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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NI SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. MAZZONI MAURO, PETRONIO MATTEO, PETRONIO RO e
PETRONIO IA RG, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA MISTRALI N. 4 43100 PARMA;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
IN. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI ), in persona del l. r. p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. SCARICA MARIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA MAZZINI 6 43121 PARMA;
CONVENUTA
nonché nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e CP_4 P.IVA_4
MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in VIALE
BASETTI 10 43100 PARMA;
RZ AM
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni
“pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previa acquisizione in giudizio di tutti i contratti di appalto intercorsi tra da una Controparte_3 PartCon Cont parte e e/o dall'altra;
Pag. 2 di 10 previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a di Parma, via CP_6
Casati Confalonieri n. 5/a;
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
accertata e dichiarata l'esistenza di uno o più contratti di appalto di servizi tra Controparte_3 Part da una parte e e/o dall'altra nel periodo dal CP_7 Controparte_1
2020 al 2022 ed accertato e dichiarato che, quanto meno per il periodo dall'1.10.2020 al
30.6.2022 (o per l'altro periodo meglio visto dal Giudice), la sig.ra ha prestato la Parte_1 sua attività lavorativa, svolgendo mansioni di operaia da ultimo inquadrato nel 4° livello, ai sensi del CCNL Alimentaristi Industria, presso lo stabilimento di sito in RA Controparte_3
(PR), Strada Provinciale per Torrechiara n. 25, loc. Pilastro, in forza del/i suddetto/i contratto/i di appalto e/o di subappalto e/o di affidamento;
PartCon ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003 e/o 1676 c.c., condannare e Controparte_3 Cont
, quali debitori solidali, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di
€ 1.996,50# (ovvero dell'altra somma meglio vista dal Giudice), per i titoli di cui in premesse;
con condanna delle convenute, per quanto di legge in solido fra loro, alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente. Dando atto che la ricorrente riserva a separato giudizio ogni azione del caso ove a tale regolarizzazione le convenute non procedessero ovvero questa fosse non più possibile.
Maggiorando tutte le somme dovute alla ricorrente e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari».
Per Controparte_3
«Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, rigettare perché inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondata, non provata o come meglio ogni domanda di parte ricorrente.
Con vittoria di competenze e spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge. Sentenza esecutiva».
Pag. 3 di 10 Per CP_4
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione in via principale
1) Accertato l'obbligo/impegno all'applicazione del CCPL provincia di Parma per conserve alimentari con conseguente obbligo All'erogazione delle differenze retributive ivi previste sotto qualsiasi forma, anche di premio
2) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, a favore ed alle dipendenze della società cooperativa CP_1 consorziata/esecutrice dell'appalto stipulato dalla società consortile IN JOB
[...] con con diritto all'inquadramento ex lege, in relazione ai rapporti di CP_3 lavoro subordinato tout court ed al CCPL provincia di Parma per le conserve alimentari, per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.P.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
3) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, ed alle ferie non fruite, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
4) condannare alla Controparte_8 CP_9 regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
5) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_4 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.4.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di condannare la datrice di lavoro al Controparte_8
Pag. 4 di 10 pagamento di € 1.996,50 a titolo di premio previsto dal CCPL Provincia di Parma per le Conserve Animali per gli anni 2021 e 2022.
2. La ricorrente ha chiesto inoltre la condanna al pagamento di tale somma delle Par società e allegando la sussistenza di Controparte_3 Controparte_2
ParCo un contratto di appalto tra e , che avrebbe poi affidato i lavori alla CP_3
con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 CP_1 delle due società.
3. La ricorrente, infine, ha chiesto la condanna delle convenute alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
4. , e non si Controparte_8 Controparte_3 Controparte_2 sono costituite in giudizio nonostante regolare notifica e sono state dichiarate contumaci.
5. È stato ammesso interrogatorio formale dei l.r. delle società convenute;
il l.r. di e non è comparso a renderlo nonostante regolare notifica;
il l.r. di CP_1 si è sottoposto all'interrogatorio formale, previa tardiva costituzione in CP_3
ParCo giudizio della stessa;
la l.r. di si è sottoposta all'interrogatorio CP_3 formale e ha confermato in tale sede che la sua società non intendeva costituirsi in giudizio.
