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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
(P. IVA FR ) e CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.IVA FR , rappresentate e difese dall' Avv. CARACCIOLO ERNESTO;
P.IVA_2
APPELLANTE
contro
), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELICCHIO SILVIA;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Mantova, premesse tutte le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o produzione, accogliere il presente appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza n. 505/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023 dal Giudice di Pace di Mantova dott. Davide Carletti, e non notificata, così giudicare:
pagina 1 di 8 Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'assicurato e della cessionaria del credito a quanto prescritto dall'art. 8 delle norme generali del Controparte_3 contratto di assicurazione e respingere tutte le domande formulate dall'attrice, poiché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga indennizzabile il sinistro per cui è causa, rideterminare l'importo effettivamente spettante all'attrice dedotti lo scoperto/franchigia e degrado sui ricambi previsti dalla polizza e ridurlo del 50% in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore e, in ogni caso, nella misura ritenuta di giudizio.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali del 15%, oneri ed accessori di legge.
Per parte appellata: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Mantova, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione rigettata cosi giudicare:
RIGETTARE l'appello in via principale e in via subordinata di e CP_1 [...] nei confronti di , siccome Controparte_2 Controparte_3 inammissibile, infondato non provato o come meglio,
CONFERMARE l'impugnata sentenza n.505/2023 del Giudice di Pace di Mantova.
Con vittoria di spese di causa di primo e secondo grado, oltre al rimborso forfettario, oltre
CPA ed IVA come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della domanda
1. Parte appellante ha impugnato la sentenza n. 505/2023 emessa dal Giudice di Pace di Mantova, con cui è stata accolta la domanda formulata dall'odierna parte appellata, in qualità di cessionaria del credito di , volta a ottenere da CP_4 CP_1
in forza della polizza per adesione n. 8427290 contro il Controparte_2 rischio di atti vandalici, il pagamento di Euro 5.000,00, già decurtato dello scoperto contrattuale, a titolo di indennizzo per i danni subiti dall'autovettura AUDI TT Coupè targata FP037YB, condotta in leasing dell'assicurato cedente.
Parte appellante ha, in primo luogo, contestato l'errata applicazione da parte del Giudice di
Pace degli artt. 1914 e 1915 c.c. in tema di obblighi dell'assicurato, oltre che dell'art. 2697
pagina 2 di 8 c.c. in tema di onere della prova, evidenziato come l'odierna parte appellata non abbia mai trasmesso all'odierna appellante, né prodotto in giudizio, la documentazione indicata all'art. 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione e necessaria ad accertare e quantificare il danno, non avendo neppure assolto all'onere probatorio relativo all'evento che ha generato il danno e alla natura del danno per il quale formulò domanda di indennizzo, nonché alla relativa quantificazione.
In secondo luogo, ha indicato quale ulteriore motivo di appello l'errata applicazione dell'art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie, con riferimento alla clausola contrattuale di scoperto aggiuntivo nell'ipotesi in cui la riparazione venisse effettuata presso carrozzeria non convenzionata.
2. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, e in particolare: ha allegato di aver prodotto alla Compagnia assicuratrice la documentazione richiesta e di aver messo a disposizione il veicolo al perito della compagnia per l'accertamento e la quantificazione del danno, senza che questi abbia provveduto all'esame del veicolo danneggiato;
ha contestato che la condotta dell'odierna appellata - ovvero dell'assicurato - abbia violato le norme di cui all'art. 1914 o 1915 c.c.; ha allegato di aver compiutamente provato il quantum risarcitorio; ha ribadito la vessatorietà della clausola di scoperto aggiuntivo e rilevato l'infondatezza delle domande formulate in via subordinata dall'appellante.
3. Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c. 1 c.p.c.
***
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. Nel motivare le ragioni della fondatezza dell'impugnazione, occorre richiamare il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
In base a tale principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n. 9936).
pagina 3 di 8 6. Nel caso di specie, in particolare, appare dirimente l'errata applicazione effettuata dal Giudice di Pace circa l'onere di allegazione, oltre che di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi dei diritti azionati da chi agisce in giudizio.
