implica che tale data corrisponda necessariamente alla data di rilascio dello stesso.
13 Tanto premesso, occorre sottolineare che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (in tal senso Cass. n. 16597/2018, Rv. 649500-01; Cass. n. 12429/2018; Cass. n. 2988/2011, Rv. 615909 - 01). Nel caso di specie, dunque, era onere del offrire la prova Pt_3 che il Permesso di soggiorno, sebbene indicante come data di rilascio il 09.10.2023, in realtà gli era stato consegnato solo in epoca successiva e dopo numerosi differimenti e che di tale motivo giustificato dell'assenza al lavoro, aveva dato tempestiva comunicazione al datore. Del primo profilo, l'effettiva data di consegna del permesso, non è stata offerta alcuna prova dal ricorrente (prova facilmente reperibile anche richiedendo un attestato alla Questura di Palermo relativo ai reiterai rinvii e alla data di consegna). Alcuna prova è stata prodotta nemmeno con riferimento alle comunicazioni al datore che, come da mesaggi WU prodotti, si interrompevano in data 23.01.2024, mentre, come sostenuto in ricorso, il riprendeva servizio solo in data _1
26.01.2024 (tre giorni dopo l'ultima comunicazione documentata) presentandosi presso in cantiere a Spoleto (cantiere che, dalla prova, non risulta effettivamente esistente). In conclusione il CEESAY, che a tanto era onerato, non ha offerto adeguata prova né in ordine all'impedimento giustificativo dell'assenza, né tampoco in ordine alla puntuale comunicazione al datore dei motivi di tale assenza. Di tanto evidentemente si avvedeva in corso di causa, tant'è che da ultimo, con le note del 15.09.2025, ha chiesto un ordine di esibizione alla Questura di Palermo ed al Commissariato di Partinico della certificazione attestante la data di consegna del permesso di soggiorno al ricorrente. Appare, però, evidente che tale richiesta oltre che tardiva è inaccoglibile dal momento che il poteva e doveva acquisire _1 detta documentazione poenendola a base del proprio ricorso, né tale carenza probatoria può essere sanata con un ordine di esibizione chiesto al Giudice. Da ciò consegue che il licenziamento dev'essere dichiarato legittimo.
14 Quanto alle ulteriori richieste relative alle differenze retributive, il sostiene di non aver percepito la giusta retribuzione atteso il Pt_3 fatto che nelle buste paga risultavano decurtati giorni di lavoro per assenza ingiustificata mentre in tali giornate il lavoro era stato regolamente svolto. Anche detta circostanza non risulta in alcun modo provata. Le risultanze delle buste paga non risultano adeguamente sconfessate mediante dimostrazione, che era onere del lavoratore offrire, circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni indicati in busta paga come assenza ingiustificata. Al contrario la prova testi espletata ha confermato le continue assenze Test ingiustificate, anche in epoca antecedente all'infortunio teste
, . PE Tes_8 Tes_5
Solo con riferimento alla mensilità di agosto 2023, la busta paga reca l'annotazione di assenze ingiustificate che, alla luce del certificato INAIL prodotto dal lavoratore che prevede la prognosi per l'infortunio del 31.07.2023 fino al 31.08.2023, appaiono ingiustificate. Come già innanzi rilevato, vi è una discrepanza tra la data della prognosi indicata nel certificato prodotto dalla datrice e quello prodotto dal lavoratore. I due certificati, quello prodotto dalla datrice – peraltro – poco leggibile, appaiono, prima facie, non identici in quanto quello prodotto dal indica come data visita il 31.07.2023 (data _1 dell'infortunio) mentre quello prodotto dalla datrice, per quanto leggibile, data 09.08.2023. Ciò nondimeno è indubitabile che in tutta la documentaizone in atti, in particolare gli atti allegati al procedimento penale prodotti dalla stessa parte resistente, emerge che la prognosi per l'infortunio era di gg.30 (V. la notizia infortunio ASL Macerata, il verbale di Pronto Soccorso ASL Macerata del 31.07.2023). Per tale ragione, ritiene questo Giudice che debba darsi fede al certificato medico di infortunio dell'INAIl prodotto dal lavoratore, non già a quello parziale e poco leggibile prodotto dalla datrice, perché conforme al dato relativo alla prognosi risultante da tutta la documentazione in atti. Da ciò consegue che tutte le assenze maturate nel mese di agosto dal non possono ritenersi ingiustificate perché assenze per _1 infortunio sul lavoro, con la conseguenza che devono essere retribuite. Infine quanto al danno biologico, è noto che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le
15 somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. Il datore è tenuto a risarcire il danno differenziale laddove si dimostri la sua responsabilità ex art. 2087 c.c.. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale pertanto, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Nella specie l'infortunio occorso in data 31.07.2023 consisteva nell'amputazione del secondo dito della mano destra mentre il lavoratore utilizzava la lama circolare per tagliare un pezzo di legno, priva di protezione. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore all'Ispettorato del lavoro emerge che il CEESAY era abituato ad usare detta sega (come documentato anche dalla prova orale, vedi in particolare teste
), che la sega era munita di protezione che il lavoratore Tes_3 sollevava deliberatamente, per tagliare un pezzo di legno alto cm10. L archiviava la posizione del datore rilevando che la sega CP_4 risultava idonea ai fini della sicurezza, che il lavoratore era stato formato e addestrato all'uso della sega e che, dalle sue dichiarazioni, emergeva che l'infortunio era dipeso da sua imprudenza. A tanto deve aggiungersi che, come da documentazione prodotta dalla datrice in allegato al procedimento penale e non oggetto di alcuna
16 contestazione, il era stato formato sull'uso di seghe _1 elettriche, che la sega circolare aveva la protezione e veniva valutata idonea per la sicurezza e che veniva dotato dei DPI previsti per legge. Ed, infatti, veniva ugualmente archiviato anche il relativo procedimento penale aperto in danno della PA
.
