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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Draicchio Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione ai superstiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.1.2024, - premessa la propria qualità di Parte_1
figlia di , nata il [...] a [...] e deceduta il 22.2.2021 a Rodi Persona_1
Garganico, già titolare di pensione diretta cat. IO n. 15011866 - adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, esponendo: di essere titolare di pensione di inabilità civile per effetto del riconoscimento in via giudiziale del relativo requisito sanitario, giusta decreto di omologa emesso nell'ambito del procedimento n. 1446/2020 R.G.L.; che, sulla scorta di tale inabilità, aveva presentato in data 28.2.2022 apposita domanda amministrativa onde vedersi riconosciuto il proprio diritto alla pensione di reversibilità della madre, in quanto con lei convivente ed a suo totale carico, nonché inabile a qualsiasi proficuo lavoro, siccome affetta da “deficit della deambulazione in esiti di intervento di protesi d'anca sx per coxartrosi primaria;
dorso-lombalgie recidivanti per spodiloartrosi ed artrosi interapofisaria complicata da discopatie L4-L5, L5-S1; cervico brachialgie bilaterali da discopatie multiple C3-C4, C4-C5, C5-C6; periartrite scapolo-omerale dx;
esiti di tridectomia sub totale per gozzo tiroideo;
sindrome del tunnel carpale bilateralmente;
steatosi epatica in colecistectomizzata;
gastrite cronica;
sindrome depressiva;
cardiopatia e da altre patologie così come da documentazione medica allegata (…)”; che, tuttavia, la suddetta domanda era stata rigettata dall' con provvedimento del 6.5.2022; che medesima sorte aveva subito CP_1
il ricorso al Comitato provinciale , presentato in data 1.8.2023 e respinto con CP_2
provvedimento del 30.8.2023.
Tanto esposto in punto di fatto e censurata la valutazione compiuta dall' , la parte CP_1 ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) fissare l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c.; 2) IN VIA ISTRUTTORIA, disporre consulenza medica ai sensi dell'art. 424 c.p.c., al fine di accertare che la ricorrente era in possesso del requisito sanitario dalla data del decesso del genitore;
3) Dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 13 della Legge N. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della Legge N. 903/1965, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
4) Condannare l' in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione richiesta, nella misura legale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
5) Condannare l' in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali sui ratei di pensioni scaduti, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (art. 46 D.P.R. 639/70 e L. 533/73); 6) Condannare l' in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite, oltre al rimborso forfettario in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità, di decadenza e di genericità della domanda, con conseguente “inammissibilità e/o improcedibilità” della stessa, CP_ quali sollevate dall' nella memoria di costituzione.
Ed invero, la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio (la pensione di reversibilità) che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis
c.p.c.
Ne consegue la procedibilità dell'odierna azione.
2 Neppure sussiste la decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, non vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di accertamento dell'invalidità civile.
Né, infine, è ravvisabile una qualsivoglia nullità della domanda di condanna a causa della sua genericità, giacché “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore omette di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass.
n. 22371/2017).
Ed a ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la determinazione del quantum è frutto di criteri predeterminati dal Legislatore.
3. Passando al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari - quali il coniuge o i componenti dell'unione civile, i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle - purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
Ciò posto, con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903 statuisce che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda, altresì, Cass. n. 26181 del 19 dicembre 2016, secondo cui “la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo”).
3.2. Passando al vaglio del requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui l'art. 8 L. n. 222 del
1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n.
818 (art. 39) - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro” -, in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento
3 della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” - nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass. 8 maggio 2014, n. 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970; Cass. 26 agosto 2004, n.
16955 nonché Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018).
3.3. Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie in disamina risulta ampiamente documentata la totale inabilità di alla stregua della C.T.U. espletata in corso di Parte_1
causa, le cui risultanze non hanno formato oggetto di contestazioni di sorta.