E' infatti del tutto evidente l'insussistenza di specifica allegazione e idonea prova circa l'origine, l'esistenza e l'entità del danno lamentato dall'odierna parte appellata, per il quale è stata formulata domanda di indennizzo, il che rende necessaria l'integrale riforma della sentenza di prime cure.
7. Sul punto, si osserva in diritto che appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17 del
08/01/1987; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1081 del 04/03/1978).
E' dunque onere di chi agisce al fine di ottenere un indennizzo assicurativo provare l'esistenza del sinistro, l'esistenza del danno evento e del relativo nesso di causalità, nonché del danno conseguenza, eziologicamente ricollegabile con il danno evento subito.
8. Va ancora osservato, peraltro, che “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012).
Dunque, la compagnia assicurativa, che è soggetto che non era e non poteva essere presente al momento dell'evento di danno, non è tenuta a muovere specifiche contestazioni al verificarsi del fatto e del danno evento come riconducibile (nesso di causalità) a quello specifico fatto, trattandosi di fatti che esulano dalla sua conoscenza.
L'assicuratore, per effetto della tempestiva denuncia del fatto da parte dell'assicurato, potrebbe, al più, per il tramite del proprio perito, verificare e acquisire documentazione successiva del danno evento, al fine del suo accertamento e della sua quantificazione, ma essa certo non varrebbe a fornire prova che proprio l'evento coperto dall'assicurazione abbia provocato il suddetto danno e in quella esatta estensione, essendo specifico onere della parte assicurata, o del cessionario che subentra nella medesima posizione giuridica dell'assicurato, fornire prova del danno e della sua riferibilità al rischio assicurato.
pagina 4 di 8 Fa infatti parte dell'onere probatorio del danneggiato, ovvero dal cessionario del credito del danneggiato, allegare specificamente e poi fornire prova di tutti gli elementi costitutivi sopra dedotti, anche in caso di non contestazione specifica dei fatti, per inapplicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
9. Venendo dunque al caso di specie, non solo nel corso della fase stragiudiziale – in violazione dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto - ma neppure in alcuno degli atti del giudizio di prime cure, né nella documentazione prodotta in atti dall'odierna appellata nel corso del giudizio, risulta in maniera chiara e specifica indicazione e conseguentemente la prova dei danni che l'auto del danneggiato avrebbe subito in occasione dell'asserito atto vandalico del 20.06.2021.
10. L'indicazione del danno occorso al veicolo, infatti, non è specificamente effettuata nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 320 c.p.c., né tantomeno negli atti introduttivi del presente procedimento d'appello, nei quali non si fa alcuna descrizione, neppure generica, del danno in concreto occorso all'auto, che neppure può desumersi per relationem dalla documentazione versata in atti.
11. Infatti, nella denuncia sporta ai Carabinieri di Castel Goffredo il 30.06.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di Controparte_3
), il danneggiato ha genericamente dichiarato che, con “utilizzo di un
[...] CP_4 oggetto appuntito presumibilmente una chiave”, il veicolo a esso in uso sarebbe stato danneggiato “arrecando un danno pari a Euro 4.5272,42 (iva compresa) come da preventivo che allego alla presente denuncia nel quale sono riportati tutti i danni del veicolo”, senza che tuttavia nella denuncia venga effettuata una precisa descrizione dei danni e senza che il preventivo richiamato risulti essere mai stato allegato in atti.
12. Neppure la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione del giudizio di prime cure (doc. 13 fascicolo di primo grado di Controparte_3
) fornisce in alcun modo prova del danno che sarebbe
[...] occorso all'auto di cui è causa a seguito dell'atto vandalico denunciato.
I presunti danni, infatti, al di là del disconoscimento della produzione fotografica operato da parte appellante, non vengono rappresentati in nessuna delle immagini prodotte che rappresentano tutte un veicolo, peraltro privo di targa, nel corso di alcune fasi di un intervento di riparazione non meglio definito, non consentendo in alcun modo di accertare il danno, ad eccezione di un solo fotogramma che rappresenta sì il veicolo di cui è causa dotato di targa, ma del tutto integro e dunque, verosimilmente, già riparato, non fornendo dunque elementi utili a comprendere l'entità del danno.
13. Anche la fattura emessa da parte della concessionaria
[...]
