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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 406/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO ENRICO elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti CICCOLA, CORSALINI, CECCARINI elett.te CP_1 dom.to in C/O , VIA PIAVE 25 ANCONA CP_1 APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
impugna la sentenza n. 50/2024 emessa in data 13-06-2024 e pubblicata in Parte_1 data 13-06-2024, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Urbino accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla stessa riconoscendo la malattia professionale per sindrome protrusione discale lombare con ernia L5-S1 e lombo-sciatalgia destra, tendinopatia bilaterale delle spalle, epicondilite destra nella misura del 16% e respingendo le domande della ricorrente per il maggior grado delle patologie per le quali si chiedeva, complessivamente, l'elevazione del danno biologico: protrusione discale lombare con ernia L5-S1 con lombo-sciatalgia destra dal 8% al 12%; lesione tendine sovraspinoso spalla destra dal 3% al 6%; epicondilite gomito destro dall'1% al 4%; tendinopatia sovra spinoso spalla sinistra dall'1% al 4%, per un totale di 26%.
pagina 1 di 3 Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza per essersi il primo giudice acriticamente conformato alle conclusioni del CTU, assolutamente parziali e contraddittorie, senza svolgere una rivalutazione critica delle relative considerazioni e senza considerare la natura profondamente usurante delle mansioni svolte dalla ricorrente. Lamenta, poi, come tali patologie fossero state valutate dalla CTU Dott.ssa , oltrechè in Per_1 modo pressoché uniforme rispetto alla valutazione , anche con percentuali bassissime rispetto a CP_1 quelle previste dalle tabelle delle menomazioni del danno biologico permanente, sicché ritiene che le stesse, anche alla luce delle recenti valutazioni effettuate dal proprio CTP, non possano rispecchiare la reale situazione che affligge l'odierna appellante. Si è costituito in giudizio l' ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, stante la superfluità del rinnovo della perizia medico legale, si appalesa inammissibile e, comunque, infondato. Le doglianze esposte nell'atto di appello sono, infatti, del tutto generiche ed aspecifiche, limitandosi la parte ad esprimere un mero dissenso rispetto alle conclusioni del CTU, senza evidenziare quelli che sarebbero i vizi percettivi ovvero valutativi del perito. Appare, d'altronde, fuor d'opera lamentare la mancanza di vaglio critico delle risultanze peritali da parte del primo giudice, laddove la parte interessata non ha neppure provveduto ad inviare osservazioni critiche alla bozza di CTU nel termine a lei concesso. Inoltre, non appaiono minimamente contestati gli elementi oggettivi evidenziati dal CTU e posti alla base del mancato riconoscimento del superiore gradiente nella misura rivendicata. In altre parole, il gravame si limita a non condividere l'operato peritale, ma non appare supportato dai minimi elementi di auto-sufficienza, che permettano a questa Corte di individuare quali siano in concreto gli elementi medico-legali impugnati in questa fase giudiziale e da emendare. Il fatto, poi, evidenziato nell'atto di appello in merito alla natura usurante delle mansioni svolte dalla ricorrente non assume alcun rilievo oggettivo e determinante, trattandosi, nella specie, di patologie, comunque, riconosciute sia in sede amministrativa che giudiziale, comportanti una invalidità non trascurabile pari al 16%. Alcun aiuto a fondamento del gravame né della eventuale necessità di rinnovo della perizia si ricava dal certificato redatto dal CTP in epoca prossima all'appello ed in esso riprodotto, ricalcando lo stesso le medesime descrizioni diagnostiche e valutative già poste a base dell'originario ricorso. Né la parte si premura, comunque, di sottolineare quelli che potrebbero essere gli elementi di divergenza rispetto alle osservazioni e valutazioni del CTU o di eventuale aggravamento nel frattempo intervenuto, rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp.att.c.p.c.. Per il resto, la perizia svolta in primo grado appare correttamente motivata ed esaustiva, sicché non si ravvisano motivi per discostarsi dalla valutazione recepita in primo grado. In conclusione, deve ritenersi che le conclusioni del CTU di primo grado, su cui si è fondata la sentenza gravata, non risultino scalfite dai rilievi contenuti nel presente appello, in cui si esprimono valutazioni soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già valutati dal CTU.