Più in dettaglio, l'ausiliario officiato dal Giudice, dopo aver riportato gli esiti dell'esame obiettivo ed aver ricordato che la predetta era stata già riconosciuta quale invalida Pt_1 civile, ha scrutinato la documentazione sanitaria versata in atti, riferendo quanto segue: “Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica il ricorrente dichiara che il medesimo è affetto dalle
infermità denunciate. Le infermità riscontrate, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di
lavoro, in modo assoluto e permanente con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
(art. 2 Legge 222/84). Tale condizione di inabilità, per la documentazione allegata agli atti e
sulla base della visita peritale, può essere ritenuta antecedente alla morte della madre e cioè al
22.02.2021” (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate dal dott. nella relazione Persona_2
a sua firma depositata in data 2.12.2024).
3.4. Quanto al requisito della “vivenza a carico”, la Suprema Corte ha, poi, precisato che, “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass.
Sez. Lav. n. 9237/2018).
3.5. Ciò posto, e passando al caso di specie, si registra che la domanda amministrativa della CP_
ed il successivo ricorso sono stati respinti dall' esclusivamente per la mancanza del Pt_1 requisito sanitario, avendo l'Istituto ritenuto che non vi fosse la prova della totale inabilità della ricorrente alla data del decesso della madre.
4 Di contro, il requisito della vivenza a carico della de cuius non è stato in alcun modo contestato in sede amministrativa, mentre lo è stato in sede processuale in termini del tutto generici.
Ad ogni buon conto, dalla produzione documentale di parte ricorrente emerge che la predetta parte: a) era convivente con la madre, ritenendosi al riguardo dirimente il certificato di stato di famiglia storico che attesta, per entrambe, la residenza in Rodi Garganico alla via Mauro Del
Giudice n. 4 (doc. 6); b) risultava, come accertato con decreto di omologa reso nel procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 1446/2020 R.G.L., invalida al
100% a decorrere dal 31.7.2019 (doc. 3); c) aveva conseguito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo di euro 1.519,00 (doc. 5).
Ciò posto, tali circostanze, unitariamente considerate, inducono ad affermare l'esistenza del requisito della vivenza a carico, anche in continuità con il principio secondo cui devono considerarsi a carico (per i decessi successivi al 31.10.2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (Cass. civ., sez. VI, 22.10.2020, n. 23058, richiamata, in motivazione, da
Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 15.3.2023, n. 470).
3.6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi esposte il ricorso deve
CP_ essere accolto e, per l'effetto, l' va condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità sulla pensione cat. IO n. 15011866 di cui era titolare la madre Persona_1
con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
[...]
In ordine alla decorrenza della prestazione, si precisa che il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius, e cioè, nella specie, a far data dall'1.3.2021, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa
(Cass. n. 18241/2011; Cass. n. 18400/2022).
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Filomena Draicchio, dichiaratasi antistataria ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 896/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente, a decorrere dall'1.3.2021, la pensione di reversibilità sulla pensione cat. IO n. 15011866 di cui era titolare la madre , con gli accessori come per legge dal dovuto al Persona_1
soddisfo;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Draicchio;
CP_ c) pone a carico dell' le spese dell'espletata consulenza, liquidate con separato decreto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 26/03/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 896 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Draicchio Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: pensione ai superstiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.1.2024, - premessa la propria qualità di Parte_1
figlia di , nata il [...] a [...] e deceduta il 22.2.2021 a Rodi Persona_1
Garganico, già titolare di pensione diretta cat. IO n. 15011866 - adiva l'intestato Tribunale del
Lavoro, esponendo: di essere titolare di pensione di inabilità civile per effetto del riconoscimento in via giudiziale del relativo requisito sanitario, giusta decreto di omologa emesso nell'ambito del procedimento n. 1446/2020 R.G.L.; che, sulla scorta di tale inabilità, aveva presentato in data 28.2.2022 apposita domanda amministrativa onde vedersi riconosciuto il proprio diritto alla pensione di reversibilità della madre, in quanto con lei convivente ed a suo totale carico, nonché inabile a qualsiasi proficuo lavoro, siccome affetta da “deficit della deambulazione in esiti di intervento di protesi d'anca sx per coxartrosi primaria;
dorso-lombalgie recidivanti per spodiloartrosi ed artrosi interapofisaria complicata da discopatie L4-L5, L5-S1; cervico brachialgie bilaterali da discopatie multiple C3-C4, C4-C5, C5-C6; periartrite scapolo-omerale dx;
esiti di tridectomia sub totale per gozzo tiroideo;
sindrome del tunnel carpale bilateralmente;
steatosi epatica in colecistectomizzata;
gastrite cronica;
sindrome depressiva;
cardiopatia e da altre patologie così come da documentazione medica allegata (…)”; che, tuttavia, la suddetta domanda era stata rigettata dall' con provvedimento del 6.5.2022; che medesima sorte aveva subito CP_1
il ricorso al Comitato provinciale , presentato in data 1.8.2023 e respinto con CP_2
provvedimento del 30.8.2023.