(doc. 9 fascicolo di primo grado di Controparte_3 CP_3
pagina 5 di 8 ) rappresenta un elemento Controparte_3 istruttorio inidoneo a dare riscontro alle generiche allegazioni dell'odierna appellata.
Lungi dal fornire una specifica indicazione del danno-evento occorso al veicolo, il documento, infatti, integra una mera dichiarazione unilaterale della parte cessionaria del credito in ordine ai lavori assunti come necessari per la riparazione e, in particolare, indica una generica serie di riparazioni che sarebbero state effettuate su varie parti del mezzo, non specificando neppure gli interventi effettivamente svolti, né tantomeno i danni riscontrati sul veicolo che li avrebbero resi necessari.
14. Infine, appare del tutto irrilevante ai fini di cui è causa l'esito dell'assunzione delle prove orali formulate dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado e in particolare nella memoria ex art. 320 c.p.c.
Le dichiarazioni fornite dai testi nel corso del giudizio di primo grado appaiono, infatti, del tutto inutili a sanare l'integrale carenza di specifica allegazione e di prova circa la natura e l'entità dei danni occorsi al veicolo e per i quali si sarebbe reso necessario l'intervento di riparazione.
I testi, infatti, sono stati chiamati a confermare (cap. 1 di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. di parte ) che il Controparte_3 veicolo del danneggiato avesse riportato “i danni alla carrozzeria raffigurati nelle foto che si rammostrano”, ossia quelle di cui al doc. 13 citato (uniche riproduzioni fotografiche in atti), da cui tuttavia nessun danno alla carrozzeria è dato rilevarsi, nonché (cap. 3 di cui alla memoria cit.) i danni “indicati in denuncia alle autorità”, ossia nella denuncia ai Carabinieri di Castel Goffredo di cui al doc. 2 già citato, che tuttavia non porta alcuna indicazione specifica dei predetti danni, richiamando un preventivo mai prodotto.
15. E' dunque evidente la totale carenza di allegazione specifica, prima ancora che di prova, circa il danno-evento che il veicolo del danneggiato avrebbe subito, oltre che circa l'effettiva origine vandalica del danno e il relativo nesso causale.
16. A fronte di tale radicale carenza assertiva e istruttoria appare del tutto irrilevante che, prima della riparazione, il danneggiato, tramite la concessionaria del credito, avesse lasciato nella disponibilità del perito dell'assicurazione il mezzo asseritamente danneggiato, al fine di verificare e quantificare il danno, senza che questi vi abbia provveduto, assumendo così un comportamento negligente e contrario a buona fede.
Tale condotta omissiva, infatti, non esonera in alcun modo il danneggiato che agisca in giudizio al fine di ottenere l'indennizzo a fronte del verificarsi di un evento di rischio asseritamente coperto dall'assicurazione ad allegare in modo specifico e dunque a provare i fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 8 Sarebbe stato infatti onere della parte danneggiata, nell'eventuale colpevole inerzia dell'assicurazione, effettuare una perizia tecnica o garantirsi mezzi istruttori (come ad esempio un compiuto reportage fotografico dei danni) al fine di documentare i danni di cui chiedere indennizzo ovvero descrivere compiutamente le operazioni necessarie alla loro riparazione, nonché procedere alla quantificazione dettagliata dei relativi costi, salvo al più chiedere la rifusione delle spese all'uopo sostenute e rese necessarie dalla eventuale mala gestio della compagnia assicuratrice alla stessa.
17. Non avendo assolto a tale onere probatorio, anche una eventuale CTU – peraltro nel caso di specie concretamente impossibile da esperire, essendo stata l'auto pacificamente già riparata e mancando qualsiasi indicazione e prova dei danni dalla stessa subiti – sarebbe stata esplorativa e inammissibile, posto che la consulenza tecnica d'ufficio non può certo essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non comprovati (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3191 del 14/02/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006).
18. Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve dunque essere accolto e ogni domanda di indennizzo formulata dall'odierna società appellata deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello in relazione al predetto motivo di impugnazione, infatti, rende superfluo l'esame di ogni ulteriore motivo di appello e di ogni ulteriore domanda formulati dalle parti, da intendersi assorbiti.