[...]
E' pacifico che le archiviazioni dell' e in sede penale non CP_4 sono vincolanti per questo Giudice né valgono, di per sé, ad escludere la responsabilità datoriale. Ciò nondimeno alla luce degli atti prodotti (attestato di partecipazione alla formazione del 04.03.2023 con riferimento anche all'uso di seghe elettriche, presenza del preposto sul cantiere, conformità della sega ai requisiti di _10 sicurezza e dichiarazione di responsabilità resa dal _1 nell'immediatezza), ritiene questo Giudice che il datore abbia posto in essere tutto quanto necessario alla tutela della sicurezza del lavoratore. Da quanto premesso consegue il rigetto anche di tale capo di domanda. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali attesa la reciproca soccombenza e la natura interpretativa della presente pronunzia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei TE confronti di ogni contraria istanza, PA eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di PA
delle retribuzioni relative alla TE mensilità di agosto 2023, non corrisposte con la motivazione di assenze ingiustificata oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) Rigetta la domanda per il resto;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 30.09.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
17
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2777 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente TE domiciliato\a in VIA IV NOVEMBRE 5 48121 RAVENNA presso lo studio dell'Avv.ANGELO CANAREZZA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta PA procura in atti dall'Avv. PROZZO ROBERTO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA PIETRO NENNI N.13 82100 BENEVENTO
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24/06/2024 TE conveniva in giudizio esponendo di PA essere stato assunto dalla resistente in data 17 febbraio 2023 con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato, inquadrato come operaio edile, livello 1 del CCNL lavoratori del settore edilizia e affini con mansione di manovale ed assegnato al cantiere di Via Ferrari San Giacomo Segnate (MN); che, al momento dell'assunzione, gli veniva consegnata copiosa documentazione di cui non comprendeva il significato;
che dopo pochi mesi veniva trasferito presso altro cantiere sito nel comune di Visso (MC) dove, il giorno 31 luglio 2023, veniva
1 adibito al taglio delle assi di legno da utilizzare per eseguire l'armatura del calcestruzzo per la costruzione di un'abitazione e la lama circolare, priva di protezione, gli amputava il secondo dito della mano destra;
che veniva sottoposto ad intervento chirurgico con prognosi fino al 31 agosto 2023; che ignorando le modalità di regolamentazione dell'inabilità lavorativa da infortunio, con poca padronanza della lingua e delle norme italiane, non si presentava a visita dell'INAIL con conseguente chiusura dell'infortunio; che il giorno 23 novembre 2023 riprendeva servizio fino al giorno 22 dicembre 2023 quando l'azienda sospendeva l'attività per il periodo natalizio;
che il giorno 03 gennaio 2024 il ricorrente si sottoponeva a visita INAIL;
che il giorno 08 gennaio 2024 veniva convocato in Questura a Palermo per ritirare il permesso di soggiorno per asilo politico;
che il giorno 08 gennaio 2024 inviava un messaggio Whatsapp al referente aziendale sig.ra al numero mobile +39 Tes_1
3397250836 chiedendo al datore € 50,00 per sostenere le spese di ritorno;
che il giorno 12 gennaio 2024 avvisava il datore di lavoro che la Questura aveva rimandato l'appuntamento per la settimana successiva e il datore riscontrava con “ok”; che ancora il 23 gennaio 2024 avvisava di un nuovo rinvio anche telefonicamente al referente sul cellulare +39 3791977948; che il il 24 gennaio 2024 la Tes_2
Questura di Partinico rilasciava il permesso e prontamente avvisava il sig. , quindi il 26.01.2024 si presentava in cantiere a Spoleto, Tes_2 dove il capo cantiere gli inibiva la ripresa del servizio e CP_2 contestualmente la Società gli consegnava la lettera di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata;
che con lettera del 01.02.2024 presentava le giustificazioni ma, con lettera del 06.02.2024, la società conumicava la risoluzione del rapporto senza preavviso;
che con lettera del 21 febbraio 2024 impugnava il licenziamento;
che, dall'esame dei cedolini paga emergevano evidenti incongruenze tra quanto liquidato e l'effettivo lavoro svolto dal ricorrente, in particolare mensilmente risultava che il lavoratore non prestasse attività lavorativa perché assente ingiustificato, sebbene lo stesso fosse regolarmente in cantiere;
che il complessivo ammanco ammontava ad
€ 7.747,16 determinato dalla moltiplicazione delle ore segnate come assenza ingiustificata per la paga oraria da contratto di € 9,72; che il datore di lavoro non consegnava e non pagava il cedolino paga di gennaio 2024, contenente gli emolumenti di fine rapporto;
che, per l'infortunio occorsogli, l'INAIL riconosceva il 6% di danno biologico per un importo di € 9.227,54 che, pertanto, gli spettava il danno differenziale calcolato secondo le tabelle del tribunale di Milano, pari ad € 12.441,21; che il licenziamento era stato intimato in violazione
2 della procedura dal momento che, pur avendo richiesto con le giustificazioni del 01.02.2024, trasmesse a mezzo pec in pari data, audizione verbale, non gli perveniva alcuna convocazione;
che l'addebito era infondato;
che la Retribuzione utile per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto ammontava ad € 2.027,20 e doveva essergli erogata l'indennità di mancato preavviso pari a € 544,32 (€ 77,76 * 7 giorni di preavviso); che, pur annotando mensilmente assenze ingiustificate per 10\15 giorni (anche nel periodo dell'infortunio), veniva licenziato per assenza ingiustificata di 12 giorni;