6. Avendo parte ricorrente insistito nella domanda di regolarizzazione previdenziale,
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale si CP_4
è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea di versamento dei contributi omessi.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
9. La debenza dei premi richiesti in ricorso da parte del datore di lavoro è provata dalla loro inclusione nel prospetto paga di gennaio 2023 (doc. 5 ricorrente), ove
Pag. 5 di 10 sono elencati tra le competenze i relativi importi (€ 1.308,00 per l'anno 2021 ed €
688,50 per l'anno 2022).
10. A fronte di tale prova dell'esistenza dell'obbligazione e dell'allegazione dell'inadempimento, gravava sul datore di lavoro, in quanto debitore, l'onere di fornire la prova dell'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533); onere che non costituendosi, non ha adempiuto. CP_1
11. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
12. Con riferimento alla responsabilità solidale di la sussistenza di un CP_3
Par contratto di appalto tra e ob, da questa poi affidato alla sua CP_3 consorziata Time To Work, nonché l'adibizione della lavoratrice a tale appalto risultano provate dai seguenti elementi:
- indicazione nel contratto di lavoro dello stabilimento di Pilastro
RA (PR), Str. Prov. Per Torrechiara 25, ossia l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva di (cfr. visura sub doc. 10 CP_3 CP_3 ricorrente), quale sede di lavoro (doc. 2 ricorrente);
- indicazione nei prospetti paga di “ alla voce Controparte_3
“Filiale/Dipendenza” (doc. 4 ricorrente).
13. La sussistenza dell'appalto è stata poi confermata dalla stessa nella CP_3
propria memoria di costituzione, nonché dal l.r. in sede di Controparte_10 interrogatorio formale. In particolare, ha dichiarato quanto segue: CP_10
«Non conosco personalmente la ricorrente anche perché non abbiamo rapporti diretti coi dipendenti dell'appalto.
Co Con In. abbiamo fatto un contratto di appalto mi pare nel 2020 che è stato da loro Co risolto il 30.4.2021. Nel contratto stesso era inserito che In. si sarebbe avvalsa della consorziata CP_1
Cont Confermo che si è obbligata ad applicare il CCPL Parma Conserve Animali.
Pag. 6 di 10 Pa ADR nel periodo precedente all'affidamento dell'appalto a ob può essere che l'appalto presso il nostro stabilimento fosse affidato a e alla sua consorziata Controparte_11
Job System, ma non ricordo con certezza.
ADR non mi risulta che ci sia stato un cambio di appalto tra il consorzio precedente e quello nuovo, non facciamo cambi appalto ma appalti ex novo. Posso dire che le ditte che subentrano assumono i dipendenti del vecchio appalto. Preciso che con cambio appalto intendo subentro in un appalto già esistente.
Il fatto che ci sia scritto non significa necessariamente che la dipendente fosse CP_3 adibita al nostro appalto.
Non posso escludere che la sig. fosse presente sul nostro cantiere». Pt_1
14. Inoltre, l'adibizione della ricorrente all'appalto è stata confermata, sia pure indirettamente, anche dal sindacalista che, in sede di escussione Tes_1 testimoniale, ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Sono sindacalista presso CGIL di Parma dall'ottobre 2017.
La ricorrente era inserita in una vertenza di cui ci eravamo occupati, riguardante i salumifici di RA. C'era una questione di cambio appalto;
riguardava anche lo stabilimento di CP_3
La sig. lavorava presso Cim Alimentari;
era assunta presso la PS di Popovia Pt_1
ET in qualità di apprendista e lavorava presso Cim Alimentari nell'affettato. Nel
2019 ci fu un cambio appalto e i lavoratori furono assorbiti da . Nell'accordo CP_12 sindacale era previsto che i lavoratori passassero con lo stesso contratto. Alla fine dell'apprendistato non assunse la ricorrente a tempo indeterminato;
noi CP_12 impugnammo il contratto di apprendistato e revocò il licenziamento in una CP_12 conciliazione sindacale;
nell'accordo si stabilì che fosse assegnata a un altro cantiere, appunto confermo che ciò avvenne nell'ottobre 2020. CP_3
Nel 2021 andò in maternità a quanto ricordo;
non ricordo se tornò a di ritorno CP_3 dalla maternità.