19. Considerato l'integrale accoglimento dell'appello, si ritiene sussistente, in presenza di espressa domanda dell'appellante, il potere di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali del procedimento di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 27606/2019).
Dunque, parte appellata Controparte_3 Controparte_3
deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle appellanti
[...]
e nel primo grado di giudizio, da CP_1 Controparte_2 liquidarsi come in dispositivo, oltre che alla rifusione delle spese relative al presente giudizio di appello.
20. Le spese del procedimento di primo grado sono dunque liquidate tenuto conto del valore della controversia e con riferimento agli importi medi individuati dal DM 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
21. Le spese del procedimento di appello sono invece liquidate, sempre tenuto conto del pagina 7 di 8 valore della controversia e con riferimento agli importi medi individuati dal DM 147/2022, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ai valori minimi con riferimento alla fase istruttoria, posto che la trattazione della causa non ha visto svolgersi alcun incombente istruttorio differente dalla mera acquisizione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accoglie dell'appello proposto da;
CP_1 CP_1
2) per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 505/2023 pubblicata in data 9.08.2023 dal Giudice di Pace di Mantova, respinge tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di Controparte_3 CP_1
a titolo di indennizzo per le causali di cui in motivazione;
[...] CP_1
3) dichiara tenuta e condanna Controparte_3 Controparte_3
a rimborsare a e le spese di lite del
[...] CP_1 CP_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 1.265,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna parte appellata Controparte_3
a rimborsare a parte appellante
[...] CP_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano in Euro 174,00 per
[...] spese ed Euro 2.127,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 17/04/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Elisabetta Pagliarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 575/2024 promossa da:
(P. IVA FR ) e CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.IVA FR , rappresentate e difese dall' Avv. CARACCIOLO ERNESTO;
P.IVA_2
APPELLANTE
contro
), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELICCHIO SILVIA;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia il Tribunale di Mantova, premesse tutte le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione o produzione, accogliere il presente appello e, di conseguenza, in riforma della sentenza n. 505/2023 pubblicata in data 9 agosto 2023 dal Giudice di Pace di Mantova dott. Davide Carletti, e non notificata, così giudicare:
pagina 1 di 8 Nel merito, in via principale:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'assicurato e della cessionaria del credito a quanto prescritto dall'art. 8 delle norme generali del Controparte_3 contratto di assicurazione e respingere tutte le domande formulate dall'attrice, poiché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga indennizzabile il sinistro per cui è causa, rideterminare l'importo effettivamente spettante all'attrice dedotti lo scoperto/franchigia e degrado sui ricambi previsti dalla polizza e ridurlo del 50% in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore e, in ogni caso, nella misura ritenuta di giudizio.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali del 15%, oneri ed accessori di legge.
Per parte appellata: “Voglia l'ill.mo Tribunale di Mantova, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione rigettata cosi giudicare:
RIGETTARE l'appello in via principale e in via subordinata di e CP_1 [...] nei confronti di , siccome Controparte_2 Controparte_3 inammissibile, infondato non provato o come meglio,
CONFERMARE l'impugnata sentenza n.505/2023 del Giudice di Pace di Mantova.
Con vittoria di spese di causa di primo e secondo grado, oltre al rimborso forfettario, oltre
CPA ed IVA come per legge.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della domanda
1. Parte appellante ha impugnato la sentenza n. 505/2023 emessa dal Giudice di Pace di Mantova, con cui è stata accolta la domanda formulata dall'odierna parte appellata, in qualità di cessionaria del credito di , volta a ottenere da CP_4 CP_1
in forza della polizza per adesione n. 8427290 contro il Controparte_2 rischio di atti vandalici, il pagamento di Euro 5.000,00, già decurtato dello scoperto contrattuale, a titolo di indennizzo per i danni subiti dall'autovettura AUDI TT Coupè targata FP037YB, condotta in leasing dell'assicurato cedente.