che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. aveva l'obbligo primario di tutela della integrità fisica e morale del lavoratore assicurandone la formazione, l'informazione e l'addestramento. Concludeva chiedendo “- accertare, ex art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 23/2015, la violazione della procedura disciplinare adottata dalla resistente per omessa audizione richiesta dal ricorrente fondante il licenziamento senza preavviso adottato dalla resistente con lettera del 06.02.2024 nei confronti del ricorrente, dichiarare nullo il licenziamento del 06.02.2024 per le causali di cui al ricorso tutte,
- e conseguentemente condannare la società PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare
[...] il sig. nel posto di lavoro oltre pagamento in TE favore del lavoratore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore alle cinque mensilità; Sempre in via principale:
- accertare il grave inadempimento contrattuale della società
nella persona del legale PA rappresentante pro tempore, per l'omessa e\o errata corresponsione delle retribuzioni di febbraio 2023 – marzo 2023 – aprile 2023 – maggio 2023 – giugno 2023 – luglio 2023 – agosto 2023 – settembre 2023 – ottobre 2023 – novembre 2023 – dicembre 2023 spettanti al ricorrente, erroneamente annotate quali assenze ingiustificate, per le causali di cui in narrativa tutte,
- conseguentemente condannare la società PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...] in favore del signor delle somme ad esso spettanti TE
(per il periodo 01.02.2023 – 31.12.2023), sulla base dal C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini per i lavoratori con mansioni operaio edile al livello 1, che ammontano a complessivi € 7.747,16, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme
3 rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, Ancora in via principale:
- Ritenere e dichiarare l'illegittimità della condotta della società
, in persona del legale rappresentante PA pro tempore, e la conseguente responsabilità della società medesima in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 31.07.2023 al sig.
per le causali di cui al presente ricorso tutte;
TE
- per l'effetto condannare la società , PA in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale risarcimento del danno differenziale, o nella diversa percentuale concorrenziale ritenuta di giustizia, subito dal sig. TE in conseguenza dell'infortunio occorso in data 31.07.2023, che si quantificano complessivamente in € 21.668,75, epurati della somma di
€ 9.227,54 riconosciuta dall'INAIL a titolo di danno biologico e spese, subito a seguito dell'infortunio occorso in data 31.07.2023, il tutto per un danno differenziale pari alla somma di € 12.441,21, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia da liquidarsi a seguito dell'attività istruttoria o anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo ed il cui esatto ammontare sarà meglio specificato all'esito dell'espletanda C.T.U. in sede di precisazione delle conclusioni;
In via subordinata:
- accertare, ex art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 23/2015, l'insussistenza del fatto contestato con lettera del 24.01.2024 fondante il licenziamento senza preavviso del 06.02.2024 adottato dalla società _1
, in persona del legale rappresentante p. t., nei confronti
[...] del annullare il licenziamento del 06.02.2024, per TE
i fatti di cui al presente ricorso,
- e conseguentemente condannare la società Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il
[...] sig. nel posto di lavoro oltre pagamento in favore TE del lavoratore di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
In via estremamente subordinata:
- accertare che non ricorrono, ex art. 2119 c.c., gli estremi fondanti il licenziamento senza preavviso del 06.02.2024 intimato dalla società in persona del legale rappresentante p. Controparte_3
t., nei confronti del dichiarare estinto il rapporto TE di lavoro alla data del 06.02.2024 per giustificato motivo soggettivo;
4 - e conseguentemente condannare la società Controparte_3
nella persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento in favore del sig. della indennità di TE mancato preavviso ex art. 2118 c.c. e art. 32 CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini pari a sette (7) giorni lavorativi per € 544,32; Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Canarezza che si dichiara procuratore antistatario”. Regolarmente costituito eccepiva PA
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Evidenziava che il lavoratore dal momento dell'infortunio non aveva più ripreso servizio tanto che il 26.10.2023 gli veniva inviata una prima contestazione, a seguito della quale, il lavoratore faceva presente di aver ottenuto il permesso di soggiorno e che a breve avrebbe ripreso servizio;
che, al contrario, non riprendeva servizio nemmeno alla ripresa dopo le vacanze Natalizie sostenendo, ancora, di attendere il permesso di soggiorno che precedentemente aveva dichiarato di aver ottenuto;
che in data 24.01.2024, gli veniva inviata la contestazione e, pur se contattato telefonicamente e a mezzo mail, non rispondeva né si presentava all'audizione indicata nella mail, cui non dava risposta;
che il permesso di soggiorno risultava documentalmente rilasciato il 09.10.2023; che, in ogni caso, ove effettivamente il lavoratore non avesse conseguito il permesso di soggiorno, ricorrevano i presupposti per la conversione del licenziamento in giustificato motivo oggettivo;
che, laddove nelle buste paga venivano indicati giorni di assenza ingiustificata, erano effettivi;
che, in particolare, nel periodo dell'infortunio, l'assenza era ingiustificata non avendo inviato certificazione medica;
che, quanto all'infortunio, dichiarava all di aver deliberatamente alzato CP_4 la protezione della sega circolare perché il pezzo di legno non passava e di essere a consocenza del funzionamento della sega "perché ci lavoro da tanto tempo"; che l' accertava che era stato CP_4 adeguatamente formato e che il procedimento penale contro il datore era stato archiviato;
che non vi era alcuna responsabilità datoriale;
che il calcolo del danno differenziale era stato effettuato considerando un valore del punto base di € 173,00/g, a fronte di un valore tabellare di € 99,00/g delle tabelle di Milano e che la temporanea era di gg.20 e non 113.