ADR confermo che ci fu un altro cambio appalto a gennaio 2021: i lavoratori assunti da adibiti a passarono a alle medesime condizioni CP_12 CP_3 CP_1 contrattuali, in quanto aveva deciso di occuparsi di altri settori. Il passaggio di CP_12 creò problemi con le buste paga per gli inquadramenti;
ricordo che comunicai a Pt_1
Time To Work l'errato inquadramento della lavoratrice al V livello invece che al IV.
Pag. 7 di 10 Contr mi viene rammostrato il cedolino paga di dicembre 2020, da cui risulta che era già in maternità; preciso che avevo parlato di inizio 2021, non ricordavo l'esatta data di inizio della maternità».
15. La l.r. di , regolarmente comparsa a rendere Controparte_14
l'interrogatorio formale, ha dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa e, invero, di tutte le attività aziendali, riferendo di essere amministratrice solo di diritto, a fronte di un'effettiva gestione societaria in capo al cognato Parte_3
[...]
16. Nel contesto di tale compendio probatorio, la mancata comparizione del l.r. di a rendere interrogatorio formale senza comunicare alcun CP_1 giustificato motivo permette, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., di considerare come ammessi i fatti dedotti in ricorso, tra cui la sussistenza dell'appalto e l'adibizione della lavoratrice allo stesso.
17. e devono essere condannate in via solidale al pagamento CP_3
dell'importo richiesto in ricorso ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, il quale prevede che il committente sia appunto responsabile in solido per le obbligazioni retributive del datore di lavoro appaltatore, tra le quali rientra certamente anche il premio previsto dal CCPL come elemento retributivo accessorio.
18. Non è infatti fondata l'eccezione mossa da in merito alla non CP_3
applicazione ai suoi dipendenti di tale accordo territoriale, dato che il committente è obbligato, in forza della disposizione sopra richiamata, al pagamento in solido delle retribuzioni maturate sulla base del contratto individuale e collettivo applicato dal datore di lavoro, restando irrilevante che il committente stesso applichi ai propri dipendenti un diverso contratto collettivo.
19. Né la responsabilità solidale di è esclusa dalla circostanza, pure eccepita CP_3 da tale parte, della collocazione in maternità della dipendente per larga parte del periodo in cui sarebbe maturato il premio per cui è causa;
è stato infatti dimostrato che la sede presso cui la ricorrente doveva prestare la propria attività lavorativa era lo stabilimento di sicché il committente resta obbligato al CP_3 pagamento degli emolumenti retributivi maturati durante tale periodo di
Pag. 8 di 10 adibizione, compresi quelli maturati in costanza di legittime cause di sospensione del rapporto di lavoro. Tra questi rientrano certamente i premi previsti dal CCPL in quanto pacificamente e documentalmente riconosciuti dal datore di lavoro in busta paga.
20. Le convenute sono parimenti condannate solidalmente al versamento a CP_4
delle contribuzioni dovute sui premi per cui è causa, dato che la responsabilità solidale di cui all'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003 si estende testualmente anche ai
«contributi previdenziali».