Parte appellante ha, in primo luogo, contestato l'errata applicazione da parte del Giudice di
Pace degli artt. 1914 e 1915 c.c. in tema di obblighi dell'assicurato, oltre che dell'art. 2697
pagina 2 di 8 c.c. in tema di onere della prova, evidenziato come l'odierna parte appellata non abbia mai trasmesso all'odierna appellante, né prodotto in giudizio, la documentazione indicata all'art. 8 delle condizioni generali del contratto di assicurazione e necessaria ad accertare e quantificare il danno, non avendo neppure assolto all'onere probatorio relativo all'evento che ha generato il danno e alla natura del danno per il quale formulò domanda di indennizzo, nonché alla relativa quantificazione.
In secondo luogo, ha indicato quale ulteriore motivo di appello l'errata applicazione dell'art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie, con riferimento alla clausola contrattuale di scoperto aggiuntivo nell'ipotesi in cui la riparazione venisse effettuata presso carrozzeria non convenzionata.
2. Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, e in particolare: ha allegato di aver prodotto alla Compagnia assicuratrice la documentazione richiesta e di aver messo a disposizione il veicolo al perito della compagnia per l'accertamento e la quantificazione del danno, senza che questi abbia provveduto all'esame del veicolo danneggiato;
ha contestato che la condotta dell'odierna appellata - ovvero dell'assicurato - abbia violato le norme di cui all'art. 1914 o 1915 c.c.; ha allegato di aver compiutamente provato il quantum risarcitorio; ha ribadito la vessatorietà della clausola di scoperto aggiuntivo e rilevato l'infondatezza delle domande formulate in via subordinata dall'appellante.
3. Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c. 1 c.p.c.
***
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. Nel motivare le ragioni della fondatezza dell'impugnazione, occorre richiamare il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
In base a tale principio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n. 363; Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n. 11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n. 9936).
pagina 3 di 8 6. Nel caso di specie, in particolare, appare dirimente l'errata applicazione effettuata dal Giudice di Pace circa l'onere di allegazione, oltre che di prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., dei fatti costitutivi dei diritti azionati da chi agisce in giudizio.
E' infatti del tutto evidente l'insussistenza di specifica allegazione e idonea prova circa l'origine, l'esistenza e l'entità del danno lamentato dall'odierna parte appellata, per il quale è stata formulata domanda di indennizzo, il che rende necessaria l'integrale riforma della sentenza di prime cure.
7. Sul punto, si osserva in diritto che appare condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, nell'assicurazione contro i danni, o alla garanzia, nell'assicurazione per la responsabilità civile, consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17 del
08/01/1987; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1081 del 04/03/1978).
E' dunque onere di chi agisce al fine di ottenere un indennizzo assicurativo provare l'esistenza del sinistro, l'esistenza del danno evento e del relativo nesso di causalità, nonché del danno conseguenza, eziologicamente ricollegabile con il danno evento subito.
8. Va ancora osservato, peraltro, che “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18074 del 31/08/2020; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3576 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3951 del 13/03/2012).
Dunque, la compagnia assicurativa, che è soggetto che non era e non poteva essere presente al momento dell'evento di danno, non è tenuta a muovere specifiche contestazioni al verificarsi del fatto e del danno evento come riconducibile (nesso di causalità) a quello specifico fatto, trattandosi di fatti che esulano dalla sua conoscenza.
L'assicuratore, per effetto della tempestiva denuncia del fatto da parte dell'assicurato, potrebbe, al più, per il tramite del proprio perito, verificare e acquisire documentazione successiva del danno evento, al fine del suo accertamento e della sua quantificazione, ma essa certo non varrebbe a fornire prova che proprio l'evento coperto dall'assicurazione abbia provocato il suddetto danno e in quella esatta estensione, essendo specifico onere della parte assicurata, o del cessionario che subentra nella medesima posizione giuridica dell'assicurato, fornire prova del danno e della sua riferibilità al rischio assicurato.
pagina 4 di 8 Fa infatti parte dell'onere probatorio del danneggiato, ovvero dal cessionario del credito del danneggiato, allegare specificamente e poi fornire prova di tutti gli elementi costitutivi sopra dedotti, anche in caso di non contestazione specifica dei fatti, per inapplicabilità del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
9. Venendo dunque al caso di specie, non solo nel corso della fase stragiudiziale – in violazione dell'art. 8 delle condizioni generali di contratto - ma neppure in alcuno degli atti del giudizio di prime cure, né nella documentazione prodotta in atti dall'odierna appellata nel corso del giudizio, risulta in maniera chiara e specifica indicazione e conseguentemente la prova dei danni che l'auto del danneggiato avrebbe subito in occasione dell'asserito atto vandalico del 20.06.2021.