5 Ammessa ed espletata prova testi, acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La controversia verte, innanzi tutto, sulla legittimità del licenziamento, irrogato, come da contestazione disciplinare del 24.01.2024, per assenza ingiustificata dal lavoro a decorrere dall'08.01.2024.
Con riferimento a detta contestazione, con lettera di giustificazione del 01.02.2024 inviata a mezzo PEC, il , deduceva di aver _1 giustificato l'asenza comunicando al Sig. e alla sig , il Tes_2 Tes_1 giorno 08.01.2024 di doversi recare a Palermo per ritirare il permesso di soggiorno, di averli sempre aggiornati sui tempi di rientro e di aver comunicato in data 24.01.2024 di aver ritirato il permesso di soggiorno, ripresentandosi al lavoro in data 27.01.2024 presso il cantiere di Spoleto, dove apprendeva di non poter riprendere servizio.
Con la suddetta lettera di giustificazioni, chiedeva anche di essere ascoltato personalmente.
Parte A supporto di tale versione, produceva i messaggi scambiati con l'08.01.2024, il 12.01.2024 e il 23.01.2024. Tes_2
Ascoltato in sede di interrogatorio formale, confermava di _1 aver “scambiato con il sig. i messaggi whatsapp di cui Tes_2 all'allegato 16 della produzione di parte ricorrente” confermava che la società non aveva cantieri a Spoleto e che il 3 febbraio 2024
[...]
gli inoltrava delle chiamate a cui io non rispondeva. PE
Dichiarava di non aver ricevuto la convocazione inviata con email del 3 febbraio, precisando che quello indicato non era il suo indirizzo email.
Tanto premesso onde verificare la fondatezza delle testi difensive del lavoratore occorre valutare l'esito della prova orale.
, amministratore di una società che si chiama Controparte_5 e che svolge attività di supporto tecnico amministrativo alla AFLEG CP_6 ovvero redigere tutta la documentazione relativa ai rapporti di lavoro, dichiaraq “ADR: confermo che il ha scambiato con il ricorrente i PE messaggi whatsapp di cui al documento 16 della produzione di parte ricorrente, che mi vengono esibiti e tanto posso dire, perché nello svolgimento della nostra attività di service, veniamo messi a conoscenza di ciò che accade e mi ha fatto vedere questi messaggi. PE
6 ADR: confermo il capo 4 del capitolato di prova in quanto ho visto i messaggi con cui il ricorrente avvisava di doversi recare a Palermo PE per ritirare il permesso di soggiorno e poi perché me lo ha anche riferito
. PE
ADR: confermo il capo 6 di cui mi viene data lettura perché ho visto i messaggi successivi alle telefonate, io non ero presente al momento dei tentativi di chiamata, ma ho visto i messaggi successivi e la email che ha mandato al ricorrente ed era stata inviata al medesimo indirizzo PE email a cui noi inviavamo le buste paga e che coincideva con la mail comunicata al momento dell'assunzione.
ADR: confermo il capo 9, dopo il certificato di infortunio non abbiamo ricevuto altra certificazione. ADR: nulla so in ordine al capo d) del capitolato di prova di parte ricorrente.
ADR: sul capo e) posso dire che il ricorrente non lavorava e quindi non poteva chiedere di assentarsi.
ADR: confermo che a gennaio 2024, il ricorrente ha inviato più messaggi in cui diceva che doveva andare a Palermo a prendere il permesso di soggiorno, per appuntamenti che ogni settimana venivano procrastinati e tanto posso dire perché ho visto i messaggi”
consulente della società da diversi anni e dall'inizio Persona_1 del 2025 dipendente, dichiara “ADR: conosco il ricorrente perché da quando ha iniziato a lavorare ho avuto rapporti con lui, perché io avevo l'incarico di gestire i rapporti con gli operai e poi ero Responsabile della Sicurezza sui cantieri.
ADR: sul capo 1 confermo che il ricorrente aveva assenze e presenze alternate e faceva assenze periodiche piuttosto lunghe e tanto posso dire perché avevo rapporti con lui e con gli altri dipendenti proprio per la funzione che svolgo.
ADR: confermo il capo 2 del capitolato di prova di parte resistente di cui mi viene data lettura.
ADR: confermo che ho scambiato con il ricorrente i messaggi whatsapp di cui al documento 16 di parte ricorrente, che mi vengono esibiti.
ADR: confermo che agli inizi di ottobre 2023, il ricorrente mi comunicò che gli era stato dato il permesso di soggiorno.
ADR: la società non aveva cantieri a Spoleto.
ADR: confermo che tra il 3 e il 4 febbraio 2024 ho provato più volte a telefonare il ricorrente per l'audizione, ma lui non mi ha risposto, gli ho mandato dei messaggi ed anche una email. Preciso che da inizio agosto
7 2023 ho più volte mandato messaggi, anzi quando lui ha avuto l'infortunio sono io che sono andato ad Ancona a prenderlo per poi portarlo a casa e ho avuto rapporti con i medici dell'ospedale. Comunque da agosto abbiamo più volte scambiato messaggi, lui mi diceva che sarebbe venuto, ma non lo ha fatto.
