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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2024, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1667 del R.G. 2024, ed avente ad oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piccione Sara, Parte_1
come da mandato in atti, ATTORE
E
, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato l'11.04.2024, ha chiesto Parte_1
regolamentarsi il regime di affidamento, collocazione, mantenimento e diritto di visita del genitore non collocatario, dei figli e nati Persona_1 Persona_2
1 rispettivamente l'11.10.2012 ed il 31.05.2016 dalla relazione intercorsa con
[...]
ha dichiarato che, interrotta la relazione sentimentale con quest'ultimo, si era CP_2
CP_ trasferita con i figli nel Comune di Manduria e che, da quel momento, il si era disinteressato ai loro bisogni affettivi ed economici, incontrandoli sporadicamente;
ha chiesto quindi l'affidamento esclusivo dei figli in suo favore, insistendo, altresì,
CP_ affinché il Tribunale ponesse a carico del l'onere di corrispondere una congrua somma di denaro per il loro mantenimento.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza 18.09.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni,
insistendo per l'accoglimento della domanda spiegata nel ricorso e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Passando all'esame del merito, è opportuno preliminarmente rilevare che in materia di affidamento dei figli minori il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità
del minore (Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 6535 del 06/03/2019)
Nel caso di specie, il protrarsi del disinteresse morale ed economico del padre nei
2 confronti dei figli suggerisce, almeno allo stato, l'affidamento esclusivo di questi ultimi alla madre, giustificando la deroga al principio della valorizzazione della
bigenitorialità.
Ritine quindi il Collegio che la misura dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre sia la più idonea a garantire i loro interessi, preservandoli dagli eventuali pregiudizi determinati dall'attuale stato di fatto.
Il convenuto, d'altro canto, non ha inteso costituirsi nel procedimento, nulla opponendo alle avverse deduzioni.
Il regime di frequentazione con il padre, così come indicato nel dispositivo, risponderà
all'esigenza di conservazione di rapporti proficui e duraturi tra i minori ed il genitore con cui non convive abitualmente.
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronuncia, dando atto della saltuarietà
dei lavori espletati dalla , ritiene il Collegio che il contributo per il mantenimento Pt_1
dei figli da parte del convenuto possa essere determinato in euro 300,00 mensili, in ragione di euro 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, apparendo tale somma idonea a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze.
Le spese andranno compensate, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
1) AFFIDA i minori e alla madre, con Persona_3 Persona_4
collocazione stabile presso il domicilio materno;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_1
la somma mensile complessiva di euro 300,00, in ragione di euro 150,00 per ciascuno dei figli a titolo di assegno di mantenimento degli stessi, con rivalutazione annuale
3 secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore dei minori;
assegno unico come per legge;
3) RICONOSCE il diritto ed il dovere del padre di incontrare i figli e tenerli con sé,
salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
b. dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per quindici giorni consecutivi, previo accordo tra le parti da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
d. nel periodo natalizio di quest'anno dalle ore 10.00 del 27 dicembre alle ore
20.00 del 3 gennaio;
l'anno prossimo, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore
20,00 del 30 dicembre, e così, alternativamente, di seguito;
e. nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Taranto, 25.10.2024
IL PRESIENTE EST.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1667 del R.G. 2024, ed avente ad oggetto:
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piccione Sara, Parte_1
come da mandato in atti, ATTORE
E
, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato l'11.04.2024, ha chiesto Parte_1
regolamentarsi il regime di affidamento, collocazione, mantenimento e diritto di visita del genitore non collocatario, dei figli e nati Persona_1 Persona_2
1 rispettivamente l'11.10.2012 ed il 31.05.2016 dalla relazione intercorsa con
[...]
ha dichiarato che, interrotta la relazione sentimentale con quest'ultimo, si era CP_2
CP_ trasferita con i figli nel Comune di Manduria e che, da quel momento, il si era disinteressato ai loro bisogni affettivi ed economici, incontrandoli sporadicamente;
ha chiesto quindi l'affidamento esclusivo dei figli in suo favore, insistendo, altresì,
CP_ affinché il Tribunale ponesse a carico del l'onere di corrispondere una congrua somma di denaro per il loro mantenimento.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza 18.09.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le conclusioni,
insistendo per l'accoglimento della domanda spiegata nel ricorso e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Passando all'esame del merito, è opportuno preliminarmente rilevare che in materia di affidamento dei figli minori il Giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità
del minore (Cass. n. 28244/2019, conf. Cass. n. 27348/2022).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore
(Cass. n. 6535 del 06/03/2019)
Nel caso di specie, il protrarsi del disinteresse morale ed economico del padre nei
2 confronti dei figli suggerisce, almeno allo stato, l'affidamento esclusivo di questi ultimi alla madre, giustificando la deroga al principio della valorizzazione della
bigenitorialità.
Ritine quindi il Collegio che la misura dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre sia la più idonea a garantire i loro interessi, preservandoli dagli eventuali pregiudizi determinati dall'attuale stato di fatto.
Il convenuto, d'altro canto, non ha inteso costituirsi nel procedimento, nulla opponendo alle avverse deduzioni.
Il regime di frequentazione con il padre, così come indicato nel dispositivo, risponderà
all'esigenza di conservazione di rapporti proficui e duraturi tra i minori ed il genitore con cui non convive abitualmente.
Per quanto concerne gli aspetti economici della pronuncia, dando atto della saltuarietà
dei lavori espletati dalla , ritiene il Collegio che il contributo per il mantenimento Pt_1
dei figli da parte del convenuto possa essere determinato in euro 300,00 mensili, in ragione di euro 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, apparendo tale somma idonea a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze.
Le spese andranno compensate, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
1) AFFIDA i minori e alla madre, con Persona_3 Persona_4
collocazione stabile presso il domicilio materno;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_2 Parte_1
la somma mensile complessiva di euro 300,00, in ragione di euro 150,00 per ciascuno dei figli a titolo di assegno di mantenimento degli stessi, con rivalutazione annuale
3 secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore dei minori;
assegno unico come per legge;
3) RICONOSCE il diritto ed il dovere del padre di incontrare i figli e tenerli con sé,
salvo diverso accordo fra le parti:
a. nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
b. dalle ore 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, a settimane alterne;
c. nel periodo estivo (luglio-agosto), per quindici giorni consecutivi, previo accordo tra le parti da concludersi entro il 30 giugno di ogni anno;
d. nel periodo natalizio di quest'anno dalle ore 10.00 del 27 dicembre alle ore
20.00 del 3 gennaio;
l'anno prossimo, dalle ore 10,00 del 23 dicembre alle ore
20,00 del 30 dicembre, e così, alternativamente, di seguito;
e. nel periodo pasquale, alternativamente, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro;
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Taranto, 25.10.2024
IL PRESIENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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