10. L'indicazione del danno occorso al veicolo, infatti, non è specificamente effettuata nell'atto introduttivo, né nella memoria ex art. 320 c.p.c., né tantomeno negli atti introduttivi del presente procedimento d'appello, nei quali non si fa alcuna descrizione, neppure generica, del danno in concreto occorso all'auto, che neppure può desumersi per relationem dalla documentazione versata in atti.
11. Infatti, nella denuncia sporta ai Carabinieri di Castel Goffredo il 30.06.2021 (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado di Controparte_3
), il danneggiato ha genericamente dichiarato che, con “utilizzo di un
[...] CP_4 oggetto appuntito presumibilmente una chiave”, il veicolo a esso in uso sarebbe stato danneggiato “arrecando un danno pari a Euro 4.5272,42 (iva compresa) come da preventivo che allego alla presente denuncia nel quale sono riportati tutti i danni del veicolo”, senza che tuttavia nella denuncia venga effettuata una precisa descrizione dei danni e senza che il preventivo richiamato risulti essere mai stato allegato in atti.
12. Neppure la documentazione fotografica allegata all'atto di citazione del giudizio di prime cure (doc. 13 fascicolo di primo grado di Controparte_3
) fornisce in alcun modo prova del danno che sarebbe
[...] occorso all'auto di cui è causa a seguito dell'atto vandalico denunciato.
I presunti danni, infatti, al di là del disconoscimento della produzione fotografica operato da parte appellante, non vengono rappresentati in nessuna delle immagini prodotte che rappresentano tutte un veicolo, peraltro privo di targa, nel corso di alcune fasi di un intervento di riparazione non meglio definito, non consentendo in alcun modo di accertare il danno, ad eccezione di un solo fotogramma che rappresenta sì il veicolo di cui è causa dotato di targa, ma del tutto integro e dunque, verosimilmente, già riparato, non fornendo dunque elementi utili a comprendere l'entità del danno.
13. Anche la fattura emessa da parte della concessionaria
[...]
(doc. 9 fascicolo di primo grado di Controparte_3 CP_3
pagina 5 di 8 ) rappresenta un elemento Controparte_3 istruttorio inidoneo a dare riscontro alle generiche allegazioni dell'odierna appellata.
Lungi dal fornire una specifica indicazione del danno-evento occorso al veicolo, il documento, infatti, integra una mera dichiarazione unilaterale della parte cessionaria del credito in ordine ai lavori assunti come necessari per la riparazione e, in particolare, indica una generica serie di riparazioni che sarebbero state effettuate su varie parti del mezzo, non specificando neppure gli interventi effettivamente svolti, né tantomeno i danni riscontrati sul veicolo che li avrebbero resi necessari.
14. Infine, appare del tutto irrilevante ai fini di cui è causa l'esito dell'assunzione delle prove orali formulate dall'odierna appellata nel giudizio di primo grado e in particolare nella memoria ex art. 320 c.p.c.
Le dichiarazioni fornite dai testi nel corso del giudizio di primo grado appaiono, infatti, del tutto inutili a sanare l'integrale carenza di specifica allegazione e di prova circa la natura e l'entità dei danni occorsi al veicolo e per i quali si sarebbe reso necessario l'intervento di riparazione.
I testi, infatti, sono stati chiamati a confermare (cap. 1 di cui alla memoria ex art. 320 c.p.c. di parte ) che il Controparte_3 veicolo del danneggiato avesse riportato “i danni alla carrozzeria raffigurati nelle foto che si rammostrano”, ossia quelle di cui al doc. 13 citato (uniche riproduzioni fotografiche in atti), da cui tuttavia nessun danno alla carrozzeria è dato rilevarsi, nonché (cap. 3 di cui alla memoria cit.) i danni “indicati in denuncia alle autorità”, ossia nella denuncia ai Carabinieri di Castel Goffredo di cui al doc. 2 già citato, che tuttavia non porta alcuna indicazione specifica dei predetti danni, richiamando un preventivo mai prodotto.