ADR: confermo i capi 7 e 8 del capitolato di prova di parte ricorrente.
ADR: a me non risulta che il ricorrente abbia inviato ulteriore certificazione medica dopo quella inerente all'infortunio.
ADR: preciso che ho inviato la email di convocazione all'audizione alla mail che avevo ed era l'unica che avevo ed era quella che lui mi aveva fornito e l'unica di cui ero a conoscenza.
ADR: sul capo d) del capitolato di parte ricorrente preciso che il ricorrente ha iniziato a lavorare con noi da febbraio 2023 e ha lavorato su più cantieri in cui la sega circolare era un normale mezzo utilizzato. Si tratta di un attrezzo di uso corrente, per il cui uso il ricorrente era formato e oltretutto quando l'ho conosciuto mi disse che era in Italia da parecchi anni e che aveva lavorato su altri cantieri. In ogni caso, noi lo abbiamo comunque formato e comunque sul cantiere c'era il preposto. Quindi non è vero che il giorno dell'infortunio era la prima volta che il ricorrente usava la sega circolare.
ADR: preciso che in questo periodo storico il personale non si trova, quindi le relazioni con il personale sono sempre volte a tentare di farli rimanere a lavoro, anche per poter far fronte agli impegni che si vanno ad assumere.
ADR: sul capo e) posso dire che non mi risulta che il ricorrente avesse chiesto a gennaio 2024 di assentarsi dal lavoro, lui non era tornato a lavoro e non riuscivo neanche a sentirlo. Mi mandava messaggi dicendo che sarebbe tornato ma non lo ha mai fatto e sono stato anche costretto a mandargli una email, in aggiunta a quello che già faceva l'impresa.
ADR: sul capo f) preciso che io ho mandato dei messaggi senza ricevere risposta, lui mi ha mandato dei messaggi in cui diceva che sarebbe venuto, ma non lo ha fatto. Non c'è stata corrispondenza e non mi ha dato aggiornamenti sul permesso di soggiorno. Era come se mi stesse evitando”.
dichiara “ADR Lavoro per la resistente da circa Testimone_3 quattro anni, ho conosciuto il ricorrente nel marzo 2023 in Colfriorito, provincia di Macerata, dove lavoravamo presso il cantiere CP_7
Castel Sant. Angelo. Io svolgo mansioni di preposto. ADR Ricordo che il ricorrente ha lavorato fino al giorno dell'infortunio, nel luglio 2023 non ricordo in quale giorno. Prima dell'infortunio il ricorrente si assentava spesso anche per 14 giorni al
8 mese, non comunicava le assenze solo qualche volta mi ha detto che doveva andare in Sicilia per cose sue. Io ho comunicato all'ufficio nella persona di e tali Persona_1 Controparte_8 circostanze.
ADR Dopo l'infortunio non l'ho più visto né ho avuto contatti telefonici con lui, del quale non ho nemmeno il numero di telefono.
ADR La società ha diversi cantiere in provincia di Mantova, Reggio Emilia, Macerata e anche qualcosa in provincia di Benevento. Che io sappia non c'è un cantiere a Spoleto.
ADR su ogni cantiere c'è un preposto, io sono il preposto per il cantiere di Macerata.
ADR Non ho i numeri di telefono degli operai ai quali sono preposto. Gli operai non hanno il mio numero di telefono.
ADR Il ricorrente ha comunicato direttamente all'ufficio la malattia conseguente all'infortunio senza passare per me. Io se mi ammalo, comunico la malattia a e , Persona_1 Controparte_8 immagino che anche lui abbia comunicato a loro.
ADR Quando ha subito l'infortunio stava lavorando alla sega circolare. Non era la prima volta che lo faceva sul cantiere di Macerata e, in ogni caso, mi diceva di averla già utilizzata con altri datori di lavoro. La organizza corsi di addestramento che il ricorrente _1 aveva frequentato e anch'io quotidianmente gli davo istruzioni sul modo d'uso degli strumenti.
ADR Nulla so di richieste di assenze per ritirare il permesso di soggiorno. Non ho mai ricevuto da lui messaggi WU.
ADR Nel cantiere non c'è un responsabile della sicurezza, nel senso che sono io. è il responsabile della sicurezza della Persona_1
, non è sempre presente sul cantiere anzi dico meglio è _1 presente quotidianamente ma non si trattiene tutta la giornata. Il Giudice dà atto che il teste ha reso dapprima una dichiarazione di diverso tenore dicendo che il ha anche altri impegni e non PE può essere sempre presente sul cantiere e poi ha dato una versione diversa, affermando che era quotidianamente presente sul cantiere. ADR Sul cantiere l'ho visto utilizzare la sega circolare altre volte, prima dell'infortunio. ADR Non ho rapporti di parentela con i legali rapp. della società,
e , né altri legami societari. Non Persona_1 Controparte_8 so chi era il legale rapp. prima, oggi sono e . PE CP_9
è una dipendente della società a cui io comunico le Tes_4 presenze\assenze degli operai”.
dichiara “ADR: conosco il ricorrente perché è un ex Testimone_5 dipendente dell'azienda dove lavoro, ovvero della società resistente,
9 per la quale lavoro dal 1.06.2020, indifferente.
