Articolo 1 della Legge 29 maggio 1967, n. 369
Articolo 2
Versione
14 giugno 1967
Art. 1.
L'assistenza di malattia e' estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9 , sempreche' l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtu' di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facolta' di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975 .
L'assistenza e' dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all' articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692 , secondo le norme, limiti e modalita', previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalita' previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza e' dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell' articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692 .
Entrata in vigore il 14 giugno 1967
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