15. E' dunque evidente la totale carenza di allegazione specifica, prima ancora che di prova, circa il danno-evento che il veicolo del danneggiato avrebbe subito, oltre che circa l'effettiva origine vandalica del danno e il relativo nesso causale.
16. A fronte di tale radicale carenza assertiva e istruttoria appare del tutto irrilevante che, prima della riparazione, il danneggiato, tramite la concessionaria del credito, avesse lasciato nella disponibilità del perito dell'assicurazione il mezzo asseritamente danneggiato, al fine di verificare e quantificare il danno, senza che questi vi abbia provveduto, assumendo così un comportamento negligente e contrario a buona fede.
Tale condotta omissiva, infatti, non esonera in alcun modo il danneggiato che agisca in giudizio al fine di ottenere l'indennizzo a fronte del verificarsi di un evento di rischio asseritamente coperto dall'assicurazione ad allegare in modo specifico e dunque a provare i fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie pretese, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
pagina 6 di 8 Sarebbe stato infatti onere della parte danneggiata, nell'eventuale colpevole inerzia dell'assicurazione, effettuare una perizia tecnica o garantirsi mezzi istruttori (come ad esempio un compiuto reportage fotografico dei danni) al fine di documentare i danni di cui chiedere indennizzo ovvero descrivere compiutamente le operazioni necessarie alla loro riparazione, nonché procedere alla quantificazione dettagliata dei relativi costi, salvo al più chiedere la rifusione delle spese all'uopo sostenute e rese necessarie dalla eventuale mala gestio della compagnia assicuratrice alla stessa.
17. Non avendo assolto a tale onere probatorio, anche una eventuale CTU – peraltro nel caso di specie concretamente impossibile da esperire, essendo stata l'auto pacificamente già riparata e mancando qualsiasi indicazione e prova dei danni dalla stessa subiti – sarebbe stata esplorativa e inammissibile, posto che la consulenza tecnica d'ufficio non può certo essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non comprovati (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30218 del
15/12/2017; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3191 del 14/02/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006).
18. Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve dunque essere accolto e ogni domanda di indennizzo formulata dall'odierna società appellata deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello in relazione al predetto motivo di impugnazione, infatti, rende superfluo l'esame di ogni ulteriore motivo di appello e di ogni ulteriore domanda formulati dalle parti, da intendersi assorbiti.
19. Considerato l'integrale accoglimento dell'appello, si ritiene sussistente, in presenza di espressa domanda dell'appellante, il potere di procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali del procedimento di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (arg. da Cass. 27606/2019).
Dunque, parte appellata Controparte_3 Controparte_3
deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle appellanti
[...]
e nel primo grado di giudizio, da CP_1 Controparte_2 liquidarsi come in dispositivo, oltre che alla rifusione delle spese relative al presente giudizio di appello.
20. Le spese del procedimento di primo grado sono dunque liquidate tenuto conto del valore della controversia e con riferimento agli importi medi individuati dal DM 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale.
21. Le spese del procedimento di appello sono invece liquidate, sempre tenuto conto del pagina 7 di 8 valore della controversia e con riferimento agli importi medi individuati dal DM 147/2022, con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ai valori minimi con riferimento alla fase istruttoria, posto che la trattazione della causa non ha visto svolgersi alcun incombente istruttorio differente dalla mera acquisizione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
1) accoglie dell'appello proposto da;
CP_1 CP_1
2) per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 505/2023 pubblicata in data 9.08.2023 dal Giudice di Pace di Mantova, respinge tutte le domande formulate da
[...]
nei confronti di Controparte_3 CP_1
a titolo di indennizzo per le causali di cui in motivazione;
[...] CP_1
3) dichiara tenuta e condanna Controparte_3 Controparte_3
a rimborsare a e le spese di lite del
[...] CP_1 CP_1 giudizio di primo grado, che si liquidano in Euro 1.265,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) dichiara tenuta e condanna parte appellata Controparte_3
a rimborsare a parte appellante
[...] CP_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio d'appello, che si liquidano in Euro 174,00 per
[...] spese ed Euro 2.127,00 per compenso professionale oltre a rimborso spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Mantova, 17/04/2025
La Giudice
Elisabetta Pagliarini
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