Tanto esposto in punto di fatto e censurata la valutazione compiuta dall' , la parte CP_1 ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “1) fissare l'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 420 c.p.c.; 2) IN VIA ISTRUTTORIA, disporre consulenza medica ai sensi dell'art. 424 c.p.c., al fine di accertare che la ricorrente era in possesso del requisito sanitario dalla data del decesso del genitore;
3) Dichiarare che la ricorrente ha diritto a percepire la pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 13 della Legge N. 218/1952, come modificato dall'art. 22 della Legge N. 903/1965, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
4) Condannare l' in CP_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione richiesta, nella misura legale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
5) Condannare l' in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali sui ratei di pensioni scaduti, con decorrenza dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (art. 46 D.P.R. 639/70 e L. 533/73); 6) Condannare l' in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorario di lite, oltre al rimborso forfettario in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. CP_ L' si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata una C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di improcedibilità, di decadenza e di genericità della domanda, con conseguente “inammissibilità e/o improcedibilità” della stessa, CP_ quali sollevate dall' nella memoria di costituzione.
Ed invero, la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio (la pensione di reversibilità) che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis
c.p.c.
Ne consegue la procedibilità dell'odierna azione.
2 Neppure sussiste la decadenza semestrale di cui all'art. 42, comma 3, D.L. n. 269/2003, non vertendosi, nella fattispecie in esame, in materia di accertamento dell'invalidità civile.
Né, infine, è ravvisabile una qualsivoglia nullità della domanda di condanna a causa della sua genericità, giacché “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore omette di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass.
n. 22371/2017).
Ed a ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la determinazione del quantum è frutto di criteri predeterminati dal Legislatore.
3. Passando al merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Giova rammentare che il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale che sorge automaticamente in capo ai beneficiari - quali il coniuge o i componenti dell'unione civile, i figli, i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle - purché in possesso di due requisiti fondamentali, ossia l'inabilità al lavoro e la vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso di quest'ultimo.
Ciò posto, con particolare riferimento alla posizione dei figli, l'art. 22 della legge 21 luglio
1965, n. 903 statuisce che il diritto alla pensione ai superstiti spetta loro purché alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il diciottesimo anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo (sul punto si veda, altresì, Cass. n. 26181 del 19 dicembre 2016, secondo cui “la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo”).
3.2. Passando al vaglio del requisito sanitario, va richiamato l'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10953/2016), secondo cui l'art. 8 L. n. 222 del
1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” alla cui stregua si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957 n.
818 (art. 39) - che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad “un proficuo lavoro” -, in quanto la L. n. 222 del 1984, art. 8, attribuisce viceversa rilevanza, ai fini del riconoscimento
3 della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” - nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, pur dopo qualche oscillazione giurisprudenziale, è ormai attestata la Suprema Corte: si vedano Cass. 8 maggio 2014, n. 9946; Cass. 29 aprile 2009, n. 9970; Cass. 26 agosto 2004, n.