pagina 2 di 3 L'appello va, di conseguenza, respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va, inoltre, dato atto che sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002, fatti salvi motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi €. 2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 2 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 406/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. D'AMBROSIO ENRICO elett. Parte_1 dom.to in Indirizzo Telematico APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti CICCOLA, CORSALINI, CECCARINI elett.te CP_1 dom.to in C/O , VIA PIAVE 25 ANCONA CP_1 APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
impugna la sentenza n. 50/2024 emessa in data 13-06-2024 e pubblicata in Parte_1 data 13-06-2024, con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Urbino accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla stessa riconoscendo la malattia professionale per sindrome protrusione discale lombare con ernia L5-S1 e lombo-sciatalgia destra, tendinopatia bilaterale delle spalle, epicondilite destra nella misura del 16% e respingendo le domande della ricorrente per il maggior grado delle patologie per le quali si chiedeva, complessivamente, l'elevazione del danno biologico: protrusione discale lombare con ernia L5-S1 con lombo-sciatalgia destra dal 8% al 12%; lesione tendine sovraspinoso spalla destra dal 3% al 6%; epicondilite gomito destro dall'1% al 4%; tendinopatia sovra spinoso spalla sinistra dall'1% al 4%, per un totale di 26%.
pagina 1 di 3 Sostiene l'appellante l'erroneità della sentenza per essersi il primo giudice acriticamente conformato alle conclusioni del CTU, assolutamente parziali e contraddittorie, senza svolgere una rivalutazione critica delle relative considerazioni e senza considerare la natura profondamente usurante delle mansioni svolte dalla ricorrente. Lamenta, poi, come tali patologie fossero state valutate dalla CTU Dott.ssa , oltrechè in Per_1 modo pressoché uniforme rispetto alla valutazione , anche con percentuali bassissime rispetto a CP_1 quelle previste dalle tabelle delle menomazioni del danno biologico permanente, sicché ritiene che le stesse, anche alla luce delle recenti valutazioni effettuate dal proprio CTP, non possano rispecchiare la reale situazione che affligge l'odierna appellante. Si è costituito in giudizio l' ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza CP_1 impugnata. La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, deciso allo stato degli atti, stante la superfluità del rinnovo della perizia medico legale, si appalesa inammissibile e, comunque, infondato. Le doglianze esposte nell'atto di appello sono, infatti, del tutto generiche ed aspecifiche, limitandosi la parte ad esprimere un mero dissenso rispetto alle conclusioni del CTU, senza evidenziare quelli che sarebbero i vizi percettivi ovvero valutativi del perito. Appare, d'altronde, fuor d'opera lamentare la mancanza di vaglio critico delle risultanze peritali da parte del primo giudice, laddove la parte interessata non ha neppure provveduto ad inviare osservazioni critiche alla bozza di CTU nel termine a lei concesso. Inoltre, non appaiono minimamente contestati gli elementi oggettivi evidenziati dal CTU e posti alla base del mancato riconoscimento del superiore gradiente nella misura rivendicata. In altre parole, il gravame si limita a non condividere l'operato peritale, ma non appare supportato dai minimi elementi di auto-sufficienza, che permettano a questa Corte di individuare quali siano in concreto gli elementi medico-legali impugnati in questa fase giudiziale e da emendare. Il fatto, poi, evidenziato nell'atto di appello in merito alla natura usurante delle mansioni svolte dalla ricorrente non assume alcun rilievo oggettivo e determinante, trattandosi, nella specie, di patologie, comunque, riconosciute sia in sede amministrativa che giudiziale, comportanti una invalidità non trascurabile pari al 16%. Alcun aiuto a fondamento del gravame né della eventuale necessità di rinnovo della perizia si ricava dal certificato redatto dal CTP in epoca prossima all'appello ed in esso riprodotto, ricalcando lo stesso le medesime descrizioni diagnostiche e valutative già poste a base dell'originario ricorso. Né la parte si premura, comunque, di sottolineare quelli che potrebbero essere gli elementi di divergenza rispetto alle osservazioni e valutazioni del CTU o di eventuale aggravamento nel frattempo intervenuto, rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp.att.c.p.c.. Per il resto, la perizia svolta in primo grado appare correttamente motivata ed esaustiva, sicché non si ravvisano motivi per discostarsi dalla valutazione recepita in primo grado. In conclusione, deve ritenersi che le conclusioni del CTU di primo grado, su cui si è fondata la sentenza gravata, non risultino scalfite dai rilievi contenuti nel presente appello, in cui si esprimono valutazioni soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già valutati dal CTU.
pagina 2 di 3 L'appello va, di conseguenza, respinto. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va, inoltre, dato atto che sussistono le condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, T.U. n. 115/2002, fatti salvi motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in complessivi €. 2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;;
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione. Così deciso in Ancona, 2 ottobre 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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