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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 28 febbraio 2025
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, in esito alla udienza del 28.02.2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 3325/ 2023 R. G. tra
(p.iva: ), in persona del suo l.r., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Manfreda del Foro di Brindisi, dall'Avv.
Luisa Pesce del Foro di Asti, dall'Avv. Francesco Vergine del Foro di Lecce, e domiciliata presso lo Studio del primo in Brindisi via Lanzellotti 3/o;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Direttore responsabile, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa ai sensi dell'art. 23 co. 4 L.689/ 1981 dal funzionario delegato Avv. Antonella Filograna e domiciliata in sede;
resistente
***
Motivi in fatto e diritto
Con opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, la ricorrente ha chiesto che, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto, esso fosse annullato in ragione della pendenza per fatti strettamente connessi a quelli contestati un giudizio penale, in relazione al quale doveva ritenersi priva lìautorità amministrativa del potere di irrogare la sanzione e non potendo il giudice civile investito del giudizio di opposizione sospendere la causa in attesa della definizione
1 del procedimento penale, ma dovendo semmai rigettare l'opposizione spiegata, annullando l'ordinanza-ingiunzione. Con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto del ricorso per opposizione, così CP_1 come formulato dall'opponente, ritenendo provata la violazione di legge commessa dalla ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte.
Il giudizio trae origine dall'accertamento eseguito il 13.09.2023 presso gli stabilimenti vinicoli siti in AN TR TI C.da , previo nullaosta del PM titolare Controparte_2 prot. n. 11590 del 19.07.2019, nel corso delle indagini nel procedimento penale n. 1180/ 2018
RGNR, iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, in contestazione di vari reati, tra i quali l'illecito perseguito ai sensi dell'art. 22 co. 1 e 2 L. 238/ 2016, a carico della ricorrente e del suo l.r., (si cfr. Docc. 1 e 2 fasc. opponente: copia decreto di Persona_1 fissazione dell'udienza preliminare del 05.07.2022 e copia decreto di nomina di amministratore giudiziario dell'azienda sottoposta a sequestro preventivo del 11.07.2029).
Nella specie, in esito al verbale di contestazione n. 2019/347 del 13.09.2019 ed in assenza di scritti difensivi, è stata emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata per non avere la società ricorrente, in spregio al dettato di cui all'art. 22 co. 3 L.cit., “preventivamente comunicato all'autorità competente (nella fattispecie l'acquisto e detenzione dei Controparte_3 prodotti ad uso enologico non consentiti, classificabili quali acidi forti ovvero quali basi forti, RI K (litri 970 circa), soda caustica al 30% (litri 1.050) e Clean AC S (Kg1.600 circa), sostanze tutte detenute presso i propri depositi in data 10.09.2019”, comminando la sanzione di 10 mila euro, pari al doppio del minimo previsto dall'art. 73 L. cit., stimata adeguata in relazione alla gravità.
Al di là dell'autonomia applicativa delle sanzioni penali, si osserva in via generale che per le fattispecie che involgano analoghe condotte il concorso tra la violazione penale e quella amministrativa segua il criterio di specialità di cui all'art. 9 L. 689/81.
Tuttavia, nello specifico caso in cui sia la stessa norma amministrativa a dettare una clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca reato”, perciò ponga una riserva di applicazione della sanzione penale, non si prospetta il concorso di norme o conflitto poiché il principio di sussidiarietà si impone su quello di specialità. L'ipotesi penale, alla condizione che sussistano gli elementi di reato, acquista dunque carattere prevalente rispetto alla sanzione amministrativa.
Dall'esame documentale emerge con evidenza che la contestazione penale nel caso in esame ha ad oggetto, in concorso formale, i reati di cui agli artt. 515, 516, 517 bis e quater, 5 e 6 L.
238/62, oltre alla illecita detenzione dei prodotti chimici innanzi menzionati (si cfr. Doc. 1: capo di imputazione a- 1, capoverso 7, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare) perseguita dall'art. 22 della l. 238/ 2016. Quest'ultimo, in combinato disposto con l'art. 73 L. cit., commina la sanzione amministrativa ad eccezione del fatto che costituisca reato. In particolare, nel caso oggetto di vaglio, la detenzione vietata delle sostanze chimiche si atteggia a presupposto fattuale del reato-scopo di contraffazione/ sofisticazione ciò comportando che tale condotta preordinata sia non solo corrispondente all'illecito penale art. 22 co. 1 L. 238/
2016 e per il quale l'art. 73 specifica la riserva in favore penale, ma altresì posta ad un grado di valore superiore rispetto alla mancata comunicazione della detenzione di cui all'art. 22 co. 3 L. cit. che ha natura amministrativa. Si richiamano in tema le pronunce conformi Corte d'Appello Bologna del 08.03.2024, Trib. Brindisi n. 1520 del 10.10.2024, Trib. Brindisi n. 935/ 2021, Trib. Brindisi del 26.01.2024.
2 Per i motivi suesposti, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e condanna della soccombente alle spese di lite liquidate in euro 1.100,00, sul parametro minimo tenuto conto dello scaglione di valore, delle fasi effettivamente svolte e della riduzione ex art. 4 co. 4 Dm 55/ 2014 come modificato.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 190 emessa il
18.10.2023 dal
[...]
Controparte_1
condanna il
[...]
Controparte_1
in persona del suo l.r., alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella somma di
[...]
1.100,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Brindisi, 28.02.2025
Il Giudice
Roberta Marra
3
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice, Roberta Marra, coadiuvato nell'ambito dell'Ufficio del Processo dal Giudice Onorario, Lavinia Gala, in esito alla udienza del 28.02.2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile iscritto al n. 3325/ 2023 R. G. tra
(p.iva: ), in persona del suo l.r., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Massimo Manfreda del Foro di Brindisi, dall'Avv.
