Ordinanza cautelare 10 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2025, proposto da
-RICORRENTE-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Tonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, prot.n. 0036837 del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 marzo 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che l’odierno ricorrente fruisce delle misure di accoglienza temporanea in qualità di richiedente protezione internazionale;
- che egli asserisce di essersi allontanato dal centro il -OMISSIS- per raggiungere un’altra struttura di accoglienza ove era ospitata la sua famiglia;
- che la misura de qua è stata revocata il -OMISSIS- perché lo straniero avrebbe abbandonato il centro di accoglienza;
- che il provvedimento è stato impugnato con ricorso, notificato in data 8 agosto 2025 e depositato il successivo 28 agosto;
- che il ricorrente censura:
a) l’omessa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione di cui all’art. 7 della legge 241/90;
b) la violazione del principio di proporzionalità;
c) l’assenza della volontà di abbandonare il centro.
- che con l’ordinanza numero 412 del 10 settembre 2025 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare dello straniero.
- che in omaggio a tale decisione l’amministrazione ha riammesso lo straniero nella struttura ma egli si è nuovamente allontanato dal centro di accoglienza il -OMISSIS-
Considerato:
- che non è chiaro se l’amministrazione abbia effettivamente rivalutato la posizione dello straniero o si sia semplicemente limitata a eseguire l’ordinanza cautelare, come parrebbe emergere dal contenuto del provvedimento di riammissione;
- che, pertanto, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere;
- che ai sensi dell’art. 23, comma 1, let. a), del d.lgs. 142/15 il Prefetto può disporre la revoca delle misure di accoglienza, tra l’altro, nel caso di « mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente », con la precisazione, di cui al successivo comma 3, secondo cui «se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali»;
- che la giurisprudenza amministrativa non ritiene esistente alcun automatismo di revoca per il caso del singolo allontanamento ingiustificato ( ex multis TAR Toscana, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 1154.);
- che non è quindi condivisibile l’assunto dell’amministrazione procedente secondo si potrebbero omettere le garanzie partecipative perché il provvedimento impugnato sarebbe un “atto dovuto”,
- che, pertanto, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto valutare, in contraddittorio con l’interessato se vi era stato un vero e proprio abbandono dal centro ovvero un mero allontanamento temporaneo e, soprattutto, se la sua assenza potesse essere in qualche modo giustificata;
- che non rileva ai fini de quibus il fatto che il ricorrente si sarebbe nuovamente allontanato dal centro perché come noto, « in tema di annullamento del provvedimento amministrato, secondo il principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento amministrativo va apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente ininfluenza di eventuali sopravvenienze » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 20 settembre 2019, n. 1998).
Ritenuto, pertanto:
- che, il ricorso è fondato e, pertanto, con assorbimento di ogni altra censura formulata nel gravame, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con l’obbligo dell’amministrazione procedente di riesaminare la posizione dello straniero, previa instaurazione di un valido contraddittorio procedimentale, e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga in debita considerazione anche delle eventuali sopravvenienze.
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF PR, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | AF PR |
IL SEGRETARIO