ADR: sul capo d) del capitolato di prova di parte ricorrente, non posso dirlo con certezza, perché io non sto sui cantieri in quanto lavoro nella sede legale dell'azienda e mi occupo di inserimento dati. Però, considerato che era stato assunto a inizio anno, penso che avesse avuto già modo di utilizzare la sega circolare da tavolo, prima del 31 luglio 2023 e comunque credo sempre sotto la supervisione del capo cantiere.
ADR: sul capo e) posso dire che il ricorrente non ha chiesto di assentarsi a gennaio 2024, in quanto già non stava lavorando. Da quando si è fatto male non ha più ripreso a lavorare.
ADR: sul capo f), ricordo che a me, il ricorrente ha mandato diversi messaggi dicendo che sarebbe tornato a lavorare ma alla fine non è tornato e so che invece aveva comunicato già prima di gennaio 2024 al mio collega di aver già avuto il permesso di Persona_1 soggiorno. Preciso che gestisce gli operai sopra i cantieri e PE quando viene in ufficio, mi riferisce giornalmente gli operai che sono a lavoro o assenti, perché io gestisco il registro delle presenze.
ADR: in merito allo screenshot depositato al doc 15 della produzione di parte ricorrente che mi viene esibito dichiaro che non ricordo se ho ricevuto esattamente i messaggi che mi vengono esibiti, ma sono dello stesso genere di quelli che il ricorrente mi ha inviato.
ADR: confermo che il mio numero di telefono aziendale è 3397250836.
ADR: mi ricordo che nel periodo da marzo a luglio 2023, il ricorrente faceva svariate assenze e non me lo comunicava e quindi nenche motivava l'assenza.
ADR: io non so quando al ricorrente è stata fatta la contestazione disciplinare e so solo che lui ha comunicato a di aver avuto il PE permesso di soggiorno, prima di gennaio 2024, ma non ricordo esattamente quando. Penso intorno a settembre/ottobre, comunque dopo le vacanze estive.
ADR: negli anni 2023 e 2024, la società non aveva cantieri nel Comune di Spoleto.
ADR: mi ha detto che aveva chiamato più volte il ricorrente e PE mi ha detto di averlo chiamato per concordare la data di audizione disciplinare e alla fine mi ha detto che gli avevano mandato la convocazione. Mi ricordo che mi ha fatto vedere i tentativi di PE chiamata fatti al ricorrente, riprodotti al documento 4 della produzione di parte resistente, che mi viene esibita.
ADR: io non vedo le email e quindi non so se ha inviato la PE mail del 3.02.2024 che mi viene esibita ed è depositata al documento 5
10 della produzione di parte resistente. ADR: confermo che la società lavora su più cantieri contemporaneamente e su ogni cantiere c'è un preposto. ADR: non so se la società ha ricevuto ulteriore certificazione medica relativa al ricorrente, dopo la prima comunicazione di infortunio, perché io non me ne occupo. ADR: della certificazione medica dei dipendenti e della elaborazione delle buste paga si occupa un'altra società che collabora con noi e si chiama SI srl”. La prova, dunque, ha confermato univocamente lo scambio di Parte messaggi intercorsi con il e la nonché la PE Tes_5 circostanza relativa alle chiamate per l'audizione, alle quali il conferma di non aver risposto deliberatamente, e l'invio _1 della mail di convocazione del 03.02.2024 trasmessa all'indirizzo Email_1
Con riferimento a detta mail il ricorrente, nelle note 01.11.2024 (prima difesa successiva alla costituzione della datrice), non contestava la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica né la ricezione, ma solo la circostanza che, con le giustificazioni, aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore ove la comunicaizone avrebbe dovuto, pertanto, essere inviata. Solo in sede di interrogatorio formale dichiarava di non essere intestatario della suddetta mail e di non averla mai ricevuta. Sul punto va, innanzi tutto chiarito che, come da univoca giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento disciplinare, la convocazione del lavoratore, che abbia fatto richiesta di essere sentito, deve ritenersi, in mancanza di diversa disposizione, a forma libera purché idonea a garantire l'effettiva e tempestiva conoscenza da parte dell'interessato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 25/10/2013, n.24198). Pertanto ove il lavoratore eserciti il proprio diritto di difesa chiedendo espressamente di essere sentito nei termini di legge, il datore di lavoro ha l'obbligo della sua audizione e l'accertamento che le modalità di convocazione del lavoratore non siano contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale è rimessa al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 16 ottobre 2013, n. 23528). Il lavoratore ha bensì diritto, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, ma non anche, ove il datore a seguito della richiesta lo abbia convocato per una certa data, a un differimento dell'incontro limitandosi ad addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l'obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la
11 stessa risponda ad un'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile (Cass. 31 marzo 2011, n. 7493; Cass. 7 maggio 2015, n. 9223; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23510). Risponde certamente a tali caratteristiche la convocazione telefonica con invio di e-mail, né vi era un obbligo specifico all'invio presso i contatti del difensore. Peraltro l'indicazione contenuta nella lettera di giustificazioni (“ , via Roma n,36 90133 TE
Palermo (PA) c/o Studio Legale Angelo Canarezza, via 4 Novembre n.5 48121 Ravenna”) non costituisce esplicita elezione di domiclio. Infine, quanto alla riferibilità della mail al , oltre che emersa _1 dalla prova orale ( che dichiarava Testimone_6 trattarsi della mail da lui indicata e alla quale gli venivano inviate le buste paga) risulta dalla lettera di contestazione, sia quella del 26.10.2023 che quella del 24.01.2024, quest'ultima pacificamente ricevuta dal lavoratore che vi dava seguito inviando le giustificazioni e che la produce in atti (all.19 in produzione di parte ricorrente). Ciò premesso e con riferimento alla mancata audizione, deve conludersi che la datrice ha adeguatamente documentato di aver convocato il lavoratore per l'audizione personale con modalità non contrarie a buona fede o alla lealtà contrattuale, abinando all'invio di mail ulteriore avviso telefonico, al quale il deliberatamente _1
(come da lui confermato in sede di interrogatorio formale) decideva di non rispondere. Deve, pertanto, concludersi che parte datrice ha pienamente assolto all'onere di disporre l'audizione personale del lavoratore e che quest'ultimo è risultato assente per sua inadempienza. Quanto al motivo di licenziamento, è pacifico che il ricorrente in data 31.07.2023 subiva un infortunio sul lavoro, amputandosi il 2° dito mano sinistra con una sega da tavolo. Dal certificato INAIL prodotto da parte ricorrente, emerge una prognosi fino a tutto il 31.08.2023 mentre il medesimo certificato prodotto da parte datrice, indica la data del 20.08.2023. Anche prescindendo da tale discrepanza, è pacifico che dal momento dell'infortunio il non riprendeva più servizio né in atti si _1 rinvengono ulteriori certificati medici inviati in azienda. Parte ricorrente ha prodotto quello in data 21.11.2023 che, però, non risulta sia stato trasmesso alla datrice. Ciò posto, già con lettera di contestazione in data 26.10.2023, la contestava l'assenza ingiustificata a far PA data dal 20.08.2023 invitando il a fornire giustificazioni e _1 sottolineando che in mancanza, rischiava la sanzione del licenziamento.
