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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione consensuale, iscritto al n. Rg.
3255/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Via Villagori, Parte_1 C.F._1
n.42 in Torremaggiore presso lo studio dell'Avv. Angelo Nardella, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
L A M E D I C A G A E T A N O (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Torremaggiore alla via Cairoli 40, presso lo studio dell'avv. Antonio Altomare, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16/12/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 ha domandato la separazione personale tra Parte_2
coniugi esponendo: di aver contratto matrimonio con in Torremaggiore in data Controparte_1
05/09/2016; che dall'unione matrimoniale sono nati in data 7/3/2016 a San Giovanni Rotondo
in data 12/12/2017 a San Giovanni Rotondo Lamedica Annamaria ed in data CP_2
10/6/2020 a San Giovanni Rotondo Lamedica;
che da qualche tempo tra i coniugi si è CP_3
venuto a creare uno stato di malessere reciproco, per problemi caratteriali, tale da affievolire il sentimento che li univa;
che la ricorrente, dopo aver lavorato per circa due anni con il marito è stata assunta nel mese di aprile dalla Gernone Costruzioni s.r.l.s ed in data 30/6/2024 è stata licenziata perché impossibilita a conciliare lavoro e cura della prole;
che il allo stato lavora sia come CP_1
imprenditore agricolo nonché titolare di una fiorente società la quale svolge attività commerciale.
Pertanto, oltre alla separazione, la ricorrente ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli con diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale per abitarla insieme ai figli, la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del resistente di € 1500,00 in favore suo e dei tre figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che, non opponendosi alla Controparte_1
separazione, ha contestato la domanda con riferimento alle questioni accessorie, concludendo per:
l'affido condiviso con collocamento con la madre;
assegnazione della casa familiare al resistente;
nessun contributo al mantenimento della ricorrente, giovane e dotata di esperienza e capacità lavorativa;
contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili;
spese straordinarie al 50%.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 30/10/2024. In data 29.10.2024 le parti hanno depositato patti di separazione, decidendo di trasformare in consensuale il giudizio di separazione personale. Rinviata la causa al 16.12.2024, con note scritte depositate per tale udienza, le parti hanno confermato i patti e con ordinanza del 15.01.2025 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione e trasformazione del rito ex art. 473 bis.51
c.p.c.
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 4 Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi e depositati in data 29/10/2024 per l'udienza del 30/10/2024, non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume. Neppure gli stessi sono contrari all'interesse della prole, regolamentando adeguatamente sia il mantenimento dei figli che l'affido e il diritto di visita.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra gli ex coniugi, così come dalla scrittura privata depositata in data 29/10/2024, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal
Tribunale.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte resistente ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Torremaggiore in data 05/09/2016 (atto n. 37 – parte II – Serie A
– anno 2016), alle condizioni contenute nella scrittura privata depositata il 29/10/2024, che possono essere omologate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del comune di celebrazione per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione consensuale, iscritto al n. Rg.
3255/2024, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliata in Via Villagori, Parte_1 C.F._1
n.42 in Torremaggiore presso lo studio dell'Avv. Angelo Nardella, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
L A M E D I C A G A E T A N O (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
Torremaggiore alla via Cairoli 40, presso lo studio dell'avv. Antonio Altomare, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16/12/2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 ha domandato la separazione personale tra Parte_2
coniugi esponendo: di aver contratto matrimonio con in Torremaggiore in data Controparte_1
05/09/2016; che dall'unione matrimoniale sono nati in data 7/3/2016 a San Giovanni Rotondo
in data 12/12/2017 a San Giovanni Rotondo Lamedica Annamaria ed in data CP_2
10/6/2020 a San Giovanni Rotondo Lamedica;
che da qualche tempo tra i coniugi si è CP_3
venuto a creare uno stato di malessere reciproco, per problemi caratteriali, tale da affievolire il sentimento che li univa;
che la ricorrente, dopo aver lavorato per circa due anni con il marito è stata assunta nel mese di aprile dalla Gernone Costruzioni s.r.l.s ed in data 30/6/2024 è stata licenziata perché impossibilita a conciliare lavoro e cura della prole;
che il allo stato lavora sia come CP_1
imprenditore agricolo nonché titolare di una fiorente società la quale svolge attività commerciale.
Pertanto, oltre alla separazione, la ricorrente ha chiesto: l'affidamento condiviso dei figli con diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale per abitarla insieme ai figli, la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del resistente di € 1500,00 in favore suo e dei tre figli, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che, non opponendosi alla Controparte_1
separazione, ha contestato la domanda con riferimento alle questioni accessorie, concludendo per:
l'affido condiviso con collocamento con la madre;
assegnazione della casa familiare al resistente;
nessun contributo al mantenimento della ricorrente, giovane e dotata di esperienza e capacità lavorativa;
contribuzione al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili;
spese straordinarie al 50%.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 30/10/2024. In data 29.10.2024 le parti hanno depositato patti di separazione, decidendo di trasformare in consensuale il giudizio di separazione personale. Rinviata la causa al 16.12.2024, con note scritte depositate per tale udienza, le parti hanno confermato i patti e con ordinanza del 15.01.2025 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione e trasformazione del rito ex art. 473 bis.51
c.p.c.
L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
pagina 2 di 4 Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi e depositati in data 29/10/2024 per l'udienza del 30/10/2024, non sono contrari a norme di ordine pubblico o buon costume. Neppure gli stessi sono contrari all'interesse della prole, regolamentando adeguatamente sia il mantenimento dei figli che l'affido e il diritto di visita.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra gli ex coniugi, così come dalla scrittura privata depositata in data 29/10/2024, rilevando che le stesse non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico.
Pertanto, letto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, gli stessi possono essere avallati dal
Tribunale.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
Si procede con separato decreto alla liquidazione del compenso del procuratore di parte resistente ex art. 83 D.P.R. 115/2002, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione dei coniugi che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Torremaggiore in data 05/09/2016 (atto n. 37 – parte II – Serie A
– anno 2016), alle condizioni contenute nella scrittura privata depositata il 29/10/2024, che possono essere omologate;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del comune di celebrazione per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parte;
• Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4