16955 nonché Cass., Sez. lav., Ord. n. 8678/2018).
3.3. Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie in disamina risulta ampiamente documentata la totale inabilità di alla stregua della C.T.U. espletata in corso di Parte_1
causa, le cui risultanze non hanno formato oggetto di contestazioni di sorta.
Più in dettaglio, l'ausiliario officiato dal Giudice, dopo aver riportato gli esiti dell'esame obiettivo ed aver ricordato che la predetta era stata già riconosciuta quale invalida Pt_1 civile, ha scrutinato la documentazione sanitaria versata in atti, riferendo quanto segue: “Il CTU, esaminati gli atti e sottoposto a visita medica il ricorrente dichiara che il medesimo è affetto dalle
infermità denunciate. Le infermità riscontrate, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di
lavoro, in modo assoluto e permanente con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
(art. 2 Legge 222/84). Tale condizione di inabilità, per la documentazione allegata agli atti e
sulla base della visita peritale, può essere ritenuta antecedente alla morte della madre e cioè al
22.02.2021” (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate dal dott. nella relazione Persona_2
a sua firma depositata in data 2.12.2024).
3.4. Quanto al requisito della “vivenza a carico”, la Suprema Corte ha, poi, precisato che, “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile;
tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass.
Sez. Lav. n. 9237/2018).
3.5. Ciò posto, e passando al caso di specie, si registra che la domanda amministrativa della CP_
ed il successivo ricorso sono stati respinti dall' esclusivamente per la mancanza del Pt_1 requisito sanitario, avendo l'Istituto ritenuto che non vi fosse la prova della totale inabilità della ricorrente alla data del decesso della madre.
4 Di contro, il requisito della vivenza a carico della de cuius non è stato in alcun modo contestato in sede amministrativa, mentre lo è stato in sede processuale in termini del tutto generici.
Ad ogni buon conto, dalla produzione documentale di parte ricorrente emerge che la predetta parte: a) era convivente con la madre, ritenendosi al riguardo dirimente il certificato di stato di famiglia storico che attesta, per entrambe, la residenza in Rodi Garganico alla via Mauro Del
Giudice n. 4 (doc. 6); b) risultava, come accertato con decreto di omologa reso nel procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 1446/2020 R.G.L., invalida al
100% a decorrere dal 31.7.2019 (doc. 3); c) aveva conseguito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo di euro 1.519,00 (doc. 5).
Ciò posto, tali circostanze, unitariamente considerate, inducono ad affermare l'esistenza del requisito della vivenza a carico, anche in continuità con il principio secondo cui devono considerarsi a carico (per i decessi successivi al 31.10.2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (Cass. civ., sez. VI, 22.10.2020, n. 23058, richiamata, in motivazione, da
Corte d'Appello di Bari-Sez. Lav., 15.3.2023, n. 470).
3.6. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni innanzi esposte il ricorso deve
CP_ essere accolto e, per l'effetto, l' va condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di reversibilità sulla pensione cat. IO n. 15011866 di cui era titolare la madre Persona_1
con gli accessori come per legge dal dovuto al soddisfo.
[...]
In ordine alla decorrenza della prestazione, si precisa che il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius, e cioè, nella specie, a far data dall'1.3.2021, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa
(Cass. n. 18241/2011; Cass. n. 18400/2022).
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la CP_ soccombenza dell' e vengono distratte in favore dell'avv. Filomena Draicchio, dichiaratasi antistataria ex art. 93, comma 1, c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 896/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
5 CP_ a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente, a decorrere dall'1.3.2021, la pensione di reversibilità sulla pensione cat. IO n. 15011866 di cui era titolare la madre , con gli accessori come per legge dal dovuto al Persona_1
soddisfo;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese processuali, liquidate in euro 3.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Draicchio;
CP_ c) pone a carico dell' le spese dell'espletata consulenza, liquidate con separato decreto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 26/03/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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