21. Le spese di lite della ricorrente sono poste a carico delle convenute soccombenti e nulla per le spese di lite di In.Job, stante la relativa CP_3 CP_1 contumacia. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
22. Le convenute sono altresì condannate alla rifusione delle spese di lite di la CP_4 minore quantificazione delle stesse si giustifica in ragione del fatto che la somma da versare all'Ente è ovviamente proporzionalmente minore di quella oggetto di condanna verso la ricorrente, nonché in ragione della minore attività processuale svolta dalla difesa di CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna In. e in Controparte_3 CP_7 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore di di € 1.996,50 a Parte_1 titolo di premio Controparte_15 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna In. e in Controparte_3 CP_7 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese
Pag. 9 di 10 generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna In. e in Controparte_3 CP_7 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_4 liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 21/10/2025
Il giudice
Matteo NI SC
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
NI SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. MAZZONI MAURO, PETRONIO MATTEO, PETRONIO RO e
PETRONIO IA RG, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA MISTRALI N. 4 43100 PARMA;
RICORRENTE contro
( ); Controparte_1 P.IVA_1
IN. ); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI ), in persona del l. r. p.t., rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'avv. SCARICA MARIO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in STRADA MAZZINI 6 43121 PARMA;
CONVENUTA
nonché nei confronti di
( ), rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e CP_4 P.IVA_4
MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in VIALE
BASETTI 10 43100 PARMA;
RZ AM
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia il Tribunale Ill.mo;
contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421 c.p.c., ogni
“pista probatoria” offerta o che possa presentarsi);
previa acquisizione in giudizio di tutti i contratti di appalto intercorsi tra da una Controparte_3 PartCon Cont parte e e/o dall'altra;
Pag. 2 di 10 previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a di Parma, via CP_6
Casati Confalonieri n. 5/a;
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
accertata e dichiarata l'esistenza di uno o più contratti di appalto di servizi tra Controparte_3 Part da una parte e e/o dall'altra nel periodo dal CP_7 Controparte_1
2020 al 2022 ed accertato e dichiarato che, quanto meno per il periodo dall'1.10.2020 al
30.6.2022 (o per l'altro periodo meglio visto dal Giudice), la sig.ra ha prestato la Parte_1 sua attività lavorativa, svolgendo mansioni di operaia da ultimo inquadrato nel 4° livello, ai sensi del CCNL Alimentaristi Industria, presso lo stabilimento di sito in RA Controparte_3
(PR), Strada Provinciale per Torrechiara n. 25, loc. Pilastro, in forza del/i suddetto/i contratto/i di appalto e/o di subappalto e/o di affidamento;
PartCon ai sensi degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003 e/o 1676 c.c., condannare e Controparte_3 Cont
, quali debitori solidali, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di
€ 1.996,50# (ovvero dell'altra somma meglio vista dal Giudice), per i titoli di cui in premesse;
con condanna delle convenute, per quanto di legge in solido fra loro, alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente. Dando atto che la ricorrente riserva a separato giudizio ogni azione del caso ove a tale regolarizzazione le convenute non procedessero ovvero questa fosse non più possibile.
Maggiorando tutte le somme dovute alla ricorrente e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico, di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, antistatari».
Per Controparte_3
«Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge, rigettare perché inammissibile, improponibile, improcedibile, non fondata, non provata o come meglio ogni domanda di parte ricorrente.
Con vittoria di competenze e spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%,
C.P.A. e I.V.A., come per legge. Sentenza esecutiva».
Pag. 3 di 10 Per CP_4
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione in via principale
1) Accertato l'obbligo/impegno all'applicazione del CCPL provincia di Parma per conserve alimentari con conseguente obbligo All'erogazione delle differenze retributive ivi previste sotto qualsiasi forma, anche di premio
2) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, a favore ed alle dipendenze della società cooperativa CP_1 consorziata/esecutrice dell'appalto stipulato dalla società consortile IN JOB
[...] con con diritto all'inquadramento ex lege, in relazione ai rapporti di CP_3 lavoro subordinato tout court ed al CCPL provincia di Parma per le conserve alimentari, per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.P.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
3) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, ed alle ferie non fruite, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
4) condannare alla Controparte_8 CP_9 regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
5) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_4 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.4.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1 di Parma di condannare la datrice di lavoro al Controparte_8
Pag. 4 di 10 pagamento di € 1.996,50 a titolo di premio previsto dal CCPL Provincia di Parma per le Conserve Animali per gli anni 2021 e 2022.
2. La ricorrente ha chiesto inoltre la condanna al pagamento di tale somma delle Par società e allegando la sussistenza di Controparte_3 Controparte_2
ParCo un contratto di appalto tra e , che avrebbe poi affidato i lavori alla CP_3
con conseguente responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 CP_1 delle due società.
3. La ricorrente, infine, ha chiesto la condanna delle convenute alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.
4. , e non si Controparte_8 Controparte_3 Controparte_2 sono costituite in giudizio nonostante regolare notifica e sono state dichiarate contumaci.
5. È stato ammesso interrogatorio formale dei l.r. delle società convenute;
il l.r. di e non è comparso a renderlo nonostante regolare notifica;
il l.r. di CP_1 si è sottoposto all'interrogatorio formale, previa tardiva costituzione in CP_3
ParCo giudizio della stessa;
la l.r. di si è sottoposta all'interrogatorio CP_3 formale e ha confermato in tale sede che la sua società non intendeva costituirsi in giudizio.