12 Detta lettera risulta inviata alla mail del dall'intestazione ma _1 non vi è alcuna prova dell'effettivo invio, a fronte di un'espressa contestazione in ordine alla ricezione sollevata dal ricorrente. In ogni caso siamo in presenza di un procedimento disciplinare che non risulta aver avuto alcun seguito e che, anche in mancanza di giustificazioni, non ha prodotto l'irrogazione di alcuna sanzione. Ciò premesso, la legittimità del licenziamento va valutata con esclusivo riferimento alla contestazione del 24.01.2024, con la quale si contestava l'assenza ingiustificata dall'08.01.2024, rimanendo del tutto irrilevanti a questi fini le assenze di epoca precedente, in forza del principio di immutabilità della contestazione che preclude al datore di lavoro di far valere, a sostegno della legittimità del licenziamento, circostanze nuove rispetto a quelle contestate. Detto principio esprime la necessità di correlazione dell'addebito con la sanzione inflitta in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, per cui anche in sede giudiziale la verifica demandata al giudice di merito deve avere ad oggetto le medesime circostanze - non alterate nella loro sostanza fattuale - oggetto di addebito nella lettera di contestazione. Con riferimento, dunque, alla sola assenzaq ingiustificata dall'08.01.2024, il CEESAY deduce di aver tempestivamente comunicato mediante WU inviati a la sua Persona_1 indisponibilità a riprendere servizio giustificata dall'esigenza di ottenere il permesso di soggiorno. Ed effetttivamente i messagi all.15\16 in produzione di parte ricorrente, che lo stesso ha confermato di aver ricevuto, PE sono in data 08.01\12.01\23.01.2024 e nel corpo degli stessi il lavoratore diceva di attendere il rilascio del permesso di soggiorno, che (il 12.01.2024) gli avevano chiesto di tornare la settimana successiva e che (il 23.01.2024) avevano rinviato l'appuntamento di 5 giorni perchè avevano un'emergenza. In tale data il gli PE intimava di rientrare pena il licenziamento. Sul punto parte datrice contesta l'assenza di richieste di permesso e la non veridicità dei motivi addotti per l'assenza, rilevando che il permesso di soggiorno risultava già rilasciato in data 09.10.2023. Deduce il CEESAY che tale data attiene alla data di rinnovo non anche al momento della consegna, che può essere anche diversa e successiva. Ed effettivamente la data indicata sul documento attiene alla validità del permesso di soggiorno e viene computata dal momento della richiesta del titolo, ciò non implica che tale data corrisponda necessariamente alla data di rilascio dello stesso.
13 Tanto premesso, occorre sottolineare che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (in tal senso Cass. n. 16597/2018, Rv. 649500-01; Cass. n. 12429/2018; Cass. n. 2988/2011, Rv. 615909 - 01). Nel caso di specie, dunque, era onere del offrire la prova Pt_3 che il Permesso di soggiorno, sebbene indicante come data di rilascio il 09.10.2023, in realtà gli era stato consegnato solo in epoca successiva e dopo numerosi differimenti e che di tale motivo giustificato dell'assenza al lavoro, aveva dato tempestiva comunicazione al datore. Del primo profilo, l'effettiva data di consegna del permesso, non è stata offerta alcuna prova dal ricorrente (prova facilmente reperibile anche richiedendo un attestato alla Questura di Palermo relativo ai reiterai rinvii e alla data di consegna). Alcuna prova è stata prodotta nemmeno con riferimento alle comunicazioni al datore che, come da mesaggi WU prodotti, si interrompevano in data 23.01.2024, mentre, come sostenuto in ricorso, il riprendeva servizio solo in data _1
26.01.2024 (tre giorni dopo l'ultima comunicazione documentata) presentandosi presso in cantiere a Spoleto (cantiere che, dalla prova, non risulta effettivamente esistente). In conclusione il CEESAY, che a tanto era onerato, non ha offerto adeguata prova né in ordine all'impedimento giustificativo dell'assenza, né tampoco in ordine alla puntuale comunicazione al datore dei motivi di tale assenza. Di tanto evidentemente si avvedeva in corso di causa, tant'è che da ultimo, con le note del 15.09.2025, ha chiesto un ordine di esibizione alla Questura di Palermo ed al Commissariato di Partinico della certificazione attestante la data di consegna del permesso di soggiorno al ricorrente. Appare, però, evidente che tale richiesta oltre che tardiva è inaccoglibile dal momento che il poteva e doveva acquisire _1 detta documentazione poenendola a base del proprio ricorso, né tale carenza probatoria può essere sanata con un ordine di esibizione chiesto al Giudice. Da ciò consegue che il licenziamento dev'essere dichiarato legittimo.