Luisa Pesce del Foro di Asti, dall'Avv. Francesco Vergine del Foro di Lecce, e domiciliata presso lo Studio del primo in Brindisi via Lanzellotti 3/o;
ricorrente contro
[...]
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Direttore responsabile, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa ai sensi dell'art. 23 co. 4 L.689/ 1981 dal funzionario delegato Avv. Antonella Filograna e domiciliata in sede;
resistente
***
Motivi in fatto e diritto
Con opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, la ricorrente ha chiesto che, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto, esso fosse annullato in ragione della pendenza per fatti strettamente connessi a quelli contestati un giudizio penale, in relazione al quale doveva ritenersi priva lìautorità amministrativa del potere di irrogare la sanzione e non potendo il giudice civile investito del giudizio di opposizione sospendere la causa in attesa della definizione
1 del procedimento penale, ma dovendo semmai rigettare l'opposizione spiegata, annullando l'ordinanza-ingiunzione. Con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto il rigetto del ricorso per opposizione, così CP_1 come formulato dall'opponente, ritenendo provata la violazione di legge commessa dalla ricorrente, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa mediante il deposito di note scritte.
Il giudizio trae origine dall'accertamento eseguito il 13.09.2023 presso gli stabilimenti vinicoli siti in AN TR TI C.da , previo nullaosta del PM titolare Controparte_2 prot. n. 11590 del 19.07.2019, nel corso delle indagini nel procedimento penale n. 1180/ 2018
RGNR, iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, in contestazione di vari reati, tra i quali l'illecito perseguito ai sensi dell'art. 22 co. 1 e 2 L. 238/ 2016, a carico della ricorrente e del suo l.r., (si cfr. Docc. 1 e 2 fasc. opponente: copia decreto di Persona_1 fissazione dell'udienza preliminare del 05.07.2022 e copia decreto di nomina di amministratore giudiziario dell'azienda sottoposta a sequestro preventivo del 11.07.2029).
Nella specie, in esito al verbale di contestazione n. 2019/347 del 13.09.2019 ed in assenza di scritti difensivi, è stata emessa l'ordinanza ingiunzione impugnata per non avere la società ricorrente, in spregio al dettato di cui all'art. 22 co. 3 L.cit., “preventivamente comunicato all'autorità competente (nella fattispecie l'acquisto e detenzione dei Controparte_3 prodotti ad uso enologico non consentiti, classificabili quali acidi forti ovvero quali basi forti, RI K (litri 970 circa), soda caustica al 30% (litri 1.050) e Clean AC S (Kg1.600 circa), sostanze tutte detenute presso i propri depositi in data 10.09.2019”, comminando la sanzione di 10 mila euro, pari al doppio del minimo previsto dall'art. 73 L. cit., stimata adeguata in relazione alla gravità.
Al di là dell'autonomia applicativa delle sanzioni penali, si osserva in via generale che per le fattispecie che involgano analoghe condotte il concorso tra la violazione penale e quella amministrativa segua il criterio di specialità di cui all'art. 9 L. 689/81.
Tuttavia, nello specifico caso in cui sia la stessa norma amministrativa a dettare una clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca reato”, perciò ponga una riserva di applicazione della sanzione penale, non si prospetta il concorso di norme o conflitto poiché il principio di sussidiarietà si impone su quello di specialità. L'ipotesi penale, alla condizione che sussistano gli elementi di reato, acquista dunque carattere prevalente rispetto alla sanzione amministrativa.
Dall'esame documentale emerge con evidenza che la contestazione penale nel caso in esame ha ad oggetto, in concorso formale, i reati di cui agli artt. 515, 516, 517 bis e quater, 5 e 6 L.
238/62, oltre alla illecita detenzione dei prodotti chimici innanzi menzionati (si cfr. Doc. 1: capo di imputazione a- 1, capoverso 7, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare) perseguita dall'art. 22 della l. 238/ 2016. Quest'ultimo, in combinato disposto con l'art. 73 L. cit., commina la sanzione amministrativa ad eccezione del fatto che costituisca reato. In particolare, nel caso oggetto di vaglio, la detenzione vietata delle sostanze chimiche si atteggia a presupposto fattuale del reato-scopo di contraffazione/ sofisticazione ciò comportando che tale condotta preordinata sia non solo corrispondente all'illecito penale art. 22 co. 1 L. 238/
2016 e per il quale l'art. 73 specifica la riserva in favore penale, ma altresì posta ad un grado di valore superiore rispetto alla mancata comunicazione della detenzione di cui all'art. 22 co. 3 L. cit. che ha natura amministrativa. Si richiamano in tema le pronunce conformi Corte d'Appello Bologna del 08.03.2024, Trib. Brindisi n. 1520 del 10.10.2024, Trib. Brindisi n. 935/ 2021, Trib. Brindisi del 26.01.2024.
2 Per i motivi suesposti, il ricorso viene accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e condanna della soccombente alle spese di lite liquidate in euro 1.100,00, sul parametro minimo tenuto conto dello scaglione di valore, delle fasi effettivamente svolte e della riduzione ex art. 4 co. 4 Dm 55/ 2014 come modificato.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 190 emessa il
18.10.2023 dal
[...]
Controparte_1
condanna il
[...]
Controparte_1
in persona del suo l.r., alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella somma di
[...]
1.100,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale.
Brindisi, 28.02.2025
Il Giudice
Roberta Marra
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