6. Avendo parte ricorrente insistito nella domanda di regolarizzazione previdenziale,
è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale si CP_4
è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea di versamento dei contributi omessi.
7. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
8. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
9. La debenza dei premi richiesti in ricorso da parte del datore di lavoro è provata dalla loro inclusione nel prospetto paga di gennaio 2023 (doc. 5 ricorrente), ove
Pag. 5 di 10 sono elencati tra le competenze i relativi importi (€ 1.308,00 per l'anno 2021 ed €
688,50 per l'anno 2022).
10. A fronte di tale prova dell'esistenza dell'obbligazione e dell'allegazione dell'inadempimento, gravava sul datore di lavoro, in quanto debitore, l'onere di fornire la prova dell'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533); onere che non costituendosi, non ha adempiuto. CP_1
11. deve pertanto essere condannata al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
12. Con riferimento alla responsabilità solidale di la sussistenza di un CP_3
Par contratto di appalto tra e ob, da questa poi affidato alla sua CP_3 consorziata Time To Work, nonché l'adibizione della lavoratrice a tale appalto risultano provate dai seguenti elementi:
- indicazione nel contratto di lavoro dello stabilimento di Pilastro
RA (PR), Str. Prov. Per Torrechiara 25, ossia l'indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva di (cfr. visura sub doc. 10 CP_3 CP_3 ricorrente), quale sede di lavoro (doc. 2 ricorrente);
- indicazione nei prospetti paga di “ alla voce Controparte_3
“Filiale/Dipendenza” (doc. 4 ricorrente).
13. La sussistenza dell'appalto è stata poi confermata dalla stessa nella CP_3
propria memoria di costituzione, nonché dal l.r. in sede di Controparte_10 interrogatorio formale. In particolare, ha dichiarato quanto segue: CP_10
«Non conosco personalmente la ricorrente anche perché non abbiamo rapporti diretti coi dipendenti dell'appalto.
Co Con In. abbiamo fatto un contratto di appalto mi pare nel 2020 che è stato da loro Co risolto il 30.4.2021. Nel contratto stesso era inserito che In. si sarebbe avvalsa della consorziata CP_1
Cont Confermo che si è obbligata ad applicare il CCPL Parma Conserve Animali.
Pag. 6 di 10 Pa ADR nel periodo precedente all'affidamento dell'appalto a ob può essere che l'appalto presso il nostro stabilimento fosse affidato a e alla sua consorziata Controparte_11
Job System, ma non ricordo con certezza.
ADR non mi risulta che ci sia stato un cambio di appalto tra il consorzio precedente e quello nuovo, non facciamo cambi appalto ma appalti ex novo. Posso dire che le ditte che subentrano assumono i dipendenti del vecchio appalto. Preciso che con cambio appalto intendo subentro in un appalto già esistente.
Il fatto che ci sia scritto non significa necessariamente che la dipendente fosse CP_3 adibita al nostro appalto.
Non posso escludere che la sig. fosse presente sul nostro cantiere». Pt_1
14. Inoltre, l'adibizione della ricorrente all'appalto è stata confermata, sia pure indirettamente, anche dal sindacalista che, in sede di escussione Tes_1 testimoniale, ha reso le seguenti dichiarazioni:
«Sono sindacalista presso CGIL di Parma dall'ottobre 2017.
La ricorrente era inserita in una vertenza di cui ci eravamo occupati, riguardante i salumifici di RA. C'era una questione di cambio appalto;
riguardava anche lo stabilimento di CP_3
La sig. lavorava presso Cim Alimentari;
era assunta presso la PS di Popovia Pt_1
ET in qualità di apprendista e lavorava presso Cim Alimentari nell'affettato. Nel
2019 ci fu un cambio appalto e i lavoratori furono assorbiti da . Nell'accordo CP_12 sindacale era previsto che i lavoratori passassero con lo stesso contratto. Alla fine dell'apprendistato non assunse la ricorrente a tempo indeterminato;
noi CP_12 impugnammo il contratto di apprendistato e revocò il licenziamento in una CP_12 conciliazione sindacale;
nell'accordo si stabilì che fosse assegnata a un altro cantiere, appunto confermo che ciò avvenne nell'ottobre 2020. CP_3
Nel 2021 andò in maternità a quanto ricordo;
non ricordo se tornò a di ritorno CP_3 dalla maternità.