14 Quanto alle ulteriori richieste relative alle differenze retributive, il sostiene di non aver percepito la giusta retribuzione atteso il Pt_3 fatto che nelle buste paga risultavano decurtati giorni di lavoro per assenza ingiustificata mentre in tali giornate il lavoro era stato regolamente svolto. Anche detta circostanza non risulta in alcun modo provata. Le risultanze delle buste paga non risultano adeguamente sconfessate mediante dimostrazione, che era onere del lavoratore offrire, circa l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nei giorni indicati in busta paga come assenza ingiustificata. Al contrario la prova testi espletata ha confermato le continue assenze Test ingiustificate, anche in epoca antecedente all'infortunio teste
, . PE Tes_8 Tes_5
Solo con riferimento alla mensilità di agosto 2023, la busta paga reca l'annotazione di assenze ingiustificate che, alla luce del certificato INAIL prodotto dal lavoratore che prevede la prognosi per l'infortunio del 31.07.2023 fino al 31.08.2023, appaiono ingiustificate. Come già innanzi rilevato, vi è una discrepanza tra la data della prognosi indicata nel certificato prodotto dalla datrice e quello prodotto dal lavoratore. I due certificati, quello prodotto dalla datrice – peraltro – poco leggibile, appaiono, prima facie, non identici in quanto quello prodotto dal indica come data visita il 31.07.2023 (data _1 dell'infortunio) mentre quello prodotto dalla datrice, per quanto leggibile, data 09.08.2023. Ciò nondimeno è indubitabile che in tutta la documentaizone in atti, in particolare gli atti allegati al procedimento penale prodotti dalla stessa parte resistente, emerge che la prognosi per l'infortunio era di gg.30 (V. la notizia infortunio ASL Macerata, il verbale di Pronto Soccorso ASL Macerata del 31.07.2023). Per tale ragione, ritiene questo Giudice che debba darsi fede al certificato medico di infortunio dell'INAIl prodotto dal lavoratore, non già a quello parziale e poco leggibile prodotto dalla datrice, perché conforme al dato relativo alla prognosi risultante da tutta la documentazione in atti. Da ciò consegue che tutte le assenze maturate nel mese di agosto dal non possono ritenersi ingiustificate perché assenze per _1 infortunio sul lavoro, con la conseguenza che devono essere retribuite. Infine quanto al danno biologico, è noto che in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le
15 somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente. Il datore è tenuto a risarcire il danno differenziale laddove si dimostri la sua responsabilità ex art. 2087 c.c.. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale pertanto, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Nella specie l'infortunio occorso in data 31.07.2023 consisteva nell'amputazione del secondo dito della mano destra mentre il lavoratore utilizzava la lama circolare per tagliare un pezzo di legno, priva di protezione. Dalle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore all'Ispettorato del lavoro emerge che il CEESAY era abituato ad usare detta sega (come documentato anche dalla prova orale, vedi in particolare teste
), che la sega era munita di protezione che il lavoratore Tes_3 sollevava deliberatamente, per tagliare un pezzo di legno alto cm10. L archiviava la posizione del datore rilevando che la sega CP_4 risultava idonea ai fini della sicurezza, che il lavoratore era stato formato e addestrato all'uso della sega e che, dalle sue dichiarazioni, emergeva che l'infortunio era dipeso da sua imprudenza. A tanto deve aggiungersi che, come da documentazione prodotta dalla datrice in allegato al procedimento penale e non oggetto di alcuna
16 contestazione, il era stato formato sull'uso di seghe _1 elettriche, che la sega circolare aveva la protezione e veniva valutata idonea per la sicurezza e che veniva dotato dei DPI previsti per legge. Ed, infatti, veniva ugualmente archiviato anche il relativo procedimento penale aperto in danno della PA
.
[...]
E' pacifico che le archiviazioni dell' e in sede penale non CP_4 sono vincolanti per questo Giudice né valgono, di per sé, ad escludere la responsabilità datoriale. Ciò nondimeno alla luce degli atti prodotti (attestato di partecipazione alla formazione del 04.03.2023 con riferimento anche all'uso di seghe elettriche, presenza del preposto sul cantiere, conformità della sega ai requisiti di _10 sicurezza e dichiarazione di responsabilità resa dal _1 nell'immediatezza), ritiene questo Giudice che il datore abbia posto in essere tutto quanto necessario alla tutela della sicurezza del lavoratore. Da quanto premesso consegue il rigetto anche di tale capo di domanda. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali attesa la reciproca soccombenza e la natura interpretativa della presente pronunzia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei TE confronti di ogni contraria istanza, PA eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di PA
delle retribuzioni relative alla TE mensilità di agosto 2023, non corrisposte con la motivazione di assenze ingiustificata oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) Rigetta la domanda per il resto;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 30.09.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
17