ADR confermo che ci fu un altro cambio appalto a gennaio 2021: i lavoratori assunti da adibiti a passarono a alle medesime condizioni CP_12 CP_3 CP_1 contrattuali, in quanto aveva deciso di occuparsi di altri settori. Il passaggio di CP_12 creò problemi con le buste paga per gli inquadramenti;
ricordo che comunicai a Pt_1
Time To Work l'errato inquadramento della lavoratrice al V livello invece che al IV.
Pag. 7 di 10 Contr mi viene rammostrato il cedolino paga di dicembre 2020, da cui risulta che era già in maternità; preciso che avevo parlato di inizio 2021, non ricordavo l'esatta data di inizio della maternità».
15. La l.r. di , regolarmente comparsa a rendere Controparte_14
l'interrogatorio formale, ha dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa e, invero, di tutte le attività aziendali, riferendo di essere amministratrice solo di diritto, a fronte di un'effettiva gestione societaria in capo al cognato Parte_3
[...]
16. Nel contesto di tale compendio probatorio, la mancata comparizione del l.r. di a rendere interrogatorio formale senza comunicare alcun CP_1 giustificato motivo permette, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., di considerare come ammessi i fatti dedotti in ricorso, tra cui la sussistenza dell'appalto e l'adibizione della lavoratrice allo stesso.
17. e devono essere condannate in via solidale al pagamento CP_3
dell'importo richiesto in ricorso ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003, il quale prevede che il committente sia appunto responsabile in solido per le obbligazioni retributive del datore di lavoro appaltatore, tra le quali rientra certamente anche il premio previsto dal CCPL come elemento retributivo accessorio.
18. Non è infatti fondata l'eccezione mossa da in merito alla non CP_3
applicazione ai suoi dipendenti di tale accordo territoriale, dato che il committente è obbligato, in forza della disposizione sopra richiamata, al pagamento in solido delle retribuzioni maturate sulla base del contratto individuale e collettivo applicato dal datore di lavoro, restando irrilevante che il committente stesso applichi ai propri dipendenti un diverso contratto collettivo.
19. Né la responsabilità solidale di è esclusa dalla circostanza, pure eccepita CP_3 da tale parte, della collocazione in maternità della dipendente per larga parte del periodo in cui sarebbe maturato il premio per cui è causa;
è stato infatti dimostrato che la sede presso cui la ricorrente doveva prestare la propria attività lavorativa era lo stabilimento di sicché il committente resta obbligato al CP_3 pagamento degli emolumenti retributivi maturati durante tale periodo di
Pag. 8 di 10 adibizione, compresi quelli maturati in costanza di legittime cause di sospensione del rapporto di lavoro. Tra questi rientrano certamente i premi previsti dal CCPL in quanto pacificamente e documentalmente riconosciuti dal datore di lavoro in busta paga.
20. Le convenute sono parimenti condannate solidalmente al versamento a CP_4
delle contribuzioni dovute sui premi per cui è causa, dato che la responsabilità solidale di cui all'art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003 si estende testualmente anche ai
«contributi previdenziali».
21. Le spese di lite della ricorrente sono poste a carico delle convenute soccombenti e nulla per le spese di lite di In.Job, stante la relativa CP_3 CP_1 contumacia. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
22. Le convenute sono altresì condannate alla rifusione delle spese di lite di la CP_4 minore quantificazione delle stesse si giustifica in ragione del fatto che la somma da versare all'Ente è ovviamente proporzionalmente minore di quella oggetto di condanna verso la ricorrente, nonché in ragione della minore attività processuale svolta dalla difesa di CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna In. e in Controparte_3 CP_7 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore di di € 1.996,50 a Parte_1 titolo di premio Controparte_15 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
2. condanna In. e in Controparte_3 CP_7 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 1.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese
Pag. 9 di 10 generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3. condanna In. e in Controparte_3 CP_7 Controparte_8
solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_4 liquida in € 500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 21/10/2025
Il giudice
Matteo NI SC
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